l'Orrido d'Inverigo
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Titolo III TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO |
Art. 14. Ambito del monumento naturale “Orrido di Inverigo”
1. L'ambito denominato "Monumento Naturale dell'Orrido di Inverigo", meglio individuato con apposita simbologia nelle tavole allegate, è sottoposto a specifiche disposizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della l.r. 86/1983, con la finalità di preservarne le caratteristiche, con particolare riferimento alle sorgenti ed agli ambienti umidi, alle peculiari incisioni e forme di paleoerosione torrentizia. 2. Nell'area del Monumento Naturale risulta inibita ogni attività, anche temporanea, che comporti l'alterazione alla qualità dell'ambiente incompatibile con le finalità di tutela perseguite ed in particolare risulta vietato: a) realizzare edifici, costruire manufatti ed infrastrutture in genere, aprire nuove strade, fatti salvi gli interventi realizzati dall'ente gestore o con lo stesso convenzionati, in funzione delle finalità di conservazione, ripristino, fruizione pubblica b) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo e regime delle acque, fatti salvi quelli autorizzati dall'ente gestore c) mutare la destinazione a bosco dei suoli, fatti salvi gli interventi realizzati dall'ente gestore per la difesa del suolo d) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi e) transitare con mezzi motorizzati e uscire dai sentieri appositamente segnalati f) introdurre specie animali e vegetali estranee 3. Il Parco Regionale della Valle del Lambro può dettare, con appositi regolamenti, ulteriori divieti e prescrizioni di tutela specifiche. 4. Il Parco Regionale della Valle del Lambro provvede alle opere necessarie per la conservazione del monumento naturale, promuovendo la fruizione ai fini didattici e scientifici e collocando adeguate tabelle segnaletiche. |