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LA FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA

 

Il compito principale del parlamento è la funzione legislativa, cioè la produzione di leggi, questa funzione è esercitata collettivamente dalle 2 camere (art.70).

 

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

 

La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento legislativo disciplinato da leggi costituzionali (artt.71-74), è composto delle seguenti fasi:

-         iniziativa

-         discussione ed approvazione

-         promulgazione

-         pubblicazione

-         entrata in vigore

Per mettere in moto il meccanismo è necessaria la presentazione di una proposta di legge al Presidente di una delle 2 camere. La proposta  deve essere accompagnata da una relazione d’accompagnamento in cui si spiega il motivo e l’obiettivo della proposta di legge.

 

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE

 

La facoltà di presentare una proposta al parlamento è riconosciuta ai seguenti soggetti:

-         Governo

-         I membri delle camere (uno o più)

-         50.000 cittadini tramite firme (art.71 comma2)

-         CNEL Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, solo per materie a lui riservate

-         Consigli regionali, solo per materie in cui hanno competenza legislativa

 

ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE

 

Il Presidente della camera cui è stata presentata la proposta di legge provvede ad assegnarla alla commissione parlamentare permanente in base alla materia trattata dalla proposta di legge.

L’esame e l’approvazione della proposta di legge può avvenire con procedura ordinaria (detta anche con commissioni in sede referente), abbreviata  oppure speciale (detta anche con commissioni in sede deliberante).

 COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

 Nella procedura ordinaria la proposta di legge viene assegnata dal Presidente della camera ad una commissione in sede referente.

 PASSAGGIO IN AULA

 La commissione svolge un azione preparatoria, in quanto esamina il progetto, propone eventuali modifiche e trasmette il tutto all’assemblea della camera tramite una relazione; se all’interno della commissione non vi è una unanimità di consensi, allora si stilano due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza.

La commissione può decidere di non inviare la proposta alla camera, quando non lo ritenga opportuno, si interrompe così definitivamente il procedimento legislativo di quella proposta.

 

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

 

L’assemblea della camera dopo aver sentito il relatore/i della commissione referente procede alla discussione generale sulla proposta di legge nel suo insieme, poi alla discussione e alla votazione dei singoli articoli della proposta di legge (a meno che durante la discussione generale si decide di non esaminare i singoli articoli).

 

EMENDAMENTI

 

Durante la discussione i membri del Parlamento o il Governo possono presentare degli emendamenti, proponendo eventuali modifiche alla proposta di legge, questi devono essere votati prima del testo cui si riferiscono.

Conclusa la votazione dei singoli articoli (nel loro testo originale o modificati da eventuali emendamenti), che possono essere approvati o respinti, i Presidenti dei vari gruppi parlamentari pronunciano le dichiarazioni di voto esprimendo le ragioni del voto (favorevole o contrario), dato dal  loro gruppo.

Subito dopo si procede alla votazione finale del progetto di legge nel suo insieme.

Questo metodo della votazione sull’intero progetto di legge serve ai gruppi parlamentari, perché se non sono favorevoli ad alcuni articoli, potrebbero decidere di bocciare il progetto di legge nel suo insieme.

 

MAGGIORANZE PER LA VOTAZIONE

 

La proposta di legge è approvata se al momento della votazione è presente in aula la maggioranza dei componenti (quorum costitutivo), e se vota a favore la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

 

TRASMISSIONE ALL’ALTRA CAMERA

 

Se durante la votazione finale non si raggiunge la maggioranza richiesta, la proposta di legge si arresta in modo definitivo.

Se viene accettata allora si trasmette all’altra camera dove seguirà uguale procedimento o uno diverso.

Se all’esame della seconda camera il progetto viene bocciato essa non può essere ripresentato prima di 6 mesi dalla sua bocciatura, se la seconda camera approva allora si possono verificare 2 situazioni:

1)  se vengono introdotti nuovi emendamenti, il progetto deve tornare alla prima camera che lo ha votato (si rimette ai voti non tutto il progetto, ma solo le modifiche apportate), che può accettarlo con le modifiche fatte dall’altra camera (in questo caso la proposta di legge è accettata), oppure apportarvi a su volta altri emendamenti e rispedirlo alla seconda camera (la cosiddetta spola parlamentare, tuttavia le camere presentano quasi sempre un omogeneità politica).

2)  se non vengono proposti altri emendamenti (o se comunque sono respinti), la legge si dice giuridicamente perfetta e si passa alla fase successiva, la promulgazione.

 

Questo metodo però può servire alla maggioranza per “insabbiare” la proposta di legge, dato che con questa spola, se il progetto non è approvato entro la legislatura in corsa esso decade, di fatto i nuovi emendamenti impediscono che venga approvato.

 

PROCEDIMENTO ABBREVIATO

Il procedimento abbreviato si differenzia da quello ordinario, in seguito alla dichiarazione d’urgenza, esclusivamente per i tempi dimezzati.

COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA O DELIBERANTE

Abbiamo detto  prima che vi è anche una procedura speciale, più rapida e meno complessa di quella ordinaria. Il Presidente di una camera alla quale è presentata o trasmessa una proposta di legge, può infatti decidere di assegnarla  alla commissione competente per materia in sede legislativa o deliberante.

Le commissioni deliberanti a differenza di quelle referenti, non si limitano ad esaminare la proposta di legge, ma si occupano dell’intero processo legislativo e approvano o respingono la proposta di legge.

La costituzione tuttavia stabilisce dei limiti nel corso di questo procedimento (art.74 comma3 e 4):

-         fino al momento dell’approvazione definitiva della proposta da parte della commissione, il Governo o un gruppo di parlamentari (1/10 dei componenti della camera o 1/5 dei commissari), possono richiedere il passaggio in aula della proposta.

-         le proposte di leggi più importanti (in materia costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, per ratificare trattati di pace, approvazione di bilanci), devono essere approvate obbligatoriamente con il procedimento ordinario in quanto sono coperte da “riserva dell’assemblea”.

Queste limitazioni sono giustificate dal fatto che l’assemblea garantisce maggiore rappresentatività rispetto alle commissioni ed una maggiore pubblicità e quindi un controllo da parte dell’opinione pubblica.

Il procedimento con commissioni in sede deliberante ha l'indubbio vantaggio della celerità, ma come contropartita ha lo svantaggio dell'altissimo numero di leggi che ha prodotto.

 

COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

 

I regolamenti parlamentari hanno introdotto (prassi costituzionale) un nuovo tipo di procedimento, non previsto dalla Costituzione, che si svolge in sede redigente.

Il procedimento è una forma intermedia tra i 2 citati prima, le commissioni redigenti esaminano il progetto di legge e procedono alla discussione e alla votazione degli emendamenti e dei singoli articoli.

Dopo che è stato approvato dalle commissioni il testo definitivo viene presentato in assemblea e vi è la dichiarazione di voto da parte dei Presidenti dei gruppi parlamentari e la votazione finale sull’intero progetto di legge, che può essere approvato o respinto in blocco e senza apportarvi modifiche.

Quando le camere con uno dei procedimenti detti finora approva il progetto di legge (ormai legge), viene trasmesso al Presidente della repubblica per la promulgazione.


PROMULGAZIONE DELLA LEGGE

 

La promulgazione è la dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica che la legge è giuridicamente perfetta.

La  promulgazione deve avvenire entro 1 mese dall’approvazione della legge o se è dichiarata urgente nel termine più breve stabilito dal Parlamento (art73 comma 1 e 2).

Il Capo di Stato non esprime una volontà propria ma svolge una funzione di controllo e garanzia sulla legge, egli infatti può rinviarla alle camere (con un messaggio motivato), se la ritiene  costituzionalmente illegittima o inopportuna, (veto sospensivo ed il potere di rinvio), se però le camere approvano nuovamente la legge il Capo dello stato è obbligato a promulgarla (art.74).

 

PUBBLICAZIONE

 

Dopo la promulgazione il testo di legge munito del visto del ministro di Grazia e Giustizia e del “Gran Sigillo dello Stato”, viene inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e decreti dello Stato ed il  testo è riprodotto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

La pubblicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla promulgazione.

 

ENTRATA IN VIGORE

 

Di regola una legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione (vacatio legis, art.73 comma 3), salvo che la legge non preveda un termine più breve o più lungo.

Decorso questo periodo la legge è obbligatoria per tutti.

 

LA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE

 

La nostra Costituzione è rigida in quanto le norme che la costituiscono sono superiori alle leggi ordinarie. Pertanto, per modificare le norme della costituzione o per introdurne  di nuove si deve ricorrere ad un procedimento speciale.

Questo procedimento è detto procedimento costituzionale e riguarda le leggi di revisione costituzionale, che modificano la Costituzione e le leggi costituzionali o di integrazione costituzionale, cioè che pongono nuove disposizioni.

Non possono essere modificate per nessun motivo le parti:

-         i principi fondamentali della Costituzione

-         i diritti inviolabili dell’uomo

-         art. 139 (L’Italia è una Repubblica….)

Le leggi di revisione e di integrazione costituzionale sono approvate dal Parlamento, ma con una procedura “aggravata”, più lunga e complessa di quella delle leggi ordinarie.

 

PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE

 

      -   La proposta di legge costituzionale deve essere approvata con 2 votazioni (quella ordinaria con 1), da ogni camera.

-   Tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno 3 mesi

-         Nella seconda votazione la proposta di legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera (mentre per la legge ordinaria è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentano almeno la metà + 1 dei componenti di ogni camera).

Il tempo di 3 mesi tra una votazione e l’altra serve per garantire una decisione ponderata.

 

RICHIESTA DI REFERENDUM COSTITUZIONALE

 

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge, se essa è stata approvata a maggioranza assoluta può (ma non è obbligatorio) essere richiesto un Referendum costituzionale (o sospensivo. Art.138 comma 2), questo referendum può essere richiesto:

-         1/5 dei componenti di ciascuna camera

-         500.000 cittadini

-         5 Consigli regionali

Non può essere richiesto il  referendum costituzionale se in entrambe le camere la legge è stata approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera (maggioranza qualificata).

Il referendum è un istituto di democrazia diretta e  garantisce le minoranze.

Come detto se è stata votata con una maggioranza qualificata (art.138 comma 3), la legge passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

La promulgazione deve indicare che si tratta una legge costituzionale, seguono poi pubblicazione ed entrata in vigore, nelle stesse forme delle leggi ordinarie.

Se è presentata una richiesta di referendum, un apposito organo presso la Corte Costituzionale (l’ufficio centrale per il referendum), deve dichiarare con ordinanza non impugnabile la legittimità o l'illegittimità della richiesta.

Se al richiesta è illegittima e non vengono presentate altre richieste entro i 3 mesi la legge riprende il suo cammino.

Se la richiesta è legittima il presidente della repubblica provvede con decreto all’indizione di referendum”, su deliberazione del consiglio dei ministri, in una domenica compresa tra il 50° e 70° giorno dal decreto.

Il corpo elettorale, che è costituito dagli elettori della Camera dei deputati (18 anni)  cioè i cittadini elettori, deve dichiarare se approva il testo della legge costituzionale.

La scheda del referendum contiene l’indicazione della legge e due caselle con un Si e un No.

 

RISULTATO DEL REFERENDUM

 

Il referendum costituzionale a differenza di quello abrogativo, è valido qualunque sia il numero degli elettori che partecipano al voto, il risultato può essere:

-         favorevole all’approvazione della legge costituzionale se il numero dei voti favorevoli è maggiore di quello dei voti contrari.

-         sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale se il numero dei voti contrari è maggiore di quello dei voti favorevoli.

Nel primo caso la legge riprende il cammino ordinario, nel secondo caso il risultato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del ministro di Grazia e Giustizia e la legge è giuridicamente inefficace.

 

LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

 

Oltre alla funzione legislativa che abbiamo finito di vedere, il Parlamento a anche delle altre funzioni:

-         funzione di indirizzo politico e di controllo;

-         funzione elettiva, consistente nell’elezione di altri organi costituzionali;

a)    Presidente della Repubblica;

b)    5 giudici della Corte Costituzionale;

c)     10 componenti del CSM;

-         funzione giudiziaria, consistente nella messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione(attenzione: solo messa in stato di accusa, perché poi il giudizio spetta alla Corte Costituzionale in composizione allargata 15 + 16)

Mentre la funzione di indirizzo politico e di controllo è esercitata separatamente dalle 2 camere, la funzione elettiva e quella giudiziaria vengono svolte in seduta comune. Il Parlamento insieme al Governo è titolare della funzione di indirizzo politico dello Stato.

 

FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

 

La funzione di indirizzo politico consiste nel determinare gli obiettivi della politica nazionale e scegliere i mezzi per realizzarli.

es. Uno degli obiettivi dello Stato è ridurre la disoccupazione, il mezzo per realizzare tale obiettivo potrebbe essere quello di fare sgravi fiscali alle aziende che creano nuovi posti di lavoro.

Alle camere spetta la funzione di controllo politico.

 

FUNZIONE DI CONTROLLO

 

La funzione di controllo consiste nel verificare se il Governo rispetta gli indirizzi indicati dal parlamento, questa funzione si svolge in momenti e strumenti diversi.

 

continua