Matrimonio canonico e divorzio
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Padova dichiarava, su ricorso del marito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dallo stesso.
La moglie impugnava la sentenza deducendo i propri convincimenti religiosi sulla indissolubilItà del vincolo coniugale sulla base dei quali aveva contratto matrimonio, nonché il contrasto dellistituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la Costituzione.
Ma la Corte ha ribadito che lo Stato italiano, attraverso il Concordato con la Santa Sede, non ha recepito la disciplina canonistica del matrimonio.
Infatti, lo Stato si è limitato a riconoscere, al matrimonio contratto secondo il diritto canonico e regolarmente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato davanti allufficiale dello stato civile, ferma restando la regolamentazione di tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo, secondo le norme del proprio ordinamento.
Ne consegue che è esclusa la configurabilità di un contrasto della legge 898/70, che ha introdotto nellordinamento nazionale la previsione di casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con larticolo 34 del Concordato con la Chiesa cattolica del 1929 e del nuovo concordato del 1985.
Tesi di Laurea - Rilevanza dello ius civile nella disciplina del matrimonio canonico
Rilevanza dello ius civile nella disciplina del matrimonio canonico .
Il diritto canonico e il diritto secolare hanno nel corso dei secoli intessuto una rete fittissima di relazioni.
In particolare nella Chiesa si è costantemente ritenuto che la 'legge civile'potesse aspirare ad assurgere a 'fonte' in senso generico dello ius canonico.Con la parola 'canonizatio' si designa la insertio in canonibus di leggi civili in casi particolari, per indicare quelle ipotesi nelle quali il legislatore ecclesiastico si astiene dal fornire direttamente norme su una materia, rinviando appunto alle leggi civili dello Stato perchè si applichino anche nell'ordinamento canonico.
Ius ad bellum e ius in bello nel conflitto tra Stati Uniti e loro alleati contro l'Iraq Essere coppia: dono della Chiesa, per la Chiesa, nella Chiesa Stefano, canonizzazione del grotesco criollo in Armando Discépolo Una Chiesa Aladura Nigeriana: La Chiesa dei Cherubini e dei Serafini La simulazione totale nel matrimonio canonico Lo ius corrigendi in una recente sentenza della Corte Suprema Canadese La capacità matrimoniale del minore in diritto canonico nel diritto civile italiano La Chiesa Anglicana e il Sacerdozio Femminile I media della Chiesa italiana Federico II, la città e la chiesa cattedrale di Altamura .
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Myriam TINTI, Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico
TESI GREGORIANA Serie Diritto Canonico 41 MYRIAM TINTI , CONDIZIONE ESPLICITA E CONSENSO IMPLICITAMENTE CONDIZIONATO NEL MATRIMONIO CANONICO CIC 1983 ha introdotto notevoli cambiamenti nel trattamento dei capi di nullità che hanno come base l'influsso dell'apposizione di una condizione sull'efficacia del consenso matrimoniale.
Si è dunque trovato nella condizione, esplicita o implicita, il fattore unificante delle fattispecie in cui la persona, manifesta di volere il matrimonio, mentre ciò che oggettivamente vuole non corrisponde al matrimonio come configurato nell'ordinamento canonico, sia perché il soggetto toglie un elemento essenziale sia perché aggiunge un elemento accidentale cui attribuisce valore condizionante.
Laureata in giurisprudenza a 'La Sapienza' di Roma, ha conseguito la Licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Gregoriana e il Dottorato con la presente tesi, sotto la direzione del P.
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Il saggio presenta le problematiche connesse al matrimonio con il metodo espositivo dei 'casi' reali, esaminati e risolti alla luce delle recenti acquisizioni delle scienze umane e della nuova coscienza personalistica che in teologia si è sviluppata dopo il concilio ecumentico Vaticano II (1962-1965) e con gli insegnamenti di Giovanni Paolo II dal 1978 fino ad oggi.
Decreto generale sul matrimonio canonico
416/90, del 19 giugno scorso, con il quale Vostra Eminenza trasmetteva il testo del "Decreto generale sul matrimonio canonico" approvato dalla XXXII Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana e ne chiedeva la "recognitio" da parte della Santa Sede, a norma del can.
La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il "Decreto generale sul matrimonio canonico", in attuazione delle disposizioni del codice di diritto canonico e del mandato speciale della Santa Sede conferito con venerato Foglio del Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in data 2 marzo 1990, n.
2, del codice di diritto canonico ho richiesto con lettera del 19 giugno 1990 (prot.
28/a dello Statuto della C.E.I., intendo promulgare e di fatto promulgo il "Decreto generale sul matrimonio canonico" approvato dalla XXXII Assemblea Generale, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can.
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SPAGNA
Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.
Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione.
Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l'iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell'esistenza del matrimonio.
Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro civile.
In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all'incaricato del Registro civile competente l'atto del matrimonio canonico pel la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.
Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
www.pusc.it - Facoltà di Diritto Canonico - Prof. Ortiz
Ortiz (a cura di), Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, Milano 2005 H.
Ortiz (a cura di) La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della 'Dignitas Connubii', Roma 2005 .
Note circa la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici, in Ius Ecclesiae 6 (1994) 367-377.
Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae 8 (1996) 839-85.
Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, in AA.VV.
Carreras), La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia, Milano 1998, 181-214.
Processi e procedure speciali, Milano 1999, 39-84 Id., in Ius Ecclesiae 11 (1999) 683-737 Il principio formale e la forma del matrimonio, in Ius Canonicum, vol.
especial, 1999, 725-738 Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, in Il Diritto Ecclesiastico 110/II (1999) 359-370.
1095, 1-2, in AA.VV., L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can.
En torno al acto positivo de voluntad y la simulación total del consentimiento, in Aa.Vv., El matrimonio y su expresión canónica ante el III Milenio.
NomoK@non: Rezension 15
Rinaldo Bertolino, Matrimonio canonico e bonum coniugum Per una lettura personalistica del matrimonio cristiano (Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico).
Contributi per una teoria generale del diritto canonico.
Scienza giuridica e diritto canonico, a cura di RinaIdo Bertolino.
Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica.
Perizie e periti nel processo matrimoniale canonico.
DirittoCanonico.com: portale didattico ed informativo sul Diritto Canonico -- Notizie
Inviato da Vittorio il 3/7/2006 15:31:55 (361 letture) Il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili..
Come per il matrimonio civile, occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, otre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell'ordinamento di stato civile..
Trascorsi tre giorni dal compimento del termine per le pubblicazioni, l'ufficiale di stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili..
La celebrazione è regolata esclusivamente dalle norme del diritto canonico ..
143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile..
L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi, deve essere trasmesso entro cinque giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano..
Matrimonio concordatario
169 del 1971 (Branca; Verzì): Matrimonio concordatario e divorzio (art.
34 al "sacramento del matrimonio", giacché l'espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le connesse caratteristiche di indissolubilità, esso sia stato altresì riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato.
847, contenente disposizioni per l'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale più semplicemente stabilisce che "il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti".
Accertato che gli effetti del matrimonio concordatario sono, e devono essere, gli stessi effetti che la legge attribuisce al matrimonio civile, dalla separazione dei due ordinamenti deriva che nell'ordinamento statale il vincolo matrimoniale, con le due caratteristiche di dissolubilità od indissolubilità, nasce dalla legge civile ed è da questa regolato.
Mantuano Ginesio 2
"Divorzio e nullità del matrimonio concordatario", Roma, 1970.
"Il matrimonio nel nuovo diritto canonico", in Iustitia , 1984.
"Sulle forme di convalida del negozio matrimoniale canonico", in Dir.
"Bonum coniugum negli ordinamenti civili", in Bonum coniugum nel matrimonio canonico di AA.
Gismondi allo studio del diritto canonico", in Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico , Lev., 1999.