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Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo
codice della strada
TITOLO
PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI- Artt.
1-12
1.
Principi generali
2.
Definizione e classificazione delle strade
3.
Definizioni stradali e di traffico
4.
Delimitazione del centro abitato
5.Regolamentazione
della circolazione in generale
6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
8
Circolazione nelle piccole isole
9
Competizioni sportive su strada
10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità
11.
Servizi di polizia stradale
12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1.
Principi generali
(articolo
così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 9
del 2002)
1.
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
rientra
tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato.
2.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade
e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto
delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le
norme
e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi
economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare;
di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di
migliorare
la fluidità della circolazione.
3.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed
in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito
delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni
sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale
ed educativo.
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2.
Definizione e classificazione delle strade
1.
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce
strada l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2.
Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A
- Autostrade;
B
- Strade extraurbane principali;
C
- Strade extraurbane secondarie;
D
- Strade urbane di scorrimento;
E
- Strade urbane di quartiere;
F
- Strade locali.
3.
Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche
minime :
A.
AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
pavimentata
a sinistra e corsia di emergenza o banchina
pavimentata
a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti
aree
di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi
dotati
di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B.
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico
dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione
di
talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano
spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie
C.
STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica
carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e
D.
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna
E
- STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica
carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e
F.
STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana
opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non
4.
E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale,
principale
stessa.
5.
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le
proprietario
è considerato il comando della regione militare
territoriale.
6.
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si
A
- Statali, quando:
a)
costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b)
congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli
Stati limitrofi;
c)
congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i
capoluoghi
di provincia situati in regioni diverse, ovvero
d)
allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti,
i centri di particolare importanza industriale,
e)
servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse
per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B.
Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
statale
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e
C.
Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi
di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
D.
Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con
le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo
con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica,
con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
7.
Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore
a diecimila abitanti.
8.
Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art.
13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6
e
7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio
di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per lestrade
sta tali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e
con
gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma
5.
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'art. 226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie
di collega mento previste sono declassificate dal Ministero
dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le
rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I
casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati
dal
regolamento.
10.
Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione
della
legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione
delle
opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
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3.
Definizioni stradali e di traffico
1.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico
hanno i seguenti significati:
1)
AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso,
nella
quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2)
AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per
i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con
limitate
o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni
zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati
ai velocipedi.
3)
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della
carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale
i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono
della precedenza rispetto ai veicoli.
4)
BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine
della
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio
interno
della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5)
BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI
INTERSEZIONE.
6)
CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare
le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7)
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo
scorrimento
dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di
marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce
di
margine.
8)
CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le
vie
di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme
di edifici si intende un raggruppamento continuo,
ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili,
costituito
da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
9)
CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni,
dei veicoli e degli animali sulla strada.
10)
CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale
quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato. in mancanza, il confine è
costituito
dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta,
ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è
in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è
in
trincea.
11)
CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente
veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o più file
parallele,
seguendo una determinata traiettoria.
12)
CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza
idonea
a permette re il transito di una sola fila di veicoli.
13)
CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per
consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14)
CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per
consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non
provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale
manovra.
15)
CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla
carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli
di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei
pedoni,
nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi.
16)
CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della
carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17)
CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla
circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18)
CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che
si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione,
manovra
per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19)
CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente
od anche trasversalmente all'andamento
della
strada.
20)
CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei,
aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni
di limitata visibilità.
21)
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra
la
carreggia ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale
e può essere utilizzata solo per la realizzazione di
altre
parti della strada.
22)
FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione,
da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni,
recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23)
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada
adiacente
alla carreggiata, separata da questa mediante striscia
di margine discontinua e comprendente la fila degli
stalli
di sosta e la relativa corsia di manovra.
24)
GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla
carreggiata,
destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i
pedoni.
25)
INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di
infrastrutture
(sorpassi sottopassi e rampe) che consente lo smistamento
delle correnti veicolari fra rami di strade poste a
diversi
livelli.
26)
INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a
più
strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento
delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27)
ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada,
opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare
le correnti di traffico.
28)
ISOLA DI TRAFFICO: cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29)
ISOLA SALVAGENTE: cfr SALVAGENTE.
30)
ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31)
ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32)
LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33)
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata
ai pedoni.
34)
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata
desti nata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35)
PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso,
opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza,una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in
sede
propria.
36)
PASSAGGIO PEDONALE (cfr anche MARCIAPIEDE):
parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia
bianca continua o una apposita protezione parallela
ad
essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
funzione
di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37)
PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea
allo
staziona mento di uno o più veicoli.
38)
PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza
limitata,
adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta
dei veicoli.
39)
PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada,
opportunamente
de limitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40)
RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due
livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di
sotto
della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento
longitudinale concavo.
41)
RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento
longitudinale convesso.
42)
RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una
intersezione.
43)
RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a
collegare
due rami di un'intersezione.
44)
RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio
o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45)
SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o
delimitata e protetta, destinata al riparo ed
alla
sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali
o di fermate dei trasporti collettivi.
46)
SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini
stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47)
SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada,
opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram
e dei veicoli assimilabili.
48)
SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49)
SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della
strada
destinata alla separazione di correnti veicolari.
50)
STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51)
STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52)
STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA):
strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53)
SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari
non si intersecano tra loro.
54)
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la
circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
55)
ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata,
immediatamente
a monte della linea di arresto, destinato longitudinali
continue.
56)
ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata,
opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di
57)
ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea
lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento
nello stesso verso, possono cambiare la
posizione senza doversi arrestare.
58)
ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono
particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali
di inizio e di fine.
2.
Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico
di specifico rilievo tecnico.
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4.
Delimitazione del centro abitato
1.
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente codice, provvede con
deliberazione
della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito
dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi;
ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale
sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
(per
i criteri di individuazione del centro abitato, si veda la
Circolare
del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997)
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1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui
all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel
termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso
di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma
degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal
comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico
al Ministro della difesa (7).
Nota: (7) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O
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6.
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1.
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza
della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze
di carattere militare può, conformemente alle
direttive
del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
categorie
di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto,
inoltre,
nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito
calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei
lavori
pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al
trasporto
di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e
le eventuali deroghe.
2.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando,
quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di
e di spazio.
3.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo
5, comma 3:
a)
disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o
ad esigenze di carattere tecnico;
b)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo
o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa,
o per determinate categorie di utenti, in relazione alle
esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade;
c)
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati
usi;
d)
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma
il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli
o degli speciali pneumatici per la marcia su neve
o ghiaccio;
f)
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto
tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto
ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5.
Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a)
per le strade statali e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b)
per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c)
per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d)
per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e)
per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6.
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,
previa comunicazione all'ente concedente. In
caso
di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati
anche senza la preventiva comunicazione al
concedente,
che può revocare gli stessi.
7.
Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e
nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione
delle strade interne aperte all'uso pubblico è
riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione
aeroportuale
competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di
ordinanze,
in conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito
degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in
gestione
a enti o società, il potere di ordinanza viene
competente
per territorio, sentiti gli enti e le società
interessati.
8.
Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione
di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare,
per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità,
deroghe o permessi, subordinati a speciali
condizioni
e cautele.
9.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorità
competente non disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui
all'articolo
2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della
classificazione
di cui all'articolo 2, comma 2.
In
caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro
dei
lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti
segnali, da installare a cura e spese dell'ente
proprietario
della strada che ha la precedenza.
10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando
l'intensità
o la sicurezza del articolo traffico lo richiedano, può, con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi
prima
di immettersi sulla strada a precedenza.
11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare
la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione;
quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti
a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti
di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non
venga
raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori
pubblici.
12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è
dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima ipotesi
dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della patente di guida per un
periodo
da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della
carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai
sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 36.360 a lire 145.440.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
Nei
casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400;
qualora
la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la
sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo
sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la
sosta.
Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e
da
due a sei mesi.
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1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di
soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata
o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi
di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento
di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei
lavori pubblici, di concerto con la
residenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi
pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,00
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera
a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c),
d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere
dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di
carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere
accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali
condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli
utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita
capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non
ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi
per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera
f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di
durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a
norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché
per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In
caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza
del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni
possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una
somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in
vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed
esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o
spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente
dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55. La violazione del
divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10. (*)
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la
violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90
e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione (10).
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro
2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI
Nota : (8/a) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è stata
emanata la Dir.Min.LL.PP. 7 luglio
1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175).
(9) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13
febbraio 1993, n. 36.
(10) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
(*) Così modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214
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1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno
o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più
intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare
nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite
deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di
utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 3353,55 a € 1.376,55 (11).
(11) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 6, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.).
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9
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le
gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a
trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province
autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per
le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano
più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è
rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e
dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le
strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione
per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 e altre devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta
giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico
ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del
C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia
organizzata in conformità alle nonne tecnico sportive della
federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta
giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata
al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di
regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media
eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al
traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al
traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui
siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità
competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un
contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (11/b), e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati
alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono
previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su
strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di
una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito
può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo
ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, i dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le
relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato
ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito
dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di ima somma da € 137,55 a € 550,20, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da € 687,75 a € 2.754,15, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con
veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da €
500,00 ad € 5.000,00. Alla stessa pena
soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a
sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, dei titolo
VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a
€ 275,10 di una somma da lire competizione sportiva con veicoli a
motore (11/a).
(11/b) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(11/d) Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000,
n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto
aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 213/98 si è provveduto a convertire in
euro gli importi delle sanzioni.
(11/e) Articolo così modificato dal D. Lgs. 15/01/2002 n. 9.
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10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità
1.
È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche
esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli
61 e 62.
2.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a)
il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei
limiti
di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose
indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non
eccedenti
per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non
vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
b)
il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli
articoli
61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali
complesse
per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati
grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato
integrando
il carico con gli stessi generi merceologici
autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unità, fino
al completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo
61, il carico può essere completato, con generi
della
stessa natura merceologica, per occupare l'intera
superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complessodi
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa
eccezionale
a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse
per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei
unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non
potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli
isolati
a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro
assi,
a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108
tonnellate
se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti
di massa possono essere superati nel solo caso in cui
venga
trasportato un unico pezzo indivisibile. (lettera
così sostituita dall'articolo 28, comma 1, lettera a),della
legge n. 472 del 1999)
2-bis.
Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione
delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi
con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione
alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento
di un indennizzo forfetario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a
tre
e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere
contestualmente alla tassa di possesso e per la
stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di
strade
di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di
previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati
agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto
dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera.
Ai
veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le
sanzioni
di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte,
e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
(comma
così così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera
b),
della legge n. 472 del 1999)
3.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a)
il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma
del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b)
che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico,
superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di
ciascuna
categoria di veicoli;
c)
il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la
sagoma
del veicolo;
d)
isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il
carico
non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti
dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente
al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall'articolo 61;
e)
isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocco
d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato,
per
cui vengono superate le dimensioni e le masse stabilite
rispettivamente
dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f)
mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g)
con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporto
di animali vivi;
g-bis)
che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter)
isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine
operatrici e di macchine agricole.
(lettere
aggiunte dall'articolo 28, comma 1, lettera c), della
n. 472 del 1999)
4.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse,
entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere
la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la
sicurezza del trasporto.
5.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti
l'attività
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà
avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica
autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente
proprietario
o concessionario per le autostrade, strade statali
e
militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad
autorizzazione
i veicoli:
a)
di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto
del
carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano
lunghezza di oltre il 12 per cento, con i limiti stabiliti
dall'articolo
61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore,
oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o
costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli
autoarticolati,
a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente
o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate 167, comma 4;
b)
di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter)
non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
62, a condizione che chi esegue il trasporto che nel percorso siano comprese esclusivamente
o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate 167, comma 4;
b-bis)
di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per
del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non
in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti
61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti
dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto
che nel percorso siano compresi esclusivamente
o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
167, comma 4.
(comma
così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera d),
legge n. 472 del 1999)
.
I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n),
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
circolazione a condizione che:
a)
non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
i limiti dimensionali dell'articolo 61;
b)
circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di
cui
all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo
226;
c)
da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
non esistano limitazioni di massa totale a pieno
o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d)
per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
34.
Qualora
non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a),
)
e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d'opera,
purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a)
veicoli a motore isolati:
-
due assi: 20 t;
-
tre assi: 33 t;
-
quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)
complessi di veicoli:
-
quattro assi: 44 t;
-
cinque o più assi: 56 t;
-
cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera:
54 t.
9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti
o per determinati periodi di tempo nei limiti della
massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel
provvedimento
di autorizzazione possono essere imposti
percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia
stradale
o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal
regolamento.
Qualora sia prevista la scorta della polizia
stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza
stradale
lo consentano, può autorizzare l'impresa ad
avvalersi,
in sua vece, della scorta tecnica, secondo le
modalità
stabilite nel regolamento.
10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia
compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
con
la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione.
In essa indicate le prescrizioni nei riguardi della
sicurezza
stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di
maggiore
usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla
distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al
numero
dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve
altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto
all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste
dal comma 17. L'autorizzazione è comunque
subordinata
al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del
trasporto
nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono
le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed
ancoraggio
del carico.
(comma
così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera e),
della
legge n. 472 del 1999)
11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
12.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto
alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in
avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con
veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali
necessario
a raggiungere la più vicina officina.
13.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale
l'autoarticolato
il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero
autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a
condizione
che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite
dall'articolo 61.
14.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le
masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i
veicoli
di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i
sistemi
di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti
dal
titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in
lunghezza
rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di
corrente
in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra,
e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a
nome
e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare
il
trasporto di persone.
15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i
motoveicoli
ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle
prescrizioni
di esercizio indicate nella carta di circolazione
prevista
dall'articolo 93.
16.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive
e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
al
trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,
ivi
comprese le eventuali tollerante, l'ammontare
dell'indennizzo
nel caso di trasporto eccezionale per massa,
e
i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta
della
polizia della strada.
18.
Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero
violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta
esclusione
di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla
consegna
delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai
periodi
temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o
tecnica,
nonché superando anche uno solo dei limiti massimi
dimensionali
o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima,
esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai
commi
2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
di
cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire
4.700.000.
(comma
così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera f),
della
legge n. 472 del 1999)
19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale
senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è
soggetto
chiunque esegua trasporti eccezionali o in
condizioni
di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo
eccezionale,
senza rispettare tutte le prescrizioni non
comprese
fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei
casi
in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse
e/o
con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
(comma
così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera g),
della
legge n. 472 del 1999)
20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se
l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il
viaggio
potrà proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di
corrispondere
la somma dovuta.
21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
diverse
da quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n),
salvo
che ciò sia espressamente consentito, comunque entro
i
limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed
autorizzazioni
al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da lire 606.000
a
lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei
mesi.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da
chi
accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio
provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. che
adotterà
il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, disposta la
revoca,
sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera.
(comma
così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera h),
della
legge n. 472 del 1999)
22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai
limiti
di massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle
autostrade
non percorribili ai sensi del presente articolo è
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000.
23.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
18,
19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme
di cui al Titolo V che restano a carico del solo
conducente
del veicolo.
(comma
così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera i),
della
legge n. 472 del 1999)
24.
Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi
18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria
della sospensione della patente di guida del
conducente
per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché
la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a
due
mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del
Titolo
VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione
consista
nel superamento dei limiti di massa previsti
dall'articolo
62, ovvero dei limiti di massa indicati
nell'autorizzazione
al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione
di sanzioni, se la massa complessiva a pieno
carico
non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti
previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma
18,
ove la violazione consista nel superamento dei limiti di
sagoma
previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione
al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione
di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano
superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo
della scorta.
(comma
così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera l),
della
legge n. 472 del 1999)
25.
Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio,
fino
a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non
abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un
luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di
ottemperare
al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità
del veicolo e il relativo trasporto rimangono a
carico
del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel
verbale
di contestazione. Se le disposizioni come sopra
impartite
non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente da
uno
a tre mesi.
(comma
così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera m),
della
legge n. 472 del 1999)
25-bis.
Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può
proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto
a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia
adempiuto
alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore
procede
al ritiro immediato della carta di circolazione,
provvedendo
con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in
luogo
idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta
menzione
nel verbale di contestazione della violazione.
Durante
la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo
carico
rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente
diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
sistemati,
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione
omessa.
25-ter.
Il personale abilitato che nel corso di una scorta
tecnica
non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento
previste dal regolamento è soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire inquecentomila
a lire due milioni. Ove in un periodo di due
anni
il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in
una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della
sezione II del capo I del titolo VI.
25-quater.
Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti
non
è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo
da parte degli enti di cui al comma 6.
(commi
introdotti dall'articolo 28, comma 1, lettera n), della
legge
n. 472 del 1999)
26.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
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11.
Servizi di polizia stradale
1.
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a)
la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di
circolazione stradale;
b)
la rilevazione degli incidenti stradali;
c)
la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare
il traffico;
d)
la scorta per la sicurezza della circolazione;
e)
la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2.
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni
di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Possono,
inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per
studi
sul traffico.
3.
Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno,
salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne
i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete,
altresì,
il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque
espletati.
4.
Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui
all'articolo
12 le informazioni acquisite relativamente alle
modalità
dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle
parti,
alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione
di questi ultimi.
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12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente
codice spetta:
a)
in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia
di
Stato;
b)
alla Polizia di Stato;
c)
all'Arma dei carabinieri;
d)
al Corpo della guardia di finanza;
e)
ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio
di competenza;
f)
ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale.
2.
L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del
codice
di procedura penale.
3.
La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle
strade
possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento
di
un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal
regolamento
di esecuzione:
a)
dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e
periferica
del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione
generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione
appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale
dell'A.N.A.S.;
b)
dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità
delle
regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui
dipendono;
c)
dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
aventi
la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle
violazioni
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate
alla
loro sorveglianza;
d)
dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tramvie
in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente
alle
violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione
di appartenenza;
e)
dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti
dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo
6, comma 7;
f)
dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti
dal
Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree di cui
all'articolo 6, comma 7.
4.
La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia
delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali
e militari di truppa delle Forze armate,
appositamente
qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità
militare competente.
5.
I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello
stabilito nel regolamento.
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