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DECRETO
LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 DLT 04/12/1997 Num.
460 DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460 SUPPLEMENTO
ORDINARIO n. 1/L G.U.R.I. 2 gennaio 1998, n. 1 Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. (1) Testo Coordinato (aggiornato al D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422) IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.
259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio
delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del
1996; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della
Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga
di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della
Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della
medesima legge n. 662 del 1996; Acquisito il parere della summenzionata Commissione
parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA
il seguente decreto
legislativo: Sezione I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo
87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto. 4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle
predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base
all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.». Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività 1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il
comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai
predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di
cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.». 2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma
1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono
esenti da ogni altro tributo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di
cui all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, possa considerarsi occasionale. Determinazione dei redditi e contabilità separata 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. 3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis. 3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e
di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che
corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la
rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del
loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.»; b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità
separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.». Regime forfetario di determinazione del reddito 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 109 è inserito il seguente: «Art. 109-bis (Regime
forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto,
per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n.
398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco,
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali
ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei
ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attività di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per
cento; b) altre attività: 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15
per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In
mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attività di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si
estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati. 4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei
redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è
presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.». Enti di tipo associativo (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422) 1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.»; b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui
al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3. 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non
si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni
delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione. 4‑quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; i) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.». 2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento
di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo
associativo, le parole: «e sportive» sono sostituite dalle seguenti: «sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della
persona»; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso; b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle
pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: «e sportive» sono
sostituite dalle seguenti: «sportive dilettantistiche, di promozione sociale e
di formazione extra-scolastica della persona»; c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento
di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar
ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto
comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e
sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.». 3. Entro il 18 dicembre
1998, le associazioni già costituite prima del 1° gennaio 1998 predispongono
o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma 4-quinquies,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera
b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b). 4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il
termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Perdita della qualifica di ente non commerciale 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111, è inserito il seguente: «Art. 111-bis (Perdita
della qualifica di ente non commerciale). - 1. Indipendentemente dalle
previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene
conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività
istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali
rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi,
le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività
commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo
d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in
cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli
enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.». 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo
4, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.». Enti non commerciali non residenti 1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato,
nel comma 2, le parole: «senza tenerne contabilità separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109» sono sostituite dalle seguenti:
«si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109». Scritture contabili degli enti non commerciali 1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti non
commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale
economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte
pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate
nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito
ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di
cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.». Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422) 1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a
favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il 31
marzo 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o
distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di
avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze
attive nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta
sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.
Qualora il trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
cedente, questi ha l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione
d'imposta eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità
determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di
rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30
dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con
l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati
nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e
del 10 per cento. 2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore
del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo
del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
può, entro il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per
cento del valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui
all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per
bene proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente
stesso non acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di
acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione
nell'impresa. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della
dichiarazione di opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai
commi 1 e 2. Sezione II DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE Dl UTILITÀ SOCIALE Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L.vo 19 novembre 1998, n. 422) 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui
statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti
settori: l) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti
di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione
non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle
attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e
dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari. 3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate
anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi
siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di
cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della
natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero
da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la
svolgono direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della
cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali
le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a),
svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione
che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla
lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese
complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o
ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli
in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i
vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e
di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995,
n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del
collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di
prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo
comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della
loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché
i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di
cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381
del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS
limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma
1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del
presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente
le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente
delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
1. 10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici,
le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di
cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni
di categoria. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni 1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
decreto. 3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da
emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei
requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di
decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e
ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto,
è inserito il seguente: «Art. 111-ter (Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale). - 1. Per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non
costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività
direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.». Erogazioni liberali 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonchè i
contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei
settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in
capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla
società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e
i)» sono sostituite con le seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a),
g), h), i) ed i-bis)»; b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità
sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la
lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a
favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come
risultano dalla dichiarazione dei redditi.»; c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»; d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis»; e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le
parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g),
h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis». 2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per
importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2
milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
c-sexies), del predetto testo unico. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione
che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e
che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti
dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i
beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei
benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo
diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve
annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero
in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità
dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della
comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle
richiamate disposizioni. 5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le
medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo
testo unico. 6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera c-exies) del medesimo articolo 65, comma 2. 7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le
medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole:
«solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti: «nonché delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»; b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni
esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 12), dopo le parole: «studio o ricerca
scientifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle ONLUS»; 2) nel numero 15), dopo le parole: «effettuate da imprese
autorizzate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e da ONLUS»; 3) nel numero 19), dopo le parole: «società di mutuo
soccorso con personalità giuridica» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»; 4) nel numero 20), dopo le parole: «rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e da
ONLUS»; 5) nel numero 27-ter), dopo le parole: «o da enti aventi
finalità di assistenza sociale» sono inserite le seguenti: «e da ONLUS»; c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti
non commerciali, nel secondo comma, le parole: «di cui all'articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis». Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte 1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici
non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla
fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati. (2) Esenzioni dall'imposta di bollo 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri
esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto,
in fine, il seguente: «Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS).». Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo
l'articolo 13, è inserito il seguente: «Art. 13-bis (Esenzioni).
- 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative.». Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni 1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non
soggetti all'imposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)». Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore
degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva 1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione
dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo
gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità», sono inserite le seguenti: «,
nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)». 2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Esenzioni in materia di tributi locali 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi
adempimenti. Agevolazioni in materia di imposta di registro 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il
settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento
avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000.»; nel
medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater).
A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o
di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è
dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento della stessa imposta.»; b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art.
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.». Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli 1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché
dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività
richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e
limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa
considerarsi occasionale. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza l. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere
lotterie, dopo le parole: «enti morali,» sono inserite le seguenti: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere
tombole, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere
pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: «enti morali,» è inserita la
seguente: «ONLUS,». Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Scritture
contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società
cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta,
redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di
gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall'articolo 22; b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16
e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a
lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero
a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere
assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di
ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi
l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il
bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più
revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.». 2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le
disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a). Norma di rinvio 1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli
articoli 2 e 9 del presente decreto. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale 1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non
lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle
ONLUS. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli
amministratori 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi
amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12
milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di
inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1; c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è
punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi
amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi
indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o
con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e
degli interessi maturati. Titoli di solidarietà 1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà»
è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la
differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano
destinati a finanziamento delle ONLUS. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti,
compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISCO, Ministro delle
finanze CIAMPI, Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli:
FLICK (1) Vedi Circ. Ministero
Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E: "Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. (O.N.L.U.S.)". (2) Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L.vo 1
aprile 1996, n. 239: "Art. 5 - Casi
particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva. 1. Gli interessi, premi
ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati
ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e
l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del
predetto testo unico." |
Ultima Modifica : 15 febbraio 2004 |