1. | Il numero 5. del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: | |
5. | Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato. | |
2. | Al numero 5. del comma 3 dell'articolo 6 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: | |
5. | Tuber uncinatum Chaten detto volgarmente tartufo uncinato | |
3. | La lettera a. del comma 1 dell'articolo 13 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge è il seguente: | |
a. | liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum. | |
4. | Il numero 5. dell'Allegato 1 alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: | |
5. | Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero. Ha verruche poco sviluppate e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da Settembre a Dicembre. |
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5. | Nell'Allegato 2 alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a. | a fianco della classifica "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: , Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt.; | |
b. | a fianco delle classifiche "Pezzi di tartufo" e "Tritume di tartufo", dopo la voce Tuber aestivum Vitt. sono inserite le seguenti: , Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.; |
La presente Legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.