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NORME RELATIVE AL COLLABORATORE DI IMPRESA ARTIGIANALE - CONIUGE

 

L'Impresa artigiana individuale è regolata dall' art. 2082 C.C. e dalla L. 443/1985 dal dicembre 2011 all'Agosto 2013. Il titolare è un lavoratore autonomo e nei confronti della moglie non è un datore di lavoro. La moglie non è una dipendente - aiuta il marito nello svolgimento dell'attività, perché i guadagni servono al mantenimento della famiglia. I Contributi collaboratrice si prescrivono in 5 anni che diventano 10 anni se il lavoratore fa la denuncia entro il termine di 5 anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero.

Circolare 80 dell'83 - Definizione di collaboratore: il collaboratore è un soggetto che in qualità di familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro in seno all'azienda appartenente al coniuge

Il vincolo di collaboratore familiare è debole e non è tutelato in modo automatico.

Il collaboratore familiare (moglie)lavora a titolo gratuito e non percepisce nessuna paga né presso l'impresa del marito o del suocero.

Nota del Ministero del lavoro del 14.2.2007 prot. 13 /Seg 0004746

La collaborazione familiare è un'attività lavorativa di tipo autonomo esercitata in forma imprenditoriale totalmente esclusa dall'ambito di applicazione della specifica disciplina

Art. 2 L. 463/1959 - DPR 1124/65 se è moglie

Se la collaborazione è occasionale, saltuaria e sporadica la moglie collaboratrice del marito – impresa artigiana individuale – non ha diritto a nessuna retribuzione né a titolo di salario né a titolo di partecipazione agli utili né ai versamenti dei contributi. Se invece si costituisce un'impresa familiare, al collaboratore spetta la partecipazione agli utili

Se la collaborazione è abituale, continuativa e prevalente, è necessario che l'imprenditore faccia la denuncia alla camera d i commercio per poi pagare i contributi INPS e la copertura assicurativa INAIL, predisponendo un contratto di collaboratore – obblighi del D. L 81/2008

L a nuova legge stabilisce -2013 -che si può anche assumere la moglie come collaboratore occasionale.

Sentenza Cassazione N° 5632 del 15.3.2006

L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del marito trova abitualmente la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, che di regola sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Le competenze in merito alle controversie sui diritti patrimoniali spetta al giudice del lavoro previa conciliazione presso la Commissione provinciale del lavoro (Direzione provinciale del lavoro)