<< Indietro CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO, (Accordo decentrato siglato il 9.11.1998)
I
Conferimento di funzioni dirigenziali PREMESSA Ciascun incarico di funzioni dirigenziali deve essere
conferito ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale. I.
CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI ( Viene premesso che nel conferimento degli incarichi
dirigenziali trovano applicazione gli articoli 21 e 33 della legge
5 febbraio 1992 n° 104, ove ne ricorrano i presupposti, unitamente ai
criteri di seguito indicati. 1. Conferimento di primo incarico a vincitori di procedure
concorsuali Ai vincitori di procedure concorsuali pubbliche o riservate
saranno indicate le posizioni organizzative dirigenziali disponibili alla data
di approvazione della graduatoria e dopo avere coperto i posti di posizione
vacanti con l'avvicendamento dei dirigenti già in servizio. L'incarico, di norma, viene conferito per un periodo di tre
anni. Alla scadenza del suddetto periodo l'incarico può essere confermato,
anche per un periodo di quattro anni, tenuto conto altresì di eventuali
programmi in corso di realizzazione. 2. Conferimento di incarico a dirigenti che rientrano in
servizio Il conferimento degli incarichi avverrà per le posizioni
organizzative dirigenziali che l'Amministrazione ritiene di non riservare alle
procedure ordinarie di avvicendamento. 2.2 L'incarico, di norma, viene conferito per un periodo
di cinque anni. Alla scadenza del suddetto periodo l'incarico può essere
confermato. anche per un periodo sino a sette anni, tenuto conto altresì di
eventuali programmi in corso di realizzazione. II.
AVVICENDAMENTO NELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI L'incarico viene conferito secondo gli obiettivi ed i
programmi definiti nella sede propria, per un periodo di regola non inferiore a
cinque anni. Alla scadenza del predetto periodo, l'incarico può essere
confermato per un ulteriore periodo non superiore a sette anni, tenendo conto
altresì di eventuali programmi in corso di realizzazione. III.
RINNOVO DEGLI INCARICHI IV.
CONFERIMENTO DELLE REGGENZE Ferme restando le attribuzioni dei direttori di cancelleria e
del personale di pari qualifica di svolgere le funzioni di reggenza dell'ufficio
dirigenziale vacante o comunque temporaneamente privo di titolare per qualunque
causa, l'incarico di reggenza di uffici dirigenziali può essere conferito a
dirigenti in servizio nella stessa sede o in sede vicina. V.
REVOCA Dl INCARICHI DIRIGENZIALI VI.
MODALITÀ PROCEDURALI 1. Conferimento degli incarichi. Ai dirigenti vincitori di concorsi per l'accesso alla
dirigenza, sia pubblici che riservati, viene data comunicazione degli incarichi
dirigenziali da assegnare perché possano esprimere le proprie preferenze. 2. Avvicendamento negli incarichi. Entro il mese di gennaio di ciascun anno la Direzione
Generale dell'Organizzazione Giudiziaria comunica ai dirigenti in servizio gli
incarichi da conferire nel corso dell'anno e la durata di ciascun incarico in
relazione ai programmi ed obiettivi da realizzare. Costituiscono incarichi da conferire nel corso dell'anno i
posti per i quali viene a scadere l'incarico a tempo determinato senza che sia
stato rinnovato, i posti dei dirigenti con incarichi a tempo indeterminato
qualora non sia intervenuta la conferma a tempo determinato ai sensi di quanto
disposto nelle norme transitorie, i posti ricoperti da reggenti, i posti
ricoperti da dirigenti da collocare a riposo per limiti di età non
ulteriormente prorogabili. Non si considerano disponibili i posti occupati da
dirigenti collocati in aspettativa o distacco sindacali. La richiesta di conferimento di incarico può essere avanzata
da coloro il cui incarico scade nel corso dell'anno e da coloro che rivestono un
incarico a tempo determinato da almeno due anni nonché, in sede di prima
applicazione, da coloro che rivestono un incarico a tempo indeterminato. L'istanza deve contenere, in ordine di preferenza, gli
incarichi che si intendono ricoprire e deve essere corredata di un curriculum professionale. Salvo casi eccezionali, da motivare adeguatamente,
nell'ultimo anno di servizio del dirigente che deve essere collocato a riposo
per limiti di età non si procede all'avvicendamento negli incarichi
dirigenziali. Gli incarichi da conferire, individuati ai sensi del punto 2,
vengono comunicati ai dirigenti in servizio al fine di procedere alla loro
copertura prima di assegnare gli incarichi ai nuovi assunti. VII.
NORME TRANSITORIE 1. L'Amministrazione comunica ai dirigenti preposti a tempo
indeterminato ad uffici dirigenziali l'esigenza di trasformare l'incarico in
incarico a tempo determinato. La conferma viene disposta, di regola, per un
biennio. 2. In sede di prima applicazione del presente accordo e fino
a quando non venga costituito il Nucleo di valutazione si farà riferimento
esclusivamente allo svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali. 3. I dirigenti che occupano posizioni dirigenziali in uffici
di cui è prevista la soppressione in relazione all'attuazione del decreto
legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (dirigenti "perdenti posto")
partecipano al primo interpello utile per poter esercitare la facoltà prevista
dal comma 2 dell'articolo 40 del medesimo decreto. 4. A tal fine nei confronti dei suddetti dirigenti la
posizione di "perdente posto" costituisce titolo di precedenza nel
conferimento di nuove posizioni dirigenziali a condizione che la retribuzione di
posizione prevista per l'ufficio da loro richiesto appartenga a fascia
corrispondente o inferiore a quella propria dell'ufficio da loro attualmente
posseduto. 5. Nel caso in cui più dirigenti "perdenti posto"
concorrano per un medesimo incarico ha precedenza il dirigente che prestava
servizio nella medesima sede di quella richiesta, ovvero, tra due dirigenti già
in servizio nella stessa località, quello ritenuto più meritevole
dall'Amministrazione secondo i criteri fissati per l'avvicendamento negli
incarichi. 6. Nell'attribuzione degli incarichi appartenenti a fascia
retributiva superiore, l'Amministrazione, nell'ambito della valutazione
complessiva dell'attività svolta dal dirigente di cui ai criteri per
l'avvicendamento negli incarichi, tiene conto anche della posizione di
"perdente posto" dei richiedenti. 7. In sede di prima applicazione del presente accordo, si procede immediatamente alla pubblicazione dei posti disponibili per avvicendamento. Subito dopo l'assegnazione degli incarichi i posti lasciati liberi dai dirigenti proposti per il nuovo incarico vengono immediatamente pubblicati. A quest'ultima procedura, di carattere eccezionale e realizzabile una sola volta, possono partecipare tutti i dirigenti (ivi compresi quelli proposti per il nuovo incarico in esito al primo interpello) senza alcun vincolo di permanenza nella sede. |
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