La rappresaglia come arma di guerra
tratto da :Atti del convegno internazionale di studi storici sul settore occidentale della linea gotica, eserciti popolazione resistenza sulle Alpi Apuane-prima parte: aspetti geografici e militari a cura di Gino Briglia-Pietro Del Giudice-Massimo Michelucci, Ceccotti editore 1995
Relazione del Dr. Ettore Gallo Presidente della Corte Costituzionale, "
La rappresaglia come arma di guerra".
N.D.R. Il riferimento è al Regolamento allegato alla
IV convenzione dell'Aia del
1907:
"Ma l'invocato art. 50 dispone che «aucune peine collective, pecuniaire ou autre, ne pourra etre edictee contre les populations à raison de faits
individuels dont elles ne pourraient etre considerees comme solidairement responsables». Ora a ben intendere la natura delle pene che l'art. 50 predetto consente di infliggere, ammesso che ne sussistano le condizioni,
occorre considerare in quale contesto l'articolo è inserito. Esso,
infatti
è quello che va dagli artt. 48 al 53, riguardante il prelevamento di
imposte
e contributi, la richiesta di prestazioni, e le requisizioni, pretese
dall'autorità militare occupante sul territorio nemico occupato. Nessuna
delle violazioni di siffatte legittime imposizioni riveste gravità tale
da
esigere addirittura una collettiva repressione che comporti il sacrificio
di
vite umane: e difatti l'art. 50 mette in primo piano le pene pecuniare «o
altre», ad intendere «o altre simili». Sarebbe stato tecnicamente
risibile
se con ciò avesse inteso prospettare la possibilità di alternativa
inflizione di una pena pecuniaria o della morte. L 'idea, invece,
manifestamente suggerita è che, in luogo della pena pecuniaria, l'autorità
militare occupante possa infliggere analoghi provvedimenti di carattere
afflittivo patrimoniale, come la confisca, o il prelievo di beni manu
militari o, al più, il temporaneo arresto di persone fino a quando
l'obbligo
imposto non venga eseguito. Soltanto entro questi limiti è comprensibile
l'espressione «pena pecuniaria o altro». In ogni caso, comunque, deve
trattarsi di «pene collettive», inflitte, cioè, anonimamente ad
un'intera
comunità (borgo, villaggio, complesso di cascine), e perciò mai possono
consistere in sanzioni dirette contro singole persone."