COMUNICATO
STAMPA
Il 16 ottobre scorso, la Commissione Cultura del Senato, in
sede di conversione del decreto-legge 25 Settembre 2002, n.
212, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione
artistica e musicale", ha approvato un Ordine del Giorno
per quale il KIUS (Coordinamento InterUniversitario Specializzati
e Specializzandi) e il CNSS (Coordinamento Nazionale Specializzati
e Specializzandi) vogliono esprimere preoccupazione e sconforto.
E
ciò tanto per la formulazione dell'O.d.G. quanto per
le premesse-motivazioni con cui l'O.d.G. stesso è stato
presentato dal Presidente On. Asciutti.
Con
tale O.d.G. si richiede, per le tre diverse tipologie di abilitazione
all'insegnamento (concorso ordinario, corso riservato, Scuola
di Specializzazione SSIS), una "parità di trattamento
nell'attribuzione del punteggio" nelle graduatorie permanenti.
Bene,
se parità di trattamento deve esserci, essa deve riguardare
l'intero sistema di reclutamento del personale docente e non
solo una parte di esso, vale a dire non solo le graduatorie
permanenti.
Pur
sostenendo un Esame di Stato abilitante che ha valore di prova
concorsuale (Legge 306/2000), infatti, gli specializzati
SSIS possono iscriversi soltanto nella graduatoria permanente,
risultando discriminati rispetto agli abilitati attraverso
concorso ordinario, i quali hanno accesso a due graduatorie:
la graduatoria permanente e la cosiddetta graduatoria di merito
(a loro esclusivamente riservata) dalla quale viene attinto
il 50% delle nomine in ruolo.
Riteniamo
altresì che, una volta stabilito che la parità
di trattamento debba riguardare tutto il sistema di reclutamento,
anche all'interno della tabella dei punteggi delle graduatorie
permanenti deve essere assicurata parità di trattamento.
Ma
parità di trattamento significa dare una corretta
valutazione ad ogni titolo e ad ogni esperienza di insegnamento,
tenendo conto dell'impegno profuso e delle competenze acquisite.
Val
la pena allora di ricordare che la SSIS, inseritasi
nell'ampio dibattito di adeguamento ai parametri europei e
di cambiamento del sistema di formazione e di reclutamento
dei docenti, è una Scuola di Specializzazione post-lauream
ad alta valenza formativa e professionale, di durata biennale
e con frequenza obbligatoria, a numero programmato con prove
di selezione in accesso, numerosi esami in itinere ed esame
finale avente valore concorsuale.
La SSIS consente di acquisire una preparazione didattico-epistemologica
ed una preparazione metodologica innovativa, potenziate dall'esperienza
del tirocinio, ove teoria e pratica didattica si coniugano,
permettendo allo specializzando di diventare un professionista.
Il
punteggio aggiuntivo assegnato per l'abilitazione SSIS deriva
dal particolare percorso qualificante e, tra l'altro,
è passato per tre diversi governi e per tre diversi
Ministri dell'Istruzione. Tale punteggio è ormai consolidato
nella nostra legislazione (D.M. 460/98, L. 306/2000, D.I.
268/2001, D.M. 11/2002) al punto che perfino il Tar del Lazio
- nelle sentenze che pur hanno gravemente ed ingiustamente
penalizzato gli abilitati SSIS non permettendo loro di vedere
riconosciuto il loro punteggio di servizio contestualmente
alla frequenza dei corsi SSIS- lo ha riconosciuto del tutto
legittimo e motivato
Dobbiamo
inoltre rilevare che le motivazioni utilizzate dal Presidente
On. Asciutti nel presentare l'O.d.G. sono inesatte e basate
su "leggende metropolitane" la cui diffusione dimostra
quanto le SSIS siano ancora poco conosciute.
"Si sono in effetti verificati casi in cui coloro che
non avevano superato i concorsi pubblici per l'insegnamento
hanno potuto frequentare i corsi delle SSIS e quindi, a seguito
del punteggio loro attribuito, scavalcare in graduatoria i
vincitori dei predetti concorsi, ai quali del resto non era
stato consentito di accedere ai corsi-concorsi delle medesime
SSIS" - queste le parole del Presidente.
Non
corrisponde a verità che i vincitori del concorso ordinario
non possano accedere alle SSIS.
Le SSIS sono aperte a tutti i cittadini in possesso del titolo
di studio richiesto per l'insegnamento, come si può
evincere dagli statuti delle SSIS o dalla normativa che le
ha istituite, e d'altronde sono centinaia gli abilitati SSIS
che hanno conseguito anche l'abilitazione ordinaria o quella
riservata.
Infine,
se è vero che si sono verificati casi in cui aspiranti
docenti non hanno superato il concorso ordinario ed hanno
potuto frequentare le SSIS - ricordiamo che l'esame di ammissione
alle SSIS si basa sugli stessi programmi del concorso ordinario
- è pur vero che si sono verificati casi di abilitati
attraverso il concorso ordinario che sono stati bocciati all'esame
di ammissione SSIS, così come si sono verificati casi
di abilitati del concorso riservato che non hanno superato
né il concorso ordinario né l'ammissione alle
SSIS.
Infine,
si rende noto che il KIUS e il CNSS chiedono che la parità
di trattamento nell'attribuzione del punteggio, se pur dev'esserci,
deve e può esserci esclusivamente a parità di
percorso formativo e che, in virtù della parità
di trattamento, venga istituita una quota di posti riservati
ai sissini su un'apposita graduatoria a carattere regionale
e per le rispettive classi concorsuali.
Con
viva preghiera di pubblicazione.
Roma
29/10/02
CNSSCoordinamento
Nazionale Specializzati e Specializzandi SSIS KIUSCoordinamento
InterUniversitario Specializzati e Specializzandi SSIS
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