Art. 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela)
1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in
parte, entro i confini del Parco naturale regionale "Terra delle
gravine" è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti
dell'Unione europea, dello Stato e della Regione richiesti per la
realizzazione, entro i confini del parco, degli interventi previsti nel
Piano di cui all'articolo 7; la priorità in detti finanziamenti è,
altresì, attribuita ai privati, singoli o associati, che intendano
realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le
finalità istitutive del Parco.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle
gravine" l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 promuove azioni di
valorizzazione e, in particolare:
a) il restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore
storico e culturale;
b) il recupero dei nuclei abitati rurali;
c) le opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua,
dell'aria e del suolo;
d) la conservazione e il recupero dei biotopi naturali e delle specie di
fauna e flora selvatica rara e minacciata;
e) le opere di conservazione e di ripristino ambientale del territorio
attraverso pratiche di ingegneria naturalistica;
f) le attività culturali nei campi di interesse del parco;
g) l'agriturismo, il turismo storico-cultu-rale, il turismo
enogastronomico;
h) la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di
mobilità lenta e le attività sportive compatibili;
i) la promozione del risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti
energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas
combustibili, nonché l'autoproduzione energetica attraverso l'uso di
energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico;
3. In applicazione delle finalità indicate dall'articolo
2, sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle
gravine" sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:
a) pratiche di allevamenti fissi e bradi con l'individuazione, ove
possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture
agricole, nonché attività agricole connesse;
c) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini
alimentari;
d) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre. Sono,
inoltre, consentiti gli interventi di recupero e restauro di manufatti
storici dell'architettura rurale ai fini della tutela del paesaggio.
4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), e in particolare:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio.
5. Con l'autorizzazione dell'Ente di gestione possono essere consentiti
gli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali e
annessi rustici esistenti nella misura massima del 20 per cento della
loro superficie totale, previa valutazione e approvazione di apposito
piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in
materia agro-zootecnica, interventi di miglioramento delle prestazioni
energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle
acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non
producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti, ove più restrittive.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi devono
essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie
costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell'area.
7. Allo scopo di perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione
dell'ambiente naturale, nel
Parco naturale regionale "Terra delle gravine" non è consentito:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in
esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave
già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni
paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali
possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo.
In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla
legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in
materia di attività estrattiva);
b) effettuare opere di movimento terra che alterino consistentemente la
morfologia del terreno, a eccezione delle normali pratiche agronomiche,
e dei cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
c) trasformare le superfici coperte da vegetazione spontanea;
d) esercitare l'attività venatoria; sono fatti salvi, su autorizzazione
dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti
dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini
scientifici;
e) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali selvatici e
raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione
degli interventi a fini scientifici preventivamente autorizzati
dall'Ente di gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera c);
f) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i
prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di
gestione;
g) introdurre nell'ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e
flogistiche non autoctone;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e
idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le
attività agro-silvo- pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione
delle attività agro-silvo-pastorali;
k) effettuare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7,
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione
dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse
agro-alimentari;
l) costruire, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7,
nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati così come
delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865 (Programmi e
coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
m) mutare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse
allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole,
forestali
e pastorali.
8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici
di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario
per gli usi civici, a istanza dell'Ente di gestione. |
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997, la gestione del Parco è
affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito
con l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24
(Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino orientale).
Art. 6
(Strumenti di attuazione)
1. Per l'attuazione delle finalità del Parco natu-rale regionale "Terra
delle gravine", l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti:
a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo
20 della l.r. 19/1997;
b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di
cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della
l.r. 19/1997.
Art. 7
(Piano territoriale
dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Terra delle
gravine" deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto
dall'articolo 12 della L. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti
dell'area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale
ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e
ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le
finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di
cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà
pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti anche volti a valorizzare il Parco sotto il profilo turistico,
prevedendo interventi di qualità che utilizzino materiali naturali
locali e abbiano un basso impatto paesaggistico-ambientale;
h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti,
trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti
esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale
protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in
relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla
bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi
di trasformazione;
l) definire il trasferimento su altre aree dei diritti edificatori
previsti da strumenti urbanistici generali vigenti all'interno della
perimetrazione del parco, laddove, a seguito dell'approvazione del Piano
territoriale, i soggetti titolari degli stessi siano posti
nell'impossibilità di esercitarli.
Art. 8
(Piano pluriennale economico sociale)
1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale
"Terra delle gravine" è predisposto dalla Comunità del Parco, con il
fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente
naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo
le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza
altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali
delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni
culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali
e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino
l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e
alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto contestualmente
alla formazione del Piano di cui all'articolo 7.
Art. 9
(Regolamento)
1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle
attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Terra
delle gravine" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente
all'adozione del Piano territoriale dell'area.
2. Il Regolamento deve contenere le disposizioni di cui all'articolo 11
della L. 394/1991 e di cui all'articolo 4 della presente legge.
Art. 10
(Applicazione del decreto legislativo
18 maggio 2001, n.228)
1. L'Ente di gestione svolge attività volte a:
a) promuovere le vocazioni produttive del territorio;
b) tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali;
c) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio culturale rurale e il
paesaggio agrario e forestale;
d) curare la manutenzione e il mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Ente di
gestione ricorre prioritariamente a contratti e convenzioni, ai sensi
degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con le imprese
agricole le cui aziende siano in tutto o in parte ubicate all'interno
del territorio del Parco.
3. L'Ente di gestione, di concerto con le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, redige, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un piano per la manutenzione territoriale nel quale vengono individuate
le priorità di intervento e le modalità per la stipula dei contratti e
delle convenzioni di cui al comma 2.
Art. 11
(Autorizzazioni, nulla osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi,
impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale regionale
"Terra delle gravine" è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Ente
di gestione.
2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che
sia intervenuta alcuna osservazione
o prescrizione il nulla osta s'intende rilasciato con esito favorevole.
3. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere
da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in
assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui
all'articolo 2.
Art. 12
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto
compatibili le norme di cui all'articolo 30 della L. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 7
dell'articolo 4 comportano la sanzione
mministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera d) del comma 7
dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia
di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e), f), e i) del comma 7
dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) del comma 7
dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 103,29 a un massimo di euro 1.032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 7
dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91
per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 7
dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) e alle limitazioni di cui alle
lettere l) e m) del comma 7 dell'articolo
4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in
materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto
previsto dalla lettera k) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro
2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato
l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del
ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
amministrative si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 13
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di
immobili nel Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono erogati
direttamente dall'Ente di gestione.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali,
avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo
effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo
7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno
comunque diritto all'indennizzo:
a) l'eventuale riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti
di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le eventuali riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali
o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro
centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme
di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte
della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per
particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.
Art. 14
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti
dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita
attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero,
sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale delle
amministrazioni comunali interessate e di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale e alle
guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo
27, comma 2, della L. 394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1,
lettera b), dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela
e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la
regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinato alla
stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.
Art. 15
(Controllo)
1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione
del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono affidate
all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da
apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale,
che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati
sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di
controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento
preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento
definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve
essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e,
successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve
naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e
pagate, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 16
(Commissariamento)
1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle
normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore all'ecologia, provvede, con proprio decreto,
allo scioglimento degli organi responsabili degli enti di gestione e
alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta in
carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.
Art. 17
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a
carico dell'Ente di gestione e delle Amministrazioni interessate.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati
euro 230 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione
delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005.
Art. 18
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente di gestione delle aree
naturali protette della provincia di Taranto, le funzioni attribuite a
quest'ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di
Taranto.
2. Per l'intera area del Parco è consentita, fino alla scadenza dei
rispettivi bandi e fatta salva la procedura di valutazione d'incidenza
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, la completa
realizzazione delle misure dei programmi agricoli del Programma di
sviluppo rurale (PSR), degli interventi del Programma operativo
regionale (POR) e Leader Plus, nonché delle azioni previste dai Progetti
integrati territoriali e dal Progetto integrato settoriale (PIS) n. 13
"Itinerario turistico- culturale Habitat Rupestre"; sono altresì
consentiti gli interventi di adeguamento funzionali della strada statale
n. 172.
3. Decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione Puglia istituisce un tavolo di concertazione a cui
partecipano le Amministrazioni provinciali e comunali interessate; tale
tavolo verifica l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 e
propone eventuali modifiche dello stesso
INDICE
Articolo 1 -
Istituzione dell’area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Zonizzazione
provvisoria
Articolo
4 - Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela
Articolo 5 - Gestione
Articolo 6 - Strumenti di attuazione
Articolo 7 - Piano territoriale dell’area naturale protetta
Articolo 8 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 9 - Regolamento
Articolo 10 - Applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228
Articolo 11 - Autorizzazioni, nulla osta e pareri
Articolo 12 - Sanzioni
Articolo 13 - Indennizzi
Articolo 14 - Sorveglianza del territorio
Articolo 15 - Controllo
Articolo 16 - Commissariamento
Articolo 17 - Norme finanziarie
Articolo 18 - Disposizioni transitorie
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto
della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 dicembre 2005
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