La legge
104/92 (del 5 Febbraio 1992)
( Aggiornamenti )
La legge specifica per i portatori di handicap
LEGGE
5 febbraio 1992 n. 104 ( Torna
all'inizio pagina ) ( Aggiornamenti )
(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39) La Repubblica: garantisce il
pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e
rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il
recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché
la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; predispone
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata. Art.
2. ( note ) ( indice ) La presente legge
detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione
sociale e assistenza della persona handicappata. essa costituisce inoltre
riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello
statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Art.
3. ( indice ) É persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona
handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici. La presente legge
si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o
aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi internazionali. Art.
4. ( indice ) Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua,
di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Aggiornamento:
Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione
27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " qualora la commissione medica di
cui al presente articolo 4 , non si pronunci entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via
provvisoria, ai soli fini previsti dall' articolo 33 della stessa legge, da un
medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità
sanitaria locale da cui é assistito l'interessato. La rimozione delle
cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi: sviluppare la
ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e
tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il consiglio nazionale delle ricerche (cnr), con i
servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la
sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della
ricerca; assicurare la
prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle
minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; garantire
l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che
assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona
handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e
partecipazione alla vita sociale; assicurare alla
famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in
relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società; assicurare
nella scelta e nell'attuazione degli interventi sociosanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità; assicurare la
prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare
tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare
i danni della minorazione sopraggiunta; attuare il
decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; garantire alla
persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e
psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e
sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il
periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; promuovere,
anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e
l'inserimento sociale di chi ne é colpito; garantire il
diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori
della circoscrizione territoriale; promuovere il
superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche
mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge. Art.
6. ( note ) ( indice ) Gli interventi per
la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si
attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e
55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le regioni,
conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge: l'informazione
e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e
nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali
funzioni; l'effettuazione
del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali
della partoriente e del nascituro; l'individuazione
e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di
rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti; i servizi per
la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di
handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; il controllo
periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di
eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle
loro conseguenze; l'assistenza
intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; nel periodo
neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed
il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità dei controlli e
della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e
coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833. con tali atti possono essere individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale; un'attività di
prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino; gli interventi
informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare
la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. Lo stato promuove
misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con
particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia. Art.
7. ( indice ) La cura e la
riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla
globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la
comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale, tramite le
strutture proprie o convenzionate, assicura: gli interventi
per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a
domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); la fornitura e
la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesie sussidi
tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in italia e all'estero. Art.
8. ( note ) ( indice ) L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: interventi di
carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a
domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui
é inserita; servizi di aiuto
personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale; interventi diretti
ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o
superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; provvedimenti che
rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della
persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche
e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di
valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente; adeguamento delle
attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo
libero e sociali; misure atte a
favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati; provvedimenti che
assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la
organizzazione di trasporti specifici; affidamenti e
inserimenti presso persone e nuclei familiari; organizzazione e
sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva
anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato; istituzione o
adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità
residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. gli standard
dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della sanità, di
concerto con il ministro per gli affari sociali, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400; organizzazione di
attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa
in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola. Art.
9. ( note ) ( indice ) Il servizio di
aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità
sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, é
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. Il servizio di
aiuto personale é integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera
aggiuntiva di: coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi
della normativa vigente, che ne facciano richiesta; cittadini di età
superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività
volontaria; organizzazioni
di volontariato. Il personale
indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione
specifica. Al personale di cui
alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo
2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art.
10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 ) ( indice ) I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di
servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le
modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità
degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di
gravità. bis.Gli enti di cui
al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e
l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali
venga meno il sostegno del nucleo familiare. Le strutture di cui
alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali
della scuola. Gli enti di cui al
comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi
regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza (ipab), società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali. Gli interventi di
cui al comma 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche
mediante le convenzioni di cui all'articolo 38. Per la collocazione
topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i
centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato. L'approvazione dei
progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti
immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione
almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla
presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. il venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta
il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area. Art.
11. ( note ) ( indice ) Nei casi in cui
vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273
del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli
interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore
in alberghi o strutture collegate con il centro é equiparato a tutti gli
effetti alla degenza ospedaliera ed é rimborsabile nella misura prevista
dalla deroga. La commissione
centrale presso il ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto
del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella gazzetta
ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i
soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di
criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti
alle famiglie. Art.
12. ( indice ) Al bambino da 0 a 3
anni handicappato é garantito l'inserimento negli asili nido. É garantito il
diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione. L'esercizio del
diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della
pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata. Alla elaborazione
del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli
operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico. I compiti
attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo
le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato
ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il profilo
dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore. Ai minori
handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire
l'educazione e l'istruzione scolastica. a tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i ministeri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,
per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. a tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap
e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. la
frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, é equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti. Negli ospedali,
nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l' utilizzazione
di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia
una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio
di un anno sotto la guida di personale esperto. Aggiornamento:
Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione
27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " il presente art.12 comma 5 va
interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona
handicappata, necessaria per assicurare l' esercizio del diritto all'educazione,
all'istruzione ed alla integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13
della medesima legge , non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4
della legge stessa, ma é effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12 . In
attesa dell' adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel
rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista
nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di
residenza dell'alunno. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni
delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo
restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività
sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti
locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula
degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati
alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai
fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; la dotazione
alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la
dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico; la
programmazione da parte dell'università di interventi adeguatisi al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale; l'attribuzione,
con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti. la
sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica 31
maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni
con handicap. Per le finalità di
cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì
prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili
nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati. Nelle scuole di
ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente
della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati. I posti di sostegno
per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello
previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6,
lettera h). Nella scuola
secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato. Gli insegnanti di
sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui
operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. bis. Agli studenti
handicappati iscritti all'università no garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla
lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e
delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma,
nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16. Art.
14. ( note ) ( indice ) Il ministro della
pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di
integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo
26 del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel
rispetto delle modalità di coordinamento con il ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge
9 maggio 1989, n. 168. il ministro della pubblica istruzione provvede altresì: all'attivazione
di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per
la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria di primo grado; all'organizzazione
dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della
flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; a garantire la
continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della
persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo
il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi. I piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce,
nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno. La tabella del
corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata
legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle
tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti
all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. il diploma di laurea
per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per
l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano
stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 del 1990. L'insegnamento
delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3
può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. i docenti relatori dei
corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e
del diploma di specializzazione. Fino alla prima
applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, al decreto del presidente della repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270. L'utilizzazione in
posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione
é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati. Gli accordi di
programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole,
delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Art.
15. ( note ) ( indice ) Presso ogni ufficio
scolastico provinciale é istituito un gruppo di lavoro composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della
scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti
designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
gruppo di lavoro dura in carica tre anni. Presso ogni circolo
didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori
dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. I gruppi di lavoro
di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore
agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli
enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40,
per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni
in difficoltà di apprendimento. I gruppi di lavoro
predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della
pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica
dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli
13, 39 e 40. Art.
16. ( indice ) Nella valutazione
degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base
del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline. Nella scuola
dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui
al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali. Nell'ambito della
scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione. Gli alunni
handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli
ausili loro necessari. Il trattamento
individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari
previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di
tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia
l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di
handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del
servizio di tutorato specializzato. bis. Le università,
con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative
concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo Le regioni, in
attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e
m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di
formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli
allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attività specifica nell'ambito delle attività del centro di formazione
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. a tal fine forniscono
ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie. I corsi di
formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze
della persona handicappata che, di conseguenza, é inserita in classi comuni
o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. Nei centri di
formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate
non in grado di frequentare i corsi normali. i corsi possono essere
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di
ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero
possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti
autorizzati da leggi vigenti. le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978. Agli allievi che
abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 é rilasciato un attestato di
frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio
nel quadro economico-produttivo territoriale. Fermo restando
quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n.
845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, é destinata ad iniziative di formazione e di
avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del
lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Art.
18. ( note ) ( indice ) Le regioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni,
cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato,
associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee
a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate. Requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi
regionali, sono: avere
personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro
I del codice civile; garantire
idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di
efficienza operativa Le regioni
disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo
di cui al comma 1. I rapporti dei
comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità
montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1
sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto
del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
ministro della sanità e con il ministro per gli affari sociali, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'iscrizione
all'albo di cui al comma 1 é condizione necessaria per accedere alle
convenzioni di cui all'articolo 38. Le regioni possono
provvedere con proprie leggi: a disciplinare
le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto
di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome; a disciplinare
gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche
ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle
persone handicappate. Art.
19. ( note ) ( indice ) In attesa
dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio,
le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti
da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego in mansioni compatibili. ai fini dell'avviamento al
lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica
o psichica. la capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso
articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o
psicologiche. Art.
20. ( indice ) La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. Nella domanda di
partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni
il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Art.
21. ( note ) ( indice ) La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui
al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Art.
22. ( indice ) Ai fini
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non é richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica. Art.
23. ( indice ) L'attività e la
pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. il
ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per
la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate. Le regioni e i
comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico nazionale italiano
(coni) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di
propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. Le concessioni
demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio
1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate. Le concessioni
autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. Chiunque,
nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate é punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi. Art.
24. ( note ) ( indice ) Tutte le opere
edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13
del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Per gli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi
1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in
materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può
essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. Alle comunicazioni
al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici
e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15,
terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai
sensi del comma 2 del presente articolo. Il rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 é
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di
cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. a tal fine può richiedere al proprietario
dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa
sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Nel caso di opere
pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo
32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della
dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'amministrazione competente, che dà atto in sede di approvazione del
progetto. La richiesta di
modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. il rilascio
del certificato di agibilità e di abitabilità é condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell'immobile. Tutte le opere
realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità
dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. essi sono puniti con l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi
albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. Il comitato per
l'edilizia residenziale (cer), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo
32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei
fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di
recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della
data di entrata in vigore della presente legge. I piani di cui
all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati
con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate. Nell'ambito della
complessiva somma che in ciascun anno la cassa depositi e prestiti concede
agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento,
una quota almeno pari al 2 per cento é destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui
al regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1978, n. 384. I comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica n. 384 del 1978, alla
citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto
del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. scaduto tale
termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le
disposizioni del presente articolo perdono efficacia. Aggiornamento: Il
D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha
disposto che " le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano a
decorrere dal 31 dicembre 1995 ". Il ministro delle
poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici
volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia
anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche. All'atto di rinnovo
o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi
radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la
ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori. Art.
26. ( note ) ( indice ) Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi. I comuni
assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità
di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano,
nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento
delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate
da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. i suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di
trasporto collettivo. fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e
gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. i piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i
piani di trasporto predisposti dai comuni. Una quota non
inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore
dell'ente ferrovie dello stato é destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei trasporti
provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed
extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità
della presente legge. Sulla base dei
piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati
di cui al comma 5, il ministro dei trasporti predispone i capitolati
d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente
legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione. Art.
27. ( note ) ( indice ) A favore dei
titolari di patente di guida delle categorie a, b o c speciali, con
incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento
protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del
bilancio dello stato. Al comma 1
dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole:
", titolari di patente f" e dopo le parole: "capacità
motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,". Dopo il comma 2
dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, é inserito il seguente: Il comitato tecnico
di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente
della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, é integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal
ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui all'articolo 41 della
presente legge. Le unità sanitarie
locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad
un apposito fondo, istituito presso il ministero della sanità, che provvede
ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 42. Art.
28. ( note ) ( indice ) I comuni assicurano
appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei
parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati. Il contrassegno di
cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del presidente
della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del veicolo, é valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1. Art.
29. ( note ) ( indice ) In occasione di
consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento
del seggio elettorale. Per rendere più
agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre
giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune
la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il
rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di
cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Un accompagnatore
di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad
esercitare autonomamente il diritto di voto. l'accompagnatore deve essere
iscritto nelle liste elettorali. nessun elettore può esercitare la funzione
di accompagnatore per più di un handicappato. sul certificato elettorale
dell'accompagnatore é fatta apposita annotazione dal presidente del seggio
nel quale egli ha assolto tale compito. Art.
30. ( indice ) Le regioni per la
redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona
handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la
partecipazione dei cittadini interessati. Art.
31. ( note ) ( indice ) All'articolo 3,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
é aggiunta, in fine, la seguente lettera: ( Abrogato ) ( Abrogato ) ( Abrogato ) Art.
32. ( Abrogato ) ( indice ) ( abrogato ) I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente,
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la
persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno. Ai permessi di cui
ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della
citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché
quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista
con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità. Con decreto del
ministro della sanità da emanare, sentito il consiglio sanitario nazionale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui
al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili
tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con
handicap fisico o sensoriale. Art.
35. ( note ) ( indice ) Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche
a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato
l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184. Art.
36. ( indice ) Per i reati di cui
agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi
contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale,
e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso
sia una persona handicappata la pena é aumentata da un terzo alla metà. Per i procedimenti
penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la costituzione di parte
civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare. Art.
37. ( indice ) Il Ministro di
grazia e giustizia, il ministro dell'interno e il ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio
decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle
sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena. Art.
38. ( note ) ( indice ) Per fornire i
servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte
di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di
cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa,
mediante la conclusione di apposite convenzioni. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la
presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano
costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei
progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti
ospiti, secondo i principi della presente legge. Art.
39. ( indice ) Le regioni possono
provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad
interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del piano
sanitario nazionale,di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei
servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. Le regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le
principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio: a definire
l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa
di competenza dei comuni; a definire,
mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei
servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con
gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli
organi periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione e con
le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale,
anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o
specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; a definire, in
collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi
e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla
presente legge; a promuovere,
tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività
di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e
di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; a definire le
modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle
di accesso ai servizi; a disciplinare
le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed
integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; a disciplinare
con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi
di aiuto personale; ad effettuare
controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro
effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate; a promuovere
programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte
delle organizzazioni di volontariato; ad elaborare un
consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza
erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle regioni medesime. bis) a
programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a
favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui
all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla
realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di
servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e
al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito
di programmi previamente concordati; ter) a
disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le
modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti
in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti
che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e
della loro efficacia. Art.
40. ( note ) ( indice ) I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza
attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel
quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli interventi
di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti. Gli statuti
comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi di cui al comma
1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per
i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del
decentramento previste dallo statuto stesso. Art.
41 ( indice ) Il ministro per gli
affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni dello stato
competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di
promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. I disegni di legge
del governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli affari
sociali.il concerto con il ministro per gli affari sociali é obbligatorio
per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia. Per favorire
l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, é istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri il comitato nazionale per le politiche
dell'handicap. Il comitato é
composto dal ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai ministri
dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, nonché dai ministri per le riforme
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. alle riunioni del comitato possono essere chiamati a
partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare. Il comitato é
convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al
consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. Il comitato si
avvale di: tre assessori
scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di trento e
di bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
delle provincie autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8; tre
rappresentanti degli enti locali designati dall'associazione nazionale
dei comuni italiani (anci) e un rappresentante degli enti locali
designato dalla lega delle autonomie locali; cinque esperti
scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n.
476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone
handicappate e delle loro famiglie; tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Il comitato si
avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate. Il ministro per gli
affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al
parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per
l'handicap in italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. a tal
fine le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla presidenza del
consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro
competenza disciplinati dalla presente legge. nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione é presentata entro il 30 ottobre. Il comitato,
nell'esercizio delle sue funzioni, é coadiuvato da una commissione
permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei ministeri
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della
presidenza del consiglio dei ministri di cui uno del dipartimento per gli
affari sociali, uno del dipartimento per gli affari regionali, uno del
dipartimento per la funzione pubblica. la commissione é presieduta dal
responsabile dell'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza
età, dei disabili e degli emarginati, del dipartimento per gli affari
sociali. Aggiornamenti:
La Corte costituzionale con la sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1 s.
s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del sesto
comma di questo articolo " nella parte in cui, con riguardo alla lettera
a), prevede che il Comitato " si avvale di", anziché " é
composto da" ". Aggiornamenti:
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che "sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali le
funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui
al presente articolo 41". Il Ministro per la
solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per
oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della
presente legge. Il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri
per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di
cui al presente articolo. Aggiornamento:
La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle
misure previste dal presente articolo 41-ter, é autorizzata la spesa di lire 6
miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999". Presso la
presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali,
é istituito il fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle
provincie autonome in favore dei cittadini handicappati. Il ministro per gli
affari sociali provvede, sentito il comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del fondo
tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione al numero degli abitanti. A partire dal terzo
anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità
di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal
comitato di cui all'articolo 41, sentita la conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone
handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di
grave arretratezza di alcune aree. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di
loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità
agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità
e agli interventi per la prevenzione. Per le finalità
previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni
organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma
6, lettera h). E' autorizzata la
spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere
dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità: lire 2 miliardi
e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo
4; lire 1 miliardo
per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti
dall'articolo 11; lire 4 miliardi
per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di
cui all'articolo 12; lire 8 miliardi
per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b); lire 2 miliardi
per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b); lire 1 miliardo
e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti
non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
d); lire 4 miliardi
per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e); lire 19
miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4; lire 4 miliardi
e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14; lire 2 miliardi
per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
15; lire 5 miliardi
per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e
telefonici previsti all'articolo 25; lire 4 miliardi
per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di
guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1; lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i
genitori che lavorano, previste dall'articolo 33; lire 50 milioni
per gli oneri d funzionamento del comitato e della commissione di cui
all'articolo 41; lire 42
miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni
a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno
1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del tesoro per il 1922, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"provvedimenti in favore di portatori di handicap". Il ministro del
tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Art.
43. ( note ) ( indice ) L'articolo 230 del
testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo
415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i
commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
sono abrogati. Art.
44. ( indice ) La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale. NOTE
( indice ) Il testo dell'art.
4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge
costituzionale n. 5/1948, è il seguente: Nota
all'art. 5: ( torna all'art. 5 ) ( indice
) L'art. 27 della
legge n. 142/1990, recante norme in materia di "Ordinamento delle
autonomie locali", è il seguente: Note
all'art. 6: ( torna all'art. 6 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
53 della legge n. 833/1978, sull'istituzione del Servizio sanitario
nazionale, come modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 368, per
effetto dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è il seguente: Il testo dell'art.
55 della citata legge n. 833/1978 è il seguente: Il testo dell'art.
5, primo comma, della medesima legge n. 833/1978 è il seguente: "La
funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle
regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario,
anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica
nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché
agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta
allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o
con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale". Il testo dell'art.
27 della più volte citata legge n. 833/1978 è il seguente: Nota
all'art. 8: ( torna all'art. 8 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il seguente: E' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione,
consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale,
esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. La Conferenza
è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri inviata alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché
rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. La Conferenza
dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali. Il decreto di
cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza. La Conferenza
viene consultata: sulle linee
generali dell'attività normativa che interessa direttamente le
regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione
economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio,
salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo; sui criteri
generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo
e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi
generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali; sugli altri
argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, o il ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni
regionali sulle attività della Conferenza. Il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al
riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a
composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da
provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano
sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano
anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province
autonome, (con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, si è provveduto a
riordinare le funzioni della Conferenza di cui al presente articolo e
degli organismi a composizione mista Stato-regioni, n.d.r.)". Nota
all'art. 9: ( torna all'art. 9 ) ( indice
) Il testo dell'art.
2, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) è il
seguente: Note
all'art. 11: ( torna all'art. 11 ) ( indice
) Il testo degli
articoli 7 e 8 del D.M. 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di
prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima
specializzazione all'estero) è il seguente: In caso di
gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in
una regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di
riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito, può
autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di cui all'art. 4, le
prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità
sanitaria lo- cale competente. Ferma restando
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si
prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di
comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite
dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la
valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere
sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento
territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal
successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere
presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi
dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto
al rimborso. Deroghe alle
disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere
disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano
particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del
nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il
Ministro della sanità che determina, per i singoli casi, il concorso
globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui
all'art. 8. In caso di
prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c),
punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni
delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità, possono essere
concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle
spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano
a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente
elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso. Presso il
Ministero della sanità - Ufficio per l'attuazione del Servizio
sanitario nazionale, è istituita una commissione, con la partecipazione
dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei centri regionali
di riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad
assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale
nella attuazione delle disposizioni del presente decreto e formula
proposte in materia di assistenza sanitaria all'estero. A tali fini e
in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, sesto comma, della legge
23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per
l'acquisizione dei dati statistici relativi alle prestazioni di
assistenza sanitaria all'estero attraverso schede informative il cui
schema di massima è predisposto dal Ministero della sanità". Il testo dell'art.
5 della legge n. 833/1978 già citata, è stato integralmente riportato
nella nota all'art. 6. Note
all'art. 13: ( torna all'art. 13 ) ( indice
) La legge n.
360/1976 reca: "Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n.
1463, statizzazione delle scuole elementari per ciechi". La legge n.
517/1977 reca: "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento
scolastico". Il testo dell'art.
27 della legge n. 142/1990 è stato già pubblicato nella nota all'art. 5. Il D.P.R. n.
419/1974 reca norme in tema di: "Sperimentazione e ricerca educativa,
aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi
istituti". Il D.P.R. n.
616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali
alle regioni a statuto ordinario. Note
all'art. 14: ( torna all'art. 14 ) ( indice
) Il testo dell'art.
26 del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo per il triennio 1988/1990 del 9 giugno 1988 relativo al
personale del comparto scuola) è il seguente): Nei limiti e
con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia
possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche
il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale
in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal
collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di
esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la
partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di
aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso
università ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal
Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso
istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del
personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di
aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per
l'utilizzazione annua del personale. Il collegio dei
docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi,
criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la
realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la
verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno
partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla
conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri
materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino
contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse, per attivare
processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della
scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a
conclusione delle attività formative sono inserite, a richiesta del
docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei
docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio
dei docenti in impegno fino a quaranta ore. Per le attività
di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo
definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la
realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonché per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio. Prima
dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata
a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale
appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno,
altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario". Il testo dell'art.
4 della legge n. 168/1988 (Istituzione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente: Il Ministro
della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che
importino problematiche interessanti i due settori di istruzione,
attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di
realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e
l'istruzione di ogni altro ordine e grado. In particolare
il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica: sulle
iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale
ispettivo direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado,
attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del
Ministero della pubblica istruzione; sulle
iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria
superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito
universitario. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il
Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla
formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono
corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei
relativi titoli di studio. Il Ministro
favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le
iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed
eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione
all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di
metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con
organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio
culturale tra università e scuola. Per lo
svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si
avvalgono di una commissione di esperti composta da: tre membri
designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI); tre membri
designati dal CUN; due membri
designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro; un
rappresentante designato dal CNST; un
rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei
presidenti; tre esperti
designati dal Ministro della pubblica istruzione; tre esperti
designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo. Le disposizioni
attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale". Il testo dell'art.
4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e
riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica) è il seguente: "Il collegio dei docenti: a)-i)
(omissis); l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli
alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento". Il testo dell'art.
4 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari)
è il seguente: "Art. 4 (Diploma di specializzazione). Il diploma di
specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di
un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla
formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso
le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Con una
specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in
particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono
alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico,
degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del
relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del
diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I
diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo
di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie. Con decreto del
Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità
di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente
articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad
un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere
discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento
alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e
didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di
tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i
criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e
le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8. Con lo stesso
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro
decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i
Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono
determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in
relazione a specifici profili professionali danno titolo alla
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla
dirigenza nel pubblico impiego". Il testo dell'art.
9 della medesima legge n. 341/1990 è il seguente: Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di
diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di
specializzazione e le rispettive tabelle. I decreti di
cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo
esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le
rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri: devono
rispettare la normativa comunitaria in materia; devono
realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la
ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti
secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei
mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali; devono
determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà,
secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per
il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento; devono
individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline
scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti
obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei
curricula didattici, che devono essere adottati dalle università,
al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione
per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate
qualifiche funzionali del pubblico impiego; devono
precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze
e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso
livello; devono
tenere conto delle previsioni occupazionali. Con la medesima
procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di
quanto disciplinato dai commi 1 e 2. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su
conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia
prevista una limitazione nelle iscrizioni. Fermo restando
quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, comma 4, con
decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i
livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per
accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla
presente legge. Con decreto del
Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme
parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra
i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego
per le quali ne è prescritto il possesso". Il D.P.R. n.
417/1974 contiene "Norme sullo stato giuridico del personale docente
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato". - Il D.P.R. n. 970/1975 reca: "Norme in
materia di scuole aventi particolari finalità". Il testo dell'art.
65 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la
formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è
il seguente: Nota
all'art. 15: ( torna all'art. 15 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
14, decimo comma, della legge n. 270/1982 già citata in nota all'art. 14 è
il seguente: "l'utilizzazione può essere disposta per programmi di
ricerca o per iniziativa nel campo educativo scolastico, ritenuti di
rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione
interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione". Note
all'art. 17: ( torna all'art. 17 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
3, primo comma, lettere l) e m), della legge n. 845/1978 (Legge quadro in
materia di formazione professionale) è il seguente: "Le regioni
esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà
legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in
conformità ai seguenti principi: -
i (omissis); realizzare a
favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto
alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale
che condizionano le possibilità di frequentare i corsi; promuovere,
avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi
di assistenza psico- pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli
allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o
sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività
formativa e favorirne l'integrazione sociale". Il testo dell'art.
8, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge n. 845/1978, è il
seguente: "Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a)-f) (omissis); g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti
invalidi a causa di infortunio o malattia; h) alla formazione di soggetti
portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a
frequentare i corsi normali". Il testo dell'art.
5 della medesima legge n. 845/1978 è il seguente: direttamente
nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate,
anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e
funzionale agli obiettivi del piano; mediante
convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei
lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità
formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo. avere come fine
la formazione professionale; disporre di
strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee; non perseguire
scopi di lucro; garantire il
controllo sociale delle attività; applicare per
il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendere
pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; accettare il
controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni,
sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Il testo dell'art.
8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
regioni a statuto ordinario) è il seguente: il 15 per cento
dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e
prodotti analoghi; il 75 per cento
dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; il 75 per cento
dell'imposta di fabbricazione sulla birra; il 75 per cento
delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e
analoghe materie zuccherine; il 75 per cento
dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti
petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; il 25 per cento
dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. per i sei
decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna
Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di
statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione; per un decimo
in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale
risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi
al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; per i tre
decimi, fra le Regioni in base ai seguenti requisiti: tasso di
emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; grado di
disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di
collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati
ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; carico pro
capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a
quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati
dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà
riferito ad altra imposta corrispondente. Nota
all'art. 18: ( torna all'art. 18 ) ( indice
) Il capo II del
titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di
associazioni e fondazioni. Nota
all'art. 19: ( torna all'art. 19 ) ( indice
) La legge n.
482/1968 reca norme in tema di "Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private". Nota
all'art. 21: ( torna all'art. 21 ) ( indice
)
Le categorie prima,
seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), comprendono le
seguenti minorazioni: "TABELLA A" La perdita dei
quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due
piedi insieme. La perdita dei tre
arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme. Le alterazioni
organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità
bilaterale, assoluta e permanente. Le alterazioni
organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della
acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza
della visione ordinaria da vicino. Le alterazioni
organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità
assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e
1/25 della normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - o). La perdita di ambo
gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani. Tutte le
alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche,
demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi,
ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività. Le lesioni del
sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi
e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso,
profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla
vita organica e sociale. La perdita di ambo
gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle cosce). La perdita di due
arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o
amputazione del braccio e della coscia). La perdita di un
arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o
amputazione del braccio e della coscia). La perdita totale
di una mano e di due piedi. Le perdite totale
di una mano e di un piede. La perdita totale
di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale di due pollici e
di altre sette o sei dita. La perdita totale
di un pollice e di altre otto dita delle mani. La perdita totale
delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano. La perdita totale
di ambo i piedi. Le cachessie ed il
marasma dimostratisi ribelli a cura. Le alterazioni
polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità
e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da
determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro. Le distruzioni di
ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni
gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave
ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale
alimentazione con conseguente notevole deperimento organico. L'anchilosi
temporo-mascellare permanente e completa. Gli aneurismi dei
grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o
grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente
pericolo di vita. L'ano
preternaturale. La perdita totale
anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o
la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei
pollici. La disarticolazione
di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unità a grave
alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. L'amputazione di
una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo
assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico. Sordità bilaterale
organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi
gravi e permanenti della favella. SECONDA CATEGORIA Le alterazioni
organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza
visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale. La sordità
bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle tabelle A
e B - d). Le distruzioni di
ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni
gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione,
la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità,
nonostante la protesi. L'anchilosi
temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo
alla masticazione. Le lesioni gravi e
permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi
organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi. Tutte le altre
lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni,
che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria. Le gravi malattie
del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni
del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al
numero 19 della prima categoria. Le affezioni
polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o
radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi
scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere
alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e). Le lesioni od
affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e
permanente deperimento della costituzione. Le lesioni ed
affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che
abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali
da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria. L'immobilità del
capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la
rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della
colonna vertebrale. Le paralisi
permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli
o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che
per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili. Gli aneurismi dei
grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità
non debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria. Le lesioni ed
affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici. Le lesioni ed
affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario. La evirazione
(perdita completa del pene e dei testicoli). La incontinenza
delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola
rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica,
pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura. L'artrite cronica
che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia
menomato gravemente la funzione di due o più arti. La perdita del
braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (vedansi avvertenze
alle tabelle A e B - b). La perdita totale
delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della
mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b). La perdita di una
coscia a qualunque altezza. L'anchilosi
completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio. 23. L'amputazione
medio tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi. TERZA CATEGORIA.
Le alterazioni
organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotta cecità assoluta
e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12
della normale. Le vertigini
labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B -
d). La perdita della
lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare
notevolmente la favella e la deglutizione. La perdita o i
disturbi gravi e permanenti della favella. La perdita del
braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra
il terzo inferiore dell'uno o dell'altro). La perdita totale
della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa. La perdita totale
di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici. La perdita totale
delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle
ultime quattro ditta della mano destra. La perdita totale
del pollice e dell'indice delle due mani. La perdita totale
di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le
due mani con integrità dell'altro pollice. La perdita totale
di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i
pollici. La perdita di una
gamba sopra il terzo inferiore. La perdita totale o
quasi del pene. La perdita di ambo
i testicoli. L'anchilosi totale
della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del
corpo". Note
all'art. 24: ( torna all'art. 24 ) ( indice
)
I riferimenti
relativi alla legge n. 13/1989 sono stati già riportati in nota all'art.
23. La legge n.
118/1971 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e reca nuove norme
in favore di mutilati ed invalidi civili. Il D.P.R. n.
384/1978 approva il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30
marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di
barriere architettoniche e trasporti pubblici. Per i riferimenti
alla legge n. 13/1989 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si rinvia alla nota
all'art. 23. La legge n. 89/1939
contiene norme sulla "Tutela delle cose di interesse artistico o
storico". La legge n.
1497/1939, reca norme sulla "Protezione delle bellezze naturali". Il testo degli
articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 (per i cui riferimenti si rinvia alla
nota dell'art. 23) è il seguente: "Art. 4.
Per gli interventi
di cui all'art. 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui
all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità
da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove
necessario, apposite prescrizioni. La mancata
pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso. In caso di diniego,
gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere
l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve
pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. L'autorizzazione può
essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene tutelato. Il diniego deve
essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del
pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si
colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate
dall'interessato. Art. 5. Nel caso in cui per
l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 2 della legge
1o giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta
a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 4 e 5". Il testo dell'art.
7 del D.P.R. n. 164/1956, recante: "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni", è il seguente: Il testo del terzo
comma dell'art. 15 della legge n. 47/1985 che reca: "Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive" è il seguente: "L'approvazione
della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori". Il testo del
secondo comma dell'art. 26 della predetta legge n. 47/1985 è il seguente:
"Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei
lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco
una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione,
che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e
delle norme igienico-sanitarie vigenti". Il testo dell'art.
32, comma 20, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il
seguente: "20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in
materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì
essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o
agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di
cui al medesimo decreto. Il testo dell'art.
3 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il
seguente: "Art. 3
(Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il Comitato per
l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal
C.I.P.E.: predispone il piano
decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni; provvede alla
ripartizione dei fondi tra le regioni; indica i criteri
generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire
una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie
interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di
intervento; adotta le opportune
determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari; effettua periodiche
verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla
utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del
fabbisogno abitativo; propone al C.I.P.E.
i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni
di edilizia residenziale pubblica; promuove e
coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe
degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti
del contributo dello Stato; determina le linee
generali per gli indirizzi tecnici; determina le
modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da
effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al precedente articolo 2, lettera f); determina le
modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente
da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei
requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da
porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi; stabilisce
periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella
determinazione dei costi ammissibili per gli interventi; propone al C.I.P.E.
la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 e del secondo
comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per
gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello
Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T.,
nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma
dell'articolo 16; redige una
relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della
legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di
edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento; riserva il due per
cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più
urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità; propone al Comitato
interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui
gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di
cui alla lettera c) dell'articolo 2 (2/b). Il Comitato per
l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in
deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere
di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente
art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del
presente articolo. Il testo dell'art.
32, comma 21, della legge n. 41/1986 già citata è il seguente: "21.
Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle
prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
numero 384 (139), dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni
competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge". Note
all'art. 26: ( torna all'art. 26 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
27 della legge n. 142/1990 già citata, è stato riportato in nota all'art.
5. Il testo dell'art.
20 del D.P.R. n. 384/1978, già citato in nota all'art. 24, è il seguente: Note
all'art. 27: ( torna all'art. 27 ) ( indice
)
Il testo vigente
dell'art. 1 della legge n. 97/1986 (Disposizioni per l'assoggettamento
all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati
agli invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui pubblicata, è
il seguente: "Art. 1.
Dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di
veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad
invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie,
sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per
cento. L'aliquota di cui
al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni
successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato
in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi
almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione
precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota
ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a
norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393. -bis. Il beneficio
della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di
cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede
al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e
l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato". Il testo dell'art.
81, comma 9, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del
D.P.R. n. 111/1988, è il seguente: "9. Il decreto di cui al comma 8 è
emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di
un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il Comitato ha anche
il compito di fornire alle commissioni mediche- locali, informazioni sul
continuo progresso tecnico- scientifico che ha riflessi sulla guida di
veicoli a motore da parte dei portatori di handicap". Nota
all'art. 28: ( torna all'art. 28 ) ( indice
) Il testo dell'art.
6 del D.P.R. n. 384/1978 già citato in nota all'art. 24 è il seguente: Il contrassegno è
valido per tutto il territorio nazionale". Il testo dell'art.
1 della legge n. 15/1991 (Norme intese a favorire la votazione degli
elettori non deambulanti) è il seguente: "Art. 1. In attesa che sia
data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli
elettori non deambulanti gli elettori stessi, quando la sede della sezione
alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono
esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata
in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le
caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al
certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità
sanitaria lo- cale. Nei comuni
ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per
l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio
provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli
circoscrizionali, la sezione scelta dell'elettore non deambulante per la
votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo
collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei
quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Per tutte le altre
consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in
qualsiasi sezione elettorale del comune. Gli elettori di cui
al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale
votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel
verbale dell'ufficio. I certificati di
cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da
qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale
dell'ufficio elettorale". Nota
all'art. 31: ( torna all'art. 31 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
3, primo comma, della legge n. 457/1978 già citata in nota all'art. 24, con
l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge qui pubblicata, è il
seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli
indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: Nota
all'art. 34: ( torna all'art. 34 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
26, terzo comma, della legge n. 833/1978 già citata è il seguente:
"Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i
criteri per la sua revisione periodica". Nota
all'art. 35: ( torna all'art. 35 ) ( indice
)
Per i riferimenti
relativi alla legge n. 184/1983 si rinvia alla nota all'art. 10. Nota
all'art. 38: ( torna all'art. 38 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
26 della legge n. 833/1978 già citata è il seguente: "Art. 26
(Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette al
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle
unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria
locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi
provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla
legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro
della sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale. Nota
all'art. 40: ( torna all'art. 40 ) ( indice
)
Il testo dell'art.
4 della legge n. 142/1990 già citata nella nota all'art. 5 è il seguente: "Art. 4 (Statuti
comunali e provinciali).
I comuni e le
province adottano il proprio statuto. Lo statuto,
nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le
attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi
pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3.Gli statuti sono
deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e
lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Dopo l'espletamento
del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio
dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra
in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione". Nota
all'art. 42: ( torna all'art. 42 ) ( indice
)
Per il testo
dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 8. Nota
all'art. 43: ( torna all'art. 43 ) ( indice
)
L'art. 230 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù
dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione
elementare, post elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato
con R.D. n. 576/1928, riguardava l'affidamento alle facoltà mediche del
Regno del compito di promuovere gli studi di morfologia, psicologia, nonché
l'affidamento al Ministero della pubblica istruzione dell'assistenza e
dell'istruzione dei fanciulli con handicap. L'art. 415 del
regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con
R.D. n. 1297/1928, riguardava all'allontanamento definitivo dell'alunno con
problemi psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi
differenziali. Il testo dei commi
secondo e terzo dell'art. 28 della legge n. 118/1971 già citata, era il
seguente: Aggiornamenti Il D.L. 26 agosto 1992,
n. 368 (in G.U. 27/8/1992 n. 201), non convertito in legge (G.U. 27/10/1992 n.
253) aveva disposto (con l'art. 2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
INDICE della Legge:
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona
handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativa
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede (l'articolo
trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento,
l'avvicendamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e
privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività
sportive, turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva di alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali ( Abrogato dalla Legge n.
330/1994 )
Art. 33 - Agevolazioni (l'articolo trova applicazione in
tema di criteri e modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca
degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione
giudiziaria)
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una
persona handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti delle regioni
Art. 40 - Compiti dei comuni
Art. 41 - Competenze del ministro per gli affari sociali e
costituzione del comitato nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 - Entrata in vigore
( note )
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE
E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
Art. 1. ( indice )
Finalità
Principi generali
Soggetti aventi diritto
Accertamento dell'handicap
L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento
definitivo da parte della commissione.
La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in ordine
agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. "
Art. 5. ( note ) ( indice
)
Principi generali per i diritti della persona handicappata
Prevenzione e diagnosi precoce
Cura e riabilitazione
Inserimento ed integrazione sociale
Servizio di aiuto personale
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
Soggiorno all'estero per cure
Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13. ( note ) ( indice
)
Integrazione scolastica
Modalità di attuazione dell'integrazione
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17. ( note ) ( indice
)
Formazione professionale
Integrazione lavorativa
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
(L'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli
incarichi
dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Precedenza nell'assegnazione di sede
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25. ( indice )
Accesso alla informazione e alla comunicazione
Mobilità e trasporti collettivi
Trasporti individuali
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia
conseguito la patente di guida delle categorie a, b o c speciali, entro un
anno dalla data dell'acquisto del veicolo. entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore
aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato".
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Esercizio del diritto di voto
Partecipazione
Riserva di alloggi
"r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi case
popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con
tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".
Art. 33. ( Modificato dall'art. 19 della Legge n.
53/2000 ) ( indice )
(L'articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il
conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli
incarichi
dirigenziali nell'amministrazione giudiziaria)
Agevolazioni
Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla
legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " le parole
hanno diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel senso
che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consigliodei Ministri."
Aggiornamento:La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo
alla G.U. 28/12/1993, n. 303 ha stabilito con l'art. 3 che "i tre giorni di
permesso mensili di cui al comma 3 del presente articolo non sono computati al
fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del
testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come sostituito dal comma 37 del
suindicato art. 3 l. n. 537/93".
Art. 34. ( note ) ( indice
)
Protesi e ausili tecnici
Ricovero del minore handicappato
Aggravamento delle sanzioni penali
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Convenzioni
Compiti delle regioni
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per
l'attuazione delle misure previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter) del
presente articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno
1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
della presente legge, tenuto conto del numero di persone con handicap di
particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge".
Compiti dei comuni
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato
nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Aggiornamento: La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per
l'attuazione delle misure previste dal presente articolo 41-bis, é autorizzata
la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno
1999".
Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.
Art. 42. ( note )
Copertura finanziaria
Abrogazioni
Entrata in vigore
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2: ( torna all'art. 2
) ( indice )
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ...
(Omissis)".
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione
di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente
della regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e di ogni altro connesso adempimento .. (Omissis)".
"Art. 53. - Le linee generali di indirizzo e le modalità di
svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale
sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli
obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio- sanitaria che
esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini
della sua approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del
piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione
del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale
del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso,
con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di
ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento
pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non
espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere
modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al
presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e
trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza
del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il
1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro
il successivo mese di novembre".
"Art. 55 (Piani sanitari regionali). - Le regioni provvedono
all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari
triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale,
finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti e agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'art. 53
e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono
predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei
rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e
delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari
triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni
prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli
atti e provvedimenti emanati dalle regioni".
"Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie locali
forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il
libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute
dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari
obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale
provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario
personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di
leva. Nel libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità militare,
gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la
tutela e può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo interesse
della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale
comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in
relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai
nuovi nati. (Omissis)".
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome).
"2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti
dalle organizzazioni stesse".
"Art. 7 (Deroghe).
Art. 8 (Commissione centrale).
"Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del personale
ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario).
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri
gradi di istruzione).
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione).
"Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a
norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970). - La validità dei titoli di
specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini
delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e
delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Sono ritenuti
validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base
a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro
conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi
indetti prima della data medesima".
"Art. 5 (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in conformità
a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono
programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di
formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per
essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro
consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri
2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di
imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le
convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".
"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il
cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei
versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle
Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello
di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote
o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte
successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano
destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del
bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle
modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma è
determinata con la legge di bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto
del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo
seguente:
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del
fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta
dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al
penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla
somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla
presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del tesoro
provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di
statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione
regionale del reddito nazionale e comunque non oltre i due anni, saranno
riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C)
del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una
perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro
capite di ciascuna Regione.
LESIONI ED INFERMITà CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO
RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
"Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le opere provvisionali
devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate
ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più
idonei".
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di
quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del suo presidente".
"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni
ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri
idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle
persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno
delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed
attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni
treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere
per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà
essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di
attuazione delle norme di cui al presente articolo".
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di
apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria
legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al
precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere
appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e
del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 29: ( torna
all'art. 29 ) ( indice )
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case popolari,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia
idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata
alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie".
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i
criteri per la sua revisione periodica".
"L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della
scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da
impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle
predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili
alle scuole medie superiori ed universitarie".
Il D.L. 26 ottobre 1992, n. 418 (in G.U. 27/10/1992 n. 253), non convertito in
legge (G.U. 28/12/1992, n. 303) aveva disposto (con l'art. 2) la modifica
dell'art. 12, comma 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in G.U. 1a
s.s. 4/11/1992 n. 46), ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale
dell'art. 41, sesto comma.
Il D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (in G.U. 31/12/1992 n. 306), non convertito in
legge (G.U. 2/3/1993, n. 50) aveva disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art.
12, comma 5.
Il D.L. 2 marzo 1993, n. 45 (in G.U. 2/3/1993 n. 50), non convertito in legge
(G.U. 3/5/1993, n. 101) , aveva disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art.
12, comma 5.
Il D.L. 28 aprile 1993, n. 128 (in G.U. 29/4/1993 n. 99), non convertito in
legge (G.U.28/6/1993, n. 149) aveva disposto (con l'art. 2) l'interpretazione
dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 7 giugno 1993, n. 181 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito in legge
(G.U. 9/8/1993, n. 181) aveva disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 23,
comma 3.
Il D.L. 28 giugno 1993, n. 209 (in G.U. 28/6/1993 n. 149), non convertito in
legge (G.U. 28/8/1993 n. 202) aveva disposto (con l'art. 2) l' interpretazione
dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/8/1993 n. 202), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n. 253),
ha disposto (con l'art. 2) l'interpretazione dell'art. 12, comma 5 e la modifica
degli articoli 4 e 33, comma 3.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993 n.
303) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 33.
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/6/1994 n. 138) ha modificato (con
l'art. 12) l'art. 41.
Il d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 1/6/1994 n. 126) convertito in legge 27
luglio 1994, n. 473 ha abrogato (con l'art. 2) l'art. 32.
La L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 43) (con l'art. 17) ha
modificato l'art. 36, comma 1.
Il D.L 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996 n. 248) convertito in L. 23
dicembre 1996, n. 647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) (con l'art. 16) ha modificato
l'art. 23, comma 3.
La L. 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998 n. 123) ha modificato (con
l'articolo 1) gli artt. 10 e 39, ed ha inserito gli articoli 41-bis e 41-ter.
La L. 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 2/2/1999, n. 26) ha sposto (con l'art. 1)
la modifica degli artt. 13 e 16.
La L. 30 aprile 1999, n. 136 (in S.O. n. 97/L relativo alla G.U. 18/5/1999, n.
114) ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 31.
La L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60), ha disposto (con gli artt.
19 e 20) la modifica dell'art. 33.
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U. 26/4/2001,
n. 96) ha disposto (con l'art. 86) l'abrogazione parziale dell'art. 33.
Copyright @ Norberto.
Sito creato da: |