Agevolazioni sui mezzi di trasporto: disabili motori
Ai fini
delle agevolazioni fiscali sui veicoli, rientrano nella categoria dei disabili
motori:
i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida.
I disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida.
I disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi.
Nel
caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione
delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli
interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono
obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per
accedere ai benefici fiscali.
I
veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono
essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal
Ministero dei Trasporti e cioè:
1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta
(cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.
Per i
veicoli adattati alla guida possono essere considerati adattamenti anche quelli
prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi
siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa.
Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un
collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono
essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere
semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella
applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e
da montarsi, in alternativa, a richiesta
Documentazione per l'IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il
veicolo) o all'ufficio doganale:
Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del disabile "trasportato" tale documento non è richiesto.
Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
L'IVA
agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori
montati sui veicoli.
La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione è una
autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta
ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è
fiscalmente a carico.
Per
l'IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente
documentazione:
Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta all'ASL di competenza.
Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto.
Per
l'esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla
Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per
Provincia, allegando la seguente documentazione:
Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo.
Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo è adattato al trasporto).
Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario; il disabile che non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare alcun documento e ha diritto comunque all'esenzione e alle altre agevolazioni (es. IVA agevolata).
Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
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