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CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO,
L'AVVICENDAMENTO E LA REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
NELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

(Accordo decentrato siglato il 9.11.1998)

I Conferimento di funzioni dirigenziali
II Avvicendamento nelle funzioni dirigenziali
III Rinnovo degli incarichi
IV Conferimento delle reggenze
V Revoca di incarichi dirigenziali
VI Modalità procedurali
VII Norme transitorie

PREMESSA

Ciascun incarico di funzioni dirigenziali deve essere conferito ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale.

I. CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI  ( Inizio )

Viene premesso che nel conferimento degli incarichi dirigenziali trovano applicazione gli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, ove ne ricorrano i presupposti, unitamente ai criteri di seguito indicati.

1. Conferimento di primo incarico a vincitori di procedure concorsuali

1.1 -
Ai vincitori di procedure concorsuali pubbliche gli incarichi vengono conferiti in base:
a) alla posizione occupata nella graduatoria di merito;
b) alla esperienza professionale acquisita ed a particolari conoscenze tecnico professionali attinenti agli incarichi da conferire;
c) per i vincitori già in servizio presso l'Amministrazione Giudiziaria, alla valutazione dei risultati conseguiti in direzione di uffici non dirigenziali o in reggenza di uffici dirigenziali.

1.2 - Ai vincitori di procedure concorsuali riservate ai funzionari in servizio gli incarichi vengono conferiti in base ai seguenti elementi, attribuendo agli stessi un valore diverso:
a) posizione occupata nella graduatoria di merito;
b) valutazione, in relazione all'incarico da conferire, dei risultati conseguiti in eventuali precedenti reggenze di uffici di livello dirigenziale;
c) valutazione, in relazione all'incarico da conferire, dei risultati conseguiti nella direzione di uffici di livello non dirigenziale ed in incarichi ispettivi;
d) valutazione, in relazione all'incarico da conferire, dei titoli culturali e dei risultati conseguiti nelle precedenti esperienze lavorative.

A parità di valutazione, in relazione ai criteri precedenti, saranno presi in considerazione:
a) motivi di famiglia (numero dei componenti il nucleo familiare, ricongiungimento al coniuge, ecc.);
b) motivi di salute che siano compatibili con l'incarico da conferire.

Ai vincitori di procedure concorsuali pubbliche o riservate saranno indicate le posizioni organizzative dirigenziali disponibili alla data di approvazione della graduatoria e dopo avere coperto i posti di posizione vacanti con l'avvicendamento dei dirigenti già in servizio.

L'incarico, di norma, viene conferito per un periodo di tre anni. Alla scadenza del suddetto periodo l'incarico può essere confermato, anche per un periodo di quattro anni, tenuto conto altresì di eventuali programmi in corso di realizzazione.

2. Conferimento di incarico a dirigenti che rientrano in servizio

2.1.
Ai dirigenti che, per qualsiasi motivo, risultano privi di funzioni (rientro da posizione di fuori ruolo, riammissione in servizio) gli incarichi vengono conferiti in base ai seguenti elementi attribuendo agli stessi un valore diverso:
a) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali e di incarichi ispettivi nonché di consulenza, studio o ricerca, oppure nella reggenza di uffici dirigenziali, in relazione all'incarico da conferire;
b) valutazione delle esperienze professionali e delle conoscenze tecniche acquisite, dimostrate anche in relazione ad incarichi di docenza nelle materie professionali nell'ambito della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e di quella del Ministero di Grazia e Giustizia, con specifico riferimento all'incarico da conferire;
c) esito del concorso di accesso alla dirigenza;
d) valutazione della formazione professionale acquisita con la partecipazione a corsi e seminari, con particolare riferimento all'incarico da conferire.

A parità di valutazione, in relazione ai criteri precedenti; saranno presi in considerazione:
a) anzianità di servizio nella carriera dirigenziale e, a parità di questa, posizione in ruolo;
b) motivi di salute, che siano compatibili con l'incarico da conferire;
c) motivi di famiglia (numero dei componenti il nucleo familiare, ricongiungimento al coniuge, ecc.).

Il conferimento degli incarichi avverrà per le posizioni organizzative dirigenziali che l'Amministrazione ritiene di non riservare alle procedure ordinarie di avvicendamento.

2.2 L'incarico, di norma, viene conferito per un periodo di cinque anni. Alla scadenza del suddetto periodo l'incarico può essere confermato. anche per un periodo sino a sette anni, tenuto conto altresì di eventuali programmi in corso di realizzazione.

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II. AVVICENDAMENTO NELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio avviene in base alla valutazione dei seguenti elementi attribuendo agli stessi un valore diverso:
1. risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali e di incarichi ispettivi nonché di consulenza, studio o ricerca, oppure nella reggenza di uffici dirigenziali, in relazione all'incarico da conferire;
2. contributi ed esperienze professionali utilizzati dall'Amministrazione (ivi compresi incarichi di docenza nelle materie professionali nell'ambito della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e di quella del Ministero di Grazia e Giustizia) nonché conoscenze tecniche acquisite, con specifico riferimento all'incarico da conferire;
3. formazione professionale acquisita con la partecipazione a corsi e seminari della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e di quella del Ministero di Grazia e Giustizia, con specifico riferimento all'incarico da conferire;
4. titoli culturali e precedenti esperienze lavorative, in relazione all'incarico da conferire.

A parità di valutazione, in relazione ai criteri precedenti, saranno presi in considerazione:
1. anzianità di servizio nella carriera dirigenziale e, a parità di questa, posizione in ruolo;
2. motivi di salute, che siano compatibili con l'incarico da conferire;
3. motivi di famiglia (numero dei componenti il nucleo familiare, ricongiungimento al coniuge, ecc.).

L'incarico viene conferito secondo gli obiettivi ed i programmi definiti nella sede propria, per un periodo di regola non inferiore a cinque anni.

Alla scadenza del predetto periodo, l'incarico può essere confermato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni, tenendo conto altresì di eventuali programmi in corso di realizzazione.

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III. RINNOVO DEGLI INCARICHI

Per esigenze dell'Amministrazione e con l'assenso dell'interessato può essere rinnovata la preposizione degli incarichi agli uffici dirigenziali, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n° 29 e successive modificazioni:
1) al dirigente che abbia maturato il periodo di tempo determinato nel precedente incarico, senza avere demeritato, e non risultante vincitore nell'incarico dirigenziale per il quale ha avanzato domanda di avvicendamento, semprechè l'attuale funzione ricoperta non risulti conferita ad altro dirigente a seguito della procedura di cui all'articolo 22, comma 5, del C.C.N.L. Il rinnovo in tale caso verrà conferito fino all'espletamento della successiva procedura.
2) al dirigente risultato vincitore di procedura di avvicendamento che abbia successivamente prodotto richiesta di permanenza nella funzione precedentemente ricoperta, nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata conferita ad altro dirigente. In tale caso, il dirigente dovrà partecipare alla successiva procedura di avvicendamento, senza diritto di prelazione per la funzione per la quale era risultato vincitore.

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, l'Amministrazione non può attribuire, se non a domanda degli interessati, incarichi dirigenziali di fascia inferiore a quella precedentemente ricoperta, fatti salvi i casi di:
- valutazione negativa, con le procedure di cui all'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
- inosservanza delle direttive impartite.

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IV. CONFERIMENTO DELLE REGGENZE

Ferme restando le attribuzioni dei direttori di cancelleria e del personale di pari qualifica di svolgere le funzioni di reggenza dell'ufficio dirigenziale vacante o comunque temporaneamente privo di titolare per qualunque causa, l'incarico di reggenza di uffici dirigenziali può essere conferito a dirigenti in servizio nella stessa sede o in sede vicina.

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V. REVOCA Dl INCARICHI DIRIGENZIALI

La revoca degli incarichi dirigenziali viene disposta:
- in conseguenza della inosservanza delle direttive impartite ovvero di valutazione negativa dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, accertati con la procedura di cui all'articolo 21 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- eccezionalmente, per particolari ragioni organizzative o gestionali, che devono essere adeguatamente esplicitate nell'atto di revoca dell'incarico.

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VI. MODALITÀ PROCEDURALI

1. Conferimento degli incarichi.

Ai dirigenti vincitori di concorsi per l'accesso alla dirigenza, sia pubblici che riservati, viene data comunicazione degli incarichi dirigenziali da assegnare perché possano esprimere le proprie preferenze.

2. Avvicendamento negli incarichi.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria comunica ai dirigenti in servizio gli incarichi da conferire nel corso dell'anno e la durata di ciascun incarico in relazione ai programmi ed obiettivi da realizzare.

Costituiscono incarichi da conferire nel corso dell'anno i posti per i quali viene a scadere l'incarico a tempo determinato senza che sia stato rinnovato, i posti dei dirigenti con incarichi a tempo indeterminato qualora non sia intervenuta la conferma a tempo determinato ai sensi di quanto disposto nelle norme transitorie, i posti ricoperti da reggenti, i posti ricoperti da dirigenti da collocare a riposo per limiti di età non ulteriormente prorogabili. Non si considerano disponibili i posti occupati da dirigenti collocati in aspettativa o distacco sindacali.

La richiesta di conferimento di incarico può essere avanzata da coloro il cui incarico scade nel corso dell'anno e da coloro che rivestono un incarico a tempo determinato da almeno due anni nonché, in sede di prima applicazione, da coloro che rivestono un incarico a tempo indeterminato.

L'istanza deve contenere, in ordine di preferenza, gli incarichi che si intendono ricoprire e deve essere corredata di un curriculum professionale.

Salvo casi eccezionali, da motivare adeguatamente, nell'ultimo anno di servizio del dirigente che deve essere collocato a riposo per limiti di età non si procede all'avvicendamento negli incarichi dirigenziali.

3. Procedure di assestamento prima dell'assunzione di nuovi dirigenti.

Gli incarichi da conferire, individuati ai sensi del punto 2, vengono comunicati ai dirigenti in servizio al fine di procedere alla loro copertura prima di assegnare gli incarichi ai nuovi assunti.

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VII. NORME TRANSITORIE

1. L'Amministrazione comunica ai dirigenti preposti a tempo indeterminato ad uffici dirigenziali l'esigenza di trasformare l'incarico in incarico a tempo determinato. La conferma viene disposta, di regola, per un biennio.

2. In sede di prima applicazione del presente accordo e fino a quando non venga costituito il Nucleo di valutazione si farà riferimento esclusivamente allo svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali.

3. I dirigenti che occupano posizioni dirigenziali in uffici di cui è prevista la soppressione in relazione all'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (dirigenti "perdenti posto") partecipano al primo interpello utile per poter esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 40 del medesimo decreto.

4. A tal fine nei confronti dei suddetti dirigenti la posizione di "perdente posto" costituisce titolo di precedenza nel conferimento di nuove posizioni dirigenziali a condizione che la retribuzione di posizione prevista per l'ufficio da loro richiesto appartenga a fascia corrispondente o inferiore a quella propria dell'ufficio da loro attualmente posseduto.

5. Nel caso in cui più dirigenti "perdenti posto" concorrano per un medesimo incarico ha precedenza il dirigente che prestava servizio nella medesima sede di quella richiesta, ovvero, tra due dirigenti già in servizio nella stessa località, quello ritenuto più meritevole dall'Amministrazione secondo i criteri fissati per l'avvicendamento negli incarichi.

6. Nell'attribuzione degli incarichi appartenenti a fascia retributiva superiore, l'Amministrazione, nell'ambito della valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente di cui ai criteri per l'avvicendamento negli incarichi, tiene conto anche della posizione di "perdente posto" dei richiedenti.

7. In sede di prima applicazione del presente accordo, si procede immediatamente alla pubblicazione dei posti disponibili per avvicendamento. Subito dopo l'assegnazione degli incarichi i posti lasciati liberi dai dirigenti proposti per il nuovo incarico vengono immediatamente pubblicati. A quest'ultima procedura, di carattere eccezionale e realizzabile una sola volta, possono partecipare tutti i dirigenti (ivi compresi quelli proposti per il nuovo incarico in esito al primo interpello) senza alcun vincolo di permanenza nella sede.

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Ultima modifica: domenica 01 maggio 2005 22.18

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