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Decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1

 

        Provvedimenti relativi ai matrimoni:

è proibito il matrimonio tra un cittadino italiano di razza ariana con un individuo di razza diversa, in caso contrario il matrimonio è dichiarato nullo.  I trasgressori saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi di reclusione e con ammenda fino a lire diecimila. Tutti i dipendenti dello stato, amministrazioni civili, militari, politici et. non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniere, in caso contrario i trasgressori perderanno l'impiego e il grado. L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di accertare la razza e lo stato di cittadinanza di coloro che richiedono di contrarre matrimonio. Nel caso non siano conformi alla legge il matrimonio non potrà essere ne pubblicato ne celebrato. In caso di trasgressione l'ufficiale sarà punito con l'ammenda a norma di legge. L'ufficiale dello stato civile nel caso sia testimone di un matrimonio celebrato senza l'osservanza dell’arte. 2 deve fare denuncia all'autorità competente.Provvedimenti degli appartenenti alla razza ebraica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E'considerato ebreo il figlio di genitori entrambi di razza ebraica.

Il figlio di cui uno di razza ebraica e uno di razza straniera.

E' ebreo colui nato da madre ebrea e da padre ignoto.

E' ebreo il figlio di genitori italiani che appartengono alla

religione ebraica o abbiano fatto manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato ebreo figlio di genitori italiani appartenenti

a religioni diverse da quella ebraica. E' obbligatorio denunziare alle autorità l'appartenenza alla razza ebraica. I contravventori saranno puniti a norma di legge. Gli italiani ebrei non possono: prestare servizio militare, esercizio di tutore o curatore di individui non ebrei, essere proprietari o gestori di aziende utili alla difesa della nazione. Non possono essere proprietari di terreni superiori ad un certo estimo di fabbricati urbani entro un certo imponibile. Il padre ebreo puo'essere privato della patria potestà sui figli di religione non ebraica. Gli ebrei non possono avere alle proprie dipendenze cittadini italiani di razza italiana. Gli ebrei non possono lavorare nelle amministrazioni civili e militari presso il PNF aziende municipalizzati, enti parastatali, amministr. delle imprese private delle banche e delle assicurazioni. Possono essere non applicate le norme dell’art. 10 a coloro: siano familiari dei caduti in guerra per la causa fascista, mutilati, invalidi et. di guerra coloro che hanno conseguito la croce del merito di guerra, iscritti al PNF e ai legionari fiumani. Sono considerati elemento della famiglia ascendenti e discendenti di secondo grado. Gli ebrei non possono stabilire fissa dimora nel regno in Libia e nei possedimenti dell’ Egeo.

Tutti gli ebrei devono denunziare all’ufficio di stato il comune di residenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dello stato civile, i trasgressori saranno puniti con l’arresto e l’ammenda. I dipendenti degli enti appartenenti alla razza ebraica cesseranno il loro servizio al termine dei tre mesi dall’entrata in vigore del decreto. Questi ultimi possono far valere il diritto al trattamento di quiescenza invece otterranno il trattamento minimo di pensione a chi ha fatto almeno 10 anni. Gli ebrei che abbiano iniziato il loro soggiorno nel regno o nei suoi possedimenti dopo il 1 gennaio del 1940 debbono lasciare il territorio i trasgressori saranno puniti ed espulsi. Tale legge non è prevista agli ebrei stranieri che abbiano compiuto il 65 anno di età che siano sposate con persone con cittadinanza italiana. In questo caso dovranno denunziarlo allo stato entro un certo periodo.

Scheda a cura di Grimaldi Marco Guagliardo Mauro Tiozzo Alessandro

I.T.I.S. G.B. Pininfarina

Anno scolastico 1998/99

5 E Telecomunicazioni

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