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Amianto la legge ( 27 marzo 1992, n. 257. )
L. 27 marzo
1992, n. 257. Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Capo
I - Disposizioni Generali 1. Finalità. 1. La
presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento,
nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla
produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,
dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e
dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di
decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da
amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali
sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
sull'inquinamento da amianto. 2. Sono
vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o
di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa
fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui
al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non
oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di
materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti
disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio
provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate,
nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni
della commissione di cui all'articolo 4. 2. Definizioni. 1. Ai fini
della presente legge si intendono per: a) amianto: i
silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; b)
utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice
friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque
possano immettere nell'ambiente fibre di amianto; c) rifiuti di
amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i
detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza
o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione
d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3. 3. Valori limite. 1. La
concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si
utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si
utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività
di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31
del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti,
le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 114. 3. Eventuali
aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti,
in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera
a) del comma 1 dell'articolo 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, è
sostituita dalla seguente: «a) 0,6
fibre per centimetro cubo per il crisotilo». 5. Il comma 2
dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
abrogato. Capo II - Istituzione della commissione di
valutazione e norme di attuazione 4. Istituzione della commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto. 1. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da: a) due
esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologia; b) due
esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due
esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi
di lavoro, designati dal Ministro della sanità; d) due
esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; e) un esperto
di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale; f) un esperto
dell'Istituto superiore di sanità; g) un esperto
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); h) un esperto
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); i) un esperto
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); l) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale; m) due
rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore; n) un
rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. La
commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o
da un Sottosegretario di Stato da questi delegato. 5. Compiti della commissione. 1. La
commissione di cui all'articolo 4 provvede: a) ad
acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10; b) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e
dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione
professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al
controllo dell'attività di bonifica; c) a
predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e
la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni e integrazioni; d) ad
individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione
alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi
anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel
settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti; e) a definire
i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità
dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto; f) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. 2. Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. La
commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità,
al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. 6. Norme di attuazione. 1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2. Entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di
quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali
materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione
dei componenti di amianto. 3. Il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo
5, comma 1, lettera f). 4. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). 5. Il
Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della
presente legge, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera d), della L. 23
agosto 1988, n. 400. 6. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in
base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge. 7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità. 7. Conferenza nazionale. 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di
cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle
tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla
presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione
ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle
università e dei centri ed istituti di ricerca. Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute 8. Classificazione, imballaggio, etichettatura. 1. La
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei
prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio
1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi
di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica. 1. Le imprese
che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi
produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i
quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono
oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività
svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le
caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure
adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unità
sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui
all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle
condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella
prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve
riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno. 10. Piani regionali e delle province autonome. 1. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta
giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 2. I piani di
cui al comma 1 prevedono tra l'altro: a) il
censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto; b) il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle
rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica; c) la
predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti; d)
l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto; e) il
controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali competenti per territorio; f) la
rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto; g) il
controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto; h) la
predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il
rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi; i)
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per
la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attività di controllo previste dalla presente legge; l) il
censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti. 3. I piani di
cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Qualora le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il
piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. 11. Risanamento della miniera di Balangero. 1. Il
Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana
di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento
ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con
priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività
di bonifica. 2. Per il
finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata,
a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione
di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993. 3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno
1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)». 12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente. 1. Le unità
sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale
degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali. 2. Con
decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del
rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla
programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma
3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. 3. Qualora
non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i
risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei
materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il
costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli
immobili. 4. Le imprese
che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la
bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione
dell'albo di cui all'art. 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese
di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il
personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli
di cui all'art.10, comma 2, lettera h), della presente legge. 5. Presso le
unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la
localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al
presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione
negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali,
le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli
addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del
censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). 6. I rifiuti
di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne
determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori 13. Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato. 1. Ai
lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,
impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente. 2. Con
effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma
1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari,
e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste
dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della L. 30 aprile 1969,
n. 153 , e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al
medesimo articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in
ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
cinquantacinque anni se donne anche se il requisito occupazionale sia pari
a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al
pensionamento anticipato. 3. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i
criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina,
entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti
anticipati. 4. Le
imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei
criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e
riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze
strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE
unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 5. La facoltà
di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al
comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione
all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE,
ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità
di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni
dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga
all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori
che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base
alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di
lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue
nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 6. Per i
lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5. 7. Ai fini
del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da
contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa
per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5. 8. Per i
lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a
dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. 9. Ai
dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età
e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto,
dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di
cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità
contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione
del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, e cinquantacinque anni se donne. 10. La
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo
medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore
interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo
mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.
L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è
tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia
usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per
cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di
optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi
nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
della pensione. 11. Nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle
zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il
contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti
per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei
confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui
alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si
applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate
con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 12. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi
per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994,
si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi
in aree di crisi occupazionale». 13. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio. Capo V - Sostegno alle imprese 14. Agevolazioni per l'innovazione e la
riconversione produttiva. 1. Le
imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di
innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a
base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi
sostitutivi dell'amianto. 2. Le
imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree
interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei
relativi programmi. 3. Presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il
«Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto». 4. Il
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di
accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri
per l'istruttoria delle domande di finanziamento. 5. Le
disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione
dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione
dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. 6. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione
delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.7. Il
contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione
guadagni. 8. É
autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15
miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993. 9. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992
e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui
lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)». 10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2. Capo VI - Sanzioni 15. Sanzioni. 1. La mancata
adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di
cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2
dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni. 2. Per
l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e
4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35
milioni. 3. A chiunque
operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni. 4. Per
l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione
amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 5. Alla terza
irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione
delle attività delle imprese interessate.
Capo VII - Disposizioni finanziarie 16. Disposizioni finanziarie. 1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto». 2. Per la
realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a
carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto». 4. La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il
limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della
legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui
all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza,
previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il
limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a
carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3
miliardi annui a decorrere dall'anno 1993. 5. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme
per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)». 6. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Tabella (prevista
dall'articolo 1, comma 2). a) lastre di
amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge); b) tubi,
canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi,
ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge); c)
guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge); d)
guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge); e)
guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge); f) giunti
piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge); g) filtri e
mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge); h) filtri
ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e
medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
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COMMENTI CGIL ALLA LEGGE Le recenti pronunce della Corte Costituzionale sull'argomento (sentenze n. 5 e 7 del 2000), hanno riaperto la discussione sul problema delle lavorazioni in presenza di amianto. Com'è accaduto anche per il passato, c'è chi (organizzazioni, associazioni, legali, ecc.), utilizzando strumentalmente l'occasione, alimenta facili aspettative con il solo fine di acquisire "proseliti" (sottoscrizione di mandati, adesioni, ecc.). Si rende quindi, opportuno, ancora una volta, far chiarezza sulla questione e precisare la posizione e le iniziative, assunte e gestite dalla CGIL e dalla FILT sull'argomento, anche perché spesso, chi strumentalizza questo delicato ed importante problema, lo fa disinformando e scaricando, con falsità, responsabilità non vere sul Sindacato e sulla CGIL in particolare. Vediamo dunque di inquadrare il problema, dalla sua origine ad oggi. Purtroppo la complessità della materia, c'impedisce di essere brevi, siamo certi però, che tutti vorranno leggere attentamente quest'informativa, vista la particolare delicatezza della materia. Le leggi e le norme citate, sono facilmente reperibili presso le nostre sedi, dove potrete trovare anche più estese ed approfondite informazioni e l'assistenza necessaria per produrre eventuali iniziative amministrative e legali. La nocività dell'amianto è nota sin dall'inizio del secolo, ciò non ha impedito, però, l'utilizzazione di tale prodotto, praticamente in tutti i processi produttivi, dall'edilizia, alla chimica, a tutti i mezzi di trasporto ecc., determinando, sino a tutti gli anni '70, grandi volumi di estrazione (miniere) di trasporto e di lavorazione nei cicli produttivi ed industriali, senza particolari interventi di tutela per i lavoratori addetti e per lo stesso ambiente. Tale prodotto è stato, quindi, molto diffuso in edifici, manufatti, macchinari, mezzi di trasporto, sistemi frenanti e coibentazioni ed isolamenti di vario genere. Solo dal 1965, la Comunità Scientifica Internazionale, confermò definitivamente l'esistenza di effetti cancerogeni dell'amianto e, proprio in quell'anno, con il DPR 1124 su infortuni e malattie professionali, l'amianto fu inserito fra le sostanze nocive per il rischio di asbestosi e silicosi, prevedendo l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, della denuncia all'INAIL, per lavorazioni in presenza di amianto e l'incremento del relativo premio assicurativo. A seguito anche delle grandi battaglie promosse negli anni '70 ed '80, dal movimento sindacale per la tutela della salute, contro l'utilizzo delle sostanze nocive nei cicli produttivi e per il risanamento degli ambienti di lavoro, nel 1991 fu approvato il Decreto Legislativo n. 277, che recepiva alcune direttive comunitarie per alcuni agenti chimici, fisici o biologici, presenti nei cicli lavorativi e potenzialmente dannosi per la salute dei lavoratori. Tra tali "agenti nocivi", veniva chiaramente indicato anche l'amianto, prevedendo "soglie minime" di presenza di fibre nell'ambiente, oltre le quali dovevano essere adottate specifiche misure protettive, individuali ed ambientali, e "soglie massime" oltre le quali era previsto il blocco delle lavorazioni. Tali norme furono, con gradualità, estese negli ambienti di lavoro, scontando grandi difficoltà dovute all'impreparazione, all'ignoranza ed all'assenza di adeguati mezzi e strumenti di protezione individuale. Ciò, fu presente anche nei settori dei trasporti ed in particolare nelle manutenzioni, dove il contatto con l'amianto, era frequente. Alla fine degli anni '80, furono condotte dalla FILT CGIL forti battaglie, in particolare nelle officine delle Ferrovie, per la realizzazione di specifici ambienti e per l'adozione di adeguati mezzi e strumenti protettivi contro il rischio amianto, ottenendo importanti risultati che furono poi estesi ad altri settori. Solo dal 1991, la Comunità Europea vietò, con specifico provvedimento, l'impiego di vari tipi di amianto e la graduale messa al bando di tutti i tipi di amianto (fase conclusasi il 26 luglio 1999). Nel 1992, la Legge 257 ha disposto la cessazione dell'impiego dell'amianto, in ogni forma, nel nostro Paese (dal marzo del 1993, primo Paese in Europa). La stessa legge, ha dettato le norme per la dismissione della produzione e del commercio; per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi ed alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. La stessa legge, ha previsto l'adozione di provvedimenti a sostegno dei lavoratori impiegati nei processi estrattivi (le cui imprese furono soggette a ristrutturazione e/o chiusura) favorendone il pensionamento anticipato. Tali misure, riguardavano:
Nel 1993, con la Legge n. 271 di conversione del D.Lgs. 169/93, cade il principio secondo il quale i destinatari dei benefici previdenziali (1,5) sono solo i lavoratori che avevano estratto l'amianto (miniere e cave), o che avevano lavorato in Imprese che trattavano l'amianto come materia prima (eternit, ecc.) e, quindi, la possibilità della maggiorazione contributiva (1,5 comma 8 art. 13 L. 257/91) viene estesa a tutti i lavoratori esposti al "rischio amianto" per oltre 10 anni a prescindere dalla tipologia dell'attività produttiva svolta dall'impresa di appartenenza. Tale estensione, rimane però, purtroppo vincolata, come nella L. 257/91, ai soli lavoratori assicurati dall'INAIL. Tale fatto, ha comportato, nell'interpretazione, l'esclusione dai benefici previdenziali, di tutti quei lavoratori che, pur avendo subito l'esposizione al "rischio amianto" e potendolo dimostrare, risultano assicurati presso altri Enti (nei trasporti sono molti, ferrovieri, marittimi ecc.). Tutte le norme relative all'amianto, hanno formato e sono tuttora oggetto di contenzioso, in particolare quelle relative alla concessione della "maggiorazione previdenziale" (1,5), ciò in particolare con riferimento alle modifiche introdotte con la Legge 271/93 che ha notevolmente ampliato la "platea" dei lavoratori interessati; non più solo chi ha lavorato nelle miniere o ha utilizzato l'amianto come materia prima, ma tutti i lavoratori che hanno operato per oltre 10 anni - anche non consecutivi - in situazioni di "rischio amianto". Tali periodi devono essere coperti dalla specifica assicurazione all'INAIL ed accertati dalla stessa. Sono pendenti decine di migliaia di domande all'INPS ed all'INAIL, che mantengono però un atteggiamento molto restrittivo e sono state aperte migliaia di cause alla Magistratura per i riconoscimenti. Esistono già molte sentenze purtroppo, contraddittorie e, anche dove sono favorevoli ai lavoratori, queste vengono impugnate, molto spesso, ai livelli superiori dall'INAIL e dall'INPS. Anche per quanto riguarda il problema del riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori che hanno operato in presenza di amianto, ma che non erano assicurati all'INAIL (ferrovieri ecc.), sono pendenti varie cause in Magistratura e, purtroppo, anche le recenti sentenze della Corte Costituzionale, non aiutano a risolvere questo grave ed inaccettabile problema di legittimità costituzionale. Non è, infatti, accettabile l'esclusione da quei benefici dei lavoratori che hanno subito analoghe condizioni di rischio, solo perché erano, obbligatoriamente, iscritti ad altri Enti Assicuratori. Il problema, per i ferrovieri, non è stato risolto nemmeno con il passaggio all'INAIL, avvenuto nel 1996, in quanto in grandissima parte i problemi delle lavorazioni in presenza di amianto si riferiscono a periodi precedenti, quando le precauzioni e le difese individuali erano minime o del tutto assenti. Su questi argomenti, come CGIL e FILT abbiamo, da tempo, assunto specifiche iniziative, infatti:
Tutte queste iniziative, sono state da noi prodotte e gestite, prestando grande attenzione a non alimentare inutili ed ingiustificate aspettative (ottenendo spesso critiche ingiustificate). E' comunque proprio continuando su questa impostazione che continuiamo con forza a gestire tutte le iniziative in atto (legali - amministrative - ecc.) ed invitiamo i lavoratori, ed in particolare i nostri iscritti, che non lo avessero ancora fatto, e che siano stati esposti al rischio amianto, a produrre le specifiche domande (interruttive - corriculum - ecc.) rivolgendosi alle nostre Sedi. Siamo, infatti, convinti, ed i fatti lo dimostrano, che non è utile presentare ulteriori cause, ma che ogni sforzo va fatto per portare in porto quelle pilota, già da anni avviate per ottenere, finalmente, pronunce favorevoli da estendere ai lavoratori interessati. Al riguardo, è utile sapere che, purtroppo, anche i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, non hanno prodotto passi avanti. Infatti, con una "sentenza di infondatezza" ed una "ordinanza di manifesta inammissibilità", la corte non ha fatto altro che indicare ai Giudici, l'applicazione letterale delle Leggi 267/92 e 271/93, sostengono che:
Dopo ripetuti interventi delle Organizzazioni Sindacali Confederali ed un lungo lavoro delle preposte Commissioni Parlamentari, nel 1999 è stato finalmente prodotto un testo unificato di Disegno di Legge, per migliorare ed estendere la normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che hanno operato ed operano in presenza di amianto. Tale DDL prevede tra l'altro quanto segue: """"Art. 1…..
Art. 4 ….
Come si può vedere, con questo provvedimento legislativo, verrebbero risolti parecchi problemi, primo fra tutti, quello di far riferimento alle lavorazioni che hanno comportato "rischio amianto", indipendentemente dall'Ente Assicuratore. Verrebbe, poi, abbassata la soglia di esposizione, 7 anni anziché 10, ed articolato il beneficio (maggiorazione 1,5 o 1,2) a seconda della caratteristica e "pericolosità" dell'esposizione al rischio amianto (livelli di soglia di concentrazione ambientale di fibre di amianto). La CGIL sta insistendo, per la rapida approvazione di questa Legge, inserendo alcune opportune modifiche per migliorarne ulteriormente i contenuti (estendendo le lavorazioni di riferimento, oltre a quelle indicate troppo rigidamente, considerando che, specie nel passato, erano esposti al rischio anche lavoratori operanti nell'ambiente e/o nei mezzi dove era presente l'amianto, anche se non operavano direttamente sullo stesso). Un aspetto importantissimo (spesso sottovalutato o del tutto dimenticato da vari soggetti che si muovono in termini spesso strumentali sull'argomento), è quello della Sorveglianza Sanitaria per gli ex esposti all'amianto. E', infatti, necessario, a nostro avviso, rafforzare l'intervento nella direzione della prevenzione, attraverso specifiche visite periodiche a tutti coloro (lavoratori e pensionati) che siano stati esposti al rischio amianto, per consentire eventuali diagnosi precoci di tumori polmonari o del mesotelioma che, come è noto, possono manifestarsi anche dopo oltre 20 anni dall'esposizione. Gli interventi di "screening", dovrebbero però essere assicurati da una corretta gestione sanitaria per evitare esami medici "invasivi", privilegiando il rapporto delle strutture sanitarie specifiche con i lavoratori ex esposti affinché, attraverso consigli e procedure specifiche, sia possibile rendere immediatamente riconoscibili i sintomi indicatori dell'eventuale presenza di un danno. In tale ambito, come CGIL e FILT, abbiamo gestito e stiamo gestendo specifiche iniziative a livello nazionale e regionale, affinché il sistema sanitario e le specifiche articolazioni specialistiche delle ASL, si facciano carico di questa importante azione di prevenzione, rafforzando i rapporti con gli SPISAL e destinando specifiche risorse economiche e professionali in questa direzione. In tal senso, è in fase di definizione, grazie alla nostra iniziativa, uno specifico "progetto regionale" con l'Assessorato Regionale del Veneto che ha competenze in materia (il 2 marzo è previsto l'incontro che auspichiamo conclusivo). Concludendo questo aspetto, vorremmo ribadire che, mentre riteniamo necessario dar soluzione al più presto ed in modo equo al problema della concessione dei benefici previdenziali ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto, considerando inaccettabile il permanere dell'esclusione di lavoratori a parità di condizioni di rischio subite (ferrovieri - marittimi - ecc.), ribadiamo anche l'assoluta importanza di acquisire un'adeguata e permanente "sorveglianza sanitaria". A poco varrebbe, infatti, acquisire l'anticipazione della pensione di qualche anno, senza poter prevenire (anche in termini di eventuale diagnosi precoce), i danni derivanti dall'amianto. Riassumendo, i nostri obiettivi ed il nostro rinnovato impegno, saranno quelli di assicurare ai lavoratori che sono o sono stati "esposti" all'amianto:
Innoltre, considerato che l'amianto è stato posto fuori legge, sin dal 1993 (proprio con la Legge 257/92), è auspicabile che, in futuro, il problema riguardi il contenimento delle questioni connesse all' "usura" determinata dall'uso dei dispositivi di protezione individuale, per evitare l'esposizione al rischio amianto (tali lavorazioni, com'è noto, sono già riconosciute attività usuranti ai fini previdenziali), almeno sino alla totale eliminazione dai cicli lavorativi di questo medicinale cancerogeno. Sappiamo bene, infatti, quanto sia ancora presente oggi ed anche per i prossimi anni, il problema della decoibentazione, della bonifica e della manutenzione di impianti, apparati e mezzi di trasporto, in cui vi è ancora una presenza a volte massiccia di amianto e quanto sia diverso questo problema, in ragione dell'attività svolta direttamente o tramite il sistema degli appalti. E', quindi, necessario rafforzare e migliorare la nostra capacità di intervento anche attraverso i nostri RLS che, essendo nel ciclo lavorativo, ogni qualvolta verifichino che il mancato rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia della salute, possono esporre lavoratori al "rischio amianto", devono intervenire per denunciare la situazione. E', inoltre, importante pretendere sempre che il "datore di lavoro" dia a tutti i lavoratori informazioni certe e complete sulla eventuale presenza di amianto nei cicli di lavoro, sulle modalità e mezzi di protezione. Va, inoltre, preteso il rilascio delle cartelle di rischio specifico, all'atto della pensione o del cambio di attività, che abbia comportato l'esposizione al rischio amianto (proprio per la gestione della "sorveglianza sanitaria"). E' altrettanto importante che ogni lavoratore sia cosciente della pericolosità delle fibre di amianto se "lavorato" senza le necessarie e prescritte cautele e negli appositi specifici ambienti e con gli strumenti e mezzi protettivi che, solo se utilizzati correttamente, possono azzerare il cosiddetto rischio amianto. La prevenzione, resta l'arma migliore per la difesa del diritto primario alla salute e per una sempre migliore qualità della vita. Lavoratori, ricordate che, nel caso in cui intendeste procedere anche legalmente per l'acquisizione dei benefici e dei risarcimenti previsti, potete rivolgervi alle nostre sedi e strutture (INCA e Uffici Legali) che stanno già gestendo, positivamente, varie iniziative sull'argomento.
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La richiesta di Fat Flai Uila al Ministero del Lavoro
Roma,
16 marzo 2001 Oggetto:
richiesta incontro. Al Sottosegretario di Stato
On.le Paolo Guerrini
Ministero del Lavoro
Via Flavia, 6
00187 Roma On.le Guerrini,
Le chiediamo un incontro per esaminare la possibilità, in
applicazione della legge 257/92 art. 13, di inserire i lavoratori del
settore saccarifero e di quello oleario che per anni sono stati esposti
al “rischio amianto”.
Certi di un Suo riscontro Le porgiamo distinti saluti.
Le
Segreterie Generali
Fat – Cisl
Flai – Cgil
Uila – Uil (Uliano Stendardi)
(Francesco Chiriaco)
(Stefano Mantegazza)
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Le relazioni di rischio negli stabilimenti delle RSU/RLS
RUSSI zip |