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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI- Artt.   1-12

 

1. Principi generali

2. Definizione e classificazione delle strade

3. Definizioni stradali e di traffico

4. Delimitazione del centro abitato  

5.Regolamentazione della circolazione in generale     

6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati  

7  Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

8 Circolazione nelle piccole isole 

9  Competizioni sportive su strada

10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

11. Servizi di polizia stradale

12. Espletamento dei servizi di polizia stradale

 

1. Principi generali

(articolo così sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 9 del 2002)

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto

delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi

economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini  anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di

migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza  stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce

all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più  moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo

prevenzionale ed educativo.

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2. Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime :

A. AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna

pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi

all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di  talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti

aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B. STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a  carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico

dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre

Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie

C. STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e

D. STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a  carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e

F. STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non

4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una  strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,

principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con  riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le

proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si

A - Statali, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;

b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;

c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli  aeroporti, i centri di particolare importanza industriale,

e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero

statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e

C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla  rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,

D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune  con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono  sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o

provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6

e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per lestrade sta tali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collega mento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione

della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

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3. Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.

6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo,

ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di

9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su  una strada nello stesso senso di marcia su una o più file

parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permette re il transito di una sola fila di veicoli.

13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale

manovra.

15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei

pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione,

manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggia ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di

altre parti della strada.

22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i

pedoni.

25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sorpassi sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a

diversi livelli.

26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.

29) ISOLA SALVAGENTE: cfr SALVAGENTE.

30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.

31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla  carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata desti nata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza,una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela

ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo staziona mento di uno o più veicoli.

38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de limitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con

andamento longitudinale concavo.

41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due contigue di diversa pendenza che si intersecano al di della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o delimitata e protetta, destinata al riparo ed

alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.

52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato longitudinali continue.

56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di

57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la posizione senza doversi arrestare.

58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e  dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi

segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

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4. Delimitazione del centro abitato

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione

stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente codice, provvede con

deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come

definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni

consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella

quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

(per i criteri di individuazione del centro abitato, si veda la

Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997)

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5 (Art. 6 Reg.to) Regolamentazione della circolazione in generale    

    1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti

   proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme

   concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui

   all'art. 2.

    2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori

   pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi

   provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel

   termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di

   grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,

   con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

    3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono

   emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma

   degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico

   mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal

   comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico

   al Ministro della difesa (7).

    Nota: (7) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,

   dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15

   settembre 1993, n. 217, S.O

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6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla  sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere

categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui  all'articolo 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di

quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi  appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade statali e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;  

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al

concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di  porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice.

Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene

competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate

necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della

classificazione di cui all'articolo 2, comma 2.

In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali, da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando l'intensità o la sicurezza del articolo traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti  devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire 242.400 a lire 969.600. Se la violazione è dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di  cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. In questa ultima  ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai

sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del di una somma da lire 60.600 a lire 242.400; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio   costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e

da due a sei mesi.

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7  Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

    1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 

    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 

    b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per   accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di    tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente  alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

    c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla

    d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia  stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,  nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita  capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi  di linea per lo stazionamento ai capilinea;

    e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;  

   f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al  parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento  di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata  della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori  pubblici, di concerto con la residenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento per le aree urbane;

    g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il  carico e lo scarico di cose;

    h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio  delle autocaravan di cui all'art. 185;

    i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi  pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

    2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,00 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

    3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art.  6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera  a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I  provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere  dell'ente proprietario della strada.

    4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere

accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la  sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali  condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento  delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita  capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

    5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei  dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

    6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della  carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

    7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione  e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al  loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi  per migliorare la mobilità urbana.

    8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con  custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera  f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio  rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di  durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a  norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza  urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle   quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 

    9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti   del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine  pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In    caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza  del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione  della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze  particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni  possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,  all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una  somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la  circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in  vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni  che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di  riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

    10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi  segnali.

    11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di  particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed  esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni  hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o    spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo  gratuito od oneroso.

    12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del   sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente  dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

    13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o  divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

    14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel  presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55. La violazione del   divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di  trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da euro 68,25 a euro 275,10. (*)

    15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le   ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata  per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la  violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione     amministrativa è del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si  protrae la violazione (10).

    15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano  abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero  determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di

   parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro  2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata.

   Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle   somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo  VI

    Nota :   (8/a) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è stata  emanata la Dir.Min.LL.PP. 7  luglio 1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998,  n. 175).

    (9) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36.

    (10) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993,  dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15  settembre 1993, n. 217, S.O.).

    (*) Così modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214

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8 Circolazione nelle piccole isole

    1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno  o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le   difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente  intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni    interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più  intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non  facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare    nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di  utenti.

    2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del  pagamento di una somma da € 3353,55 a € 1.376,55 (11).

    (11) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 6, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15    settembre 1993, n. 217, S.O.).   

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9  Competizioni sportive su strada

     1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni   sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.

   L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a   trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province   autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per

   le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è  rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e   dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:    dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le   strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione   per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai   comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le    prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

    2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 e altre devono essere   richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della   manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta   giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

    3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i  promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo  parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma  delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga  riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi  limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico  ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il  trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del  C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui  partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle nonne tecnico sportive della federazione di competenza.

    4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta  giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata  al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e  all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle  attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario  della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,   delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli  organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere  omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di  regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media    eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al  traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al  traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui  siano consentite velocità superiori ai detti limiti. 

    5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di  chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al   comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità  competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di  effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi  competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone  comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è  altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto  di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge  24 dicembre 1969, n. 990 (11/b), e successive modificazioni e

   integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità  dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati  alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti  dalla normativa vigente.

    6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su  strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di  cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di   una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita  abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito  può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo  ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

    6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le

   modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la   scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, i dispositivi e le   caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative  modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero   dell'interno.

    6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con  altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del  territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo  accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale   coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato  ai sensi del comma 6-ter.

    7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della  predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze

   della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

    7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento   plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia  necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è  subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di    sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito  dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se  trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.

    8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una   competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne  autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa  del pagamento di ima somma da € 137,55 a € 550,20, se si tratta di

   competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 687,75 a € 2.754,15, se si tratta di competizione   sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa  dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le

   norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con   veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne  autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto  mesi e con l'ammenda da  € 500,00 ad € 5.000,00. Alla stessa pena

   soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione   non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a  sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso    l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la  competizione, secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, dei titolo  VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei  veicoli dei partecipanti.

    9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il   presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione  sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a  € 275,10 di una somma da lire competizione sportiva con veicoli a  motore (11/a).

    (11/b) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

    (11/d) Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al quarto  aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

   Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 213/98 si è provveduto a convertire in euro gli importi delle sanzioni. 

    (11/e) Articolo così modificato dal D. Lgs. 15/01/2002 n. 9.

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10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro  dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità,   fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complessodi veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali   complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro

assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. (lettera così sostituita dall'articolo 28, comma 1, lettera a),della legge n. 472 del 1999)

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfetario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto

previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera.

Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

(comma così così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera b), della legge n. 472 del 1999)

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità  anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di

ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati purché il carico non sporga anteriormente al semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocco d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato,

per cui vengono superate le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;

f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporto di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;  

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. (lettere aggiunte dall'articolo 28, comma 1, lettera c), della n. 472 del 1999)

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o

compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti

l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza di 4,20 m e non eccedano lunghezza di oltre il 12 per cento, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter) non eccedano l'altezza di oltre 4,30 m con il carico e altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite 62, a condizione che chi esegue il trasporto che nel percorso siano comprese esclusivamente o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate 167, comma 4;

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto che nel percorso siano compresi esclusivamente o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate 167, comma 4.

(comma così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera d), legge n. 472 del 1999) . I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e i limiti dimensionali dell'articolo 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo

226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il non esistano limitazioni di massa totale a pieno o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), ) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia

stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,

deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali  accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

(comma così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera e), della legge n. 472 del 1999)

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali

necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'articolo 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tollerante, l'ammontare

dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.

(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge n. 472 del 1999)

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato. (comma così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera g), della legge n. 472 del 1999)

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'articolo 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

(comma così modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera h), della legge n. 472 del 1999)

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera i), della legge n. 472 del 1999)

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera l), della legge n. 472 del 1999)

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente  accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

(comma così sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera m), della legge n. 472 del 1999)

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire inquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due

anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

(commi introdotti dall'articolo 28, comma 1, lettera n), della legge n. 472 del 1999)

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.  

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11. Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia

di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.  

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12. Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57, commi 1 e 2, del

codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7;

f) dai militari del corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina Mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.  

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Aggiornato il: 12 gennaio 2004