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DIFFAMAZIONE TRAMITE MEZZO STAMPA

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....(oppure) Alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di....

/Il Sig. ...., nato a ...., il .... residente a ...., via ...., n. ...., a mezzo dell'Avv. .... con studio a ...., via ...., n. .... procuratore speciale munito di procura (n. .... di Rep. ....,rilasciata il .... con atto rogato dal Notaio dott. ....iscritto al Collegio Notarile di ....) con il presente atto propone

QUERELA

  affinché si proceda contro il Sig. ....,nato a .... il ...., residente a ...., via ...., n. ...., in qualità di direttore responsabile della testata......................nonchè contro il Sig. ....,nato a .... il ...., residente a ...., via ...., n. .... nella sua qualità di giornalista estensore dell'articolo in ordine al fatto di diffamazione dal medesimo perpetrato ai danni del querelante il giorno ...., allorchè, sulla suddetta testata nazionale...................veniva publicato l'articolo dal titolo.......................alla pagina................. Nel corpo dell'articolo, venivano mossi al querelante addebiti palesemente diffamatori, peraltro destituiti di ogni plausibile fondamento ed afferenti esclusivamente alla sfera degli affetti privati del querelante. Più in particolare, alla riga........si legge:"....................................."

Si allega n 1 ritaglio della pagina .....................della testata segnalata.
...., lì....
(Avv. ....)

ART 595 CP

Diffamazione.

[ I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599].

La giurisprudenza ormai consolidata sul principio che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato, qualora ne derivi lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: a) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale (principio della pertinenza); b) che l'esposizione sia corretta ed effettuata in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione (il principio della continenza); c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati (principio della verit). cfr.: Cass. Pen. 5.04.2000 n. 5941; Cass. Civ. 24.01.00 n. 747; Cassazione penale Sez. V, 3 giugno 1998, n. 8035; Cassazione penale sez. V, 29 gennaio 1997, n. 2113; Cassazione penale sez. V, 27 aprile 1992). Deve, inoltre, chiarirsi che, con riguardo alla verità dei fatti raccontati, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca, in termini di sussistenza della verità putativa, quando l'autore dello scritto non abbia provveduto ad una verifica seria e rigorosa delle informazioni raccontate, compulsando anche la fonte originaria, atteso che, qualora una simile verifica sia impossibile, anche se la notizia può essere ritenuta verosimile per la qualità personali dell'informatore ovvero per la ritenuta attendibilità della fonte, il giornalista che la pubblica accetta il rischio che essa non sponda alla verità(cfr. Cass. Pen. N. 40415/2004; Cass. Pen. 2271/2005; Cas. pen. 31957/2001).

L'articolo, dunque, reprensibile anche sotto il profilo della continenza atteso che l'illecito diffamatorio si realizza anche quando, al di là dell'offensività della notizia e della sua negativa valutazione, che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale, realizzi una lesione del bene tutelato attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate (Cass. 6925/2001; Cass. 5941/2000; Cas. 761/1998).

Peraltro la Suprema Corte ha sottolineato che al giornalista sono consentiti accostamenti tra notizie vere a condizione che ci non determini un ulteriore significato che trascenda la notizia medesima ed acquisisca ulteriore valenza lesiva; Occorre, infatti, "fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza dar luogo all'effetto denigratorio" (Cass.pen., sez. V, 27 gennaio 1999, n. 2842).