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Decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n.
613 “Regolamento recante norme concernenti la
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione
civile” IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto
l'art. 87 della Costituzione; Visti
gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista
la legge 11 agosto 1991, n. 266; Visto
l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112,
recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento
della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista
l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo
1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989,
concernente l'attuazione del citato art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in
materia di volontariato di protezione civile; Considerata
la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto
l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto
necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali; Uditi
i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25
febbraio 1993 e del 24 giugno 1993; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
agosto 1994; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO: Art.1 Dipartimento della protezione civile. 1.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate
associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite
liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che
non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività
di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità
naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella
suddetta materia. 2.
Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e
periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al
comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio
nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione
ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266 . All'iscrizione provvede il Dipartimento
della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si
esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e
capacità operativa delle associazioni (2/a). 3.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento,
le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal
legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare
applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere
inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile. 4.
Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare
la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali. 5.
Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni
richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede
all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di
volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente
articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento. Art. 2 1.
Il Dipartimento della protezione civile può concedere, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 18, lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ,
contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento
della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1. 2.
Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello
di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui
l'associazione dispone. 3.
Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle
pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di
formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore
efficacia dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono
espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi
teorico-pratici indicati dal Dipartimento della protezione civile che, allo
scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi
sperimentali. 4.
La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel
rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare
di cui all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50
per cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta. 5.
Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si
tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie
da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte
dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni
ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla
domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o
privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta
dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle
strutture o di miglioramento della preparazione tecnica. 6.
La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente
articolo è formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda
compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente
art. 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, corredata della documentazione prevista
nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare. Art. 3 1.
Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell'art. 2, devono
presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista
all'art. 1, comma 5, del presente regolamento, accompagnata da una relazione
tecnico-esplicativa circa le attrezzature da acquisire in relazione alle
possibili o prevedibili modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento
della protezione civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la
necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. 2.
Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria
l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico
erariale territorialmente competente in merito alla congruità del preventivo di
spesa relativo alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito
il parere della regione o provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno
coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede locale. Detti
pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione
interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno
rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla
richiesta. Art. 4 1.
Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento della
preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma dell'art. 2 debbono
presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista
dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento, corredata di: a)
una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle attività di
addestramento od altra attività tendente al conseguimento di una maggiore
efficienza od efficacia delle attività dell'associazione richiedente; b)
un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire in
relazione alla possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del
territorio. 2.
Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la documentazione sia
carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione
della domanda. 3.
Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria
l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche
amministrazioni competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti
al miglioramento della preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i
programmi di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere delle
regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri debbono essere
allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e
dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 5 Criteri di concessione
dei contributi. 1.
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del
presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato
determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo
di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica. 2.
I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano: a)
il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione
richiedente opera; 3.
Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria,
delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di
ciascun anno. 4.
Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta
l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei
finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di
ripartizione viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 5.
Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti,
viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del
provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal
contributo stesso. Art. 6 1.
Il provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, è
emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo
articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art.
5. 2.
Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre: a)
l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista
utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza
esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile per
un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o
attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento
dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione.
L'obbligo di cui al presente comma può cessare con provvedimento del Presidente
del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione
dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di
successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal
Dipartimento della protezione civile; c)
l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie; Art. 7 1.
Il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti volti a
verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformità alla
documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo
di cui all'art. 6, comma 2, lettera a). 2.
Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della protezione civile
si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo. 3.
Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
concessione del contributo determinano: a)
la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile, del contributo
finanziario accordato; 4.
Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente del
Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da
comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma,
l'esclusione dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di
cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono
considerate irricevibili. 5.
Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal Dipartimento
della protezione civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del
presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività
dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di
accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3
e 4. Art. 8 1.
Ai fini di cui al comma 1 dell'art.14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 , le associazioni di volontariato di protezione civile,
ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al prefetto
ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle
associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di
protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla
natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'associazione. 2.
Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di protezione civile
di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile
presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia
dotato di strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi
corredate di ogni utile elemento di valutazione. 3.
Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione
dei piani di protezione civile, le associazioni di volontariato sono in
particolare tenute a comunicare: a)
il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti; b)
la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo ed il
grado di responsabilità rivestito all'interno del gruppo medesimo; c)
la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse
logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità
del responsabile; d)
la capacità ed i tempi di mobilitazione; e)
l'ambito territoriale di operatività. 4.
Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di
protezione civile secondo le istruzioni e con le modalità previste nei medesimi
piani. Art. 9 1.
Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del
presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita richiesta
dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul
territorio. 2.
Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo al
momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare
le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare
l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e
dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento
e la direzione degli interventi di soccorso. Art. 10 1.
Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di
cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in
occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione
civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo
impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non
superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a)
il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; c)
la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge
11 agosto 1991, n. 266 , e successivi decreti ministeriali di attuazione. 2.
Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica,
autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base
della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si
applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un
massimo di trenta giorni nell'anno. 3.
Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma,
che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti
versati al lavoratore. 4.
Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di
protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della
protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e
dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali
attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione
del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili
ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente
articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove
al Dipartimento della protezione civile, che se ne riserva l'approvazione e
l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime.
La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari
dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza
deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova
dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono. 5.
Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la
cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al
prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle
modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese
sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura
del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali
osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile. 6.
Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri
dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore
di lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il
tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente
la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera
spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce
il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto. 7.
Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano
anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente
articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal
Dipartimento della protezione civile. 8.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni
devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle
disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile. Art. 11 1.
Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni
di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1,
comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso
autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di
emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di
bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a: a)
carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del
chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione
delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa
vigente; c)
altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette. 2.
L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma
1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata
(fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni
pubbliche). Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma,
addì 21 settembre 1994, SCALFARO,
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ultima Modifica : 15 febbraio 2004 |