Il compito principale
del parlamento è la funzione legislativa, cioè la produzione di leggi, questa
funzione è esercitata collettivamente dalle 2 camere (art.70).
La formazione delle
leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento legislativo disciplinato da
leggi costituzionali (artt.71-74), è composto delle seguenti fasi:
-
iniziativa
-
discussione ed approvazione
-
promulgazione
-
pubblicazione
-
entrata in vigore
Per mettere in moto il
meccanismo è necessaria la presentazione di una proposta di legge al Presidente
di una delle 2 camere. La proposta deve
essere accompagnata da una relazione d’accompagnamento in cui si spiega il
motivo e l’obiettivo della proposta di legge.
La facoltà di
presentare una proposta al parlamento è riconosciuta ai seguenti soggetti:
-
Governo
-
I membri delle camere (uno o più)
-
50.000 cittadini tramite firme (art.71 comma2)
-
CNEL Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, solo per materie a lui
riservate
-
Consigli regionali, solo per materie in cui hanno competenza legislativa
Il
Presidente della camera cui è stata presentata la proposta di legge provvede ad
assegnarla alla commissione parlamentare permanente in base alla materia
trattata dalla proposta di legge.
L’esame
e l’approvazione della proposta di legge può avvenire con procedura ordinaria
(detta anche con commissioni in sede referente), abbreviata
oppure speciale (detta anche con commissioni in sede deliberante).
COMMISSIONE
IN SEDE REFERENTE
Nella
procedura ordinaria la proposta di legge viene assegnata dal Presidente della
camera ad una commissione in sede referente.
PASSAGGIO
IN AULA
La commissione svolge
un azione preparatoria, in quanto esamina il progetto, propone eventuali
modifiche e trasmette il tutto all’assemblea della camera tramite una
relazione; se all’interno della commissione non vi è una unanimità di
consensi, allora si stilano due relazioni, una di maggioranza e una di
minoranza.
La commissione può
decidere di non inviare la proposta alla camera, quando non lo ritenga
opportuno, si interrompe così definitivamente il procedimento legislativo di
quella proposta.
L’assemblea della
camera dopo aver sentito il relatore/i della commissione referente procede alla
discussione generale sulla proposta di legge nel suo insieme, poi alla
discussione e alla votazione dei singoli articoli della proposta di legge (a
meno che durante la discussione generale si decide di non esaminare i singoli
articoli).
Durante la discussione
i membri del Parlamento o il Governo possono presentare degli emendamenti,
proponendo eventuali modifiche alla proposta di legge, questi devono essere
votati prima del testo cui si riferiscono.
Conclusa la votazione
dei singoli articoli (nel loro testo originale o modificati da eventuali
emendamenti), che possono essere approvati o respinti, i Presidenti dei vari
gruppi parlamentari pronunciano le dichiarazioni di voto esprimendo le ragioni
del voto (favorevole o contrario), dato dal
loro gruppo.
Subito dopo si procede
alla votazione finale del progetto di legge nel suo insieme.
Questo metodo della
votazione sull’intero progetto di legge serve ai gruppi parlamentari, perché
se non sono favorevoli ad alcuni articoli, potrebbero decidere di bocciare il
progetto di legge nel suo insieme.
La proposta di legge è
approvata se al momento della votazione è presente in aula la maggioranza dei
componenti (quorum costitutivo), e se vota a favore la maggioranza dei presenti
(quorum deliberativo).
Se durante la votazione
finale non si raggiunge la maggioranza richiesta, la proposta di legge si
arresta in modo definitivo.
Se viene accettata
allora si trasmette all’altra camera dove seguirà uguale procedimento o uno
diverso.
Se all’esame della
seconda camera il progetto viene bocciato essa non può essere ripresentato
prima di 6 mesi dalla sua bocciatura, se la seconda camera approva allora si
possono verificare 2 situazioni:
1)
se
vengono introdotti nuovi emendamenti, il progetto deve tornare alla prima camera
che lo ha votato (si rimette ai voti non tutto il progetto, ma solo le modifiche
apportate), che può accettarlo con le modifiche fatte dall’altra camera (in
questo caso la proposta di legge è accettata), oppure apportarvi a su volta
altri emendamenti e rispedirlo alla seconda camera (la cosiddetta spola
parlamentare, tuttavia le camere presentano quasi sempre un omogeneità
politica).
2)
se
non vengono proposti altri emendamenti (o se comunque sono respinti), la legge
si dice giuridicamente perfetta e si passa alla fase successiva, la
promulgazione.
Questo metodo però può
servire alla maggioranza per “insabbiare” la proposta di legge, dato che con
questa spola, se il progetto non è approvato entro la legislatura in corsa esso
decade, di fatto i nuovi emendamenti impediscono che venga approvato.
Le commissioni
deliberanti a differenza di quelle referenti, non si limitano ad esaminare la
proposta di legge, ma si occupano dell’intero processo legislativo e approvano
o respingono la proposta di legge.
La costituzione
tuttavia stabilisce dei limiti nel corso di questo procedimento (art.74 comma3 e
4):
-
fino al momento dell’approvazione definitiva della proposta da parte
della commissione, il Governo o un gruppo di parlamentari (1/10 dei componenti
della camera o 1/5 dei commissari), possono richiedere il passaggio in aula
della proposta.
-
le proposte di leggi più importanti (in materia costituzionale,
elettorale, delegazione legislativa, per ratificare trattati di pace,
approvazione di bilanci), devono essere approvate obbligatoriamente con il
procedimento ordinario in quanto sono coperte da “riserva dell’assemblea”.
Queste limitazioni sono
giustificate dal fatto che l’assemblea garantisce maggiore rappresentatività
rispetto alle commissioni ed una maggiore pubblicità e quindi un controllo da
parte dell’opinione pubblica.
Il procedimento con
commissioni in sede deliberante ha l'indubbio vantaggio della celerità, ma come
contropartita ha lo svantaggio dell'altissimo numero di leggi che ha prodotto.
COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE
I regolamenti
parlamentari hanno introdotto (prassi costituzionale) un nuovo tipo di
procedimento, non previsto dalla Costituzione, che si svolge in sede redigente.
Il procedimento è una
forma intermedia tra i 2 citati prima, le commissioni redigenti esaminano il
progetto di legge e procedono alla discussione e alla votazione degli
emendamenti e dei singoli articoli.
Dopo che è stato
approvato dalle commissioni il testo definitivo viene presentato in assemblea e
vi è la dichiarazione di voto da parte dei Presidenti dei gruppi parlamentari e
la votazione finale sull’intero progetto di legge, che può essere approvato o
respinto in blocco e senza apportarvi modifiche.
Quando le camere con
uno dei procedimenti detti finora approva il progetto di legge (ormai legge),
viene trasmesso al Presidente della repubblica per la promulgazione.
La promulgazione è la
dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica che la legge è
giuridicamente perfetta.
La
promulgazione deve avvenire entro 1 mese dall’approvazione della legge
o se è dichiarata urgente nel termine più breve stabilito dal Parlamento
(art73 comma 1 e 2).
Il Capo di Stato non
esprime una volontà propria ma svolge una funzione di controllo e garanzia
sulla legge, egli infatti può rinviarla alle camere (con un messaggio
motivato), se la ritiene costituzionalmente
illegittima o inopportuna, (veto sospensivo ed il potere di rinvio), se però le
camere approvano nuovamente la legge il Capo dello stato è obbligato a
promulgarla (art.74).
Dopo la promulgazione il testo di legge munito del visto del ministro di Grazia e Giustizia e del “Gran Sigillo dello Stato”, viene inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e decreti dello Stato ed il testo è riprodotto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
La pubblicazione deve
avvenire entro 30 giorni dalla promulgazione.
Di regola una legge
entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (vacatio legis, art.73
comma 3), salvo che la legge non preveda un termine più breve o più lungo.
Decorso questo periodo
la legge è obbligatoria per tutti.
La nostra Costituzione
è rigida in quanto le norme che la costituiscono sono superiori alle leggi
ordinarie. Pertanto, per modificare le norme della costituzione o per introdurne
di nuove si deve ricorrere ad un procedimento speciale.
Questo procedimento è
detto procedimento costituzionale e riguarda le leggi di revisione
costituzionale, che modificano la Costituzione e le leggi costituzionali o di
integrazione costituzionale, cioè che pongono nuove disposizioni.
Non possono essere
modificate per nessun motivo le parti:
-
i principi fondamentali della Costituzione
-
i diritti inviolabili dell’uomo
-
art. 139 (L’Italia è una Repubblica….)
Le leggi di revisione e
di integrazione costituzionale sono approvate dal Parlamento, ma con una
procedura “aggravata”, più lunga e complessa di quella delle leggi
ordinarie.
- La proposta di legge
costituzionale deve essere approvata con 2 votazioni (quella ordinaria con 1),
da ogni camera.
-
Tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno 3 mesi
-
Nella seconda votazione la proposta di legge deve essere approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera (mentre per la legge
ordinaria è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che
rappresentano almeno la metà + 1 dei componenti di ogni camera).
Il tempo di 3 mesi tra
una votazione e l’altra serve per garantire una decisione ponderata.
Entro 3 mesi dalla
pubblicazione della legge, se essa è stata approvata a maggioranza assoluta può
(ma non è obbligatorio) essere richiesto un Referendum costituzionale (o
sospensivo. Art.138 comma 2), questo referendum può essere richiesto:
-
1/5 dei componenti di ciascuna camera
-
500.000 cittadini
-
5 Consigli regionali
Non può essere
richiesto il referendum
costituzionale se in entrambe le camere la legge è stata approvata con il voto
favorevole dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera (maggioranza qualificata).
Il referendum è un
istituto di democrazia diretta e garantisce
le minoranze.
Come detto se è stata
votata con una maggioranza qualificata (art.138 comma 3), la legge passa al
Presidente della Repubblica per la promulgazione.
La promulgazione deve
indicare che si tratta una legge costituzionale, seguono poi pubblicazione ed
entrata in vigore, nelle stesse forme delle leggi ordinarie.
Se è presentata una
richiesta di referendum, un apposito organo presso la Corte Costituzionale
(l’ufficio centrale per il referendum), deve dichiarare con ordinanza non
impugnabile la legittimità o l'illegittimità della richiesta.
Se al richiesta è
illegittima e non vengono presentate altre richieste entro i 3 mesi la legge
riprende il suo cammino.
Se la richiesta è
legittima il presidente della repubblica provvede con decreto all’indizione di
referendum”, su deliberazione del consiglio dei ministri, in una domenica
compresa tra il 50° e 70° giorno dal decreto.
Il corpo elettorale,
che è costituito dagli elettori della Camera dei deputati (18 anni)
cioè i cittadini elettori, deve dichiarare se approva il testo della
legge costituzionale.
La scheda del
referendum contiene l’indicazione della legge e due caselle con un Si e un No.
Il referendum
costituzionale a differenza di quello abrogativo, è valido qualunque sia il
numero degli elettori che partecipano al voto, il risultato può essere:
-
favorevole all’approvazione della legge costituzionale se il numero
dei voti favorevoli è maggiore di quello dei voti contrari.
-
sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale se il numero
dei voti contrari è maggiore di quello dei voti favorevoli.
Nel primo caso la legge
riprende il cammino ordinario, nel secondo caso il risultato viene pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale a cura del ministro di Grazia e Giustizia e la legge è
giuridicamente inefficace.
Oltre alla funzione
legislativa che abbiamo finito di vedere, il Parlamento a anche delle altre
funzioni:
-
funzione di indirizzo politico e di controllo;
-
funzione elettiva, consistente nell’elezione di altri organi
costituzionali;
a)
Presidente della Repubblica;
b)
5 giudici della Corte Costituzionale;
c)
10 componenti del CSM;
-
funzione giudiziaria, consistente nella messa in stato d’accusa del
Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla
Costituzione(attenzione: solo messa in stato di accusa, perché poi il giudizio
spetta alla Corte Costituzionale in composizione allargata 15 + 16)
Mentre la funzione di
indirizzo politico e di controllo è esercitata separatamente dalle 2 camere, la
funzione elettiva e quella giudiziaria vengono svolte in seduta comune. Il
Parlamento insieme al Governo è titolare della funzione di indirizzo politico
dello Stato.
La funzione di
indirizzo politico consiste nel determinare gli obiettivi della politica
nazionale e scegliere i mezzi per realizzarli.
es. Uno degli obiettivi
dello Stato è ridurre la disoccupazione, il mezzo per realizzare tale obiettivo
potrebbe essere quello di fare sgravi fiscali alle aziende che creano nuovi
posti di lavoro.
Alle camere spetta la
funzione di controllo politico.
La funzione di
controllo consiste nel verificare se il Governo rispetta gli indirizzi indicati
dal parlamento, questa funzione si svolge in momenti e strumenti diversi.