Statuto di "Socialismo è libertà" Art.1 - E' costituita un'Associazione politico-culturale denominata "Socialismo è libertà". Art.2 - L'Associazione, senza fini di lucro, autonoma da qualsiasi partito, è aperta a tutti coloro che ne condividono lo scopo sociale. Essa opera in condizione di completa indipendenza, può collaborare con altre Associazioni, ma conferisce la rappresentanza esclusivamente ai propri organismi. Gli associati godono della totale autonomia e l'essere membri dell'Associazione non comporta alcuna limitazione salvo quella, del tutto volontaria, di ordine politico e culturale, liberamente assunta con l'accettazione del presente Statuto. Art.3 - L'Associazione ha per scopo quello di promuovere il dibattito tra i vari filoni della cultura laica e socialista nella sinistra al fine di concorrere, con un proprio autonomo contributo, al dibattito politico rivolto all'elaborazione di un progetto riformista aggregante dei socialisti e laici,per riaffermare la modernità della tradizione e della cultura socialista e laica; per l'evoluzione della società italiana e la sua piena integrazione in Europa; per attrezzare il sistema politico nazionale alla sfida europea; per sostenere lo sviluppo produttivo; il progresso e la solidarietà sociale; per estendere e garantire le libertà individuali e collettive nel quadro di uno Stato di diritto efficiente e moderno. L'Associazione si impegna a svolgere ogni iniziativa per diffondere la conoscenza del suo impegno culturale e degli scopi che si prefigge, facendo si che le elaborazioni sociali e culturali prodotte anche con il concorso dei protagonisti sociali riformisti, possano servire alla definizione di una moderna sinistra di governo. Art.4 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Comitato Direttivo, il Coordinamento per il Progetto; il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sono gratuite. L'esercizio delle cariche sociali non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro. Art.5 - L'Assemblea è composta, nella fase costituente, dai Soci Fondatori; successivamente l'Assemblea è composta dai membri del Comitato Direttivo e dai delegati eletti dalle diverse realtà regionali in proporzione agli iscritti per territorio. Il numero dei delegati e le modalità di elezione, nonché le modalità di convocazione dell'Assemblea stessa saranno definite con apposito regolamento a cura del Coordinamento per il Progetto. Art.6 - L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e deliberare sul programma e sulle relative iniziative per realizzare il proprio progetto politico. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei Soci o su richiesta dei due terzi se costituita con soci delegati. Art.7 - L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza: le deleghe sono consentite tra soci con le modalità che saranno fissate dal Coordinamento per il Progetto. Il Presidente dell'Assemblea scelto dai partecipanti nomina il segretario che redigerà il verbale della riunione. Art.8 - Il Tesoriere, eletto dal "Coordinamento per il Progetto" tra i Soci, tiene il conto economico dell'Associazione, sulla base delle direttive impartitegli dal Direttivo stesso, curando la riscossione delle quote associative, e predispone il bilancio dell'Associazione. La carica di Tesoriere è gratuita. Al Tesoriere spetta la firma di tutte le operazioni presso Banche, Casse di Risparmio o altri Istituti di Credito, Tesorerie ed Uffici Postali ove siano versate le somme e i valori a disposizione dell'Associazione con la facoltà di incassare e rilasciare quietanza per qualsiasi credito o rimanenza di pertinenza sociale. Il bilancio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio annuale sarà presentato per l'approvazione al Comitato Direttivo. Art.9 - Nelle Province e nelle Regioni si costituiranno, previa decisione del Coordinamento Nazionale, associazioni territoriali. Tali Associazioni godranno della piena autonomia organizzativa e finanziaria e potranno promuovere tutte le iniziative che riterranno utili per conseguire gli scopi indicati nel presente Statuto. Art.10 - Possono essere Soci tutti coloro che accettano il presente Statuto, condividono lo scopo sociale e sono in regola con le quote associative. L'Adesione all'Associazione avviene in forma individuale o collettiva. Il voto è personale e viene esercitato dal socio in via diretta o attraverso forme delegate ad altri soci. Gli organi dell'Associazione, previsti con gli articoli successivi, dovranno valutare le condizioni in base alle quali si potrebbe porre, in seguito, l'eventuale incompatibilità tra l'appartenenza all'Associazione e l'impegno del singolo socio in altri soggetti collettivi. Art.11- Per i primi tre mesi di avvio dell'Associazione la domanda di adesione deve essere inoltrata al Coordinamento Nazionale con l'indicazione dei dati anagrafici del nuovo Socio. Il Coordinamento decide a maggioranza sull'ammissione con voto inappellabile e non motivato. Con la progressiva costituzione delle Associazioni Territoriali l'adesione all'Associazione avviene direttamente con il Coordinamento Regionale o Provinciale. In questi casi il rapporto associativo viene riconosciuto dal Coordinamento Nazionale purchè i responsabili dell'Associazione direttamente interessata trasmettano a tale Coordinamento i dati relativi al Socio. Nel caso del tesseramento provinciale i dati della persona iscritta debbono essere trasmessi anche al Coordinamento Regionale. Nei casi di adesione diretta al Coordinamento Nazionale, saranno trasmessi all'Associazione competente per territorio i dati relativi ai nuovi soci. Art.12 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni o comportamenti contrari allo scopo sociale o ritenuti inaccettabili dal Coordinamento Nazionale,che in tal caso decide con maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri l'esplulsione del Socio o la sua sospensione per un periodo di tempo commisurato alla gravità dei fatti commessi e comunque non superiori a mesi tre. Il Coordinamento Nazionale può altresì decidere - con il voto dei due terzi dei soci delegati - il commissariamento o scioglimento di una o più Associazioni Regionali o territoriali quando: assumano decisioni contrarie agli scopi ed alle norme del presente Statuto; compiano atti lesivi alla dignità, alle finalità costitutive e ai progetti dell'Associazione. Art.13 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci per impossibilità a conseguire gli scopi sociali o per averli già realizzati. Il voto è valido a maggioranza semplice dei Soci o con il voto dei due terzi se Soci delegati. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale comporta analogo scioglimento di tutte quelle costituite nei territori. In tal caso l'Assemblea nominerà un liquidatore sulla devoluzione del patrimonio. Art.14- L'Associazione è diretta dal Coordinamento per il Progetto composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri. Il Coordinamento dura in carica due anni ed è rieleggibile dall'Assemblea. Il primo Coordinamento è eletto tra i Soci Fondatori in occasione della loro prima Assemblea (costitutiva). Fino alla prima Assemblea costitutiva la funzione di Coordinamento è assunta dai sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.Il primo Coordinamento può decidere di proporre all'Assemblea dei Soci la costituzione di un Comitato Direttivo di numero di componenti sufficientemente rappresentativo delle Associazioni territoriali. La composizione e le funzioni di detto Direttivo saranno definite ed approvate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Coordinamento Nazionale. Il primo Coordinamento elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione che la rappresenta di fronte ai terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa. Salvo quanto previsto dall'Art.11, le decisioni del Coordinamento sono valide con il voto a maggioranza dei suoi membri. Il Coordinamento può,con semplice delibera,nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. Il Coordinamento elegge tre revisori dei conti e due supplenti ai quali è affidato il compito di verificare la tenuta dei libri contabili ed il bilancio annuale. Art.15 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle donazioni e lasciti che dovessero essere effettuati in suo favore, nonché da contributi di soggetti privati e da ogni altro contributo conseguito nel rispetto della normativa vigente per il perseguimento ed il supporto dell'attività associativa. Art.16 - Le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci stessi saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che giudicheranno ex bono et equo come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Ogni parte in causa nomina il suo rappresentante in seno al Collegio. Il terzo sarà scelto di comune accordo. Art.17 - Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia del Codice Civile. Art.18 - Il presente Statuto può essere modificato con decisione a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci, oppure nei casi in cui sono rappresentati da loro delegati eletti, con la maggioranza dei due terzi. NORMA TRANSITORIA I sottoscrittori del presente atto costitutivo predispongono l'Albo dei Soci Fondatori che resterà aperto alle adesioni per i trenta giorni successivi alla stipula dell'Atto Costitutivo stesso. Si diventa Soci Fondatori mediante la sottoscrizione della scheda di adesione predisposta ed il contestuale versamento della quota di Euro 150 cadauno. Le schede dei Soci Fondatori, dopo trenta giorni dalla data del presente Atto Costitutivo,saranno allegate al Libro Soci e formeranno l'Albo dei Soci Fondatori che sarà custodito a cura del Coordinamento che sarà eletto. Tutti gli iscritti all'Albo dei Soci Fondatori, quale che sia il momento della loro adesione, purchè avvenga entro i termini fissati dal comma precedente, hanno parità di diritti e sono titolari della elezione del primo Coordinamento secondo quanto previsto all'Art.14 del presente Statuto. Il Coordinamento appena eletto assumerà tutte le funzioni previste dallo Statuto e deciderà le quote associative per tutti i nuovi aderenti.
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A cura della Costituente Nazionale Partito Socialista Riformista Pse : www.socialisti.info