I testi dei codici sono in costante aggiornamento, pertanto la loro consultazione deve intendersi puramente indicativa dei contenuti, i quali vanno comunque verificati sulla base delle fonti ufficiali

 

 

 

 

 

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Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime - Artt. 194-209

Articolo 194 C.d.S. Disposizioni di carattere generale
Articolo 195 C.d.S. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 196 C.d.S. (Art. 382 Reg.to) Principio di solidarietà
Articolo 197 C.d.S. Concorso di persone nella violazione
Articolo 198 C.d.S. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 199 C.d.S. Non trasmissibilità dell'obbligazione
Articolo 200 C.d.S. (Art. 383 Reg.to) Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
Articolo 201 C.d.S. (Art. 384-386 Reg.to) Notificazione delle violazioni
Articolo 202 C.d.S. (Art. 387 Reg.to) Pagamento in misura ridotta
Articolo 203 C.d.S. (Art. 388 Reg.to) Ricorso al prefetto
Articolo 204 C.d.S. Provvedimenti del prefetto
Articolo 204bis C.d.S. Ricorso al giudice di pace
Articolo 205 C.d.S. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
Articolo 206 C.d.S. (Artt. 389-390 Reg.to) Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 207 C.d.S. (Artt. 391 Reg.to) Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

 

 

Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie - Artt. 210-219

Articolo 210 C.d.S. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
Articolo 211 C.d.S. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
Articolo 212 C.d.S. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
Articolo 213 C.d.S. (Artt. 394-395 Reg.to) Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Articolo 214 C.d.S. (Art. 396 Reg.to) Fermo amministrativo del veicolo
Articolo 215 C.d.S. (Artt. 397-398 Reg.to) Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
Articolo 216 C.d.S. (Art. 399 Reg.to) Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida
Articolo 217 C.d.S. (Art. 399 Reg.to) Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
Articolo 218 C.d.S. (Art. 400 Reg.to) Sanzione accessoria della sospensione della patente
Articolo 219 C.d.S. Revoca della patente di guida


Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni Artt. 220-221

Articolo 220 C.d.S. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
Articolo 221 C.d.S. Connessione obiettiva con un reato

Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali - Artt. 222-224

Articolo 222 C.d.S. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
Articolo 223 C.d.S. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Articolo 224 C.d.S. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (162)

 Disposizioni finali - Artt. 225-231

Articolo 225 C.d.S. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
Articolo 226 C.d.S. (Artt. 401-403 Reg.to) Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale                                                                                                                                           Articolo 227 C.d.S. (Art. 404 Reg.to) Servizio e dispositivi di monitoraggio
Articolo 228 C.d.S. (Art. 405 Reg.to) Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

Articolo 229 C.d.S. Attuazione di direttive comunitarie

 

Disposizioni transitorie - Artt. 232-240

Articolo 232 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
Articolo 233 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo I
Articolo 234 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo II
Articolo 235 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo III
Articolo 236 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo IV
Articolo 237 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo V
Articolo 238 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo VI
Articolo 239 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo VII
Articolo 240 C.d.S. (Art. 408 Reg.to) Entrata in vigore delle norme del presente codice

                                                                                                                                      

Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime - Artt. 194-209

Articolo 194 C.d.S. Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
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Articolo 195 C.d.S. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento
di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo
fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di
€ 19,95 ed il limite massimo generale di € 9.750,80. Tale limite
massimo generale può essere superato solo quando si tratti di
sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198,
ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (138/a).
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite
massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue
condizioni economiche (139).
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro
il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e
per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra,
i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1 (139/a).
(138/a) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507.
(139) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 101, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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Articolo 196 C.d.S. (Art. 382 Reg.to) Principio di solidarietà
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle
ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i
ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione (140)
(140/cost).
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e
di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi
di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della
violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione stessa.
(140) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 102, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(140/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9
luglio 1998, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

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Articolo 197 C.d.S. Concorso di persone nella violazione
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace
alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga
diversamente.

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Articolo 198 C.d.S. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione
più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

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Articolo 199 C.d.S. Non trasmissibilità dell'obbligazione
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Articolo 200 C.d.S. (Art. 383 Reg.to) Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi
siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.

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Articolo 201 C.d.S. (Art. 384-386 Reg.to) Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa,
ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134,
comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita
quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla
commissione della violazione la notificazione può essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai
pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione
del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o
comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e
agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato
in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata,
il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e
g) non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora
l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei
quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri
soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente. Nelle medesime forme si
effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione
della carta di circolazione.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto (141) (141/cost).
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di
rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo
risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che
procede interrompe la procedura sanzionatoria per
comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile
dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo
stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione
della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente
trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per
l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del
verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196,
comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta
del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.
(140/a) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996,
n. 198 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 201, primo comma, nella parte in cui,
nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri
responsabili avvenuta successivamente alla commissione della
violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la
notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione,
anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o
le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione.
(141) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 103, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(141/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio
2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 201 sollevata in relazione all'art. 3 della
Costituzione.
Nota: Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 e
dalla legge 1 agosto 2003, n, 214

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Articolo 202 C.d.S. (Art. 387 Reg.to) Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale
contestato o notificato devono essere indicate le modalità di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente
bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire
il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in
tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione (141/a).
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le
violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97,
comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116,
comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176,
comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni (142).

(141/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 104, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(142) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.
507.

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Articolo 203 C.d.S. (Art. 388 Reg.to) Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine
di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui
è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della
commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria
istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento
del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli
atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione o
notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni
tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare
le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(142/a), costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento (143) (143/cost) (144/cost).
(143) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 105, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(143/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12
luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale)
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 203 sollevate in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte,
chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre
ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 218
(Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
(144/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre
1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale)
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e
206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308
(Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'artt. 206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.
Articolo così modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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Articolo 204 C.d.S. Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o
comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti
gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla
data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,
secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 (143/a),
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per
ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento
ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne
dà notizia ai ricorrenti (144) (145/cost) (146/cost).
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano
tra loro ai fini della considerazione di tempestività
dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini
senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la
notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione
all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell'audizione o, in caso di mancata
presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata
per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla
data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione
della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori
formalità
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine
di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme
previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle
relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il
pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà
comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo
per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese
(146/cost).
(143/a) Il termine è stato rifissato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
(144) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 106, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(145/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-28 marzo
1996, n. 92 (Gazz. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, primo comma, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998, n.
365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore
onorario di Verona.
(146/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio
1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva
ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997,
n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della
Costituzione. Identica questione è stata già decisa dalla stessa
Corte con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e
350 del 1994 nelle quali si e rilevato che il giudice, nel respingere
l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione
della sanzione che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice
della strada.
Articolo così modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.

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Articolo 204bis C.d.S. Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo
203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace
competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la
violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione
o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento
fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte
salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche
alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità dei
ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di
accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza
immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il
prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua
capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto
dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al
ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di
pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del
deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare
una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la
violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei
casi di cui all'articolo 205
Articolo aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.

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Articolo 205 C.d.S. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato
risiede all'estero.
2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n.
374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo
della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore
quando, sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria]
(145).
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche
destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo
208 (*)
(145) Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.
507.
(145/a) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 107, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, il comma 3 del
presente articolo è stato così sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507.
(*) Comma così sostituito dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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Articolo 206 C.d.S. (Artt. 389-390 Reg.to) Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27
della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono
predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore
il ruolo per la riscossione in unica soluzione (144/cost).
(144/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre
1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale)
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e
206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308
(Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'artt. 206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione.

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Articolo 207 C.d.S. (Artt. 391 Reg.to) Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui
consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà
del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. [In
sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore
può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il
pagamento delle somme dovute Soppresso dalla legge 214/2003].
Del versamento della cauzione [o del rilascio del documento
fideiussorio Soppresso dalla legge 214/2003] è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. ]. La cauzione è versata
al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno stato membro
dell'Unione Europea o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione di
cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia (147).
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno
Stato non facente parte dell'Unione europea.
(147) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 108, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
Nota: Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 e
dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.

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Articolo 208 C.d.S. (Artt. 392-393 Reg.to) Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato,
nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle
regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività
connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per
cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n.
556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed
attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo
sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza
del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per
cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola
pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori. (150)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.(150)
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della
mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti
deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili (149/a). Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate
al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta
solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti
le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
(149) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(149/a) Periodo prima sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n.
366, riportata al n. A/CCXL e poi così modificato dall'art. 31, comma
17, L. 23 dicembre 1998, n. 448
(150) Comma così sostituito dal D. Lgs. 15/01/2002, n. 9

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Articolo 209 C.d.S. Prescrizione
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
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Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie - Artt. 210-219

Articolo 210 C.d.S. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione
accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo
le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie
comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività
o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento
in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui
accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione
entro dieci giorni (151).
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua
esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di
circolazione o della patente, l'organo competente dispone il
dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
(151) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 110, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 211 C.d.S. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive,
l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da
redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione
prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche
per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del
verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei
luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato
ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al
comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo
dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le
opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il
prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per
adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata
al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le
opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi
di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di
contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli
interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di
cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria (152).
(152) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 111, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 212 C.d.S. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art.
201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo
esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio
dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua
notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della
sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650
del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico
del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice
a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre
in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir
meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa
o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

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Articolo 213 C.d.S. (Artt. 394-395 Reg.to) Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di
contestazione della violazione (152/a).
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il
veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal
regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45
a € 6,506,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi (153).
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso
al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il
ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla
scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che
sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere
venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di
vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa
non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia
del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le
altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del
veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei
propri registri.
(152/a) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(153) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre
1999, n. 507.

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Articolo 214 C.d.S. (Art. 396 Reg.to) Fermo amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la
circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di
custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso di
fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di
circolazione, facendone menzione nel verbale di contestazione. Nel
caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal
ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per
tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione
nel verbale di contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario
del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta
altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito
all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale
viene consegnata all'interessato (153/a).
2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso
di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le
veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione
accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia
indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo
205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento
della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per
la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. è disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
Articolo così modificato dalla legge 1 agosto 2003, n, 214

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Articolo 215 C.d.S. (Artt. 397-398 Reg.to) Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento
di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e
custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice
civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201.
La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto,
previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione
del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette
spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario
del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o
comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il
blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve
alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché
delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo
viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o
del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma
dell'articolo 203 (155).
(155) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 114, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 216 C.d.S. (Art. 399 Reg.to) Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta
di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla
prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti
uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa
violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza
del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le
modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di
ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai
sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1,
previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende
anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la
sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione
accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente
indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 1.626,45 a € 6.506,85. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre
mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa (156) (156/cost).
(156) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 115, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito il solo comma 6 del
presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del
presente decreto.
(156/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3
luglio 1998, n. 246 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 216, comma 6, sollevata in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione

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Articolo 217 C.d.S. (Art. 399 Reg.to) Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione,
questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione
limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel
luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a
copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si
estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è
ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione
da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la
validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato
periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è
comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della
restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per
l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento
agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85. Si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la
confisca amministrativa del veicolo (157).
(157) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 116,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma
3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

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Articolo 218 C.d.S. (Art. 400 Reg.to) Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo
di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione (157/cost).
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a
copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo
cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo
e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla
gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato,
nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la
restituzione da parte della prefettura (157/cost) (158/cost).
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia
che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata
ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a
norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205 (159/cost).
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a €
6.506,85. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della
patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (158)
(127/cost).
(157/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998,
n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,
primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.
(158/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998, n.
276 (Gazz. Uff. 26 agosto 1998, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218,
comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(159/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000,
n. 74 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 13, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 218, comma 5, nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto
legislativo n. 360 del 1993, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(158) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 117, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30
dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito il solo comma 6 del
presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del
presente decreto.
(127/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno
1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.

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Articolo 219 C.d.S. Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di
guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e
dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti
dall'art. 120, comma 1 (158/a).
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta
l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la
prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo
130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto
definitivo.
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova
patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno
dal momento in cui è divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2
Nota: Articolo così modificato dal Decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30
giugno 2003

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Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni Artt. 220-221

Articolo 220 C.d.S. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è
tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al
prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di
condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato
contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al
pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione
amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la
notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle
disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti
decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando
suddetti (160).
(160) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 119, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 221 C.d.S. Connessione obiettiva con un reato
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si
applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
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Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali - Artt. 222-224

Articolo 222 C.d.S. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è
da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due
mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione (160/cost).
(160/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno
1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5
dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 13-
18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218,
commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in
riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione.

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Articolo 223 C.d.S. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di
cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del
verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al
prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è
trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro
quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati
elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della
validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario
di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla
patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
(159/cost).
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di
guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente
la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il
proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria
della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il
provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi
motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto
che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio (160/cost).
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto
indicato nei commi 1 e 3 (160/a).
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2,
è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei
quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 (161) (161/cost).
(159/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 313
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
223, comma 2, come sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993,
n. 360, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20
novembre 1998, n. 381 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, sollevate in riferimento agli
artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione.
(160/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 170
(Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
223, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n.
380 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 223, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione.
(160/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3
marzo 1994, n. 51.
(161) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 120,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(161/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 febbraio 1996, n. 31
(Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato non
fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 223, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24
e 102 della Costituzione.

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Articolo 224 C.d.S. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (162)
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta
il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà
comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca
della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e
219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione
è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.
(162) Rubrica così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 121,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).

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Disposizioni finali - Artt. 225-231

Articolo 225 C.d.S. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei
dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle
strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale
dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

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Articolo 226 C.d.S. (Artt. 401-403 Reg.to) Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato
nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati
mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art.
10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che
sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle
singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati
mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione
generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato
tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a
cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei
dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in
concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le
modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale
dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi
alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive
vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia
stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,
macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico
del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. (164)
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed
aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti
l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente,
nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di
revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n.
298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle
infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che
comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli
incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate (162/a) (164).
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata
ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e
nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì
specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento
degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (163).
(162/a) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.
507.
(163) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 122,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205.
(164) Comma così modificato dal D. Lgs. 15/01/2002, n. 9.

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Articolo 227 C.d.S. (Art. 404 Reg.to) Servizio e dispositivi di monitoraggio
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui
dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la
individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico (163/a).
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e
atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero
provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
(163/a) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 123, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.)

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Articolo 228 C.d.S. (Art. 405 Reg.to) Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti
nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi
alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di
competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1°
dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al
10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di
conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane
identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della
medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi
medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19
(164/a).
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici
sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi
del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il funzionamento e la
manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o
di specializzazione post-laurea del personale del suindicato
dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per
la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni,
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari,
necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e
spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi
versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai
diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per
gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti
agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i
concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi,
nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del
personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione
del presente codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della
circolazione.
(164/a) Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n.
575

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Articolo 229 C.d.S. Attuazione di direttive comunitarie
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono
recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (165).

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Articolo 230 C.d.S. Educazione stradale
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di
enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica
individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono
appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da
svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado,
ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che
concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali
per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della
bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti (165/a).
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione
di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei
programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime (165/b).
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone
annualmente un programma informativo sulla sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni
parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti (comma aggiunto dalla legge 1 agosto 2003, n. 214)
(165/a) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n.
366. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni contenute nel suindicato
art. 10.
(165/b) Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n.
193) sono stati determinati i programmi di educazione stradale da
attuarsi, a partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni
ordine e grado.

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Articolo 231 C.d.S. (art. 406 Reg.to) Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del
presente titolo, le seguenti disposizioni (166):
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in
vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla
legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (169);
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(168);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74 (174);
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106 (177);
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263 (179);
- legge 1° giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge
16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572 (184);
- legge 4 gennaio 1968, n. 14 (185);
- legge 13 agosto 1969, n. 613 (186);
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579 (188);
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323
(189);
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437 (182);
- legge 22 febbraio 1973, n. 59 (190);
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 74, convertito dalla legge 22
dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38 (194);
- legge 14 agosto 1974, n. 394 (195);
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10
ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la
parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112 (210);
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4
agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67 (214);
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla
L. 24 gennaio 1978, n. 27.
(166) Sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(169) Capoverso aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
124, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre
1993, n. 217, S.O.).
(174) Modifica l'art. 29 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(177) Modifica l'art. 227 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.
(179) Modifica l'art. 50 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(184) Modifica gli artt. 57 e 91 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(185) Modifica gli artt. 61, 64, 66 e 68 del D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393.
(186) Proroga al 1° luglio 1971 il termine stabilito dal comma 6°
dell'art. 146 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(190) Abroga l'art. 3, L. 11 febbraio 1963, n. 142.
(194) Modifica gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(195) Modifica gli artt. 79, 81 e 88 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393.
(210) Modifica taluni articoli del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(214) Modifica l'articolo unico della L. 20 giugno 1966, n. 599

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Disposizioni transitorie - Artt. 232-240

Articolo 232 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è
demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i
diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3,
comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in
vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti,
salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239 (221).
(221) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 125, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 233 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (222).
(222) Comma aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
126, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre
1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 234 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo II
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20
i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano
consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento
esistenti (222/a).
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27
si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I
lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e
concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere
iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data
dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini
eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di
concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un
anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di
traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare
nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la
restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di
sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del
presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il
permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso
termine devono essere realizzate le opere necessarie per
l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo
2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le
previgenti disposizioni in materia (223).
(222/a) Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n.
517, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così
sostituito dall'art. 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile
1999, n. 77) e dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(223) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 127, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 235 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo III
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e
la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del
titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi
dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione
immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1°
ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A
decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione,
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi
dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione
immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1°
aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli
non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che
determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in
relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla
sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1°
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione,
alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al
trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta
provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a
tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99
e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il
giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le
annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la
carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità.
Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora
esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente
alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta
deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si
applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il
loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in
vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla
costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla
targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di
entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo
conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine
agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza
temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è
fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore
dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui
alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse
in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la
classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza
temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non
oltre il 30 settembre 1997 (223/a). Per i complessi costituiti da
trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7,
lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice, si applicano le disposizioni previgenti (224).
(223/a) Termine, da ultimo, prorogato al 30 settembre 1999 dall'art.
1, L. 17 agosto 1999, n. 290.
(224) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 128, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.). Da ultimo il comma 8 è stato
modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517.

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Articolo 236 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo IV
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le
disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a
seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.
Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti
rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità.
Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta
data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione
che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza;
in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a
conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti
acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate
anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli (225).
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in
vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni
previgenti.
(225) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno
1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi dall'art. 129,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n.
217, S.O.).

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Articolo 237 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo V
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per
i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla
responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre
1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24
dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine
agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva
circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi
infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed
accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di
accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle
disposizioni previgenti (226).
(226) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 130, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).

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Articolo 238 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo VI
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio
1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore
della legge 21 novembre 1991, n. 374 (227), anche se attribuite dal
presente codice alla competenza del giudice di pace.

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Articolo 239 C.d.S. (Art. 407 Reg.to) Norme transitorie relative al titolo VII
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226
sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere
completato nell'anno successivo (228).
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono
installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel
triennio successivo (229).
(228) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n.
214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(229) Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno
1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto
dal 1° ottobre 1993, dall'art. 131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Articolo 240 C.d.S. (Art. 408 Reg.to) Entrata in vigore delle norme del presente codice
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1°
gennaio 1993.

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Aggiornato il: 12 gennaio 2004