COORDINAMENTO: COMPITI

Come riportato nell'articolo 23 dello Statuto ...

È di pertinenza del Coordinamento tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare spetta al Coordinamento:
  1. ammissione di nuovi soci;
  2. convocazione delle Assemblee;
  3. osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
  4. attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
  5. redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;
  6. redazione della Relazione annuale; a tal fine la Relazione dovrà contenere il perché degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle spese, come più sotto ammesso; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l'esercizio trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;
  7. redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
  8. redazione/modifica di Regolamenti interni e disposizioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
  9. far decadere dal Coordinamento quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
  10. deferimento al Collegio dei Garanti dei soci in caso di loro indisciplina o condotta scorretta;
  11. assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'associazione;
  12. decisione sulla sistemazione dei locali sociali;
  13. vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
  14. deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio dei Garanti che accerti:
    a) che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo;
    b) la legittimità dell'operazione;
    c) il merito dell'operazione.
  15. nomina e revoca di un Incaricato nel caso di eventuali attività commerciali marginali.