Il “premierato forte”: ovvero un regime autoritario monocratico
di Mino Salvemini

Come è noto, alla fine del mese di marzo la maggioranza di centrodestra ha approvato al Senato il progetto di riforma costituzionale, il Ddl n.544, il quale, tra l’altro, contiene, oltre al famoso disegno federalista, un deciso rafforzamento dei poteri del presidente del consiglio, rinominato Primo Ministro.
Il punto di partenza per l’analisi del disegno di legge governativo non può che essere la riforma elettorale del 1993, la quale, da un lato, ha prodotto una riarticolazione del sistema politico di tipo bipolare, dall’altro ha consentito all’elettorato di indicare direttamente, in sede di elezioni legislative, una maggioranza parlamentare con un leader, avvicinando così il funzionamento delle istituzioni italiane a quello di buona parte dei paesi europei.
La riforma elettorale, tuttavia, non ha assicurato l’altro obbiettivo che i riformatori elettorali, autori del famoso “mattarellum”, si erano posti all’inizio degli anni novanta, vale a dire il governo di legislatura, cioè la stabilità delle coalizioni legittimate dal consenso elettorale, con il loro leader, fino alle elezioni successive. Infatti, la pluralità partitica all’interno delle alleanze ha sinora impedito tale obbiettivo, come è dimostrato dalla dissoluzione prematura delle maggioranze parlamentari elette nel 1994 e nel 1996 e dalle forti tensioni all’interno della attuale maggioranza. Da tale problematica è sorta quindi l’esigenza di ulteriori aggiustamenti in materia di forma di governo.
Nel progetto dei berlusconiani e dei loro alleati i poteri del Premier vengono rafforzati in ogni direzione: verso il Presidente della Repubblica, verso il Parlamento, verso lo stesso Governo.
Proprio qui sta il primo aspetto che desta vivo allarme: il disegno di legge governativo approvato al Senato è pervaso da una insana passione per il governo personale, che merita senz’altro la qualificazione di “premierato assoluto” proposta con la consueta sapiente arguzia da Leopoldo Elia. A tale riguardo va detto che, a tacer d’altro, è da stolti, checchè ne dica il solito Pera (il quale, non si sa bene a quale titolo, vanta una inesistente cultura giuridico-costituzionale), disperdere il patrimonio di checks and balances che il costituzionalismo italiano ed europeo ha costruito per proceduralizzare i poteri del primo ministro.
Così, se è da condividere l’attribuzione al premier del potere, attualmente non previsto, di revocare i ministri, non si capisce la ragione per la quale la nomina e la revoca dei ministri stessi debbano essere una sua prerogativa esclusiva senza alcun passaggio presso il Presidente della Repubblica. Invero, la nomina formale dei ministri da parte di quest’ultimo e la loro eventuale revoca può risultare utile non solo come istanza di controllo formale, ma anche come camera di compensazione per situazioni anomale che possono verificarsi (e si sono verificate: si pensi alla folle e paradossale nomina di Cesare Previti a ministro della Giustizia, provvidenzialmente bloccata dal Presidente Scalfaro nel maggio del 1994).
Altra perla del progetto all’esame è il fatto che le decisioni più importanti del primo ministro, dallo scioglimento della Camera al porre la questione di fiducia, non siano soggette né all’assenso, né alla previa deliberazione, anche se non vincolante, del Consiglio dei ministri, con la esilarante conseguenza che i membri del Gabinetto potrebbero apprendere solo dai giornali decisioni di questo tipo.
Altro stravolgimento degli attuali equilibri istituzionali si rinviene nella introduzione di automatismi che privano il sistema istituzionale di ogni flessibilità.
Due disposizioni, in particolare, meritano menzione: il secondo e terzo Comma dell’articolo 94, che ridisegnano radicalmente il rapporto fiduciario tra Governo e Camera (non uso a caso il singolare poiché nel sistema delineato il Senato non ha più le funzioni attuali).
In base alla prima, il Primo ministro può chiedere che la Camera dei deputati si pronunci prioritariamente su una proposta del Governo nei termini da questo indicati. In caso di voto contrario, il governo si dimette e la Camera è sciolta. In base alla seconda, la Camera può votare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del governo: in caso di successo della mozione di sfiducia il governo si dimette e il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.
Tali automatismi trasferiscono in campo nazionale un meccanismo ormai consolidato a livello di amministrazioni regionali e di enti locali, e che viene comunemente definito come principio simul stabunt simul cadent.
Il totem, il feticcio, in omaggio al quale è stato concepito siffatto dispositivo è il Governo di legislatura, ovvero la regola per cui la durata di un esecutivo dovrebbe coincidere con quella della legislatura parlamentare.
Senonchè, condivisibile in linea di principio l’obbiettivo, gli strumenti per conseguirlo appaiono assai discutibili, in quanto si priva il sistema dei necessari meccanismi di flessibilità conformi alla tradizione politica e costituzionale europea che ha sempre diffidato degli automatismi.
Ma l’elemento di problematicità certamente più grave dell’impianto normativo prefigurato concerne l’equilibrio complessivo del sistema, che risulta gravemente sbilanciato a vantaggio dell’esecutivo, al cui interno, poi, emerge una predominanza assoluta del Primo ministro. Tale squilibrio si percepisce non soltanto nei confronti dell’opposizione, ma anche delle diverse componenti della maggioranza, la quale sarebbe ridotta al ruolo di falange tebana compattamente fedele al capo del governo. Ad essa non è dato ribellarsi se non a pena del proprio suicidio, in quanto, ovviamente, i “sediziosi” non verrebbero di certo ricandidati alle successive elezioni. Per sovramercato, poi, tale sconfortante quadro si inserisce nella situazione di deficit democratico dei partiti e delle coalizioni nostrane, che non sono dotate di regole per la selezione dei leader e dei candidati alle elezioni parlamentari. Infatti, non vi è alcuna regola all’interno delle coalizioni, né di tipo politico, né , tanto meno, di tipo legislativo, sulla scelta del leader, che poi diventerebbe premier in caso di esito vittorioso delle elezioni.
Si tratta di una situazione ben diversa, dunque, da quella che caratterizza i sistemi che i costituzionalisti chiamano Westminster, nei quali esistono regole formalizzate ben precise per l’elezione e la rimozione dei leader dei partiti. Le quali regole conducono talora alla sostituzione, contro la sua volontà, del leader del partito anche quando la sua figura coincide con quella del premier, determinando quindi anche la decadenza dalla carica istituzionale, ma senza che ciò porti con sé la caduta del governo.
Ciò è accaduto con la Tatcher nel Regno Unito nel 1990 ed è avvenuto assai di recente in Canada, dove il Primo ministro Jean Chretien (al potere dal 1993 e vittorioso in ben tre elezioni politiche generali) è stato sostituito nel dicembre del 2003 alla guida del partito e del governo dal suo rivale interno Paul Martin. Né può sfuggire ad alcuno che per lo stesso Tony Blair la principale minaccia per la sua permanenza al potere proviene attualmente non dalle opposizioni, deboli e divise, ma dall’interno del suo partito, che si oppone strenuamente a molte delle riforme volute dal premier oltre che alla sua sciagurata scelta guerrafondaia a fianco di Bush. Nella riforma costituzionale proposta dalla sedicente “Casa delle libertà”, invece, nulla di tutto ciò.
All’opposizione, poi, viene riservato un ruolo del tutto marginale, nel senso che la sua funzione sembra essere semplicemente quella di formare una “squadra” di governo alternativa, destinata a rimanere in panchina tra l’elezione generale persa e quella successiva. Ciò appare tanto più grave se si considera che il nostro sistema è già oggi squilibrato, data l’assenza di una possibilità di ricorso delle minoranze parlamentari alla Corte costituzionale (prevista invece in Germania, Austria, Spagna e Francia) e la mancanza di garanzie costituzionali relative, ad esempio, alla verifica delle elezioni, come è dimostrato dalla vicenda dei cosiddetti seggi fantasma e da altri episodi di manifesto abuso della maggioranza nella decisione di controversie relative alla spettanza di seggi contestati.
Ma tale squilibrio aumenterebbe in maniera intollerabile se, dopo l’eliminazione della principale garanzia interna al sistema (la proporzionale), si procedesse ad un drastico rafforzamento del potere del Primo ministro, che rinvia le garanzie per l’opposizione a regolamenti parlamentari da approvarsi a maggioranza.
Tutto ciò, poi, in un contesto di devastante conflitto di interessi e di assoluto dominio mediatico dell’attuale premier, che rafforza ulteriormente le tendenze plebiscitarie e le tentazioni autoritarie insite nel sistema delineato dal menzionato Ddl n.2544.
La conclusione da trarre, quindi, ove si consideri pure che il premier viene eletto in maniera sostanzialmente diretta in quanto collegato all’elezione dei deputati nei singoli collegi, è che il sistema che si profila ben difficilmente possa definirsi parlamentare, mentre, in positivo, esso appare difficilmente catalogabile.
In ogni caso, non può negarsi che si sia in presenza di un’entità monstro simile, che non solo le forze di progresso, ma anche quelle di estrazione autenticamente liberale devono combattere con ogni mezzo che l’attuale ordinamento mette oggi a disposizione, essendo in discussione le condizioni basilari della democrazia dell’alternanza nel nostro paese.

maggio - agosto 2004