STATUTO

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COSTITUZIONE

Articolo 1

  1. A norma della vigente legislazione, è costituita una libera associazione denominata "La Mondolfiera" (da qui in avanti, per brevità "associazione").
  2. L'associazione si caratterizza come ente non commerciale, è culturale e politica, aconfessionale ed apartitica ed è aperta a tutte le persone, senza distinzione di genere, censo, etnia, lingua, religione, opinione, che abbiano a cuore la dignità e i diritti dell’uomo, un’equa ripartizione tra i popoli delle risorse planetarie, le ricchezze ambientali come patrimonio da condividere con le generazioni future.
  3. L'associazione ha sede legale a Villasanta, in P.za Giovanni XXIII, 12 e svolge le proprie attività presso una o più sedi sociali.
  4. Le riunioni degli organi associativi potranno avvenire sia presso una sede sociale che altrove, purché nella Provincia di Milano. Le riunioni al di fuori della Provincia di Milano possono avvenire previo unanime consenso dei membri interessati.

Articolo 2

    L’associazione si caratterizza per:
  1. democraticità della struttura;
  2. elettività e gratuità delle cariche associative;
  3. assenza di fini di lucro: gli utili non possono essere divisi tra i soci.

Articolo 3

    Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Coordinamento e Collegio dei Garanti) vengono eletti esclusivamente e liberamente dai soci riuniti in Assemblea ordinaria; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, ed altre) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

 

FINALITÀ E SCOPI

Articolo 4

  1. L'associazione propone agli associati, ed in generale alla cittadinanza, la consapevolezza di vivere una identità ed una cittadinanza plurale quali "cittadini di un luogo del mondo". Tale finalità viene perseguita attraverso una strategia graduale: affrontare alcuni grandi ideali di giustizia planetaria, di attenzione ecologica e di fraternità universale a partire dai gesti e dalle scelte quotidiane.
  2. Vengono in particolare affrontati tre poteri rimasti in esercizio agli abitanti dei paesi ricchi del pianeta:
    - il diritto di voto,
    - la gestione del tempo,
    - l‘uso del denaro.
  3. Questi poteri investono di responsabilità non soltanto riguardo lo sviluppo della cultura e della società bensì pure, ed in modo tragico, nei confronti della sopravvivenza oggi di milioni di uomini, donne e bambini abitanti di altre parti del pianeta, nonché circa il dovere di consegnare alle future generazioni un pianeta vivibile quanto e più di quello odierno.
  4. La coscienza e la consapevolezza di appartenere all’unica razza umana, di sentirsi uomini e donne "planetari", più che quella delle differenze culturali, religiose o del solo colore della pelle, diviene oggi emergenza epocale per invertire la rotta ed imboccare la strada di uno sviluppo economico e tecnologico che sia "sostenibile", capace di futuro.

Articolo 5

    Gli scopi che l’associazione intende perseguire sono:
  1. Un cambiamento culturale nei singoli individui e famiglie, volto all’acquisizione di nuovi stili di vita improntati ad un benessere basato sulla sobrietà e sulla sufficienza, maggiormente compatibili con criteri di equità verso le popolazioni più povere del pianeta e con i limiti che l’ambiente impone al consumo di materia, di energia ed all’incremento dell’inquinamento;
  2. Un CAMBIAMENTO POLITICO nella società, in modo che i nuovi stili di vita, di cui al punto 1. di questo articolo, acquistino un consenso sempre maggiore tra i cittadini, tale da influenzare in modo crescente gli amministratori pubblici, le parti sociali ed il mondo economico, con particolare riferimento ai settori della produzione, della distribuzione, del commercio, del credito e dei servizi. Per cambiamento politico si intendono anche gesti collettivi ed azioni positive e concrete volte a migliorare il bene comune, la "cosa pubblica".

Articolo 6

    Per realizzare le finalità di cui all’art. 4 e perseguire gli scopi di cui all’art. 5, l’associazione intende:
  1. elaborare proposte volte a migliorare ed umanizzare i tempi di vita del lavoro e della città e promuovere la nascita sul territorio di sistemi di scambio paritario di beni e servizi tra le persone;
  2. favorire la nascita di spazi di convivialità ed ascolto reciproco per cittadini di diverse provenienze, etnie e culture, ove il desiderio e la disponibilità a conoscere la cultura, le tradizioni ed il punto di vista dell’"altro" possa smontare pregiudizi e stereotipi consolidati;
  3. educare ad uno stile di consumo critico e consapevole, favorendo la conoscenza, la diffusione, e la vendita ai soci di prodotti artigianali, alimentari e manufatti, che rispondano ai requisiti di rispetto della salute e dell’ambiente e con garanzia che questi prodotti vengano prodotti senza l’impiego di minori o lo sfruttamento, la fame e talora la morte dei lavoratori;
  4. di favorire i processi indirizzati verso uno sviluppo ed un consumo sostenibile, anche attraverso la costituzione di gruppi d’acquisto e la valorizzazione di piccoli produttori locali di prodotti biologici e comunque ecologicamente ed eticamente sostenibili;
  5. diffondere metodi concreti che permettano un controllo sempre maggiore del bilancio familiare al fine di modificare abitudini d’acquisto consolidate verso un’attenzione ai prodotti di cui al punto 3. del presente articolo, come pure a quelli realizzati con un minor impatto sull’ambiente e/o un minor spreco di energia o di materie prime;
  6. favorire la nascita di esperienze di convivenza alternativa tra singoli e famiglie che abbiano a riferimento la condivisione dei beni, del lavoro, della festa; l’autoproduzione, la sobrietà nei consumi e la riduzione degli sprechi; la mutua assistenza e la solidarietà che rende possibile l’accoglienza; il confronto e l’arricchimento reciproco, anche sull’educazione dei giovani, per infrangere il muro di isolamento che circonda l’odierna famiglia monocellulare;
  7. favorire la diffusione di una finanza etica;
  8. diffondere nuove forme di solidarietà economica come l’adozione a distanza di soggetti che, rimanendo in tal modo nel loro paese d’origine, possono superare periodi difficili, portare avanti gli studi o affrontare un costoso periodo di cura;
  9. favorire la crescita di una conoscenza ed attenzione verso il proprio territorio da parte dei cittadini, in modo che sappiano prevenire o affrontare le minacce ambientali in una logica di partecipazione, protezione e difesa civile;
  10. lo sviluppo di una coscienza di pace nella risoluzione dei conflitti tra gli individui e tra i soggetti sociali anche attraverso l’apprendimento dei principi e delle tecniche della nonviolenza;
  11. realizzare un osservatorio sull’attività dell’amministrazione pubblica che sia in grado di offrire suggerimenti e stimoli relativi alle politiche sui rifiuti, sui trasporti, sull’energia, sullo sviluppo urbano sia nei ritmi di vita che nella gestione del territorio, in base a criteri di equità, solidarietà e sviluppo sostenibile;
  12. promuovere l’utilizzo delle reti telematiche ed in particolare quelle civiche, come strumento di nuova partecipazione e democrazia diffusa per tutti i cittadini;
  13. organizzare dibattiti, tavole rotonde, campagne, manifestazioni, petizioni, raccolte firme e altre iniziative di sensibilizzazione o di pressione, seminari, corsi di formazione, mostre, convegni, congressi, cineforum, centri di documentazione, banche di dati, la pubblicazione di stampe e bollettini, la produzione di audiovisivi, proiezioni e di trasmissioni televisive, multimediali e telematiche;
  14. raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti e da singoli privati per destinarli alle attività sociali; svolgere attività marginali e non continuative di autofinanziamento riservando il ricavo esclusivamente alle attività sociali.

 

I SOCI

Articolo 7

  1. I soci sono coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le finalità dell’associazione, richiedono liberamente di aderirvi e partecipano alle attività sociali.

Articolo 8

    Sono previsti i seguenti tipi di soci:
  1. Soci "fondatori": sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;
  2. Soci "onorari": sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Coordinamento. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci, ad eccezione dell’elettorato attivo e passivo, come se pagassero regolarmente i contributi sociali;
  3. Soci "attivi": sono quelle persone, fisiche o giuridiche, che partecipano alle attività associative prestando il loro impegno con continuità, nella misura del loro interesse, delle loro capacità e della loro possibilità.

Articolo 9

  1. All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti in quanto l’ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione di questi documenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.
  2. L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo redatto secondo le indicazioni stabilite nel Regolamento generale.
  3. La qualifica di socio "attivo" è subordinata all'accoglimento da parte del Coordinamento o, su sua delega, del Presidente o Vice-Presidente, della domanda di iscrizione all'associazione. La delibera sull'ammissione è inappellabile. L’eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni lavorativi; in caso contrario la domanda s’intende accolta.
  4. Il socio è tale a tutti gli effetti solo dal momento in cui tutte le procedure suddette sono state espletate ed ha versato la quota sociale.

Articolo 10

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione per dimissioni, decadenza, sospensione, espulsione o morte.
  2. Può dimettersi il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’associazione. Le dimissioni, da presentarsi per iscritto, devono essere ratificate nella prima riunione del Coordinamento.
  3. Il Coordinamento può dichiarare decaduto d’ufficio il socio che:
    a) non ha versato la quota associativa entro i tre mesi successivi alla scadenza annuale stabilita per il versamento;
    b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione per un periodo superiore ad un anno.
    Il socio decaduto può ripresentare domanda di ammissione all’associazione e, in caso di accettazione, continuare a farne parte regolarizzando il pagamento della quota associativa.
  4. Il Collegio dei Garanti su richiesta del Coordinamento o del Presidente può sospendere temporaneamente o espellere il socio che:
    a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
    b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell’associazione;
    c) leda l’immagine dell’associazione all’esterno di essa.
    Nel caso in cui un socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci espulsi possono ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.
  5. Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. I soci che cessano di appartenere all’associazione, come pure gli eredi del socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono chiedere la restituzione di contributi e quote associative già versate.

Articolo 11

    Tutti i soci non onorari, non sospesi, non espulsi e non decaduti, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto sia al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

 

PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

    Il patrimonio sociale è costituito da:
  1. beni immobili e mobili;
  2. donazioni, lasciti o successioni.

Articolo 13

    Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. raccolte fondi;
  8. attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 14

  1. Come indicato al punto 7. dell’art. 13, l'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività economiche marginali:
    - produzione di manufatti artigianali;
    - organizzazione di spettacoli;
    - organizzazione di corsi formativi;
    - organizzazione di sottoscrizioni, lotterie e giochi a premi;
    - vendita di prodotti alimentari e non.
  2. È compito del Coordinamento nominare un Incaricato per la vendita e la responsabilità della merce esposta.

Articolo 15

    L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che viene definito all’art. 8 dell’atto costitutivo.

 

ORGANI SOCIALI

Articolo 16

    Sono organi dell’associazione:
  1. l’Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria);
  2. il Coordinamento;
  3. il Collegio dei Garanti.

 

ASSEMBLEE

Articolo 17

  1. Il Coordinamento deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.
  2. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente, mediante invio di messaggio elettronico o lettera o bollettino associativo a tutti i soci, anche se sospesi o espulsi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno dieci giorni prima, su proposta del Coordinamento, o di almeno due dei suoi membri, del Collegio dei Garanti, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
  3. L'avviso di convocazione deve contenere le informazioni indicate nel Regolamento generale.
  4. Nell’Assemblea ogni socio ha un voto. La delega al voto di altri soci viene attuata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento generale.

Articolo 18

  1. Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
  2. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
  3. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.
  4. Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.
  5. L'Assemblea viene aperta dal Consigliere anziano del Coordinamento che gestisce la nomina del Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.

Articolo 19

  1. Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto al voto presenti, anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 del soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
  2. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento dell’associazione, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Coordinamento e del Collegio dei Garanti non hanno diritto al voto.

Articolo 20

    L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
  1. nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
  2. approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Coordinamento e del Collegio dei Garanti;
  3. determinazione dell’entità della quota sociale per i soci;
  4. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
  5. approvazione/modifica/revoca del Regolamento Generale;
  6. deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato espulso; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
  7. nomina di "soci onorari" in base a proposta da parte del Coordinamento;

Articolo 21

  1. Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione/modifica/revoca del Regolamento generale vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.
  2. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compresi i dissenzienti e gli assenti.

 

COORDINAMENTO

Articolo 22

  1. Il Coordinamento è formato da 5 a 13 soci secondo quanto stabilito nel Regolamento generale.
  2. Il Coordinamento assume deliberazioni nelle modalità indicate dal Regolamento generale.
  3. Il Coordinamento dura in carica per un triennio.
  4. La carica di membro del Coordinamento è incompatibile con quella di Garante.
  5. In caso di dimissioni di un membro del Coordinamento, il Coordinamento può procedere per cooptazione di un altro socio fino alla prima Assemblea nella quale sarà eletto il sostituto;
  6. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Coordinamento devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Articolo 23

    È di pertinenza del Coordinamento tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
    In particolare spetta al Coordinamento:
  1. ammissione di nuovi soci;
  2. convocazione delle Assemblee;
  3. osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
  4. attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
  5. redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;
  6. redazione della Relazione annuale; a tal fine la Relazione dovrà contenere il perché degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle spese, come più sotto ammesso; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l'esercizio trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;
  7. redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
  8. redazione/modifica di Regolamenti interni e disposizioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;
  9. far decadere dal Coordinamento quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
  10. deferimento al Collegio dei Garanti dei soci in caso di loro indisciplina o condotta scorretta;
  11. assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'associazione;
  12. decisione sulla sistemazione dei locali sociali;
  13. vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
  14. deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio dei Garanti che accerti:
    a) che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo;
    b) la legittimità dell'operazione;
    c) il merito dell’operazione.
  15. nomina e revoca di un Incaricato nel caso di eventuali attività commerciali marginali.

 

PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 24

  1. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell’associazione sono membri del Coordinamento, eletti dal medesimo organo.
  2. I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente, sono i seguenti:
    a) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
    b) convocare e presiedere le riunioni del Coordinamento;
    c) deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Coordinamento, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
    d) in accordo con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Coordinamento, salvo convocare al più presto un Coordinamento per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
    e) essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento.
    f) deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Coordinamento o di altro organo dell’associazione.

 

COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 25

  1. I Garanti sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio.
  2. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Coordinamento.
  3. E’ facoltà dei Garanti di partecipare alle riunioni del Coordinamento.
  4. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Garanti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 C.C.

Articolo 26

    Sono compiti del Collegio dei Garanti:
  1. verifica della legittimità delle operazioni del Coordinamento e dei suoi membri;
  2. nei casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui 232, punto 14, dare il proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;
  3. verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
  4. redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
  5. convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Coordinamento non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Coordinamento;
  6. decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
  7. decisione urgente sulla espulsione dei soci che sono stati deferiti dal Coordinamento a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti.

 

RENDICONTI

Articolo 27

  1. Il Coordinamento presenta annualmente all'Assemblea, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente, la Relazione nonché il Rendiconto Preventivo e Consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.
  2. Il Collegio dei Garanti presenta annualmente all'Assemblea la propria Relazione.

 

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28

    La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 29

    L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Presidente, su proposta del Coordinamento.

Articolo 30

    Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni senza fini di lucro con finalità similari all’associazione.

 

NORME RESIDUALI

Articolo 31

    Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.

Articolo 32

    I Regolamenti e le Disposizioni emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, soci, e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Articolo 33

    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle Disposizioni, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle quali l'associazione aderisce.

    Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Coordinamento a stabilire quale applicare.