Legge 298/72

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I testi dei codici sono in costante aggiornamento, pertanto la loro consultazione deve intendersi puramente indicativa dei contenuti, i quali vanno comunque verificati sulla base delle fonti ufficiali

 

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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

 

TITOLO I Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

 

Art. 1 Istituzione dell'albo

Art. 2 Costituzione dei comitati

Art. 3 Comitato centrale

Art. 4 Comitati provinciali

Art. 5 Comitati regionali

Art. 6 Componenti effettivi e supplenti

Art. 7 Durata del mandato

Art. 8 Attribuzioni del comitato centrale

Art. 9 Attribuzioni dei comitati provinciali

Art. 10 Attribuzioni dei comitati regionali

Art. 11 Deliberazioni dei comitati

Art. 12 Iscrizione nell'albo

Art. 13 Requisiti e condizioni

Art. 14 Iscrizione delle imprese estere

Art. 15 Fusioni e trasformazioni

Art. 16 Abilitazione per trasporti speciali

Art. 17 Decisione sulle domande di iscrizione e di abilitazione

Art. 18 Variazioni

Art. 19 Sospensione dall'albo

Art. 20 Cancellazione dall'albo

Art. 21 Sanzioni disciplinari

Art. 22 Effetti delle condanne penali

Art. 23 Reiscrizioni

Art. 24 Decisioni - Competenze

Art. 25 Ricorsi

Art. 26 Esercizio abusivo dell'autotrasporto

Art. 27 Omissione di comunicazioni all'albo

Art. 28 Pubblicazione dell'albo nazionale

Art. 29 Vigilanza

 

TITOLO II Disciplina degli autotrasporti di cose

 

Art. 30 Campo di applicazione  

 

CAPO I Trasporti in conto proprio

Art. 31 Definizione

Art. 32 Licenze

Art. 33 Commissione per le licenze

Art. 34 Esame e parere della commissione

Art. 35 Elencazione delle cose

Art. 36 Revoca delle licenze

Art. 37 Ricorsi

Art. 38 Ispezioni sulle licenze

Art. 39 Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate

 

CAPO II Trasporti per conto di terzi

Art. 40 Definizione

Art. 41 Autorizzazioni

Art. 42 Servizi di piazza

Art. 43 Disciplina delle autorizzazioni  

 

CAPO III Disposizioni comuni

Art. 44 Trasporti internazionali

Art. 45 Contrassegno

Art. 46 Trasporti abusivi

Art. 47 Altre infrazioni

Art. 48 Decadenza dalle licenze

Art. 49 Tassa di concessione

 

TITOLO III Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

 

Art. 50 Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

Art. 51 Definizione delle tariffe a forcella

Art. 52 Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella

Art. 53 Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella

Art. 54 Momento di applicazione delle tariffe

Art. 55 Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario

Art. 56 Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi

Art. 57 Obbligo di informazioni e notizie

Art. 58 Sanzioni

Art. 59 Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

 

TITOLO IV Disposizioni comuni, transitorie e finali

 

Art. 60 Prevenzione e accertamento degli illeciti

Art. 61 Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi

Art. 62 Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi

Art. 63 Contributo per l'iscrizione all'albo

Art. 64 Copertura finanziaria

Art. 65 Abrogazioni

Art. 66 Regolamento di esecuzione

Art. 67 Entrata in vigore

 

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. (9a)(G.U. n. 200, 31 luglio 1974, Serie Generale)(9a) Norme di esecuzione della presente legge sono state emanate, per il titolo I, con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32; per il titolo II, con D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783; per il titolo III, con D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica; Promulga la seguente legge:

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TITOLO I Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

Art. 1 Istituzione dell'albo(25)

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

(25)Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

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Art. 2 Costituzione dei comitati

Sono costituiti:

a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;

b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;

c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.

Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

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Art. 3 Comitato centrale

Il comitato centrale è composto:

a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;

b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro(3);

c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni dell'Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

d) da dodici (1a) rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni(4).

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione:

- del Presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);

- dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);

- delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d).

Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali(5).

Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo art. 4.

Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).

I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta(6).

(3)Comma modificato dall'art. 1, comma 5ter, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

(4)Comma modificato dall'art. 1, comma 5 quater, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

(5) Comma sostituito dall'art. 1, comma 5quinquies, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

(6) Comma sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1980, n. 430.

(1a) Numero aumentato a 17 unità dall' art. 1, D.M. 2 febbraio 1994.

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Art. 4 Comitati provinciali(31)

Ogni comitato provinciale è composto:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;

b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;

e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;

f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3;

g) da un esperto.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; quelli di cui alle lettere c), d), e), f), e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

Le nomine avvengono su designazione:

del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);

della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);

delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);

della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).

Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).

(31)Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 8 agosto 1980, n. 430.

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Art. 5 Comitati regionali

Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente art. 2, lettera c).

Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

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Art. 6 Componenti effettivi e supplenti

Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera a) del precedente art. 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso art. 4.

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Art. 7 Durata del mandato

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi(9).

(9)Comma modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

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Art. 8 Attribuzioni del comitato centrale

Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo art. 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo art. 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.

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Art. 9 Attribuzioni dei comitati provinciali

I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.

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Art. 10 Attribuzioni dei comitati regionali

I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.

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Art. 11 Deliberazioni dei comitati

Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

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Art. 12 Iscrizione nell'albo

Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.

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Art. 13 Requisiti e condizioni

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;

2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni. Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);

3) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;

5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del Codice penale. Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;

8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. I requisiti e le condizioni di cui ai nn. 7) e 8) devono essere posseduti:

a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai nn. 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai nn. 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente. Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. (10).

Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione.

(10)Comma modificato dall'art. 4, comma 2ter, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

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Art. 14 Iscrizione delle imprese estere

Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

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Art. 15 Fusioni e trasformazioni

Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente art. 13.

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Art. 16 Abilitazione per trasporti speciali

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nell'idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale.

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Art. 17 Decisione sulle domande di iscrizione e di abilitazione

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.

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Art. 18 Variazioni

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:

gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi prezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;

le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.

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Art. 19 Sospensione dall'albo

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'art. 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.

Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.

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Art. 20 Cancellazione dall'albo

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente art. 19 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione previsti dall'art. 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai nn. 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21.

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Art. 21 Sanzioni disciplinari

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli artt. 10, 33 e 121 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'art. 16;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18;

6bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli artt. da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa(11).

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni(12).

(11) Numero aggiunto dall'art. 1bis, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

(12)Comma modificato dall'art. 1ter, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

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Art. 22 Effetti delle condanne penali

Le condanne di cui al n. 7) del precedente art. 13 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai nn. 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

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Art. 23 Reiscrizioni

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'art. 20, n. 6), possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti o le condizioni di cui all'art. 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'art. 21 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli artt. 20, n. 5) e 22 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 142 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e degli artt. 178 e segg. del Codice penale.

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Art. 24 Decisioni - Competenze

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale.

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Art. 25 Ricorsi

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'art. 4.

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Art. 26 Esercizio abusivo dell'autotrasporto

Chiunque esercita l'attività di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.(60)-61

Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.(62).

Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.(63)

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge(58) (73).

(60)Comma modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(61)Comma soppresso dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(62)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 e, successivamente, modificato dall'art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(63)Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(58) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1993, n. 162.

(73)A norma dell'art. 3, comma 1, D.L. 3 luglio 2001, n. 256, il presente comma si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

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Art. 27 Omissione di comunicazioni all'albo

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'art. 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.

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Art. 28 Pubblicazione dell'albo nazionale

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.

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Art. 29 Vigilanza

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

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TITOLO II Disciplina degli autotrasporti di cose

Art. 30 Campo di applicazione

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

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CAPO I Trasporti in conto proprio

Art. 31 Definizione

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti(14);

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

(14) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 e, successivamente, dall'art. 67, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

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Art. 32 Licenze

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore(15).

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare(15).

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 33(47).

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(15)Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 .

(47)Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 .

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Art. 33 Commissione per le licenze

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'art. 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

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Art. 34 Esame e parere della commissione

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'art. 32.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

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Art. 35 Elencazione delle cose

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo art. 46.

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Art. 36 Revoca delle licenze

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'art. 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.

Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 32.

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Art. 37 Ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

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Art. 38 Ispezioni sulle licenze

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

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Art. 39 Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'art. 32, deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 31.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo (10a).

(10a) Per l'utilizzazione di altro documento di trasporto di cose in conto proprio, vedi il D.M. 13 aprile 1979.

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CAPO II Trasporti per conto di terzi

Art. 40 Definizione

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

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Art. 41 Autorizzazioni(16)

1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (essa vale per il traino di rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso Testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano Accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli Uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contigentate.

(16) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

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Art. 42 Servizi di piazza

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

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Art. 43 Disciplina delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui agli artt. 41 e 42, sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

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CAPO III Disposizioni comuni

Art. 44 Trasporti internazionali

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.(71)

(71)Comma aggiunto dall'art. 01, comma 1, D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 229.

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Art. 45 Contrassegno

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

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Art. 46 Trasporti abusivi

Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.(64).

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.(66)

(64)Comma modificato dall'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689. e, successivamente, dall'art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(66)Comma modificato dall'art. 18, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

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Art. 47 Altre infrazioni

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000(49) a lire 600.000(49).

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'art. 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000(49) a lire 40.000(49).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.

(49)Misura elevata dall'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689.

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Art. 48 Decadenza dalle licenze

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'art. 46 e al primo comma dell'art. 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'art. 37 della presente legge.

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Art. 49 Tassa di concessione

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente art. 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli artt. 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

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TITOLO III Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Art. 50 Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

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Art. 51 Definizione delle tariffe a forcella

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

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Art. 52 Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;

le relazioni di traffico;

i termini di resa;

le differenti condizioni di tonnellaggio;

le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

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Art. 53 Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Questi - sentite le regioni nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.Tariffe per i trasporti di merci su strada

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro - di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma - può richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte e le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro - sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati - adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

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Art. 54 Momento di applicazione delle tariffe

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

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Art. 55 Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo art. 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

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Art. 56 Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo art. 66.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;

il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo art. 66.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

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Art. 57 Obbligo di informazioni e notizie

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

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Art. 58 Sanzioni

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'art. 56.Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000(53) a lire 400.000(53).

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'art. 56, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000(53) a lire 100.000(53).

Il vettore che non provveda a conservare per due anni le copie del documento di cui all'art. 56 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000(53) a lire 200.000(53).

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000(53) a lire 600.000(53).La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 21 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000(53) a lire 600.000(53), salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli artt. 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'art. 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli artt. 56 e 57 è punito con l'ammenda da lire 600.000(53) a lire 1.800.000(53), salvo che il fatto costituisca più grave reato.(52)

(53)Misura elevata dall'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(52)Comma modificato dall'art. 237, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

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Art. 59 Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'art. 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'art. 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non supera le 6 tonnellate.

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TITOLO IV Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 60 Prevenzione e accertamento degli illeciti (68) (4a)

La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. (69)

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo II del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.(70)

(68)Rubrica modificata dall'art. 18, comma 3, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(69)Comma modificato dall'art. 18, comma 3, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(70)Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(4a) Norme di esecuzione del presente articolo sono state emanate con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.

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Art. 61 Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi(44)

Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 26 e 27 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'art. 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 13, escluso quello di cui al n. 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.

Qualora l'impresa alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche la prova del requisito di cui al n. 6) dell'art. 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

(44)Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 28 aprile 1975, n. 145.

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Art. 62 Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi (7a)

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro il 2 febbraio 1976, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 32(54).

La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'art. 35.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento d'esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie(55).

Il regolamento d'esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.(56)

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977.(56)

(54)Comma modificato dall'art. 2, comma 1, L. 28 aprile 1975, n. 145.

(55)Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 28 aprile 1975, n. 145.

(56)Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2. L. 28 aprile 1975, n. 145.

(7a) Norme di esecuzione del presente articolo sono state emanate con D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783.

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Art. 63 Contributo per l'iscrizione all'albo (5a)

Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(5a) Norme di esecuzione del presente articolo sono state emanate con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32.

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Art. 64 Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

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Art. 65 Abrogazioni(24)

Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili.

(24) Articolo modificato dall'art. 3, L. 28 aprile 1975, n. 145.

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Art. 66 Regolamento di esecuzione

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'art. 3.

Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'art. 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.

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Art. 67 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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Aggiornato il: 24 gennaio 2004