LA RIFORMA DELL'AVVOCATURA |
Accesso alla professione . Si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. E' previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente successive. L'esame di stato si sostiene nella sede di Corte d'appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a render nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Consiglio nazionale forense sta lavorando a una ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all'approvazione del ministero, per la determinazione degli onorari minimi, dei massimi e delle spese da rimborsare. I minimi sono inderogabili indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Ripristinato il divieto del patto di quota lite (cioè la possibilità di legare il compenso al risultato previo accordo col il cliente) Specializzazioni . Per la prima volta sono riconosciute le specializzazioni. L'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo. Gli avvocati possono ottenere e indicare non più di due titoli di specialista. Le scuole riconosciute dal Cnf devono istituire corsi almeno biennali per almeno 200 ore. Gli avvocati con almeno 20 anni di iscrizione all'Albo possono acquisire – senza esami – una specializzazione. Procedimento disciplinare . Cambiano le regole per i “processi” agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L'attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all'albo da ciascun consiglio dell'ordine circondariale. Il giudizio si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell'ordine al quale appartiene “l'incolpato”. L'avvocato sotto "indagine" può farsi ascoltare e avere un difensore.In caso di proscioglimento dagli addebiti, l'autore dell'esposto (cittadini e/o avvocato) può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta motivata di impugnazione. Il Cnf vigila sull'attività disciplinare svolta dai Consigli dell'Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti agli AlbiSportello per il cittadino. Ciascun consiglio dell'ordine istituisce uno sportello volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione professionale di avvocato e per l'accesso alla giustizia |