Agevolazioni sui mezzi di trasporto

 

Quali agevolazioni?
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici fiscali: l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.


Vedi:

IVA agevolata

Detraibilità delle spese
Esenzione dal pagamento del bollo auto
Esenzione dalle imposte di trascrizione
Detrazioni su spese manutenzione auto
Quali veicoli
Chi ha diritto alle agevolazioni
Tipologie di disabilità

L'IVA agevolata al 4% ( torna all'indice )
è riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.

La detrazione IRPEF ( torna all'indice )
che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di euro 18.075,99 (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di euro 18.075,99 (lire 35.000.000), il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto ( torna all'indice )
spetta su un solo veicolo per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel).

L'esenzione dalle imposte di trascrizione ( torna all'indice )
sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato.

Spese di manutenzione auto e detrazione ( torna all'indice )
data l'approssimazione della normativa in proposito, circolari e risoluzioni non hanno mai chiarito a sufficienza quale sia il confine fra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. E' interpretazione prevalente che alla manutenzione straordinaria non si possano ricondurre gli interventi legati alla normale consunzione ed usura del mezzo quali la sostituzione dei pneumatici, il cambio di olio e del relativo filtro, la sostituzione di una batteria, o, più comunemente le spese per il "tagliando" di controllo. Sono riconducibili invece alla manutenzione straordinaria, a titolo di esempi, le spese necessarie per le riparazioni derivanti da sinistri.
Le spese per le riparazioni possono essere fatte valere con gli stessi limiti temporali previsti per l'acquisto e l'adattamento, cioè solo una volta ogni quattro anni. In sostanza il Ministero delle Finanze equipara le spese di riparazione a quelle di acquisto e adattamento.
Esempio: un disabile nel 1999 acquista un mezzo adattato e lo detrae nel 2000; nel 2002 deve riparare il veicolo; la relativa spesa non potrà essere detratta in quanto non sono ancora trascorsi quattro anni da quando ha goduto dell'ultima detrazione.
Ma c'è un altro risvolto negativo; un disabile, ad esempio acquista un autoveicolo, lo adatta e lo porta in detrazione per il 2000. Nel 2005 (dopo più di quattro anni, quindi) ripara il veicolo e ne porta in detrazione le spese. Nel 2006 deve acquistare un nuovo mezzo: non potrà detrarlo; non sono passati quattro anni dall'ultima volta che ha usufruito di analoga agevolazione.

Su quali veicoli? ( torna all'indice )
Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel) previste per l'IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l'acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l'IVA al 20%.

Chi ha diritto alle agevolazioni? ( torna all'indice )
Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
Il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie.
Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.


A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
Le tipologie di disabilità sono le seguenti:

Disabilità motorie
Disabilità motorie con gravi difficoltà di deambulazione
Disabilità psichiche o mentali
Disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)

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Ultima modifica: mercoledì 04 maggio 2005 13.06

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