N.B.
TRASCRIZIONE
DEI VERBALI DELLE UDIENZE NELLA CAUSA MEUCCI MARIO
c. ISTITUTO
MOBILIARE ITALIANO SPA
Avanti al Pretore Dott. F. assistito dal sottoscritto Segretario e Coadiutore è stata chiamata la causa
E’
presente il ricorrente assistito dai suoi procuratori, è altresì
presente l’IMI nella persona del Dott. Gaetano Lama procuratore speciale
come da procura per atto Notaio Carlucci del 6.11.’97 rep. 42230 che
deposita in originale, assistito dal suo procuratore.
Si dà
atto che il tentativo di conciliazione non riesce.
Si dà
atto, ai fini della pratica forense, della presenza della Dott. Bianca
Passalacqua.
L’avv. Persi chiede rinvio per poter meglio precisare, per iscritto,
alcune repliche in ordine a quanto dedotto in comparsa. L’avv.
Scognamiglio chiede altresì termine per note.
Il
Pretore
rinvia al 17.4.’98 h.12 con termine per il deposito di dette note al
30.3.’98.
Il
Pretore
(firma)
Udienza del 17.4.’98.
Sono presenti il ricorrente assistito dagli avv.ti Persi e Fassari
nonché l’IMI nella persona di G. Lama, già individuato in atti,
assistito dal suo procuratore.
Il
Pretore
Ammette i capp. 1.6, 1.8, 2.2, 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.11; 2.12; 2.14;
3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.9; 4.8/C; 4.9; 4.10; 4.12; 5.1; 5.2; 5.7; 5.9 del
ricorso.
Non
ammette i restanti perché pacifici, e/o documentali e/o irrilevanti.
Ammette altresì i capp. 4, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 27 della
comparsa.
Ammette altresì le prove contrarie.
Riservatosi ogni provvedimento istruttorio, il
Pretore
Il
Pretore
(firma)
All’udienza 12.3.’99
sono
presenti il ric. assistito dai suoi avvocati. Per il conv. è presente in
sost. dell’avv. R. Scognamiglio l’avv. C. Scognamiglio.
Viene
introdotto un teste (per l’IMI, n.d.r.) che si impegna e
dichiara:
“Sono
Pagliaro Massimo n. in Roma 26.12.’40 ivi res. V. A. Solario 86.
Dipendente IMI. Indifferente.
ADR
- Lavoro all'IMI dal '67 ed ho lavorato a stretto contatto con il
ricorrente dal '76 all’84.
In
questo periodo abbiamo lavorato al Servizio del Personale.
ADR
- Si trattava di un ufficio privo di una vera e propria struttura ma con
un dirigente. Io sono stato il primo che ha iniziato a svolgere le
funzioni di direzione.
ADR
- Nel 1976, quando arrivò Meucci, l'allora dirigente (Dr.
Bollino) mi disse che Meucci sarebbe stato lo specialista addetto alle
relazioni sindacali.
Meucci, peraltro, non aveva una propria struttura, non avendone,
peraltro, neanche io una. Ciò è tanto vero che dal '71 al '76 io coprii
l'inizio delle operazioni sindacali da solo.
ADR
- Giorgio Questa fu il direttore del personale che succedette al
Bollino. E ricordo che Questa accentrò ulteriormente su di sé le
funzioni di tutta la direzione del personale.
Pertanto partecipava personalmente agli incontri con i rappresentanti
dei lavoratori di volta in volta affiancato da altri dipendenti (io,
Meucci, Corsale, ecc.) del Servizio a seconda dell'oggetto trattato e
della sua complessità.
ADR
- Lama fu assunto proprio da Questa, proprio per esigenze di contenzioso
del personale.
ADR
-
Quello che faceva Lama era in precedenza stato fatto da me, mai dal
Meucci, almeno che io sappia.
ADR
- Dal
'67 in poi l’IMI si avvale, per la richiesta di pareri ed assistenza
legale, di uno studio esterno.
ADR
- Dal '68 sino agli anni '80 circa, di fatto il Dirigente inviava un
addetto del personale (di volta in volta prescelto) alle riunioni (in
Assicredito, n.d.r.) in cui dovesse essere presente in
qualche modo anche l'IMI. Io, per esempio, sono andato molte volte, ma
non saprei dire di Meucci.
Non
c'era comunque una designazione formale, né per me né per Meucci.
Solo
a partire dagli anni '80 circa si è provveduto alla designazione formale
(ad es. Dott
Menichella).
ADR
- La Dr. sa Querini si occupava delle pre-selezioni e che io sappia ha
sempre collaborato con il dr. Corsale. Collaborava con Meucci
limitatamente alle attività amministrative di supporto alla formazione.
ADR
-
Confermo che sino al 1980 la formazione aziendale si sostanziava
essenzialmente in stage individuali presso istituzioni esterne e in
corsi, aperti a tutto il personale ed aventi oggetto generale e
generico, in esecuzione della contrattazione collettiva. Si trattava di
argomenti di carattere del tutto generale.
ADR
-
Dopo il 1980 la formazione aziendale ha subito una rivoluzione su
proposta del Dr. Questa il quale propose l'individuazione di particolari
figure professionali (ad es. l'ispettore amm.vo) la cui professionalità
assicurare mediante una formazione mirata e altamente specializzata.
L'individuazione di cui ho detto fu operata da Questa insieme ad altri
dirigenti.
ADR-
Confermo l'ultima parte del cap. 14 della comparsa che mi viene letto (a
partire da l'opportunità di adibire). (Tale parte del cap. 14 afferma
che si era reso opportuno adibire alle iniziative di formazione una
specifica “risorsa” sia
in
ragione della particolare importanza che essa aveva acquisto a seguito
delle riferite
innovazioni sia in prospettiva di un consistente sviluppo della
formazione medesima, n.d.r.).
ADR
- Prima del 1980 il Meucci, nella sua attività connessa alla formazione
aziendale, non valutava preventivamente e sistematicamente i bisogni
formativi dell'azienda, bensì soddisfaceva le esigenze di volta in volta
manifestate.
ADR
- Nulla so in ordine alle mansioni di Meucci dopo il 1984.
ADR
- Ricordo che Meucci non era soddisfatto del ruolo ricoperto, anzi per
così dire "cercava un ruolo". Tanto so perché mi diceva lo stesso
Meucci.
ADR
- Non riconosco la struttura del Settore gestione del personale così
come descritta a pg. 3 del doc. 44 (fasc. ric.) che mi viene mostrato.
(firmato M. Pagliaro)
Viene
introdotto altro teste (per
Meucci, n.d.r.) il quale, letta la formula di rito, dichiara: Sono
FIRINU Bachisio n. a Cagliari il 7.1.’43, res. a Roma via Eschilo 165
funzionario IMI.Indifferente.
ADR
- Lavoro all'IMI dal 1965.
Ho
avuto contatti col ricorrente, sul posto di lavoro, poiché sono stato
per anni sindacalista (dagli anni '70) e dunque avevo rapporti con
l'Ufficio del Personale. Non ho mai lavorato però nello stesso
ufficio/settore del ricorrente.
ADR
-
Prima dell'inserimento in azienda di Meucci ricordo che il Capo del
Personale (dott.Bollino) ci preannunciò l'arrivo di un grosso esperto in
materia giuslavoristica; arrivo che avrebbe dovuto costituire una svolta
nell'ambito delle Relazioni sindacali. Tale persona avrebbe dovuto
costituire, per i sindacati aziendali, il punto tassativo di
riferimento.
ADR
- Non so nulla in ordine alla concreta assunzione di Meucci e,
soprattutto, in ordine alle mansioni che gli furono prospettate. A noi
sindacalisti dissero che si sarebbe occupato della formazione e che
sarebbe stato il responsabile delle Relazioni sindacali.
ADR
- In
seguito ci fu anche detto, sempre da Bollino, che Meucci sarebbe stato
adiuvato dalla dott.sa Querini, per la formazione, nonché da una
segretaria, tale Tucci poi sostituita.
Tanto
poi ho constatato personalmente quelle volte che mi sono recato presso
l'ufficio di Meucci e l'ho visto rivolgersi e dare disposizioni alla
Tucci, in particolare.
ADR
-
Confermo il cap. 2.2 del ricorso che mi viene letto specificando che la
novità introdotta dal 1985 consisteva nella figura del capoarea (essendo
state per l'appunto create le Aree) il quale fungeva da filtro tra il
Servizio del Personale ed il Direttore Generale.
ADR
-
Nonostante quanto ci era stato detto all'inizio la presenza del Meucci
non comportò la presenza di un responsabile delle Relazioni sindacali,
tant'è che c'era chi faceva riferimento, come organizzazione sindacale,
a Pagliaro, e chi al Vice Direttore Generale Angeloni. E infatti ci
rendemmo conto che Meucci non sapeva nulla di nulla; addirittura a volte
ero io che gli passavo informazioni sulla vita aziendale. Non saprei
dire come e chi abbia generato tale situazione.
ADR
- Sta di fatto che noi sindacalisti ci lamentammo, più volte, anche per
iscritto, col Capo del Personale (Bollino, Questa, Buté, ecc.) di tale
situazione. Conseguentemente, i vari rappresentanti sindacali interni
iniziarono a scavalcare il Meucci.
ADR
- Il Dr. Questa, dirigente capo del Personale a partire dagli anni '80,
peggiorò la situazione perché accentrò su di sé, di fatto, anche le
relazioni sindacali.
Io
stesso ebbi da allora più volte accesso diretto al Capo del Personale
per questioni inerenti le relazioni sindacali senza che vi fosse il
Meucci. Meucci però ci telefonava per avvisarci degli incontri sindacali.
ADR
- Dopo l'arrivo di Questa, responsabile della formazione divenne - al
posto di Meucci - Menichella e pertanto la dott. sa Querini e la
segretaria che prima collaborava con Meucci passarono a Menichella.
Anzi, mi correggo, mi pare che una segretaria Meucci abbia continuato ad
averla.
ADR
- Non mi risulta che Meucci abbia mai partecipato a commissioni
costituite presso Enti, Menichella, al contrario, ci andava.
E
così anche Pagliaro (per l'Assicredito).
ADR
- Nulla so di eventuali rapporti di Meucci con legali esterni.
ADR
-
Pagliaro era un funzionario del Personale ma di fatto si occupava di
tutto, soprattutto nei rapporti con i sindacati, anche nelle trattative.
ADR
-
Nulla so in ordine al cap. 2.14 del ricorso. So comunque che Meucci non
faceva parte di quella Commissione.
ADR
- Al
dr. Questa subentrò l'avv.
Boutet e la situazione di Meucci subì ulteriori variazioni.
ADR
- Nulla so in ordine al cap. 3.3. del ricorso salvo confermare che
Boutet tendeva ad avere rapporti diretti con i sindacalisti.
ADR
- Mi risulta che al Meucci veniva in effetti chiesto qualche parere in
tema sindacale; così lui
mi ha
detto e io stesso ho visto.
ADR
- Effettivamente le mansioni svolte dal Meucci si ridussero a quelle
menzionate nel cap. 3.7 del ricorso (salvo il penultimo punto), tant'è
che oggi le stesse funzioni vengono svolte da una segretaria.
In
sede di incontri sindacali il Meucci si limitava a scrivere,
verbalizzare o - addirittura - leggere il comunicato. (Il Cap. 3.7-
escluso il penultimo punto d) -
afferma che il Meucci era stato adibito a mansioni
quasi
esclusivamente esecutive, consistenti a) nelle convocazioni
telefoniche alle OO.SS degli orari e date degli incontri sindacali con
l’azienda;b) nella ricezione dei comunicati sindacali;c) nel controllo
contabile dei contributi sindacali spettanti alle OO.SS; d)… ;e) nella
partecipazione ogni 4 anni c.a. alle trattative per la stipula del CIA,
circoscritto alle poche tematiche di rinvio dal
contratto nazionale, nd.r.).
ADR
- Meucci si lamentava di tale situazione, non so se l'abbia fatto anche
con i vertici aziendali.
ADR
- Non
saprei cosa facesse o dovesse fare la dott. Mancini.
ADR
- Negli anni 90 diventa Direttore Generale tale Dott.
Masera il quale convocò noi sindacalisti
e
ci
disse
che il Responsabile delle Relazioni sindacali, alle sue dirette
dipendenze, sarebbe stato Meucci.
A
partire da allora Meucci operò come filtro fra noi sindacalisti ed il
Direttore Generale.
ADR
-
Inoltre Masera gli affidò anche la gestione delle risorse, prima
affidata a Corsale, con relativa struttura di personale (dipendenti
diretti da Meucci).
Dopo
due mesi circa all'improvviso uscì un ordine di servizio in cui si
diceva che a Meucci sarebbe subentrato di nuovo Corsale. Ricordo che noi
Federdirigenti credito facemmo un duro comunicato sul punto. Nessuna
spiegazione fu mai data e i dipendenti gli furono sottratti.
ADR
- Nulla so in ordine alla riunione dei 16.5.90.
ADR
- A
seguito di ciò io stesso, vedendo Meucci depresso e inoperoso, lo
convinsi ad occuparsi del sindacato e anzi di tanto ringraziammo
pubblicamente il Dr. Masera.
A
parte ciò il Meucci non aveva più nulla da fare.
ADR
-
Confermo che, come da apposito ordine di servizio, Meucci non fece parte
del comitato per il coordinamento delle politiche del personale di
Gruppo.
ADR
- Nulla so in ordine al punto 5.7 dei ricorso.
ADR
- Da
quello che ho visto io, anche al Dipartimento Operativo Fondi Pensione
il Meucci non faceva alcunché; a parte “piccole cose”: così mi riferiva.
ADR
- Pagliaro aveva una sua struttura organizzativa di personale, almeno di
fatto.
ADR
-
Avevo contatti quotidiani col Meucci.
L.C.S.
(firmato
Bachisio Firinu)
Si dà
atto per la pratica forense della presenza del dott. Massimi Francesco.
E’
inoltre presente il convenuto nella persona del procuratore speciale,
dott. Lama, ora in virtù di procura ex art. 320 c.p.c. del 10.3.’99 per
atti Notaio D. Balzoni rep. 73763 che deposita in originale, rilasciata
dal legale rappresentante del S. Paolo di Torino che ha incorporato
l’Imi. L’avv. Scognamiglio deposita originale della procura speciale ad
litem rilasciatagli dal legale rappresentante del S. Paolo Imi giusta
atto Not. Balzoni del 10.3.’99 rep. 73764.
Il
Pretore
Rinvia al 30 9.’99 h. 11 per l’audizione di un teste per parte.
Il
Pretore
(firma)
Udienza del 30.9.’99
sono presenti: Il ricorrente assistito dai suoi avvocati
ed il
resistente assistito dal suo avvocato. E’ altresì presente, ai fini
della pratica forense, il Dr. Francesco Massimi.
Viene
introdotto il teste (per l’IMI, n.d.r.) il quale, lette le
formule di rito, dichiara: “Nicola Schiavone, n. a Milano il 23.6.1954,
res. a Roma Via Padre Angelo Paoli 88. Dirigente industriale.
Indifferente.
ADR
- Sono stato dirigente presso l’IMI dal 1.3.’90 al 31.12.’90, con
incarico di Capo Servizio del Personale.
ADR
- Prima del 1990 non lavoravo presso l’IMI e dunque nulla so.
ADR
- Sono stato superiore gerarchico del ricorrente ed ho pertanto
constatato personalmente che nel 1990
aveva
l’incarico di responsabile dell’Ente Gestione e Relazioni sindacali.
Pertanto Meucci si occupava dell’applicazione delle normative
contrattuali e del primo livello di interlocuzione con le OO.SS. La
supervisione e l’indirizzo della gestione e della negoziazione con i
sindacati erano di mia competenza. Organizzativamente il ricorrente
costituiva il primo referente gerarchico di alcuni degli addetti al suo
settore, costituendo proprio io stesso il referente gerarchico finale.
Che io sappia Meucci non ha mai effettuato, né gli è stato mai
richiesto, studi di progetti per l’attribuzione di incarichi e/o studi
relativi a sistemi di incentivazione e/o di promozione.
Anzi,
con riferimento a quest’ultimo, l’incarico di sviluppare uno studio
avente ad oggetto specifico le progressioni di carriera e i sistemi di
incentivazione contributiva fu affidato a me personalmente ed io me ne
occupai avvalendomi anche, previe autorizzazioni dell’IMI, di consulenti
esterni.
ADR
-
Ricordo che nel corso dell’anno in cui sono stato superiore gerarchico
del Meucci si sono verificati più episodi di mancate informazioni da
parte del ricorrente nei miei confronti, di incontri con i sindacati su
temi che per loro natura avrebbero necessitato di previa e successiva
informazione nei miei confronti; si sono inoltre verificate occasioni in
cui – pur avendo io e il Meucci convenuto determinate modalità di
contatto con i sindacati – il ricorrente ha seguito modalità diverse da
quelle concordate. Infine si sono verificate occasioni in cui alcuni
rappresentanti sindacali mi hanno riferito di
affermazioni/considerazioni fatte dal Meucci in ordine a temi che non
avrebbero dovuto essere esplicitati con le OO.SS. Ad esempio ricordo che
il Meucci riferì ad alcuni esponenti sindacali valutazioni di dirigenti
IMI fatte o dal Direttore Generale o da dirigenti della funzione del
personale.
ADR
- Gli episodi di cui ho detto si sono verificati sistematicamente nel
periodo in cui il Meucci è stato responsabile del Settore Gestione
risorse e relazioni sindacali dal mio arrivo (1.3.90) al 17.5.1990; con
riferimento invece al periodo 17.5.90 al dicembre ’90 ho potuto
constatare solo sporadici episodi di trasferimento di valutazioni.
ADR
- Non ricordo fatti e/o episodi circostanziati o riferibili a persone
precise esemplificativi degli atteggiamenti del ricorrente appena
descritti.
ADR
- Ho più volte fatto presente al Meucci di non gradire gli atteggiamenti
e i comportamenti da lui tenuti nelle occasioni di cui ho appena
parlato; che io sappia però non sono stati adottati provvedimenti
disciplinari per il periodo interessato.
ADR
-
Nel
periodo marzo-maggio 1990 escludo che vi siano state indicazioni mie o
di altri dirigenti del personale dirette a richiedere o a consentire
incontri tra il Meucci e il Direttore Generale in ordine a linee di
politiche sindacali e relative attuazioni. Quanto ho detto è riferito
anche alle problematiche di gestione delle risorse.
ADR
- Ricordo la riunione del 16.5.’90: nel corso della stessa l’avv.
Fioravanti, io stesso ed il Dr. Brechet comunicarono al ricorrente che
era stato deciso di utilizzarlo in altri incarichi sempre nell’ambito
della funzione del personale.
L.C.S.
(firmato Nicola Schiavone)
Viene
introdotto altro teste (per il Meucci, n.d.r.), che lette
le formule di rito, dichiara :”Rubino Alfani, n. a Milano il 3.3.’39,
res. a Roma Via Girolamo Fracastoro, n.2. Dirigente sindacale.
Indifferente.”.
ADR
- Sono Dirigente sindacale IMI dal 1971 a tutt’oggi. Preciso però che
io, dipendente IMI, sono distaccato presso la centrale Confederale CISL
dal 1990, a via Po 21. Anzi preciso che dal giugno 1973 al giugno 1985
non sono stato presso l’IMI in quanto distaccato quale segretario FIBA
CISL del Lazio. Dal 1985 al 1990 sono stato invece prevalentemente
all’IMI, però continuando a svolgere attività sindacale.
ADR
-Nel periodo 1976-1985 e 1990-1996 mi recavo in Viale dell’Arte 25, dove
lavorava Meucci, con una frequenza approssimativa di una volta a
settimana. Nel periodo 1985-1990 la mia frequenza invece era pressoché
quotidiana.
ADR
- Preciso comunque che tutto ciò che accadeva in termini di relazioni
sindacali era da me conosciuto.
ADR
- Non sono a conoscenza di un colloquio, precedente all’assunzione del
Meucci, in cui Gastone Bollino avrebbe spiegato a quest’ultimo cosa
avrebbe dovuto fare presso l’IMI. So solo che Bollino G. chiamò me ed
altro D. Sindacale comunicandoci che – al fine di dar maggiore rigore e
professionalità alle relazioni sindacali in ambito IMI – sarebbe stato
assunto, su disposizione del Presidente Cappon, un professionista
reperito sul mercato. Costui avrebbe dovuto diventare responsabile delle
relazioni sindacali e primo diretto interlocutore. Mai fu però fatto il
nome di alcuno.
ADR
- Confermo pienamente il capitolo 1 di cui al punto 8 di cui mi viene
data lettura.(Il cap. 1.8 afferma che era stata assegnata a supporto
del Meucci, per lo svolgimento delle mansioni pattuite, la Dr.sa Querini
e una dattilografa/segretaria a rotazione, prima Sig.na Tucci, poi
Lizzul, poi De Gregori, n.d.r.).
ADR
- Quando Meucci arrivò in Azienda il dr. Bollino lo presentò agli altri
Dirigenti sindacali in modo ufficiale quale responsabile delle relazioni
sindacali. Io però quel giorno non ero presente.
ADR
- Mi fu riferito che nel corso di questa riunione ufficiale fu anche
detto che si sarebbe anche finalmente proceduto all’assunzione di
personale di (con, n.d.r.) più rigorosi sistemi selettivi
e formativi.
ADR
- Nel 1986 (1976, n.d.r.) il Servizio del Personale faceva
capo direttamente al D. Generale. Nel 1985 il servizio del Personale non
aveva più un rapporto diretto con il D. Generale bensì con uno dei
quattro Vice Direttori Generali (Segretario Generale) preposto all’area
legale ed affari generali.
ADR
- Negli anni successivi alla sua assunzione mi ha raccontato di una sua
“sottoutilizzazione” nel senso che riteneva di non svolgere il suo
ruolo.
ADR
- Di fatto (per, n.d.r.) noi rappresentanti sindacali
Meucci non era
il
nostro diretto interlocutore e quindi
ci
rivolgevamo direttamente a Bollino, per la trattazione dei temi concreti
in materia sindacale.
ADR
- Constatai dunque io stesso che Meucci non aveva un suo ruolo e che il
suo ufficio si occupava di questioni pratiche di poco conto.
ADR
- Quando nella carica di responsabile del servizio del personale,
subentrò Questa Meucci non fece più nulla. Meucci controllava i permessi
sindacali e comunque escludo, durante la gestione Questa, abbia avuto
alcun incontro con i Dirigenti Sindacali.
ADR
- Il nostro interlocutore era solo il Dr. Questa, e per un brevissimo
periodo c’era ancora Pagliaro che lo affiancava.
ADR
- Ricordo che nelle riunioni sindacali c’era Questa affiancato da
Pagliaro e poi Meucci che prendeva appunti per suo conto estranei al
verbale delle riunioni stesse.
ADR
- Anche Pagliaro si limitava ad affiancare Questa il quale rimaneva
l’unico a prendere ogni decisione.
ADR
- Ricordo la commissione di inquadramento del personale del CIA del
gennaio 1981: segretario della stessa fu nominato Pagliaro e non Meucci
perché il primo e non il secondo godeva di un rapporto fiduciario con
Questa.
ADR
- A Questa subentrò il Dr. Boutet che affidò la selezione del personale
laureato al Dr. Menichella e quella del personale inferiore alla Dr.
Querini.
ADR
- Subentrato Boutet il disagio di Meucci divenne palese; ricordo
specificamente di una riunione nel corso della quale il Dr. Meucci
provò, infruttuosamente, ad intervenire.
ADR
- Ricordo di un episodio specifico in cui a Meucci fu richiesto un
parere circa un provvedimento disciplinare e Saracini, Direttore
Generale IMI, mi chiamò dicendomi che il parere prodotto da Meucci era
“di uno fuori dal mondo”.(Purtroppo non è stata verbalizzata
la
causale di tale affermazione del Direttore Generale – invero ben
esplicitata dal teste Alfani – consistente nell’avversione di Saracini
alla proposta di Meucci di un provvedimento disciplinare”leggero” di
sospensione per 10 gg. in luogo del licenziamento auspicato dal Saracini
che gli avrebbe risolto il problema della permanenza in azienda del
sindacalista oggetto di procedura disciplinare, n.d.r.).
ADR
- Confermo il capitolo 3.7 del ricorso che mi viene letto.(Il cap.3.7
afferma che il Meucci è stato adibito a mansioni quasi esclusivamente
esecutive, consistenti a) nelle convocazioni telefoniche alle OO.SS
degli orari e date degli incontri sindacali con l’azienda;b) nella
ricezione dei comunicati sindacali;c) nel controllo contabile dei
contributi sindacali spettanti alle OO.SS; d) nell’esame di questioni
giuridiche di ridotta rilevanza;e) nella partecipazione ogni 4 anni c.a.
alle trattative per la stipula del CIA, circoscritto alle poche
tematiche di rinvio dal
contratto nazionale, nd.r.)
ADR
- Il malessere di Meucci per la sua sottoutilizzazione fu riportato
anche da una sua lettera inviata a noi sindacati in cui chiedeva di
affiggere in bacheca il bando della sua assunzione. A seguito della
nostra affissione
del
bando Saracini ci chiamò e mi disse che la situazione andava risolta.
ADR
- Con la presenza di Masera, D. Generale IMI a partire dal 1981 (1988,
n.d.r.),
a Boutet subentrò quale capo del Personale l’avv. Azzena.
ADR
- Ricordo
che
Masera mi riferì che Meucci concertava con lui le linee di politica
sindacale e che si avvaleva di Meucci per l’interpretazione della
normativa legale e contrattuale del contratto di lavoro. Mi disse anche
che gli aveva affidato l’incarico di procedere ad una bozza di
attribuzione di incarichi e dei sistemi di incentivazione/promozione.
ADR
- Poco tempo dopo
Meucci è stato rimosso dall’incarico che con Masera aveva acquisito: è
cambiato l’organigramma del servizio gestito da Meucci. Inoltre il
ricorrente è stato privato di 4/5 collaboratori correlati agli incarichi
che aveva avuto.
ADR
- A seguito di ciò fu definito dal Capo del personale successivo, tale
Musetti, titolare di un rapporto di STAFF: avrebbe cioè dovuto occuparsi
di consulenza in tema di lavoro ma ciò non ha fatto o perlomeno io non
ho visto alcuna consulenza.
ADR
- Nulla so in ordine al punto 5.7 del ricorso.(Il punto 5.7 riferisce
della prospettazione di un incarico presso una costituenda
Azienda Consociata informatica, Imitec, previa risoluzione del rapporto
con l’IMI, abbandono dell’incarico sindacale, ecc. n.d.r.)
ADR
- Ricordo che un giorno fui informato del fatto che Meucci era stato
mandato nell’area Finanza all’8 ° piano, dove avrebbe dovuto occuparsi
dei fondi pensione integrative che l’IMI avrebbe potuto offrire al
mercato.
ADR
- Di fatto ho constatato che di ciò si occupava il Dr. Berlanda. Non so
dire di cosa il Meucci concretamente si occupasse.
ADR
- Con Masera Meucci prendeva parte attiva alle riunioni sindacali
fungendo da vero e proprio interlocutore.
ADR
- Ricordo che quando Meucci fu rimosso dall’incarico nel settore
relazioni sindacali, ciò avvenne a seguito di una lettera con cui l’avv.
De Gregorio (addetto pratiche SIR presso l’IMI)
e
responsabile della RSA FABI chiedeva la rimozione di Meucci perché
inaffidabile in quanto iscritto ad una organizzazione professionale
(denominata Federdirigenti).
ADR
- Quanto sopra mi fu raccontato, sia
pur
velatamente, dal Dr. Masera.
L.C.S
(firmato Rubino Alfani)
rinvia per l’escussione di un teste di parte resistente per il periodo
83/89 e di un teste per il periodo 91- 95.
L’avv. Persi chiede di poter essere ammesso all’escussione di due testi
di parte ricorrente.
Inoltre chiede che voglia ordinarsi alla resistente la produzione della
documentazione di cui al punto 3, pag. 68, del ricorso.
riservandosi in ordine a qualsivoglia provvedimento istruttorio, rinvia
al 12/5/2000, h. 11,30.
Il
collaboratore
Il
giudice
(firma)
(firma)
Udienza del 12/5/2000:sono
presenti il ricorrente assistito dagli avvocati Fassari e Persi; per
parte convenuta è presente il Proc. Spec. Avv. G. Lama assistito
dall’Avv. Porcelli in sost. Avv. Scognamiglio.
Viene
introdotto (per l’IMI, n.d.r.) il teste (relativamente al
periodo 1989) che lette le formule di rito dichiara: “Giorgio Brescié (Brechet,
n.d.r.) n.
Roma
12.5.’38, res. Roma, Via Baldovinetti n.24. Pensionato. Indifferente.
ADR
– Ho lavorato presso l’IMI dal giugno del 1964 al settembre 1997. Dalla
fine del 1983 alla fine del 1985 sono stato responsabile del settore
Grandi
Crediti all’industria alimentare; sino al novembre 1989 sono stato
Direttore Generale presso una Banca del Gruppo IMI a Milano.
L.C.S.
(firma
Giorgio Brechet)
Viene
introdotto (per l’IMI, n.d.r.) altro teste che, lette le formule
di rito, dichiara: “ Umberto Musetti n. Piombino 24/5/51 res. Roma Via
Caio Mario n. 7 . Dirigente di Azienda. Indifferente.
ADR
-
Lavoro all’Imi dal marzo 1991.
Dal
Marzo 1991 all’ottobre 1998 sono stato responsabile
del
servizio del personale. In tale periodo Meucci lavorava al servizio del
personale e io sono il suo diretto superiore gerarchico.
ADR
– Quando arrivai all’IMI
era
stata appena (nel 1990) (effettuata, n.d.r.) una sorta di
ristrutturazione che aveva comportato una redistribuzione degli
incarichi e relative responsabilità. A seguito di ciò lo stesso Meucci,
responsabile dei rapporti con il sindacato, era stato assegnato/rimosso
alla posizione di staff al responsabile del servizio nel senso che
dipendeva direttamente da me, non aveva una struttura organizzativa che
facesse direttamente capo a lui, che prendeva incarichi di volta in
volta da me. Si trattava di incarichi legati alle competenze
giuslavoristiche del Meucci e comunque compatibili con la carica
sindacale da lui stesso rivestita.
ADR
– Ricordo ad esempio di averlo incaricato di volere approfondire aspetti
connessi all’applicazione di una normativa negoziale ad una società del
Gruppo, al momento non ne ricordo altri. Effettivamente ricordo che il
Meucci assolse l’incarico da me affidatogli.
ADR
–
Ricordo che non appena giunto all’IMI ebbi dei colloqui individuali con
tutti i responsabili dei settori che facevano capo a me, in tale
occasione il Meucci mi rappresentò il disagio che gli derivava da una
situazione di tensione, per altro già precedente, con l’Azienda stessa.
ADR
– Preso atto di ciò tentai di attivarmi per trovare una collocazione
diversa al Meucci in ambito del gruppo IMI.
ADR
–Non ricordo che il Meucci abbia mai mancato di ottemperare a qualche
singolo e concreto incarico da me affidatogli. Ricordo solo questa
evidente situazione di disagio.
ADR
-
Ricordo che Meucci era spesso assente per malattia tant’è che trovai
anche delle difficoltà a programmare una sua attività lavorativa
continua stanti le sue frequenti assenze.
ADR
– Ricordo che verso la fine del 1991 il vice Direttore Generale
dell’IMI, dr. Martino, propose, in un colloquio individuale, al Meucci
di divenire responsabile dell’ufficio del personale di una società del
Gruppo in via di costituzione in seguito chiamata IMITEC.
Mi
riferì il Dr. Martino che Meucci rifiutò.
ADR
– Ed
infatti il Meucci rimase con me, all’ufficio del personale dove la
situazione di disagio evidenziata si è protratta fino al 1995 quando
Meucci fu assegnato ad un nuovo dipartimento dell’IMI che si occupava di
previdenza complementare con compiti di esperto di diritto del lavoro e
previdenza.
L.C.S.
(firmato
Umberto Musetti)
Il
Giudice
Rinvia per l’escussione
di un
teste relativo al periodo 1983 –1989 anzi rinvia per decisione
all’udienza del 26/1/2001 ore 13,00 con termine per note al 20/12/2000.
Il
Collaboratore
Il
Giudice
(firma)
(firma)
Udienza del 26.1.2001
sono
presenti il ricorrente assistito dai suoi avvocati; per parte resistente
è presente avv. Scognamiglio. E’ presente per l’IMI il procuratore
Lama.
L’avv. Scognamiglio contesta l’ammissibilità e la rilevanza (dei
documenti, n.d.r.) prodotti con le note autorizzate
depositate.
Avv.
Persi si oppone specificando che trattasi di mere difese delle quali
è
stata richiesta esibizione ovvero ne è già stata prodotta in parte con
il ricorso.
Il
Giudice
Rinvia al 22.3.2001 h. 10,30, acquisisce la documentazione di cui sopra
trattandosi interamente di documenti precostituiti.
Invita le parti a chiarire con note quali siano le mansioni proprie di
un funzionario di terzo grado o comunque di funzionario con specifico
riferimento nell’ambito IMI. Invita infine parte ricorrente alla
riformulazione di conteggi con indicazione di una retribuzione media da
prendere a base per un’eventuale quantificazione del danno, entro il
2/3/2001.
Il
Canc. C.
Il
Giudice
(firma)
(firma)
Udienza del 22.3.2001.
Sono presenti il ricorrente assistito dall’avv. Fassari nonché parte
resistente in persona del procuratore speciale assistito dal suo Avv.to.
Il
Giudice
Rinvia al 15.6.2001 ore 13.300 per il giuramento del CTU con nomina
nella persona del Dr. Francesco Raimondo. Manda alla cancelleria per le
comunicazioni.
Il
Canc. C.
Il
Giudice
(firma)
(firma)
Udienza del 15/6/01
. Sono presenti per parte ricorrente Avv.ti Fassari e Persi, per parte
resistente Avv. Scognamiglio. E’ presente il CTU, Dr. Francesco Raimondo
il quale dichiara di accettare l’incarico e presta giuramento di rito e
declina le proprie generalità. Raimondo Francesco, n. Roma 8/10/1935 con
studio in Roma Via Latina 57/I.
Dichiara di iniziare le operazioni peritali il 19/7/01 ore 16 nel
proprio studio medico in Roma Via Latina 57/I.
Al consulente viene posto il quesito di cui al foglio allegato.
L’avv. Scognamiglio si oppone all’ultima parte del periodo, quella
relativa alla capacità di lavoro specifica stante la mancanza di apposte
conclusioni sul punto. L’avv. Persi contesta
Il
Giudice
Attribuisce al CTU l’acconto di £. 500.000 che pone a carico del
ricorrente. Gli avvocati Persi e Fassari indicano quale loro CTP il
Prof. Dott. Riccardo Dominici Via Santamaura 61. L’avv. Scognamiglio per
San Paolo IMI nomina quale CTP il Prof. Natale Marco Di Luca c/o
Istituto Med. Legale Università La Sapienza di Roma nonché
Via
Corridoni 15, Roma.
Da
termine di 90 gg. al consulente per il deposito della perizia.
Rinvia per discussione all’udienza del 12/4/02 , h. 13,15.
Il
Canc. C.
Il
Giudice
(firma)
(firma)
all.to
Meucci/I.M.I.
(ud.15.6.2001)
“Dica il CTU, visitato il Meucci Mario, esaminata la documentazione ed eseguiti gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, se lo stesso sia affetto da infermità o comunque da disturbi allo stato di salute, causalmente riconducibili agli eventi di lavoro così come risultanti dagli atti di causa e, nell’eventuale affermativa, indichi il grado percentuale della menomazione dell’integrità psico-fisica da intendersi come danno biologico e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica”.
L'ESPOSTO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
(aggiornamento al 16.2.2009)
Ricorso e controricorso incidentale in Cassazione
Con la lettera di liquidazione delle somme risarcitorie poste a suo carico dalla Corte d'Appello di Roma, Banca Intesa - tramite i propri difensori Avv.ti R. e C. Scognamiglio - aveva avanzato la riserva di ricorso per Cassazione. Puntualmente un giorno prima della scadenza dell'anno per il passaggio in giudicato ci veniva notificato uno scarno - quanto del tutto infondato - ricorso, cui abbiamo replicato, in data 10 gennaio 2011, con un controricorso corredato da 5 motivi incidentali, tramite cui abbiamo inteso richiedere alla Cassazione di colmare due lacune della sentenza di 2° grado: il mancato riconoscimento e indennizzo del demansionamento anteriore a quello riconosciuto solo per il periodo 1990-1997, nonché la liquidazione del risarcimento di danno per i 7 anni di riconosciuto demansionamento (1990-97), per i quali la Corte d'Appello si era limitata a indennizzare il distinto ed ontologicamente autonomo danno da perdita di chances promotive, ma non il danno professionale puro correlato al demansionamento.
Se la Banca non avesse ricorso, da parte nostra ci saremmo astenuti da adire nuovamente le vie giudiziali, accontentandoci del passaggio in giudicato della sentenza di 2° grado. Ma si sa che le società per azioni sono società anonime, caratterizzate dall' assenza di responsabilità individuale e nominativa che grava invece su un normale datore di lavoro/imprenditore. Da qui la loro strategia ed il loro interesse a sperimentare tutti i 3 gradi di giudizio. Tanto pagano gli azionisti!
Sebbene saremo costretti ad attendere ancora del tempo prima di vedere la conclusione della incresciosa vicenda, riteniamo di dover, al tempo stesso, "ringraziare" Banca Intesa per averci consentito di richiedere titoli aggiuntivi di risarcimento che altrimenti avremmo lasciato cadere.
Sarà nostra cura tenervi informati.
(aggiornamento dell'11.1.2011)