2 Marzo 2002
Maggioranza capital gain e
"Conflitto d'Interessi"

 

Nel Disegno di Legge sul "Conflitto d'Interessi" approvato dalla Maggioranza parlamentare ricorrono quasi gli stessi argomenti delle norme statunitensi sulla medesima materia:

E' interessante vedere dove stanno le differenze e dove le eguaglianze.

Anche negli Stati Uniti la proprietà privata non sembra colpevolizzata fintantoché non subentra l'abuso della funzione pubblica nell'interesse della suddetta proprietà, il che sembra anche corretto.

Non si può tuttavia sottovalutare il comma per il quale Vincenzo Caianiello sembra aver chiesto l'emendamento, e cioè quello con il quale si voleva che un'Authority di sorveglianza fosse designata da membri della stessa Maggioranza.
Errore di distrazione ?! molto improbabile !

Né può essere considerato di minore importanza l'articolo con il quale si escludono dal controllo le cariche nella Pubblica Amministrazione Locale, nonostante si sappia fin troppo bene che grandissima parte della corruzione pubblica sta proprio nella PAL, soprattutto quella delle città con più di 300.000 abitanti (negli Stati Uniti tutte le cariche pubbliche e perfino i membri delle Associazioni private sono sotto controllo).

Blande, troppo blande, inoltre, sembrano le azioni della stessa Authority, cosa che somiglia molto ad un raggiro teso all'impunità.

Ma la cosa peggiore di questo Disegno, la ragione per la quale esso è, nei fatti, una truffa, non è il principio "salva-proprietà", interpretato puerilmente dall'Opposizione come un "salva-Berlusconi", bensì il fatto che si ammetta che gli interessi privati di un personaggio pubblico non sono conflittuali con l'interesse collettivo, quando tali interessi sono condivisi con altri membri di un qualunque Gruppo (=Lobby; cfr. Art. 3), cosa che farebbe scompisciare dalle risate l'Antitrust statunitense e che fa fare la figura dei cretini a quelli che hanno eletto questa maggioranza classista ed anti-liberale fino al midollo. Al solito, si piglia dall'America ciò che è storto e si abbandona ciò che è diritto.

Quanto a S. Berlusconi, la cosa grave non è che egli abbia proprietà, ma che abbia la proprietà di un certo numero di reti televisive, in grado di trasmettere costantemente messaggi espliciti e subliminali tesi al raggiungimento di obiettivi personali o di gruppo e non già alla distribuzione dell'informazione pura, sia essa cronaca o dato commerciale.

In questo senso, la critica della Sinistra è fondata e di utilità pubblica.
Chi mai tuttavia nei passati 50 anni s'è preoccupato di un possibile uso improprio dell'informazione radio-televisiva da parte dei partiti di Governo anti-liberali precedenti ? chi, nei 50 anni di Consociativismo precedenti si è mai posto il problema dell'interesse privato o di gruppo nell'incarico pubblico, dalla Presidenza della Repubblica all'Assessore comunale (nb: quando parliamo di "Consociativismo" stiamo parlando di Mafia di Partiti legittimata dal raggiro della "delega democratica")? ecco dove l'atteggiamento dell'attuale Sinistra ne denuncia la totale malafede e, quindi, la non-credibilità.

Alla fine, in questa rincorsa allo stupro dell'intelligenza democratica, le cose deprimenti sono 2: la prima è l'approvazione di questo Disegno di Legge Truffa; la seconda è lo spettacolo da "Broadway della Demagogia", offerto in questi ultimi giorni dalla cosiddetta "Sinistra", i cui unici argomenti all'Odg sono "parliamoci addosso", "gasiamoci" e "pigliamo in giro S. Berlusconi", come se non fosse già sufficiente ciò che questo individuo ed i suoi compari riescono a fare da sé stessi con grande danno collettivo e grande beneficio immediato personale.

Questa Sinistra non può fare altro che "Festival della Disperazione", interrotti qua e la dagli opportunistici vaneggiamenti post-comunisti di F. Bertinotti sui Movimenti di Base e dalle arringhe a singhiozzo di Antonio Di Pietro. Quando mai all'ideologia di classe comunista o ex tale è fregato qualche cosa dell'Ambiente, che è il nocciolo di qualunque Anti-globalizzazione che abbia il diritto di chiamarsi così ?

Perciò, a chi vorrebbe sembrare credibile F. Bertinotti, se non agli stessi nostalgici ai quali vogliono sembrare credibili Fassino e Rutelli ?

Purtroppo, la situazione è molto più seria di quanto costoro affermano; perciò, richiede gente seria e profondamente motivata: giovani che vedono davanti a sé sempre meno lavoro e sempre più sfruttamento, lavoratori che vedono messa a rischio la propria pensione e un già modesto tenore di vita, anziani che ancora aspettano e continueranno ad aspettare servizi sociali dignitosi, spiriti liberi, che sanno quanto poco valgano e quanto pericolosi siano il classismo, sia esso liberista o comunista, e l'imbecille visione della tecnologia d'assalto e del profitto immediato.

Questa gente cerca ben altro che scarti politici ed un futuro da "Blade Runner".

F. G. Urbon

 


 

Riferimenti bibliografici

ROMA - Ecco i punti chiave della nuova legge sul conflitto di interessi approvata dalla maggioranza alla Camera, con la netta opposizione di Ulivo e Rifondazione comunista:

- E' prevista l'incompatibilità tra cariche di governo e una serie di attività e professioni. E' esclusa la "mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie" (l'Opposizione definisce questo comma "salva Berlusconi"). E' possibile per un ministro insegnare nelle Università purché non si sia di ruolo. Tutti gli incarichi "privati" del ministro decadono a partire dalla data del giuramento davanti al Presidente della Repubblica.
- Il "Conflitto d'interessi" sussiste quando viene posto in essere un atto di governo che non solo incida direttamente sul patrimonio del titolare della carica di governo, ma che determini un danno per l'interesse pubblico, a meno che tale atto "non riguardi la generalità o intere categorie" [Per esempio la Legge Tremonti ha sì portato benefici alla Fininvest, ma riguardava tutte le aziende italiane. Anche qui l'opposizione ha protestato (La Stampa, 2 Marzo 2002)].
- L'incompatibilità con gli incarichi di governo è stata estesa anche alle cariche "puramente onorifiche", cosa che impedisce a Berlusconi di mantenere la carica di presidente onorario del Milan calcio.
- Il compito di vigilanza viene affidato all'Authority Antitrust, che segnala al Parlamento eventuali casi di conflitto d'interessi [Vincenzo Caianiello rifiuta la proposta di una nuova Authority di garanzia perché tale istituto non offrirebbe sufficienti garanzie di neutralità essendo nominato da esponenti della maggioranza (cioè dai presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama); in secondo luogo, essa avrebbe bisogno di tempo e mezzi per dotarsi di strumenti di controllo che invece l’Antitrust e l’Autorità per le Comunicazioni hanno già. (La Stampa, 2 Marzo 2002)].
- L'Antitrust non ha poteri sanzionatori, può soltanto proporre al Parlamento in caso di conflitto d'interessi le misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e a evitare il ripetersi di casi analoghi. Le sanzioni sono in ogni caso di natura politica.
- Dalla legge sono esclusi i presidenti di Provincia e i sindaci di città metropolitane e dei capoluoghi di provincia con più di 300 mila abitanti.

(La Repubblica, 28 febbraio 2002)

La Proposta Dell'Ulivo s'ispira alle esperienze già maturate in altri Paesi, e in primo luogo a quella degli Stati Uniti d'America, che a un'etica pubblica particolarmente attenta e severa con i casi di commistione di interesse privato e ruolo pubblico, unisce norme e istituzioni che hanno mostrato di sapere assicurare il conseguimento dell'obiettivo di prevenire l'insorgenza del fenomeno.

(La Stampa, 2 Marzo 2002)

 


 

XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 1707 DISEGNO DI LEGGE

... Art. 3. (Obbligo di astensione)
1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.
2. Essi devono astenersi da ogni atto, anche adottato collegialmente, in cui sia ravvisabile un conflitto rilevante di interessi.
3. Il conflitto di interessi si considera tale quando l'atto abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero intere categorie di cittadini.

Art. 4. (Comunicazioni degli interessati)
1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari [a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni; b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro; d) esercitare attività imprenditoriali; e) esercitare attività professionali in materie connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati; f) esercitare qualsiasi impiego pubblico; g) esercitare qualsiasi impiego privato. ]; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
2. L'Autorità di garanzia entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere e dei consigli regionali, provinciali e comunali.

... Art. 7. (Vigilanza sui provvedimenti dei titolari di cariche di governo)
1. L'Autorità individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di interesse, indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento con propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni possano derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
...

(La Stampa, 2 Marzo 2002)

 


 

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