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LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225
Pubblicata
sulla G.U. n. 64 del 17-3-1992 Articolo
1 Servizio nazionale della protezione
civile 1.
È istituito il Servizio nazionale della protezione
civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali,
da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro per il Coordinamento della protezione civile, per il
conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile,
promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica
e privata presente sul territorio nazionale. 3.
Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma
2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del
medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si
avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell’ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 21 della legge
23 agosto 1988, n. 400. (art. abrogato dal D.Lgs. 30/07/1999 n.300) Articolo
2 Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze 1.
Ai fini dell’attività di protezione civile gli
eventi si distinguono in: a)
eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b)
eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c)
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari.
Articolo
3 Attività e compiti di protezione civile 1.
Sono attività di protezione civile quelle volte
alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’articolo 2. 2.
La previsione consiste nelle attività dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio
soggette ai rischi stessi. 3.
La prevenzione consiste nelle attività volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti
agli eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attività di previsione. 4.
Il soccorso consiste nell’attuazione degli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui
all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza. 5.
Il superamento dell’emergenza consiste unicamente
nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle
iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita. 6.
Le attività di protezione civile devono
armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze,
con i programmi di tutela e risanamento del territorio. Articolo
4 Direzione e coordinamento delle attività
di previsione, prevenzione e soccorso 1.
Il Dipartimento della protezione civile predispone,
sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità
ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui
all’articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione
alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per
l’attuazione delle conseguenti misure di emergenza. 2.
I programmi nazionali di cui al comma 1 sono
adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all’articolo 9 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al
Parlamento, 3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche
della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente
articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove,
d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e
delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l’organizzazione
e l’utilizzazione del volontariato. (art.
abrogato dal D.Lgs. 30/07/1999 n.300) Articolo
5 Stato di emergenza e potere di ordinanza 1.
Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo
stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità
si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei
relativi presupposti. 2.
Per l’attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di
quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico. 3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per usa delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze
finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega
dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. 5.
Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate. 6.
Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché
trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Articolo
6 Componenti del Servizio nazionale della
protezione civile 1.
All’attuazione delle attività di protezione
civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze,
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca
scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione
ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di
protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 2.
Concorrono, altresì, all’attività di protezione
civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli
ordini ed i collegi professionali. 3.
Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le
organizzazioni di cui al comma 2 nonché le imprese pubbliche e private che
detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della
presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile
dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non
attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e
repressione di reati. 4.
Presso il Dipartimento della protezione civile è
istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati
pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata
previsti dall’articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge
18 maggio 1989, n. 183, al fine dell’interscambio delle notizie e dei dati
raccolti. 5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo
7 Organi
centrali del Servizio nazionale della protezione civile 1.
Sono istituiti presso il Dipartimento della
protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione
civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. (art.
abrogato dal D.Lgs. 30/07/1999 n.300) Articolo
8 Consiglio nazionale della protezione
civile 1.
Il
Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi
generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri,
determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di
previsione e prevenzione delle calamità; b) ai piani predisposti per
fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all’impiego
coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla
elaborazione delle norme in materia di protezione civile. 2.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la
composizione ed il funzionamento del Consiglio. 3.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente del Consigli dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2. dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del
presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano
parte: a)
i
Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro
delegati; b)
i
presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano o loro delegati; c)
rappresentanti
dei comuni, delle province e delle comunità montane; d)
rappresentati
della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato. (art.
abrogato dal D.Lgs. 30/07/1999 n.300) Articolo
9 Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi 1.
La Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio
nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile
volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La
Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze
di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei
dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli
eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e
degli interventi conseguenti, nonché all’esame di ogni altra questione
inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse, 2.
La Commissione è composta dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del
Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente
universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori
del rischio. 3.
Della Commissione fanno parte altresì tre esperti
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 4.
La Commissione è costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità
organizzative e di funzionamento della Commissione. Articolo
10 Comitato operativo della protezione
civile 1.
Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il
coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo
della protezione civile. 2.
Il Comitato: a) esamina i piani di
emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell’articolo 14; b) valuta le notizie, i
dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all’emergenza; c) coordina in un quadro
unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al
soccorso; d) promuove
l’applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie
delle zone interessate dalla emergenza. 1.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma
2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di
assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato. 2.
I componenti del Comitato rappresentanti di
Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri
decisionali, ciascuno nell’ambito delle amministrazioni di appartenenza ed
altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati
o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all’azione da svolgere ai
fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l’amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 4.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitate
le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni. Articolo
11 Strutture operative nazionali del
Servizio 1.
Costituiscono
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a)
il
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della
protezione civile; b)
le
Forze Armate; c)
le
Forze di Polizia; d)
il
Corpo Forestale dello Stato; e)
i
Servizi Tecnici Nazionali; f)
i
gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all’articolo 17, l’Istituto
nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g)
la
Croce Rossa Italiana; h)
le
strutture del Servizio Sanitario Nazionale; i)
le
Organizzazioni di Volontariato; j)
il
Corpo Nazionale Soccorso Alpino - C.N.S.A. (C.A.I.). 2.
In
base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le
strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di
supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della protezione civile. 3.
Le
norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle
strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono
nate secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400. 4.
Con
le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell’ambito
delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l’adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni delle
strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile. Articolo
12 Competenze delle regioni 1.
Le regioni - fatte salve le competenze legislative
ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi
e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano
all’organizzazione e all’attuazione delle attività di protezione civile
indicate nell’articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge,
lo svolgimento delle attività di protezione civile. 2.
Le regioni, nell’ambito delle competenze ad esse
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed
attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le
indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4. 3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni
provvedono all’ordinamento degli uffici ed all’approntamento delle strutture
e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile,
avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile. 4.
Le disposizioni contenute nella presente legge
costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività
regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui
dovranno conformarsi le leggi regionali in materia. Articolo
13 Competenze delle province 1.
Le province, sulla base delle competenze ad esse
attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio nazionale della protezione
civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile,, alla
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 2.
Per le finalità di cui al comma 1 in ogni
capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione
civile, presieduto dal Presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo
delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto. Articolo
14 Competenze del prefetto 1.
Il
prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e
prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il
territorio della provincia e ne cura l’attuazione. 2.
Al
verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma
1 dell’articolo 2, il prefetto: a)
informa
il Dipartimento della protezione civile, il presidente della Giunta regionale e
la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell’interno; b)
assume
la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni
interessati; c)
adotta
tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d)
vigila
sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile,
dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 1.
Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al comma 1 dell’articolo 5, opera, quale delegato
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5. 2.
Per l’organizzazione in via permanente e
l’attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura
della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso. Articolo
15 Competenze del comune ed attribuzioni
del sindaco 1.
Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può
dotarsi di una struttura di protezione civile, 2.
La regione, nel rispetto delle competenze ad essa
affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti
opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 3.
Il sindaco è autorità comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale,
il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 4.
Quando la calamità naturale o l’evento non
possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco
chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli
dell’autorità comunale di protezione civile. Articolo
16 Disposizioni riguardanti la Valle
d’Aosta 1.
Le competenze attribuite nella presente legge alla
provincia e al presidente dell’amministrazione provinciale fanno capo, nella
regione Valle d’Aosta, rispettivamente all’amministrazione regionale ed al
presidente della giunta regionale. 2.
Le funzioni che nella presente legge sono
attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d’Aosta, dal
presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio
nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo
rappresentante. Articolo
17 Gruppi nazionale di ricerca scientifica 1.
Il Servizio nazionale della protezione civile, per
il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie
ipotesi di rischio, si avvale dell’opera di gruppi nazionali di ricerca
scientifica. 2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al
comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono
regolate le relative attività. Articolo
18 Volontariato 1.
Il Servizio nazionale della protezione civile
assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di
volontariato e degli organismi che lo promuovono all’attività di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2.
Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e
stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi, secondo le procedure di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le
forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile, con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi: a)
la
previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per
il potenziamento delle attrezzature ed il potenziamento della preparazione
tecnica; b)
la
previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni
all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c)
i
criteri già stabiliti dall’ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d’attuazione dell’articolo 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in
armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. Articolo
19 Norma finanziaria 1.
Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a
favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appostiti capitoli, anche di nuova istituzione, dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si
rendessero necessarie nel corso dell’esercizio in relazione agli interventi da
effettuare. 2.
Le disponibilità esistenti nella contabilità
speciale intestata al “Fondo per la protezione civile” di cui all’articolo
2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei
mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con
decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell’apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri. 3.
Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2
e 3 dell’articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile
può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni,
ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre
su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della
legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di
somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e,
se non estinti al termine dell’esercizio in cui sono stati emessi, possono
essere trasportati all’esercizio seguente. 4.
I versamenti di fondi da parte di enti o privati
per le esigenze di protezione civile confluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti
del Ministro del tesoro. 5.
Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la
protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli
da istituire ai sensi del comma 1. Articolo
20 Disciplina delle ispezioni 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad
introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche
delle procedure poste in essere per l’attuazione delle attività
amministrative relative agli interventi di emergenza. 2.
Il regolamento è tenuto ad assicurare la
periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la
gestione finanziaria degli interventi che l’esecuzione delle attività e
l’affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli
settori. 3.
Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge
8 giugno 1990, n. 142. Articolo
21 Abrogazione delle norme incompatibili 1.
Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della
presente
legge.
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Ultima Modifica : 15 febbraio 2004 |