A norma della vigente legislazione, è costituita una libera associazione
denominata "La Mondolfiera" (da qui in avanti, per brevità
"associazione").
L'associazione
si caratterizza come ente non commerciale, è culturale e politica,
aconfessionale ed apartitica ed è aperta a tutte le persone, senza distinzione
di genere, censo, etnia, lingua, religione, opinione, che abbiano a cuore la
dignità e i diritti dell’uomo, un’equa ripartizione tra i popoli delle risorse
planetarie, le ricchezze ambientali come patrimonio da condividere con le
generazioni future.
L'associazione
ha sede legale a Villasanta, in P.za Giovanni XXIII, 12 e svolge le proprie
attività presso una o più sedi sociali.
Le
riunioni degli organi associativi potranno avvenire sia presso una sede sociale
che altrove, purché nella Provincia di Milano. Le riunioni al di fuori della
Provincia di Milano possono avvenire previo unanime consenso dei membri
interessati.
Articolo 2
L’associazione si caratterizza per:
democraticità della struttura;
elettività e gratuità delle cariche associative;
assenza di fini di lucro: gli utili non possono essere divisi tra i soci.
Articolo 3
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali
(Coordinamento e Collegio dei Garanti) vengono eletti esclusivamente e
liberamente dai soci riuniti in Assemblea ordinaria; le cariche all'interno dei
suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, ed altre)
vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato
in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in
sede di costituzione dell'associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono
essere soci.
FINALITÀ E SCOPI
Articolo 4
L'associazione
propone agli associati, ed in generale alla cittadinanza, la consapevolezza di
vivere una identità ed una cittadinanza plurale quali "cittadini di un luogo
del mondo". Tale finalità viene perseguita attraverso una strategia graduale:
affrontare alcuni grandi ideali di giustizia planetaria, di attenzione
ecologica e di fraternità universale a partire dai gesti e dalle scelte
quotidiane.
Vengono
in particolare affrontati tre poteri rimasti in esercizio agli abitanti dei
paesi ricchi del pianeta:
- il diritto di voto,
- la gestione del tempo,
- l‘uso del denaro.
Questi
poteri investono di responsabilità non soltanto riguardo lo sviluppo della
cultura e della società bensì pure, ed in modo tragico, nei confronti della
sopravvivenza oggi di milioni di uomini, donne e bambini abitanti di altre
parti del pianeta, nonché circa il dovere di consegnare alle future generazioni
un pianeta vivibile quanto e più di quello odierno.
La
coscienza e la consapevolezza di appartenere all’unica razza umana, di sentirsi
uomini e donne "planetari", più che quella delle differenze culturali,
religiose o del solo colore della pelle, diviene oggi emergenza epocale per
invertire la rotta ed imboccare la strada di uno sviluppo economico e
tecnologico che sia "sostenibile", capace di futuro.
Articolo 5
Gli scopi che l’associazione intende perseguire sono:
Un
cambiamento culturale nei singoli
individui e famiglie, volto all’acquisizione di nuovi stili di vita improntati
ad un benessere basato sulla sobrietà e sulla sufficienza, maggiormente
compatibili con criteri di equità verso le popolazioni più povere del pianeta e
con i limiti che l’ambiente impone al consumo di materia, di energia ed
all’incremento dell’inquinamento;
Un
CAMBIAMENTO POLITICO nella società, in modo che i nuovi stili di vita, di cui
al punto 1. di questo articolo, acquistino un consenso sempre maggiore tra i
cittadini, tale da influenzare in modo crescente gli amministratori pubblici,
le parti sociali ed il mondo economico, con particolare riferimento ai settori
della produzione, della distribuzione, del commercio, del credito e dei
servizi. Per cambiamento politico si intendono anche gesti collettivi ed azioni
positive e concrete volte a migliorare il bene comune, la "cosa
pubblica".
Articolo 6
Per realizzare le finalità di cui all’art. 4 e perseguire gli scopi di cui
all’art. 5, l’associazione intende:
elaborare
proposte volte a migliorare ed umanizzare i tempi di vita del lavoro e della
città e promuovere la nascita sul territorio di sistemi di scambio paritario di
beni e servizi tra le persone;
favorire
la nascita di spazi di convivialità ed ascolto reciproco per cittadini di
diverse provenienze, etnie e culture, ove il desiderio e la disponibilità a
conoscere la cultura, le tradizioni ed il punto di vista dell’"altro" possa
smontare pregiudizi e stereotipi consolidati;
educare
ad uno stile di consumo critico e consapevole, favorendo la conoscenza, la
diffusione, e la vendita ai soci di prodotti artigianali, alimentari e
manufatti, che rispondano ai requisiti di rispetto della salute e dell’ambiente
e con garanzia che questi prodotti vengano prodotti senza l’impiego di minori o
lo sfruttamento, la fame e talora la morte dei lavoratori;
di
favorire i processi indirizzati verso uno sviluppo ed un consumo sostenibile,
anche attraverso la costituzione di gruppi d’acquisto e la valorizzazione di
piccoli produttori locali di prodotti biologici e comunque ecologicamente ed
eticamente sostenibili;
diffondere
metodi concreti che permettano un controllo sempre maggiore del bilancio
familiare al fine di modificare abitudini d’acquisto consolidate verso
un’attenzione ai prodotti di cui al punto 3. del presente articolo, come pure a
quelli realizzati con un minor impatto sull’ambiente e/o un minor spreco di
energia o di materie prime;
favorire
la nascita di esperienze di convivenza alternativa tra singoli e famiglie che
abbiano a riferimento la condivisione dei beni, del lavoro, della festa;
l’autoproduzione, la sobrietà nei consumi e la riduzione degli sprechi; la
mutua assistenza e la solidarietà che rende possibile l’accoglienza; il
confronto e l’arricchimento reciproco, anche sull’educazione dei giovani, per
infrangere il muro di isolamento che circonda l’odierna famiglia monocellulare;
favorire
la diffusione di una finanza etica;
diffondere
nuove forme di solidarietà economica come l’adozione a distanza di soggetti
che, rimanendo in tal modo nel loro paese d’origine, possono superare periodi
difficili, portare avanti gli studi o affrontare un costoso periodo di cura;
favorire
la crescita di una conoscenza ed attenzione verso il proprio territorio da
parte dei cittadini, in modo che sappiano prevenire o affrontare le minacce
ambientali in una logica di partecipazione, protezione e difesa civile;
lo
sviluppo di una coscienza di pace nella risoluzione dei conflitti tra gli
individui e tra i soggetti sociali anche attraverso l’apprendimento dei
principi e delle tecniche della nonviolenza;
realizzare
un osservatorio sull’attività dell’amministrazione pubblica che sia in grado di
offrire suggerimenti e stimoli relativi alle politiche sui rifiuti, sui
trasporti, sull’energia, sullo sviluppo urbano sia nei ritmi di vita che nella
gestione del territorio, in base a criteri di equità, solidarietà e sviluppo
sostenibile;
promuovere
l’utilizzo delle reti telematiche ed in particolare quelle civiche, come
strumento di nuova partecipazione e democrazia diffusa per tutti i cittadini;
organizzare
dibattiti, tavole rotonde, campagne, manifestazioni, petizioni, raccolte firme
e altre iniziative di sensibilizzazione o di pressione, seminari, corsi di
formazione, mostre, convegni, congressi, cineforum, centri di documentazione,
banche di dati, la pubblicazione di stampe e bollettini, la produzione di
audiovisivi, proiezioni e di trasmissioni televisive, multimediali e
telematiche;
raccogliere
fondi, donazioni, contributi da soci, da enti e da singoli privati per
destinarli alle attività sociali; svolgere attività marginali e non
continuative di autofinanziamento riservando il ricavo esclusivamente alle
attività sociali.
I SOCI
Articolo 7
I
soci sono coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, condividono le
finalità dell’associazione, richiedono liberamente di aderirvi e partecipano
alle attività sociali.
Articolo 8
Sono previsti i seguenti tipi di soci:
Soci
"fondatori": sono quelle persone che hanno fondato l'associazione,
sottoscrivendo l'Atto costitutivo;
Soci
"onorari": sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare
riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta
del Coordinamento. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi
contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci, ad
eccezione dell’elettorato attivo e passivo, come se pagassero regolarmente
i contributi sociali;
Soci
"attivi": sono quelle persone, fisiche o giuridiche, che partecipano
alle attività associative prestando il loro impegno con continuità, nella
misura del loro interesse, delle loro capacità e della loro possibilità.
Articolo 9
All'aspirante
socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti
in quanto l’ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione di
questi documenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.
L'aspirante
socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo redatto secondo
le indicazioni stabilite nel Regolamento generale.
La
qualifica di socio "attivo" è subordinata all'accoglimento da parte del
Coordinamento o, su sua delega, del Presidente o Vice-Presidente, della domanda
di iscrizione all'associazione. La delibera sull'ammissione è inappellabile.
L’eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato per
iscritto all'interessato entro 30 giorni lavorativi; in caso contrario la
domanda s’intende accolta.
Il
socio è tale a tutti gli effetti solo dal momento in cui tutte le procedure
suddette sono state espletate ed ha versato la quota sociale.
Articolo 10
I
soci cessano di appartenere all’associazione per dimissioni, decadenza,
sospensione, espulsione o morte.
Può
dimettersi il socio che non intende continuare a collaborare alle attività
dell’associazione. Le dimissioni, da presentarsi per iscritto, devono essere
ratificate nella prima riunione del Coordinamento.
Il
Coordinamento può dichiarare decaduto d’ufficio il socio che:
a) non ha versato la quota associativa entro i tre mesi successivi alla
scadenza annuale stabilita per il versamento;
b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione
per un periodo superiore ad un anno.
Il socio decaduto può ripresentare domanda di ammissione all’associazione e, in
caso di accettazione, continuare a farne parte regolarizzando il pagamento
della quota associativa.
Il
Collegio dei Garanti su richiesta del Coordinamento o del Presidente può
sospendere temporaneamente o espellere il socio che:
a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di
statuto;
b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi
dell’associazione;
c) leda l’immagine dell’associazione all’esterno di essa.
Nel caso in cui un socio espulso rivesta una carica sociale, decade
immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci espulsi possono
ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che
straordinaria.
Le
quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. I soci
che cessano di appartenere all’associazione, come pure gli eredi del socio
defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono
chiedere la restituzione di contributi e quote associative già versate.
Articolo 11
Tutti
i soci non onorari, non sospesi, non espulsi e non decaduti, in regola
con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto sia al voto in seno
all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti
alle cariche sociali.
PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 12
Il patrimonio sociale è costituito da:
beni
immobili e mobili;
donazioni,
lasciti o successioni.
Articolo 13
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
raccolte fondi;
attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 14
Come
indicato al punto 7. dell’art. 13, l'associazione potrà, esclusivamente per
scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti
attività economiche marginali:
- produzione di manufatti artigianali;
- organizzazione di spettacoli;
- organizzazione di corsi formativi;
- organizzazione di sottoscrizioni, lotterie e giochi a premi;
- vendita di prodotti alimentari e non.
È
compito del Coordinamento nominare un Incaricato per la vendita e la
responsabilità della merce esposta.
Articolo 15
L'esercizio
inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che
viene definito all’art. 8 dell’atto costitutivo.
ORGANI SOCIALI
Articolo 16
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria);
il Coordinamento;
il Collegio dei Garanti.
ASSEMBLEE
Articolo 17
Il
Coordinamento deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta
l'anno. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee
ordinarie o straordinarie.
Le
Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente,
mediante invio di messaggio elettronico o lettera o bollettino associativo a
tutti i soci, anche se sospesi o espulsi in attesa di giudizio sul ricorso
all'Assemblea, almeno dieci giorni prima, su proposta del Coordinamento, o di
almeno due dei suoi membri, del Collegio dei Garanti, o di almeno due dei suoi
membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi
diritto di voto.
L'avviso
di convocazione deve contenere le informazioni indicate nel Regolamento
generale.
Nell’Assemblea
ogni socio ha un voto. La delega al voto di altri soci viene attuata secondo le
indicazioni contenute nel Regolamento generale.
Articolo 18
Le
Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti
almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione
saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto
al voto.
Le
Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti
almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei
soci con diritto di voto.
Le
Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione
sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con
diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà
più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il
numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive
a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque
numero di soci aventi diritto al voto.
Tutte
le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.
L'Assemblea
viene aperta dal Consigliere anziano del Coordinamento che gestisce la nomina
del Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.
Articolo 19
Nelle
Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che
raccolgono la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto al voto
presenti, anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione, fanno
eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le
quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione
almeno i 2/3 del soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda
convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
Per
le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento dell’associazione,
è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei soci
presenti.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i membri del Coordinamento e del Collegio dei Garanti non hanno
diritto al voto.
Articolo 20
L'Assemblea
ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione
che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare
sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
approvazione
(o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del
Coordinamento e del Collegio dei Garanti;
determinazione
dell’entità della quota sociale per i soci;
approvazione
dei programmi dell'attività da svolgere;
approvazione/modifica/revoca del Regolamento Generale;
deliberazione
su un ricorso presentato da un socio che è stato espulso; la deliberazione
dell'Assemblea è inappellabile;
nomina
di "soci onorari" in base a proposta da parte del Coordinamento;
Articolo 21
Le
variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria;
invece la redazione/modifica/revoca del Regolamento generale vengono approvate
dall'Assemblea ordinaria.
Le
decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano
tutti i soci compresi i dissenzienti e gli assenti.
COORDINAMENTO
Articolo 22
Il
Coordinamento è formato da 5 a 13 soci secondo quanto stabilito nel Regolamento
generale.
Il
Coordinamento assume deliberazioni nelle modalità indicate dal Regolamento
generale.
Il
Coordinamento dura in carica per un triennio.
La
carica di membro del Coordinamento è incompatibile con quella di Garante.
In
caso di dimissioni di un membro del Coordinamento, il Coordinamento può
procedere per cooptazione di un altro socio fino alla prima Assemblea nella
quale sarà eletto il sostituto;
All'atto
dell'accettazione della carica, i membri del Coordinamento devono dichiarare,
sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico
cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.
Articolo 23
È
di pertinenza del Coordinamento tutto quanto non sia per legge o per Statuto di
pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia
di ordinaria amministrazione.
In particolare spetta al Coordinamento:
ammissione di nuovi soci;
convocazione delle Assemblee;
osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;
redazione
della Relazione annuale; a tal fine la Relazione dovrà contenere il perché
degli eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo
delle spese, come più sotto ammesso; alla Relazione dovrà essere allegato il
Rendiconto preventivo per l'esercizio trascorso, già approvato dall'Assemblea
precedente;
redazione
del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
redazione/modifica
di Regolamenti interni e disposizioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Ordinaria;
far
decadere dal Coordinamento quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre
assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
deferimento
al Collegio dei Garanti dei soci in caso di loro indisciplina o condotta
scorretta;
assunzione,
determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale
dipendente dell'associazione;
decisione
sulla sistemazione dei locali sociali;
vigilanza
sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle
stesse;
deliberazione
di spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito
dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente
dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria,
comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% del
totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di
necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti massimi possono essere
superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio dei
Garanti che accerti:
a) che ricorrano i requisiti di necessità e/o urgenza e/o pericolo;
b) la legittimità dell'operazione;
c) il merito dell’operazione.
nomina
e revoca di un Incaricato nel caso di eventuali attività commerciali marginali.
PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 24
Il
Presidente ed il Vice-Presidente dell’associazione sono membri del
Coordinamento, eletti dal medesimo organo.
I
compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento
vengono assolti dal Vice-Presidente, sono i seguenti:
a) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per
conto della stessa;
b) convocare e presiedere le riunioni del Coordinamento;
c) deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di
quanto stabilito dall'Assemblea e dal Coordinamento, per un importo massimo per
operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente
aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
d) in accordo con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di
pericolo, delle decisioni che spettano al Coordinamento, salvo convocare al più
presto un Coordinamento per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
e) essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere
inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi
provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento.
f) deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o
per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Coordinamento
o di altro organo dell’associazione.
COLLEGIO DEI GARANTI
Articolo 25
I
Garanti sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un
triennio.
La
carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Coordinamento.
E’
facoltà dei Garanti di partecipare alle riunioni del Coordinamento.
All'atto
dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Garanti devono
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a
loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-
2399 C.C.
Articolo 26
Sono compiti del Collegio dei Garanti:
verifica
della legittimità delle operazioni del Coordinamento e dei suoi membri;
nei
casi di necessità e/o urgenza e/o pericolo di cui 232, punto 14, dare il
proprio parere vincolante ed accertare: che ricorrano i requisiti di necessità
e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione ed il merito della
stessa;
verifica
dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione
all'Assemblea;
redazione
della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione
all'Assemblea;
convocazione,
in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Coordinamento non possa o non
voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Coordinamento;
decisione,
senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da
parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo
arbitrale è inappellabile;
decisione
urgente sulla espulsione dei soci che sono stati deferiti dal Coordinamento a
causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione; la loro sentenza è
appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea
straordinaria; nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti.
RENDICONTI
Articolo 27
Il
Coordinamento presenta annualmente all'Assemblea, entro quattro mesi dalla fine
dell'esercizio precedente, la Relazione
nonché il Rendiconto Preventivo e Consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché
quello preventivo per l'anno in corso.
Il Collegio dei Garanti presenta annualmente all'Assemblea la propria Relazione.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 28
La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 29
L'associazione
non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria
appositamente convocata dal Presidente, su proposta del Coordinamento.
Articolo 30
Tutto
il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a
favore di associazioni senza fini di lucro con finalità similari
all’associazione.
NORME RESIDUALI
Articolo 31
Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.
Articolo 32
I Regolamenti e le Disposizioni emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle
proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed
impegnano tutti, soci, e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.
Articolo 33
Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle
Disposizioni, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di associazioni
nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalle Federazioni alle
quali l'associazione aderisce.
Nel
caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il
Coordinamento a stabilire quale applicare.