La rappresaglia come arma di guerra

tratto da :

Atti del convegno internazionale di studi storici sul settore occidentale della linea gotica, eserciti popolazione resistenza sulle Alpi Apuane-prima parte: aspetti geografici e militari a cura di Gino Briglia-Pietro Del Giudice-Massimo Michelucci, Ceccotti editore 1995

Relazione del Dr. Ettore Gallo Presidente della Corte Costituzionale, " La rappresaglia come arma di guerra".

N.D.R. Il riferimento è al Regolamento allegato alla IV convenzione dell'Aia del 1907: 

"Ma l'invocato art. 50 dispone che «aucune peine collective, pecuniaire ou autre, ne pourra etre edictee contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient etre considerees comme solidairement responsables». Ora a ben intendere la natura delle pene che l'art. 50 predetto consente di infliggere, ammesso che ne sussistano le condizioni, occorre considerare in quale contesto l'articolo è inserito. Esso, infatti è quello che va dagli artt. 48 al 53, riguardante il prelevamento di imposte e contributi, la richiesta di prestazioni, e le requisizioni, pretese dall'autorità militare occupante sul territorio nemico occupato. Nessuna delle violazioni di siffatte legittime imposizioni riveste gravità tale da esigere addirittura una collettiva repressione che comporti il sacrificio di vite umane: e difatti l'art. 50 mette in primo piano le pene pecuniare «o altre», ad intendere «o altre simili». Sarebbe stato tecnicamente risibile se con ciò avesse inteso prospettare la possibilità di alternativa inflizione di una pena pecuniaria o della morte. L 'idea, invece, manifestamente suggerita è che, in luogo della pena pecuniaria, l'autorità militare occupante possa infliggere analoghi provvedimenti di carattere afflittivo patrimoniale, come la confisca, o il prelievo di beni manu militari o, al più, il temporaneo arresto di persone fino a quando l'obbligo imposto non venga eseguito. Soltanto entro questi limiti è comprensibile l'espressione «pena pecuniaria o altro». In ogni caso, comunque, deve trattarsi di «pene collettive», inflitte, cioè, anonimamente ad un'intera comunità (borgo, villaggio, complesso di cascine), e perciò mai possono consistere in sanzioni dirette contro singole persone."

 

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