E-mail addetto stampa

Ufficio stampa on line
Torna alla home page
Ufficio stampa > 30-oct-2002

 

COMUNICATO STAMPA


Il 16 ottobre scorso, la Commissione Cultura del Senato, in sede di conversione del decreto-legge 25 Settembre 2002, n. 212, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", ha approvato un Ordine del Giorno per quale il KIUS (Coordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi) e il CNSS (Coordinamento Nazionale Specializzati e Specializzandi) vogliono esprimere preoccupazione e sconforto.

E ciò tanto per la formulazione dell'O.d.G. quanto per le premesse-motivazioni con cui l'O.d.G. stesso è stato presentato dal Presidente On. Asciutti.

Con tale O.d.G. si richiede, per le tre diverse tipologie di abilitazione all'insegnamento (concorso ordinario, corso riservato, Scuola di Specializzazione SSIS), una "parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio" nelle graduatorie permanenti.

Bene, se parità di trattamento deve esserci, essa deve riguardare l'intero sistema di reclutamento del personale docente e non solo una parte di esso, vale a dire non solo le graduatorie permanenti.

Pur sostenendo un Esame di Stato abilitante che ha valore di prova concorsuale (Legge 306/2000), infatti, gli specializzati SSIS possono iscriversi soltanto nella graduatoria permanente, risultando discriminati rispetto agli abilitati attraverso concorso ordinario, i quali hanno accesso a due graduatorie: la graduatoria permanente e la cosiddetta graduatoria di merito (a loro esclusivamente riservata) dalla quale viene attinto il 50% delle nomine in ruolo.

Riteniamo altresì che, una volta stabilito che la parità di trattamento debba riguardare tutto il sistema di reclutamento, anche all'interno della tabella dei punteggi delle graduatorie permanenti deve essere assicurata parità di trattamento.

Ma parità di trattamento significa dare una corretta valutazione ad ogni titolo e ad ogni esperienza di insegnamento, tenendo conto dell'impegno profuso e delle competenze acquisite.

Val la pena allora di ricordare che la SSIS, inseritasi nell'ampio dibattito di adeguamento ai parametri europei e di cambiamento del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, è una Scuola di Specializzazione post-lauream ad alta valenza formativa e professionale, di durata biennale e con frequenza obbligatoria, a numero programmato con prove di selezione in accesso, numerosi esami in itinere ed esame finale avente valore concorsuale.
La SSIS consente di acquisire una preparazione didattico-epistemologica ed una preparazione metodologica innovativa, potenziate dall'esperienza del tirocinio, ove teoria e pratica didattica si coniugano, permettendo allo specializzando di diventare un professionista.

Il punteggio aggiuntivo assegnato per l'abilitazione SSIS deriva dal particolare percorso qualificante e, tra l'altro, è passato per tre diversi governi e per tre diversi Ministri dell'Istruzione. Tale punteggio è ormai consolidato nella nostra legislazione (D.M. 460/98, L. 306/2000, D.I. 268/2001, D.M. 11/2002) al punto che perfino il Tar del Lazio - nelle sentenze che pur hanno gravemente ed ingiustamente penalizzato gli abilitati SSIS non permettendo loro di vedere riconosciuto il loro punteggio di servizio contestualmente alla frequenza dei corsi SSIS- lo ha riconosciuto del tutto legittimo e motivato

Dobbiamo inoltre rilevare che le motivazioni utilizzate dal Presidente On. Asciutti nel presentare l'O.d.G. sono inesatte e basate su "leggende metropolitane" la cui diffusione dimostra quanto le SSIS siano ancora poco conosciute.
"Si sono in effetti verificati casi in cui coloro che non avevano superato i concorsi pubblici per l'insegnamento hanno potuto frequentare i corsi delle SSIS e quindi, a seguito del punteggio loro attribuito, scavalcare in graduatoria i vincitori dei predetti concorsi, ai quali del resto non era stato consentito di accedere ai corsi-concorsi delle medesime SSIS" - queste le parole del Presidente.

Non corrisponde a verità che i vincitori del concorso ordinario non possano accedere alle SSIS.
Le SSIS sono aperte a tutti i cittadini in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento, come si può evincere dagli statuti delle SSIS o dalla normativa che le ha istituite, e d'altronde sono centinaia gli abilitati SSIS che hanno conseguito anche l'abilitazione ordinaria o quella riservata.

Infine, se è vero che si sono verificati casi in cui aspiranti docenti non hanno superato il concorso ordinario ed hanno potuto frequentare le SSIS - ricordiamo che l'esame di ammissione alle SSIS si basa sugli stessi programmi del concorso ordinario - è pur vero che si sono verificati casi di abilitati attraverso il concorso ordinario che sono stati bocciati all'esame di ammissione SSIS, così come si sono verificati casi di abilitati del concorso riservato che non hanno superato né il concorso ordinario né l'ammissione alle SSIS.

Infine, si rende noto che il KIUS e il CNSS chiedono che la parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio, se pur dev'esserci, deve e può esserci esclusivamente a parità di percorso formativo e che, in virtù della parità di trattamento, venga istituita una quota di posti riservati ai sissini su un'apposita graduatoria a carattere regionale e per le rispettive classi concorsuali.

Con viva preghiera di pubblicazione.

Roma 29/10/02

CNSSCoordinamento Nazionale Specializzati e Specializzandi SSIS KIUSCoordinamento InterUniversitario Specializzati e Specializzandi SSIS