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L'ASSEGNO

1. Assegno bancario e assegno circolare

Glì assegni sono, accanto alla cambia­le, le forme più concrete e utili di cir­colazione dei titoli di credito. Abbiamo visto che la cambiale è una promessa di pagamento: gli assegni invece sono veri e propri ordini di pagamento e presuppongono senz'al­tro l'esistenza, nel momento stesso dell'emissione, della corrispondente copertura;, ciò perché il pagamento deve essere possibile immediatamente, tanto è vero che è assolutamente vieta­ta la postdatazione, punita penalmente. I tipi principali di assegno sono:

a) bancario o di conto corrente;

b) circolare, emesso da una banca;

c) bancari garantiti, che sono connessi al massimo importo della copertura esistente;

d) assegni e vaglia di emissione posta­le, forme particolari assimilabili agli assegni circolari.

Limiteremo l'indagine ai due principa­li tipi di assegni, cioè a quello banca­rio e a quello circolare, per la loro fre­quenza nell'attività economico-com­merciale. L'assegno bancario ha il seguente contenuto.

l. La denominazione appunto di tale sua qualità.

2. L'ordine incondizionato di pagare la somma riportata sul titolo.

3. II nome della banca, cioè chi deve pagare, definito tecnicamente "trat­tario".

4. Indicazione del luogo di pagamento. 5. Data e luogo di emissione.

6. La sottoscrizione di chi emette l'as­segno, ossia del traente.

L'assegno circolare adotta le caratteri­stiche esterne di quello bancario; infatti, contiene la denominazione di assegno circolare, la promessa incon­dizionata da parte dell'istituto di pagare la somma riportata nel titolo, l'indicazione del prenditore (ossia del destinatario dell'assegno), data e luogo dì emissione e la firma dell'istì­tuto emittente.

La sostanziale differenza fra i due tipi di assegni sta nel fatto che in quello circolare la banca che lo ha emesso è obbligata al pagamento, ìn quanto l'as­segno stesso è garantito dalla provvi­sta che in ogni caso deve giacere pres­so l'ente emittente.

2. Emissione e forme

L'assegno bancario può essere pagato o a una persona determinata oppure al portatore. Se manca l'indicazionedella persona, vale come assegno al portatore.

Qualunque assegno non deve recare promessa di pagamento di interessi, né contenere firme di persone incapa­ci a obbligarsi o firme false o immagi­narie.

Il traente (chi emette) e- il portatore (chi esibisce l'assegno) possono sbar­rarlo con due rette parallele tracciate sulla faccia anteriore del titolo. Se nello spazio fra le due linee non vi è alcuna indicazione si ha sbarramento generale, se vi è invece indicata una determinata banca si ha sbarramento speciale con le seguenti conseguenze. 1. L'assegno con sbarramento genera­1e non può essere pagato che a una banca, oppure a un cliente dello stesso istituto sul quale il titolo è staccato.

2. L'assegno con sbarramento speciale può essere pagato solo alla banca designata.

3. Una banca non può accettare o incassare un assegno sbarrato se non da un proprio cliente o da un correntista di altra banca.

L'assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore, questi non può girare l'assegno per l'incasso che a una banca, la quale non può ulterìor­mente farlo circolare. Chi paga un assegno non trasferibile risponde, ovviamente, nei limiti dell'ammontare. La,clausola di non trasferibilità del titolo, apposta dalla banca su richiesta del cliente o di un girante, ha í medesi­mi effetti.

La Corte d'appello di Genova, 27 agri­le 1,972, in Banca e Borsa, 1972, II, 257, nota che la banca la quale paghi un assegno intrasferibile intestato, su richiesta di chi ha effettuato la provvi­sta, direttamente al prenditore, è responsabile nei confronti del cliente se il pagamento è fatto a persona

diversa, la quale abbia posto sul titolo una firma falsa di girata del prenditore stesso. La ragione della responsabilità è nella mancata diligenza dei controlli. Una forma di garanzia personale è l'a­vallo, per il quale un terzo si obbliga, appunto in garanzia, al pagamento dell'assegno a favore del traente. Con ciò l'avallante assume la stessa obbli­gazíone del traente, e tale obbligazio­ne resta valida anche se quella sotto­stante sia viziata per ragioni sostan­ziali. Se è proprio l'avallante che paga l'assegno, egli ha gli stessi diritti dei creditori che ha soddisfatti, e quindi ha azione di regresso sia nei confronti del garantito che di altri eventuali avallan­ti. Per quanto riguarda l'assegno circo­lare, a esso si applicano le medesime disposizioni circa la sbarratura e la non trasferibilità.

3. Presentazione e pagamento

L' assegno pagabile a persona determi­nata è trasferibile mediante girata, salvo l'impedimento della sbarratura e della dicitura "non trasferibile"; la girata, come la stessa emissione dell'assegno, deve essere incondizionata, e sarebbe nulla una girata parziale. Se ha la clau­sola "al portatore" vale come girata in bianco; la girata al trattario, ossia alla banca, vale come semplice quietanza. La girata deve essere scritta sull'asse­gno o su di un foglio a esso attaccato che si chiama "allungamento".

La girata produce di regola tre effetti. 1. Trasferisce í diritti inerenti all'asse­gno-2. Se la girata è in bianca, il portatore può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona.

3. II portatore può semplicemente con­segnare a un terzo l'assegno; evi­dentemente in questo caso vengono a mancare le garanzie della conti­nuità delle girate.

II girante risponde del pagamento.

Il detentore dell'assegno trasferito mediante girata è considerato legittimo portatore. La Cassazione, 26 gennaio 1971, n. 183, in Mass. Giur. it., 1971, 71, precisa che chi riceve un assegno non è tenuto a indagare il modo con il quale il presentatore ne sia venuto in possesso, ma risponde di colpa grave nei confronti del legittimo possessore cui l'assegno sia stato sottratto o che l'abbia smarrito, se non si accerta rigorosamente della identità di chi esi­bisce l'assegno.

L'assegno circolare segue le stesse regole.

L'assegno bancario deve essere pre­sentato per il pagamento entro otto giorni, se il titolo è pagabile nello stes­so comune di emissione; entro quindi­ci giorni se il_ luogo di pagamento è diverso ma entro i confini dello Stato; venti giorni se il luogo di emissione e di pagamento sono compresi nel medesimo continente e, infine, sessan­ta giorni se essi appartengono a diversi continenti.

Questi termini sono importanti, perché l'ordine di non pagare un assegno non vincola la banca se non dopo la sca­denza del periodo di presentazione. Per l'assegno circolare, che la banca emittente non stacca se non ha ricevu­to la somma corrispondente, non val­gono i termini di cui sopra..

4. Mancato pagamento

Se l'assegno bancario non risulta coperto in tutto o in parte, esso viene protestato a richiesta della banca. L'atto di protesto deve contenere la data, le generalità del richiedente, l'in­dicazione del luogo in cui è fatto, le

risposte avute e la sottoscrizione di chi redige l'atto. L'assegno in tal caso è classificato "a vuoto", e ciò costituisce reato ai sensi dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

Il pubblico ufficiale che procede al protesto deve verificare che il titolo sia esente da vizi: esempio classico, che non manchi la sottoscrizione di chi stacca l'assegno. Secondo la Corte d'appello di Firenze, 9 ottobre 1971, in Giur. Tosc., 1971, 830, se, malgrado i vizi eventuali, l'atto di protesto sia stato formato, dei danni subiti in con­seguenza di tale atto non risponde la banca che ha richiesto il protesto, ma il pubblico ufficiale che lo ha elevato. II portatore deve avvertire del mancato pagamento chi ha emesso l'assegno o chi glielo ha girato, entro quattro gior­ni feriali seguenti la data di protesto. Ogni girante, nei due giorni feriali che seguono al ricevimento dell'avviso, deve a sua volta informare chi lo pre­cede nella catena delle girate, preci­sando le generalità e gli indirizzi dei soggetti che a suo tempo lo hanno avvertito, e così sino a giungere al traente. Anche l'avallante deve essere avvertito, in quanto la sua responsabi­lità per il pagamento nasce proprio dall'inadempimento dell'obbligato principale. Se una girata è illeggibile, viene superata avvertendo il girante anteriore.

Il portatore ha azione contro tutti i giranti e, ovviamente, contro il traente, e può chiedere, appunto in via di regresso, cioè risalendo verso il traen­te, l'ammontare dell'assegno, gli inte­ressi, nonché le spese di protesto.

Chi poi abbia pagato quanto sopra può chiedere le stesse somme a chi ha garantito la copertura. Il girante che abbia pagato l'assegno può cancellare la propria girata, consegnando il titolo al successivo girante che abbia onorato alla propria obbligazione. La caratteri­stica stessa dell'assegno circolare, che non può essere emesso se non ha la sua copertura, rende non ipotizzabile, almeno praticamente, un protesto per mancato pagamento dovuto a mancan­za di fondi. Circa la prescrizione ricor­diamo che per l'assegno bancario val­gono i seguenti termini perentori.

1. Il regresso del portatore contro i giranti, l'emittente e gli altri obbli­gati si prescrive entro sei mesi dallo scadere del termine della presenta­zione.

2. Le azioni di regresso fra i vari obbligati al pagamento conservano il medesimo termine, ma con decor­renza dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata pro­mossa contro di lui.

Ai sensi dell'art. 84, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'azione contro l'emittente dell'asse­gno circolare si prescrive in tre anni dalla data di emissione.

5. L'ammortamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia alla banca sulla quale l'assegno è stato emesso e chie­derne l'ammortamento con ricorso al presidente del Tribunale del luogo dì pagamento o al pretore del luogo in cui il richiedente ha il domicilio, indi­cando i requisiti essenziali del titolo (v. pag. 595). Il giudice incaricato, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette un decreto con il quale, riportati gli estremi dell'asse­gno bancario, ne pronunzia l'ammor­tamento, autorizzando il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pub­

blicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, salva opposizione del detentore entro tale termine. L'opposizione deve essere proposta con citazione da notificarsi al ricorren­te, al trattario e al traente, avanti il Tribunale del luogo di pagamento. L'assegno bancario smarrito o sottratto perde qualsiasi efficacia in due casi. 1. Quando il termine sia trascorso senza opposizione.

2. Quando l'opposizione sia respinta con sentenza definitiva.

Verificatisi tali effetti, chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il paga­mento del titolo presentando il decreto e il certificato del cancelliere del Tribunale competente comprovante la mancata opposizione, oppure la sen­tenza definitiva che la respinge. Queste disposizioni valgono essenzial­mente anche per l'assegno circolare, con queste modificazioni:

a) il ricorso per ammortamento deve essere presentato al presidente del Tribunale nella circoscrizione del quale vi sia uno sportello dell'istitu­to emittente, o al pretore del luogo ove il ricorrente è domiciliato;

b) la notifica del decreto deve essere fatta a uno dei più vicini sportelli dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione immediata a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile;

c) l'eventuale opposizione deve essere proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al rappresentante del­l'istituto della banca emittente, affinché compaiano avanti al giudi­ce competente.

6. Disposizioni penali

La legge 15 dicembre 1990, n. 386, ha dettato una nuova disciplina penale in materia di assegni bancari. Esaminia­mola nei suoi vari punti:

a) chi emette un assegno bancario senza averne avuto l'autorizzazione dalla banca è punito con la reclusio­ne da tre mesi a un anno. La condan­na comporta il divieto di emettere assegni per un periodo da uno a due anni. Qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza;

b) chi emette un assegno bancario, senza che presso la banca esistano i fondi per coprirlo, è punito con la multa da lire trecentomila a lire cin­que milioni o con la reclusione fino a otto mesi. Anche in questo caso la condanna comporta il divieto di emettere assegni per un periodo da uno a due anni e, qualora venga inflitta la pena detentiva, la senten­za sarà pubblicata. L'azione penale diretta a ottenere la condanna non può però essere iniziata né prose­guita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che, entro tale termine, non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno medesimo; degli interessi, delle spese di prote­sto e della penale. Quest'ultima rap­presenta un'ulteriore novità intro­dotta dalla nuova legge: il mancato pagamento di un assegno per man­canza di fondi obbliga ora l'emit­tente a corrispondere al prenditore o al giratario, che agisce nei suoi con­fronti per il pagamento del titolo, una penale pari a110% della somma dovuta e non pagata. L'assegno bancario ha gli effetti del titolo ese­cutivo anche per la somma rappre­sentante la penale. Quando viene effettuato il protesto di un assegno per mancanza di provvista, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione a emettere asse­gni e invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso. Una nuova autorizzazione non può esse­re rilasciata dalla banca prima di tre mesi dalla revoca, termine ele­vato a sei mesi nel caso in cui l'im­porto non pagato era complessiva­mente superiore a lire venti milioni; c) chi emette assegni senza l'autoriz­zazione della banca o emette asse­gni a vuoto durante il periodo in cui gli era stata interdetta l'emissione di assegni in forza di precedente con­danna è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire trecentomila a tre milioni. Ne consegue altresì il divieto a emettere assegni per un periodo di due anni e la pubblicazione della sentenza.