REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA SANITÀ
Decreto 29 Novembre 1996, n. 686

Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo


Il Ministro della Sanità

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.

Articolo 2

Attestato di micologo

1.Ai fini del presente regolamento l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2.Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Corsi di formazione

1.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.
2.Gli enti pubblici o privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo presentano, per l'approvazione, alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente la richiesta della gestione del corso. Essi, in ogni caso, devono disporre almeno di:
a.strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;
b.docenti qualificati ed in numero sufficiente.
3.Le materie oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nell'allegato A.
4.Gli enti pubblici o privati presentano alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente, al termine del corso, una relazione sull'attività svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso, nonché dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B debitamente compilata in ogni sua parte.
5.I corsi gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica ed al controllo delle Regioni e delle Province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 4

Modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi

1.Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
2.Il corso ha durata minima di 240 ore, ha carattere teorico-pratico, si svolge in due sessioni e deve fornire al candidato una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'allegato A.
3.La parte pratica si compone di almeno 120 ore.
4.Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.
5.Possono accedere al corso organizzato da una Regione o da una Provincia autonoma soggetti provenienti da altra Regione o Provincia autonoma.
6.Il modello dell'attestato è conforme a quello riportato nell'allegato C.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1.La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ed è composta da:
a.un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di Presidente;
b.un responsabile del dipartimento di prevenzione della USL o suo delegato, nel cui ambito territoriale si svolge il corso;
c.un esperto micologo designato dalla USL nel cui ambito è ubicata la struttura organizzativa;
d.un docente del corso;
e.un rappresentante del Ministero della Sanità o dell'Istituto Superiore di Sanità.
2.Svolge funzioni di segretario un dipendente dell'ente organizzatore del corso.
3.L'esame si articola in una prova scritta ed in una prova pratica.
4.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tengono un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, vengono comunicati al Ministero della Sanità che provvede all'iscrizione in un registro nazionale.

Articolo 6

Norme transitorie

1.I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei, il cui corso di formazione ha avuto una durata non inferiore alle 100 ore, e svolgono funzioni di controllo micologico presso le USL hanno titolo al rilascio dell'attestato di micologo da parte della Regione o della Provincia autonoma di appartenenza, purché la loro attività sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL.
2.Le Regioni e le Province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a condizione che svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3.I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei e svolgono, in maniera continuativa da almeno cinque anni, funzioni di controllo micologico presso le USL possono continuare a svolgere la predetta attività, purché la stessa sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL, fino a quando non vengono in possesso dell'attestato di micologo, da rilasciarsi secondo una procedura stabilita al comma 4.
4.Le Regioni e le Province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti cui comma 3, su parere favorevole del direttore generale della USL.
5.I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono funzioni di controllo micologico all'interno di imprese di preparazione o di confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella previsione del comma 7 possono continuare a svolgere le predette attività fino a quando non vengano in possesso della attestato di micologo, da ottenersi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6.I soggetti di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio dell'attestato di micologo, domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi di cui all'articolo 3, in qualità di privatisti.
7.I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei rilasciato da un ente pubblico o privato a seguito di un corso di formazione di durata non inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da parte delle Regioni o delle Province autonome territorialmente competenti dell'attestato di micologo, a seguito di distanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegato A

(previsto dal comma 3 dell'articolo 3)

PROGRAMMA DEL CORSO DI MICOLOGIA

I principali argomenti trattati sono i seguenti:


Allegato B

(previsto dal comma 4 dell'articolo 3)

(download allegato B - 1,3 Kb)

Dichiarazione della scuola
per la Regione / Provincia autonoma

[timbro scuola]

Si dichiara che in data odierna

il signor ........................... nato a ........................................

il .............................. presentatosi agli esami del corso per micologo istituito con atto n. ........ del ..............
in qualità di privatista / corsista (1)
ha superato l'esame finale.

Il segretario
della commissione esaminatrice

..................................................
Il presidente
della commissione esaminatrice

..................................................

(1) Cancellare la voce che non interessa


Allegato C

(previsto dall'articolo 4, comma 6)

(download allegato C - 1,2 Kb)

Regione ...................... / Provincia autonoma .........................
Visti gli atti d'ufficio, si certifica ......................................................... che il sig. .................................. nato a ........................................ il ......................
ha conseguito, ai sensi del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, l'attestato di micologo ............................
ed è stato iscritto nel registro regionale/provinciale al n. ..............

Città e data ......................
Il dirigente regionale
della Provincia autonoma
[timbro]

.................................................


Note

Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle Leggi, sull'emanazione dei Decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 Dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:
il testo del comma 1 dell'articolo 1, del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è il seguente:
1.Il Ministero della Sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 Dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
Il comma 3 dell'articolo 17 della Legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano arrecare la denominazioni di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.