Nuove regole dal primo gennaio per i ricorsi in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensioni di inabilità e assegni di invalidità. In pratica, se un cittadino vuole opporsi a un verbale dell'Inps e contestare, per esempio, il mancato riconoscimento dell'invalidità o la revoca di una provvidenza, non può più fare direttamente causa, ma è obbligato a presentare un'istanza di «Accertamento tecnico preventivo» (Atp) e depositarla presso la cancelleria del Tribunale di residenza. Lo prevede all' art. 38 la legge n. 111/2011 : l'introduzione nel codice di procedura civile dell'art. 445 bis disciplina l'Atp obbligatorio per questo tipo di controversie. L'intento del legislatore è ridurre i contenziosi favorendo una soluzione amichevole tra le parti, con un iter più rapido. In che consiste la nuova procedura? Dopo la richiesta dell'Accertamento tecnico preventivo da parte del cittadino, «il Giudice provvede a far effettuare subito la consulenza, nominando un medico iscritto all'albo dei periti del Tribunale che dovrà esprimersi sulla sussistenza dei requisiti medico-legali dell'invalidità. Le sue conclusioni, qualora siano accettate dalle parti, sono omologate con un decreto dal Giudice ed hanno quindi immediata efficacia legale. Se invece una delle parti non accetta l'esito del perito, dovrà farsi carico di promuovere la causa giudiziaria che verrà espletata secondo il consueto iter procedurale». Il decreto del giudice è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. Viene eliminato il secondo grado di giudizio presso la Corte d'Appello . Col nuovo iter diventa centrale il ruolo dei consulenti tecnici del Tribunale. Non è previsto che quelli inseriti nell' apposito elenco siano medici legali o specialisti nella malattia da esaminare. Il giudice sceglie di solito il primo medico disponibile: potrebbe essere un dermatologo che è chiamato a valutare, per esempio, casi di distrofia o lesione spinale. Inoltre, se si vuole contestare la perizia del consulente nominato dal giudice, occorre scegliersi, un proprio perito». DIRITTI NEGATI Capita anche che persone con invalidità permanente siano sottoposti a visita di verifica sebbene siano esonerate perché non possono migliorare, come prevede la legge n. 80 del 2006 . Nel frattempo possono essere sospesi assegno di invalidità e indennità di accompagnamento.
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