Wiraqocha

Statuto Associazione Wiraqocha



COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
NO PROFIT

STATUTO PANECONDIVISO

 

I sottoscritti signori cittadini italiani

-         Esposito Concetta,

-         Gentile Dorina Maria,

-         Chiarandini Alessandro

-         Lodolo Marina

-         Belfiore Maria Antonietta

-         Ferraro Concetta Paola

-         Colonna Felice

convengono e stipulano quanto segue:

A) I prenominati signori costituiscono con il presente atto l’associazione denominata "ASSOCIAZIONE WIRAQOCHA”.

L’associazione ha per scopo esclusivo lo studio e la diffusione dei principi filosofici andini e di tutte le culture indigene ancora esistenti, nonché la comprensione, l’ascolto e il rispetto della natura, la promozione e lo sviluppo dell'essere umano, di qualsiasi razza, cultura e religione così come meglio specificato nell’articolo 4 del successivo statuto.

B) L'Associazione ha sede in Udine.

Il consiglio direttivo potrà altresì istituire altre sedi secondarie in relazione alle iniziative assunte e alle necessità di diversa domiciliazione.

C) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di sei membri nelle persone dei seguenti signori ai quali sono attribuite le sottoindicate cariche:

- Esposito Concetta                 -          prenominata,  Presidente,

- Belfiore Maria Antonietta      -          prenominata,  Vice Presidente,

- Gentile Dorina Maria          -          prenominata,  consigliere,

- Chiarandini Alessandro          -          prenominata,  consigliere,

- Lodolo Marina                      -          prenominata,  consigliere,

- Ferraro Concetta Paola         -          prenominata,  consigliere

II Consiglio rimarrà in carica per un triennio, fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio  che si chiuderà al 31 marzo 2004.

Gli eletti accettano la carica.

D) non è ritenuta necessaria la nomina del collegio dei revisori dei conti.

E) Il primo bilancio dell’associazione si chiuderà il 31.03.2002.

F) L’Associazione è regolata dal seguente

STATUTO SOCIALE

1. Costituzione e sede

E’ costituita l’associazione denominata " ASSOCIAZIONE WIRAQOCHA”, con sede in Udine.

Il consiglio direttivo potrà altresì istituire altre sedi secondarie, recapiti e simili in relazione alle iniziative assunte e alle necessità di diversa domiciliazione.

L’associazione è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell’associazione

L’associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell’associazione

La  durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

4. Scopi dell’associazione

L’associazione ha per scopo lo studio e la diffusione dei principi filosofici andini e di tutte le culture indigene ancora esistenti, nonché la comprensione, l’ascolto e il rispetto della natura, la promozione e lo sviluppo dell'essere umano, di qualsiasi razza, cultura e religione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere diverse attività quali, ad esempio e non in via esaustiva, le seguenti:

a) sensibilizzazione ai problemi della mondialità e del disagio, promozione della pace nel mondo e di una cultura della diversità e della condivisione;

b) sostegno di microrealizzazioni, di progetti, di operatori e di volontari nei Paesi andini, Paesi in via di sviluppo e in altre zone bisognose di aiuto secondo gli obiettivi individuati dal consiglio direttivo;

c) sostegno di altri enti, istituzioni e associazioni – anche straniere - con scopi e finalità analoghi ai propri;

d) attività di scambi interculturali con finalità assistenziali;

e) promozione di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri di studio, iniziative sociali e culturali ed attività private e pubbliche sia nell’ambito sociale che fuori sede;

f) promuovere iniziative di natura benefica per raccogliere offerte, contributi, donazione e beneficenze a favore delle popolazioni dei Paesi andini, dei Paesi in via di sviluppo e di altre zone bisognose di aiuto, creando maggiore sensibilità in merito;

g) realizzare, o concorrere a realizzare, materiale informativo di ogni genere quale libri, riviste, pubblicazioni, filmati, fotografie, supporti sonori, calendari, magliette, gadgets e simili destinati a favorire la divulgazione e il conseguimento degli scopi dell’associazione;

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, stipulare accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, nonché aderire ad altre associazioni non profit, Onlus, istituzioni, organismi e simili, anche esteri, con scopi e finalità similari ai propri.

SOCI

5. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici.

Possono inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione

Le modalità di iscrizione all’associazione sono precisate nell’apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

6. Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci è libera.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

7. Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’associazione.

b) soci ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’associazione,

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione e ha diritto di voto, qualunque sia il valore della quota associativa.

8. Doveri dei soci

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

9. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a)      per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

La perdita della qualifica di socio durante l’anno sociale non dà dititto al rimborso della quota associativa, neanche parziale.

10. Organi dell’associazione

L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Organi dell’associazione sono:

- l’assemblea generale dei soci;

- il consiglio direttivo;

- il presidente;

- il vicepresidente;

- il collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA

11. Partecipazione all’assemblea.

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’associazione.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio associativo per l’approvazione del bilancio e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

12. Convocazione dell’assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno otto giorni mediante avviso personale; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Saranno comunque validamente costituite in forma totalitaria – anche in assenza di formale convocazione - le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i componenti del consiglio direttivo e, se nominati, tutti i componenti del collegio dei revisori dei conti.

 13. Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nelle convocazioni successive alla prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presente.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, in caso di sua assenza dal vice presidente, e se fosse necessario, da un associato designato dai presenti.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti.

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

14. Forma di votazione dell’assemblea

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

15. Compiti dell’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente ed i revisori dei conti;

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria

g) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

16. Compiti del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità assumendo, secondo le direttive dell’assemblea, tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci da sottoporre all’assemblea;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;

e) procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

g) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i suoi membri;

h) di nominare nel suo ambito il vice presidente ed il segretario;

i) di redigere l’eventuale regolamento interno.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

17. Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria ad esclusione del primo consiglio nominato all’atto della costituzione dell’associazione.

Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da associati.

I membri  del consiglio direttivo restano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a quando l’assemblea ordinaria non deliberi la sostituzione dell’intero consiglio direttivo o di alcuno dei suoi membri.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di cessazione di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso limitatamente al numero dei consiglieri cessati..

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non siano presenti alle riunioni per tre volte consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

18. Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno tre giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con delibera specifica ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

19. Compiti del presidente

Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più dei consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

20. Elezione del presidente e del vicepresidente

Il presidente e il vicepresidente, ad esclusione dei primi nominati all’atto della costituzione dell’associazione, sono eletti dall’Assemblea dei soci e durano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a quando l’assemblea ordinaria non deliberi la loro sostituzione.

REVISORI DEI CONTI

21. Compiti dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti, se nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di legge il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

22 Elezioni dei revisori dei conti

I revisori dei conti, qualora ritenuto necessario, sono nominati in sede di costituzione della società ovvero dall’assemblea in numero di tre e durano in carica a tempo indeterminato fino a quando l’assemblea ordinaria non deliberi la sostituzione di tutti  o di alcuno di essi.

Essi possono essere scelti anche fra non soci avuto riguardo alla loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

23. Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

24 Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;

b) dai contributi annuali ordinari da stabilirsi annualmente;

c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) da contributi, versamenti e liberalità di enti locali, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, enti in genere, imprese, privati che abbiano a cuore gli scopi e l’attività dell’Associazione;

f) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

h) da erogazioni liberali da chiunque effettuate.

25. Destinazione del patrimonio sociale

È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

26. Diritti dei soci al patrimonio

L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti alla associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti di Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi ne a causa di morte.

NORME FINALI E GENERALI

27. Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia l’1 aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell’anno successivo.

Entro il 31 luglio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.

28. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

29. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà l’assemblea convocata in seduta ordinaria.

30. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, per quanto di competenza alle norme tributarie e alle disposizioni del Dlgs. 460/97 alle quali il presente statuto è conforme ai fini di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali.

Udine, 29 novembre 2000


 

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