Disciplina dellesercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.
Lideologia nazista puntava sul concetto di purezza della razza ariana. Di conseguenza la stirpe tedesca doveva mantenersi incontaminata, dalle varie razze considerate inferiori, e rappresentate da neri, slavi e soprattutto da zingari ed ebrei. Indicava inoltre la dittatura assoluta di un capo, contro ogni forma di democrazia, stabilendo quindi che solo lindividuo singolo era allorigine del progresso e sosteneva che il popolo doveva obbedire alle teste migliori, le quali, a loro volta erano subordinate in ordine strettamente gerarchico al capo: Führer. Quindi analogamente, a quanto stava accadendo in Germania, anche in Italia vennero presi alcuni provvedimenti nei confronti dei cittadini italiani di razza ebraica.
In particolar modo, con Legge del 29 giugno 1939, pubblicata poi anche sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 1939, venivano dettate le norme relative lesercizio delle diverse professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. Le norme erano divise in cinque capi principali, per un totale di trentacinque articoli. Allarticolo uno del capo primo, veniva fornito lelenco delle professioni, svolte da cittadini di razza ebraica, regolamentate dalle suddette norme. Ai cittadini di razza ebraica era vietato inoltre lesercizio della professione di notaio. I cittadini di razza ebraica erano divisi poi in due categorie: discriminati e non discriminati. Tale discriminazione era effettuata sulla base dellarticolo 14 del Regio Decreto-Legge del 17 novembre 1938. I primi venivano iscritti in elenchi aggiunti, i quali dovevano essere istituiti in appendice agli albi professionali e potevano continuare ad esercitare una delle professioni elencate allarticolo uno; i secondi invece venivano iscritti in elenchi speciali e potevano continuare ad esercitare la propria professione (una delle professioni indicate al punto uno) salvo limitazioni della legge stessa e ad esclusione della professione di giornalista. A questi cittadini di razza ebraica venivano inoltre applicate le norme che disciplinavano i rapporti collettivi di lavoro. Ai cittadini discriminati o meno era fatto obbligo di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica entro venti giorni dallentrata in vigore di tale legge, pena larresto sino ad un mese e lammenda sino a tremila lire. Gli elenchi speciali relativi ai cittadini non discriminati, erano istituiti presso ogni circoscrizione di Corte di Appello. Era vietata liscrizione contemporaneamente in più elenchi. Liscrizione veniva conseguita, dopo avere fatto domanda presso il primo presidente della Corte di Appello del distretto presso cui il cittadino risiedeva. Allarticolo nove veniva fornita una lista con i quattro punti principali che determinavano liscrizione allelenco. I cittadini che avevano riportato una condanna per delitto non colposo, per il quale fosse stata comminata la pena della reclusione (minimo a due anni) con un massimo di cinque anni, o che fossero stati radiati dallalbo professionale, non potevano essere iscritti negli elenchi. Non potevano essere inoltre iscritti coloro che fossero, o si trovassero sottoposti alle misure di polizia previste dalla legge (approvate con Regio Decreto-Legge del 18 giugno 1931).
Le diverse attribuzioni inerenti la tenuta degli elenchi dellarticolo quattro, ed alla disciplina degli iscritti, erano esercitate da una Commissione distrettuale i cui membri venivano nominati con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia. Tale Commissione avevano anche il compito di verificare le domande di cui allarticolo otto. Le deliberazioni di suddetta Commissione venivano prese a maggioranza (in caso di parità prevaleva il voto del presidente). Contro queste, era dato ricorso sia allinteressato, sia al Procuratore generale della Corte di Appello. Il presidente di tale Commissione era rappresentato da un magistrato di terzo grado.
Ogni anno, nel mese di febbraio la Commissione procedeva alla revisione dellelenco speciale apportandovi le modifiche e le diverse aggiunte qualora fossero necessarie. La Commissione aveva inoltre la facoltà di applicare eventuali sanzioni disciplinari che prevedevano: censura, sospensione dellesercizio professionale per un tempo non maggiore a sei mesi e, non ultimo, la cancellazione dagli elenchi. La cancellazione dallelenco poteva avvenire inoltre su domanda del diretto interessato o per la condanna e lapplicazione delle misure di pubblica sicurezza. Per gli iscritti agli elenchi speciali, lesercizio professionale era regolata da alcune limitazioni. Tale professione doveva essere esercitata esclusivamente a favore di persone di razza ebraica. Non si poteva esercitare la professione di farmacista se non presso farmacie che svolgessero la loro attività nei riguardi esclusivamente di appartenenti alla razza ebraica . Ai professionisti di razza ebraica non potevano essere assegnati incarichi che prevedessero funzioni di pubblico ufficiale, non era consentito svolgere attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati (di cui gli articoli 34 e 37 del codice civile). Non potevano inoltre essere iscritti nei ruoli di amministratori giudiziari (se lo si era già, si era automaticamente cancellati). I professionisti forensi che svolgevano attività antinfortunistica e che erano iscritti ai relativi albi professionali perdevano il diritto di iscrizione. Era vietata qualsiasi collaborazione tra professionisti di razza ebraica e non. Lesercizio di tali attività suddette, era punito ai sensi dellarticolo 348 del codice penale e comportava la immediata cancellazione dallalbo e dagli elenchi. Gli appartenenti alla razza ebraica dopo la cancellazione dal proprio albo professionale, potevano continuare lesercizio solo dopo liscrizione ad uno degli elenchi speciali. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi a proseguire gli studi superiori o universitari, nonché tutti coloro che avevano acquisito un titolo accademico potevano ottenere liscrizione negli elenchi speciali o aggiunti. I notari ebrei dispensati dallesercizio della loro attività professionale potevano avvalersi del diritto di trattamento di quiescenza da parte della Cassa nazionale del notariato. Se non si era maturato il periodo prescritto si poteva accedere al trattamento minimo di pensione (prevedeva che si fossero svolti almeno dieci anni di attività). Ai giornalisti che cessavano la loro attività veniva corrisposta dal datore di lavoro lindennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. Il Ministro di Grazia e Giustizia era autorizzato (in accordo con altri Ministri interessati) ad emanare norme che determinavano il contributo da porsi a carico degli iscritti nellelenco speciale.
Furono presi anche altri provvedimenti nei confronti dei cittadini italiani di razza ebraica inerenti: la difesa della razza nella scuola fascista, i rapporti con gli ebrei stranieri a la difesa della razza italiana in genere. Furono pubblicati inoltre il Manifesto degli scienziati razzisti e la Dichiarazione sulla razza.
Relazione a cura di: Scionti Alberto, Operti Corrado e Carena Roberto.
Classe 5a E telecomunicazioni
Anno scolastico 1998/99
I.T.I.S. G.B. PININFARINA