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      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   

testo in vigore dal: 30-6-2003 

Art. 1. Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di  polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme  di equipaggiamento dei veicoli.

Art. 2. Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli    

Art. 3.    Modifiche alle norme di comportamento  

Art. 4.  Modifiche  alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni

Art. 5.Sostituzione  dell'articolo  186  del  decreto  legislativo 30 aprile  1992,  n. 285   

Art. 6.  Sostituzione  dell'articolo 187  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285

Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 

Art. 8. Entrata in vigore

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;    Visto  il  decreto  legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9,  recante disposizioni  integrative e correttive del Nuovo codice della strada,     a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;  Visto  il  decreto-legge  20 giugno  2002,  n. 121, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di integrare le norme  del  decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della  sua  entrata  in  vigore,  con  l'obiettivo  di  pervenire ad un piu'  elevato   livello   di  sicurezza  gia'  nei  prossimi  esodi  estivi caratterizzati  da  un  massiccio incremento della circolazione nelle  strade;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;   Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

                                   E m a n a

                          il seguente decreto-legge:

  Art. 1. Modifiche  alle  disposizioni  inerenti l'espletamento dei servizi di  polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme  di equipaggiamento dei veicoli.      

       1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modifiche:

         a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell'ambito del territorio di  competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli  accordi tra gli enti locali;»;

         b) dopo  la  lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in  relazione ai compiti di istituto.».

       2.  Al  comma  2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile    1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  modifiche:

         a) le  parole:  «solo  per  le  strade esistenti» sono sostituite  dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;

         b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».

       3.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

     e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

       «2-bis.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno   carico  superiore  a  3,5 t,  devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.».   

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Art. 2. Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli  

       1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) al  comma  8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» e'  sostituita  dalle  seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il  terzo periodo sono soppressi;

         b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

         «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati  o  a  minorati  fisici  che siano in possesso di patente di categoria  B,  C  e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla   conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione  rilasciata  dalla  commissione  medica locale in base  alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo  119, comma 10, lettera c).».

       2.  Il  comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

       «6.  I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida  emanati  dagli  uffici  del  Dipartimento per i trasporti terrestri a  norma  dell'articolo  129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei  casi  in  cui  sia  accertato  il  difetto con carattere temporaneo o permanente  dei  requisiti  fisici  e  psichici prescritti, sono atti definitivi.».

       3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

         «1-bis.  Le  patenti  di guida delle categorie A, A limitata alla guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza   massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,  sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il  certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;

         b) al  comma  3  le  parole:  «Chiunque,  munito  di  patente  di  categoria  B,  C  o  D  guida  un  autoveicolo» sono sostituite dalle   seguenti:  «Chiunque,  munito  di  patente di categoria A, A limitata   alla  guida  di  motocicli  di cilindrata non superiore a 125 cc e di  potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».

       4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al   comma   4   nel   primo   periodo,  le  parole:  «di  cui all'articolo 116,  comma  8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;

         b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

         «5-bis.  Per  i  cittadini  italiani  residenti o dimoranti in un  Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della  patente  e'  altresi'  confermata,  tranne per i casi previsti  nell'articolo    119,    commi    2-bis    e   4,   dalle   Autorita' diplomatico-consolari  italiane  presenti  nei  Paesi  medesimi,  che   rilasciano   una  specifica  attestazione,  previo  accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  da  parte  di  medici fiduciari delle  ambasciate  o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero;  riacquisita  la  residenza  o  la  dimora  in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;

         c) al  comma  7  il  secondo  e terzo periodo sono sostituiti dal  seguente:   «Alla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa   accessoria  del  ritiro  della  patente, secondo le norme del capo I,   sezione II, del titolo VI.».

       5.  Il  comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

       «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2   e' atto definitivo.».

       6.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  130  del decreto legislativo   30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il  seguente:

       «2-bis.  Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi  del  comma  1  nell'ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere    permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto

     definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso  ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il  ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.».

       7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

         «1-bis.   Al  di  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli  autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero  o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti  all'estero  ed  iscritti  all'Anagrafe  italiani residenti all'estero  (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno  Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti  a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme   previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al  momento   dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari  un  domicilio legale  presso una persona fisica residente in Italia.»;

         b) al  comma  2  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La  sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo, successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di

     circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».   

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Art. 3.    Modifiche alle norme di comportamento 

       1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) al  comma  11  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del   pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite   dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         b) al  comma  12  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del  pagamento  di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite   dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una   somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».

       2.  Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione   amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro   275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».

       3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

      a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

         «3-bis.  Quando  lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due  anni,  in  una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due   volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa   accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai  sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».

       4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) al  comma  15  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

         b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando   lo  stesso  soggetto  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una  delle  violazioni  di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima   infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della   sospensione  della  patente  da  uno a tre mesi, ai sensi del capo I,   sezione II, del titolo VI.»;

         c) al  comma  16,  nel  primo  periodo, le parole: «alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro  275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         d) al  comma  16,  nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 137,55 a euro  550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa  del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;

         e) al  comma  16  il  terzo  periodo  e' sostituito dal seguente:

     «Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da   uno  a  tre  mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,   del  titolo  VI.  Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la  sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono  commesse  da un conducente in possesso della patente di guida da meno  di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».

       5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

         «h)  luci  di  posizione  anteriore,  posteriore  e  laterale:  i dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e  la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;

         b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:

         «p)  pannello  retroriflettente  e fluorescente: il dispositivo a luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;»;

         c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

         «p-bis)  strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

         p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto verso   l'avanti  destinato  a  rendere  piu'  facilmente visibile un veicolo  durante la circolazione diurna;

         p-quater)  luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare  a  quella  parte  della  strada situata in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in

     procinto di curvare;

     p-quinquies)  proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata  a  fornire  una  migliore illuminazione in curva, che puo'  essere  espletata  per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi o mediante   modificazione    della    distribuzione   luminosa   del   proiettore  anabbagliante;

         p-sexies)   segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:  il dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;

         p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla o arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita', sui  mezzi  d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la   pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine   agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di  scorta tecnica.».

       6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

         «1.  Fuori  dai  centri  abitati, durante la marcia dei veicoli a  motore  e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori  anabbaglianti  e,  se prescritte, delle luci della targa e delle luci

     d'ingombro.  Durante  la  marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'  obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.

     Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  153,  comma 1, in luogo di questi  dispositivi,  se  il  veicolo  ne  e'  dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.»;

         b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.

       7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

     e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

         «1.  Da  mezz'ora  dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo  sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di  caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa  visibilita',  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della  targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,  sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di  profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando   l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;

         b) al  comma  2  nel  terzo periodo le parole: «nei casi indicati  dall'articolo  152,  comma  1,»  sono sostituite dalle seguenti: «nei  casi indicati dal comma 1»;

         c) al  comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;

         d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

         «5.  Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e  dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche durante la fermata o la  sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile  dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle

     corsie di emergenza.»;

         e) al  comma  6  le  parole:  «nelle  ore  e  nei  casi  indicati  nell'articolo  152,  comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle  ore e nei casi indicati nel comma 1,».

       8.  Al  comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».

       9.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  162  del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il  seguente:

       «4.bis.  Nei  casi  indicati  dal  comma 1 durante le operazioni di  presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere  utilizzati   dispositivi  retroriflettenti  o  luminosi  per  rendere   visibile il soggetto che opera.».

       10.  All'articolo  170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:

         a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

         «2.  Sui  ciclomotori  e'  vietato  il trasporto di altre persone  oltre  al  conducente,  salvo  che  il  posto  per  il passeggero sia  espressamente indicato nel certificato di circolazione.»;

         b) al   comma  3  la  parola:  «motocicli»  e'  sostituita  dalle seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;

         c) nel  comma  6  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 68,25 a euro 275,10.».

       11.  All'articolo  171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:

         a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

         «1.  Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di  ciclomotori  e  motoveicoli  e'  fatto  obbligo di indossare e di tenere  regolarmente  allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,   secondo  la  normativa  stabilita  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.»;

         b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

         «1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e  i passeggeri:

           a) di  ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati   di carrozzeria chiusa;

           b)  di  ciclomotori  e  motocicli a due o a tre ruote dotati di   cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta   e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo  in

     condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;

           c) al  comma  2  le  parole:  «alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

           d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

           «3.   Alla  sanzione  pecuniaria  amministrativa  prevista  dal  comma 2  consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo per trenta   giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».

       12.  All'articolo  172  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche:

         a) al  comma  8  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 68,25 a euro 275,10»;

         b) al  comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando  il  conducente  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una delle  violazioni  di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del  capo I, sezione II, del titolo VI.»;

         c) al  comma  9  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del  pagamento  di  una  somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».

       13.  Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».

       14.  All'articolo  174  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche:

         a) al  comma  4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         b) al  comma  5  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una  somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

         «5-bis.  Se  il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei  periodi  di  pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente  necessario  per  raggiungere  il  piu'  vicino  luogo  di sosta, che,   comunque,  non  puo'  essere  superiore a quarantacinque minuti dallo  scadere  del  termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dai commi 4 e 5  sono ridotte alla meta'.»;

         d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

         «7-bis.  Nei  casi  previsti  dai  commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative   pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il  viaggio  se  non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o  di  riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione  e  della  patente  di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il  veicolo  sia  condotto  in  luogo  idoneo  per  la  sosta  ove dovra'     permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'   fatta   menzione   nel  verbale  di  contestazione  delle  violazioni  accertate.   Trascorso   il  periodo  indicato  la  restituzione  dei

     documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende  l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,  che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere  ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente  articolo,  previa  espressa  annotazione sul verbale di contestazione  della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato   intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;

         e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

         «8.  Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni  amministrative   previste  nel  presente  articolo  si  applicano  al  conducente,  al  proprietario  del  veicolo,  all'impresa  da  cui il

     conducente  dipende,  nonche'  al  committente,  quando  si tratta di  trasporto  eseguito  per  suo  conto  esclusivo nell'esercizio di una  attivita' commerciale.».

       15.  All'articolo  178  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche:

         a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

         «3-bis.  Se  il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei  periodi  di  pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente  necessario  per  raggiungere  il  piu'  vicino  luogo  di sosta, che,  comunque,  non  puo'  essere  superiore a quarantacinque minuti dallo scadere  del  termine  fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie  previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;

         c) al  comma  4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del  pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;

         d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

         «4-bis.   Nei   casi  previsti  dai  commi  3  e  3-bis  l'organo accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative  pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il

     viaggio  se  non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di  riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e  della  patente  di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il  veicolo  sia  condotto  in  luogo  idoneo  per  la  sosta  ove dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e' fatta   menzione   nel  verbale  di  contestazione  delle  violazioni accertate.   Trascorso   il  periodo  indicato  la  restituzione  dei documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,  che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere  ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente  articolo,  previa  espressa  annotazione sul verbale di contestazione  della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato     intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' soggetto alle sanzioni   previste dall'articolo 216.»;

         e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

         «5.  Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni  amministrative   previste  nel  presente  articolo  si  applicano  al  conducente,  al  proprietario  del  veicolo,  all'impresa  da  cui il

     conducente  dipende,  nonche'  al  committente,  quando  si tratta di  trasporto  eseguito  per  suo  conto  esclusivo nell'esercizio di una  attivita' commerciale.».

       16.  All'articolo  179  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:

         a) la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocita»;

         b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

         «1.  Nei  casi  previsti  dal  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  e  successive  modificazioni,  i  veicoli  devono circolare provvisti di cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalita' d'impiego stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalita'  previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.»;

         c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

         «2-bis.  Chiunque  circola  con  un  autoveicolo  non  munito  di  limitatore  di  velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un  limitatore  di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.»;

         d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

         «3.  Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto  di  cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto  di  limitatore di velocita' o di cronotachigrafo e dei relativi fogli

     di   registrazione,   ovvero   con   limitatore  di  velocita'  o  di  cronotachigrafo  manomesso  oppure  non funzionante, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 687,75 a  euro 2.754,15.»;

         e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

         «6-bis.  Quando  si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che il cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocita'  siano  alterati,  manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  anche  scortando  il  veicolo  o   facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono  disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.»;

         f) al  comma  7  le  parole:  «la  circolazione  di  veicolo  con  cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti:

     «la   circolazione   di   veicolo   con  limitatore  di  velocita'  o cronotachigrafo mancante o manomesso»;

         g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Alle  violazioni  di  cui ai commi 2 e 2-bis»;

         h) al  comma  9  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso   in   cui  la  violazione  relativa  al  comma  2-bis  riguardi l'alterazione    del   limitatore   di   velocita',   alla   sanzione     amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I,  sezione II del titolo VI.».

       17.  Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

       «6.  Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato  di  circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida   ove previsto ed un documento di riconoscimento.».

       18.  Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro  275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».

       19.  All'articolo  193  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:

         a) al  comma  3  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un  quarto  e la corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta  quando  l'interessato  entro  trenta giorni dalla contestazione della violazione,  previa  autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo.»;

         b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

         «4.  Si  applica  l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981,  n.  689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla  strada  del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo  stesso  sia  in  ogni  caso  trasportato  e  depositato  in luogo non soggetto  a  pubblico  passaggio.  Quando  l'interessato  effettua il  pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202  e  corrisponde  il  premio  di  assicurazione  per  almeno  sei mesi, l'organo  di  Polizia  che  ha  accertato  la  violazione  dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.  Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e  non  sia  avvenuto  il  pagamento  in  misura ridotta, l'ufficio o comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  invia il verbale al  prefetto.  Il  verbale  stesso  costituisce titolo esecutivo ai sensi    dell'articolo  203,  comma  3,  e  il  veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.».   

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  Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni 

       1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) al  comma  1  gli  ultimi  due  periodi  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Nel  caso  di accertamento della violazione nei confronti  dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il domicilio  legale  presso  una  persona  fisica  residente  in  Italia  ai sensi dell'articolo  134,  comma  1-bis,  la  notificazione  del verbale e' validamente  eseguita  quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio  legale  dichiarato  dall'interessato.  Qualora l'effettivo  trasgressore   od  altro  dei  soggetti  obbligati  sia  identificato successivamente  alla  commissione  della violazione la notificazione  puo'  essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale  dei  veicoli  l'intestazione  del  veicolo  e  le  altre  indicazioni  identificative  degli interessati o comunque dalla data precedente in cui  la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro  identificazione.  Per  i  residenti all'estero la notifica deve  essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;

         b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

         «1-bis.  Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi  la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono  notificati  gli  estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

           a) impossibilita'   di   raggiungere  un  veicolo  lanciato  ad  eccessiva velocita';

           b) attraversamento  di un incrocio con il semaforo indicante la  luce rossa;

           c) sorpasso vietato;

           d) accertamento  della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

           e) accertamento   della   violazione   per  mezzo  di  appositi apparecchi  di  rilevamento  direttamente  gestiti  dagli  organi  di Polizia  stradale  e  nella  loro  disponibilita'  che  consentono la  determinazione  dell'illecito  in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto  del  rilievo  e'  a  distanza  dal  posto  di accertamento o  comunque  nell'impossibilita'  di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

           f) accertamento   effettuato   con   i   dispositivi   di   cui  all'articolo  4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,  con   modificazioni,   dalla  legge  1° agosto  2002,  n.  168,  come

     modificato dall'articolo 7, comma 9;

           g) rilevazione  degli  accessi di veicoli nelle zone a traffico  limitato   e   circolazione   sulle  corsie  riservate  attraverso  i dispositivi  previsti  dall'articolo  17,  comma 133-bis, della legge

     15 maggio 1997, n. 127.

       In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata, il  verbale    notificato   agli   interessati   deve   contenere   anche l'indicazione  dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.  Nei  casi  previsti  alle  lettere  b),  f)  e  g) non e'  necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene  mediante  rilievo  con  apposite apparecchiature debitamente omologate.»;

         c) al  comma  3  dopo  il  primo periodo e' inserito il seguente:

     «Nelle  medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di  revisione,  sospensione  e  revoca  della  patente  di guida e di sospensione della carta di circolazione.».

       2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) al  comma  2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le   parole:   «o  del  rilascio  del  documento  fideiussorio»  sono soppresse;  nell'ultimo  periodo  le  parole:  «l'una  e l'altro sono

     versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;

         b) al  comma  2-bis  dopo  le  parole:  «Stato membro dell'Unione  europea»  sono  inserite  le  seguenti: «o aderente all'Accordo sullo  spazio economico europeo»;

         c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

         «3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e   2-bis  viene  disposto  il  fermo  amministrativo  del veicolo fino a  quando  non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un   periodo non superiore a sessanta giorni.».

       3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

         «2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione  accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di  una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque  giorni  successivi,  ne da' comunicazione al prefetto del luogo della  commessa  violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni   predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca e consegna immediata della  patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato   dell'esecuzione.  Dell'ordinanza  si  da' comunicazione al competente   ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;

         b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

         «3.  Il  provvedimento  di  revoca  della  patente  previsto  dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma  1,  nell'ipotesi  in  cui  risulti  la  perdita, con carattere     permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto definitivo.»;

         c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

         «3-bis.  L'interessato  non  puo' conseguire una nuova patente se non  dopo  che  sia  trascorso  almeno  un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.».  

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 Art. 5.Sostituzione  dell'articolo  186  del  decreto  legislativo 30 aprile  1992,  n. 285 

       1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

       «Art.  186  (Guida  sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato  guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell'uso di bevande  alcoliche.

       2.  Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non  costituisca  piu'  grave  reato,  con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda   da   euro  duecentocinquantotto  a  euro  milletrentadue.   All'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre  mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie  piu'  violazioni  nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione

     II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di  un  autobus  o  di  un  veicolo  di  massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna  e'  disposta  la revoca della patente di guida ai sensi del capo  II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della  patente,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo,  qualora  non  possa essere guidato da altra persona idonea, puo'  essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino   alla  piu'  vicina  autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al proprietario  o  gestore  di  essa  con  le  normali  garanzie per la custodia.

       3.  Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo  12, commi l e 2, secondo le  direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della  riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non   invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

       4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato  esito  positivo,  in  ogni  caso  d'incidente  ovvero quando si abbia altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall'influenza dell'alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1  e  2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

       5.  Per  i  conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle   cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui all'articolo  12,  commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la  relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per l'espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

       6.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un  valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai  fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

       7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave  reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

       8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della  patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga  a  visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che  deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo' disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

       9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un  valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per  litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui  al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensione  della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».   

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     Art. 6.  Sostituzione  dell'articolo 187  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285

 

       1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

       «Art.  187  (Guida  in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze  stupefacenti).  -

 1.  E'  vietato guidare in condizioni di alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l'uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope.

       2.  Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le direttive  fornite  dal  Ministero  dell'interno,  nel rispetto della riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non  invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

       3.  Quando  gli  accertamenti  di  cui  al comma 2 forniscono esito  positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti  di  Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli   ulteriori   obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse o mobili afferenti ai  suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle accreditate o comunque a tali fini  equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini   dell'effettuazione  degli  esami  necessari  ad  accertare  la  presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope e per la relativa  visita  medica.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano in caso di     incidenti,   compatibilmente   con  le  attivita'  di  rilevamento  e soccorso.

       4.  Le  strutture  sanitarie  di cui al comma 3, su richiesta degli  organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano  altresi'  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in     incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal  comma 3;  essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

       5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia stradale  la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi delle lesioni  accertate,  assicurando  il  rispetto della riservatezza dei dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari  per   l'espletamento  degli  accertamenti  conseguenti  ad  incidenti  stradali  sono  reperiti  nell'ambito  dei  fondi  destinati al Piano    nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio  1999,  n.  144.  Copia del referto sanitario positivo deve essere  tempestivamente  trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha  proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

       6.  Il  prefetto,  sulla  base  della certificazione rilasciata dai centri  di  cui  al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in     via  cautelare,  della patente fino all'esito dell'esame di revisione che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita' indicate dal regolamento.

       7.  Chiunque  guida  in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata  con  l'uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave reato, e' punito con le sanzioni  dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

       8.  In  caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4,  il  conducente  e'  punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.».

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Art. 7. Disposizioni finali e transitorie

 

       1.   Le   disposizioni   dell'articolo 3  del  decreto  legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

       2.  All'articolo  6,  comma 1,  lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio  2002,  n.  9,  le  parole:  «e  delle  autoscuole  di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole   di  cui  all'articolo 123  e  dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».

       3.  All'articolo 7,  comma 1,  del  decreto  legislativo 15 gennaio  2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

         a) al  comma 1,  nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «a  seguito  della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;

         b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse;

         c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i  titolari  di  certificato di abilitazione professionale nonche' di  patente   C,  C+E,  D,  D+E,  la  frequenza  di  specifici  corsi  di  aggiornamento consente di recuperare 9 punti.».

       4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.  9, sono abrogati.

       5.  All'articolo 18  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,  al  comma 3,  le  parole:  «1° gennaio  2004»  sono  sostituite dalle  seguenti: 1° luglio 2004».

       6.  Le  disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4,  e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni ed  integrazioni,  come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno  effetto dal 1° settembre 2003.

       7.   Le   disposizioni   dell'articolo 170,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

       8.   Le   disposizioni   dell'articolo 180,  comma 6,  del  decreto   legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,  comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

       9.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,  le  parole:  «di  cui  agli  articoli 142  e  148  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite  dalle  seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del  decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive  modificazioni,».

       10.  La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9,  recante  i  punteggi  previsti  dall'articolo 126-bis del decreto legislativo  20 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e'     sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.   

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    Art. 8. Entrata in vigore

      1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo    osservare.

         Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

                                    CIAMPI

     Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri

     Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

      Pisanu, Ministro dell'interno

      Castelli, Ministro della giustizia

     Visto, il Guardasigilli: Castelli

   

                                   Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS

ART. NORMA VIOLATA PUNTI
141 COMMA 8 2
  COMMA 9 1° PERIODO 4
  COMMA 9 3° PERIODO 10
142 COMMA 8 2
  COMMA 9 10
143 COMMA 11 4
  COMMA 12 10
  COMMA 13, CON RIF. COMMA 5 4
145 COMMA 10 5
146 COMMA 2 AD ECCEZIONE DEI SEGNALI STRADALI E DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA 2
  COMMA 3 5
147 COMMA 5 5
148  COMMA 15 CON RIFERIMENTO AI COMMI 2 E 8 2
  COMMA 15 CON RIFERIMENTO  AL COMMA 3 5
  COMMA 16 TERZO PERIODO  10
149 COMMA 4 3
  COMMA 5 5
  COMMA 6 4
150 COMMA 5 CON RIFERIMENTO ALL'ART. 149 COMMA 5 5
  COMMA 5 CON RIFERIMENTO ALL'ART. 149 COMMA 6 4
152 COMMA 3 2
153 COMMA 10 3
  COMMA 11 1
154  COMMA 7 4
  COMMA 8 2
161 COMMA 2 4
  COMMA 4 2
162 COMMA 5 2
164 COMMA 8 3
165 COMMA 3 2
167  COMMI 2,5 E 6, CON RIFERIMENTO A:  
  a)eccedenza non superiore  a 1 t 1
  b)eccedenza non superiore  a 1 t 2
  c)eccedenza non superiore  a 1 t 3
  d)eccedenza non superiore  a 1 t 4
  commi 3 5 e 6 con riferimento a:  
  a)eccedenza non superiore  al 10% 1
  b)eccedenza non superiore  al 20% 2
  c)eccedenza non superiore  al 30% 3
  d)eccedenza  superiore  al 30% 4
  comma 7 3
168 comma 7 4
  comma 8 10
  comma 9 10
169 comma 7 3
  comma 8 4
  comma 9 2
  comma 10 1
170 comma 6 1
171 comma 2 3
172 comma 8 5
  comma 9 3
173 comma 3 4
174 comma 4 2
  comma 5 2
  comma 7 1
175 comma 13 4
  comma 14 con rif. al comma 7 lettera a 2
  comma 16 2
176 comma 19 10
  comma 20 con rif. al comma 1 lettera b 4
  comma 20 con rif. al comma 1 lettera c e d 10
  comma 21 2
177 comma 5 2
178 comma 3 2
  comma 4 1
179 comma 2 e 2bis  10
186 commi 2 e 7 10
187 commi 7 e 8 10
189 comma 5 se non ricorrono le condizioni del 2° periodo 4
  comma 5 se ricorrono le condizioni del 2° periodo 10
  comma 6 10
  comma 9 2
191 comma 4 3
192 comma 6 3
  comma 7 4

         Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio    della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per   ogni singola violazione, sono raddoppiati.

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Aggiornato il: 24 gennaio 2004