LEGGE REGIONALE 06 aprile 2000 n. 35
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/05/2000 n. 09
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della
polizia locale).
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40)
1. Alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia locale) sono apportate le modificazione e le integrazioni
contenute negli articoli seguenti.
Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 1)
1. L'articolo 1 è così sostituito:
"Articolo 1 (Funzioni di polizia locale)
1. I Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane ai sensi dell'articolo 3 comma 4, esercitano secondo quanto
disposto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, nel
rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di polizia locale che ad essi sono attribuite o delegate
dalle leggi statali e dalle leggi regionali.
2. Le funzioni di polizia locale comportano lo svolgimento di compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e
delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, con particolare riguardo alle attività di polizia urbana
e rurale, alla circolazione stradale, all'urbanistica e all'edilizia, alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali,
alla tutela dagli inquinamenti, al commercio, ai pubblici esercizi, alla vigilanza igienico-sanitaria.
3. Restano ferme le funzioni di competenza delle Unità sanitarie locali, le cui attività ispettive e di vigilanza sono disciplinate
dalle specifiche normative statali e regionali.".
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Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 2)
1. Nella Rubrica e nel testo dell'articolo 2 le parole "di polizia municipale" sono sostituite con le parole "di polizia locale".
2. Nel comma 1, lettera b), le parole "di privati infortuni;" sono sostituite con le seguenti parole "di privati infortuni. Per tali
ipotesi la Giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartisce specifiche direttive che
devono essere attuate dai singoli Enti locali interessati;".
Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 è così sostituito:
"Articolo 3 (Disposizioni generali)
1. Le attività di polizia locale si attuano di norma nell'ambito territoriale dell'Ente locale di appartenenza.
2. Le attività di polizia locale, qualora si svolgano in ambiti territoriali più ampi, devono essere realizzate in attuazione di
convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle Autonomie locali).
3. Le attività di polizia locale possono essere svolte tramite:
a) comando o distacco degli addetti;
b) collaborazione tra Enti locali in determinate situazioni o circostanze;
c) gestione associata delle funzioni tra Enti locali.
4. I Comuni appartenenti a Comunità montane possono affidare alle stesse l'esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi
dell'articolo 11 comma 1 lettera d) della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).".
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Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 è così sostituito:
"Articolo 4 (Comando o distacco)
1. Il comando o il distacco di addetti tra Enti locali può essere disposto per un periodo limitato di tempo previa intesa degli Enti
locali medesimi, sempreché le esigenze che determinano il comando o il distacco ineriscano a funzioni di polizia locale.
2. Durante il periodo di comando o di distacco, l'addetto mantiene il rapporto organico con l'Ente di appartenenza ed il proprio
stato giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall'Ente presso cui è comandato o distaccato.
3. Il comando o distacco di addetti nell'ambito di diversi uffici dell'Ente di appartenenza non può avvenire se non per lo
svolgimento di mansioni istituzionali della polizia locale e subordinatamente al nulla osta del responsabile del servizio, anche
sulla base di criteri elaborati dal Comitato Tecnico consultivo regionale di cui all'articolo 19.".
Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 è così sostituito:
"Articolo 6 (Disciplina della collaborazione)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano, ove ne ricorrano le circostanze, le norme sulla mobilità del personale
previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
2. I comandi e i distacchi di cui all'articolo 4 e l'impiego del personale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) sono disposti
previa comunicazione al Prefetto.".
Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 7)
1. Nell'articolo 7 le parole "di polizia municipale", "Comuni" e "Comune" sono sostituite rispettivamente con le parole "di polizia
locale", "Enti locali" e "Ente locale".
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Articolo 8 (Inserimento di nuovi articoli)
1. Prima dell'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 7 bis. (Istituzione del corpo di polizia provinciale)
1. Per l'esercizio delle attività di polizia locale le Province per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti possono istituire con
apposito regolamento il corpo di polizia provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo
svolgimento di tutte le attività di polizia in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio provinciale.
2. Nella istituzione del corpo di polizia provinciale le Province tengono conto in modo particolare delle caratteristiche
demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio-economiche del territorio interessato.
Articolo 7 ter (Regolamento provinciale)
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di polizia
provinciale sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 7 bis entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti
collettivi di lavoro nonché nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. L'organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di polizia provinciale, le uniformi ed i distintivi, nonché i mezzi tecnici
posti a disposizione del corpo di polizia provinciale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 7 bis.
3. Il regolamento provinciale di cui all'articolo 7 bis deve essere inviato alla Regione e al Ministero dell'interno per il tramite del
Commissario di Governo.".
Articolo 9 (Soppressione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 è soppresso.
Articolo 10 (Inserimento di un nuovo Capo)
1. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
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"CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE".
Articolo 11 (Inserimento dell'articolo 11 bis)
1. Prima dell'articolo 12 è inserito il seguente:
"Articolo 11 bis (Rappresentanza istituzionale)
1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Comunità montana o l'Assessore da questi delegato sovrintende
alle attività di polizia locale, impartisce gli indirizzi politico-amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio.
2. Quando il servizio di polizia locale è svolto in forma associativa, nella convenzione di cui all'articolo 7 sono indicati il
rappresentante ed i casi in cui gli addetti al servizio di polizia locale appartenenti ai diversi Enti locali sono soggetti
all'autorità dell'Ente locale nel cui territorio si trovano ad operare.".
Articolo 12 (Modificazioni all'articolo 12)
1. Nell'articolo 12 le parole "di polizia municipale" sono sostituite dalle parole "di polizia locale" e le parole "tra i Comuni e le
Comunità montane della Regione" sono sostituite dalle parole "tra gli Enti locali della Regione".
2. L'articolo 12, comma 1, è così sostituito:
"1. Per l'accesso ai profili professionali della polizia locale sono richiesti, oltre a quelli già previsti dalle vigenti norme, i
seguenti ulteriori requisiti:
a) possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di guida di categoria B se rilasciata
anteriormente al 26 aprile 1988;
b) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
c) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.".
Articolo 13 (Modificazioni all'articolo 13)
1. Nell'articolo 13 le parole "I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane" sono sostituite con le parole "Gli Enti locali".
Articolo 14 (Inserimento di Capo)
1. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
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"CAPO IV BIS
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE".
Articolo 15 (Soppressione di rubrica)
1. È soppressa la seguente rubrica:
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"CAPO IV
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE".
Articolo 16 (Modificazione all'articolo 14)
1. Nell'articolo 14 le parole "di polizia municipale" sono sostituite con le parole "di polizia locale".
Articolo 17 (Modificazioni all'articolo 15)
1. Nell'articolo 15 le parole "polizia municipale" sono sostituite con le parole "polizia locale".
Articolo 18 (Modificazione all'articolo 16)
1. Nell'articolo 16 le parole "polizia municipale" sono sostituite con le parole "polizia locale".
Articolo 19 (Modificazione all'articolo 17)
1. Nell'articolo 17 le parole "di polizia municipale" sono sostituite con le parole "di polizia locale".
Articolo 20 (Soppressione di Capo)
1.
Il CAPO V (APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI) è soppresso.
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| | home page | (Modificazione all'articolo 20)
1. Nell'articolo 20 le parole "polizia municipale" sono sostituite con le parole "polizia locale".
Articolo 22 (Modificazione all'articolo 21)
1. Nella rubrica e nel testo dell'articolo 21 le parole "di polizia municipale" sono sostituite dalle parole "di polizia locale".
Articolo 23 (Modifica all'articolo 23)
1. Nell'articolo 23 la parola "municipale" è sostituita dalla parola "locale".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 aprile 2000
MORI
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2000
___Num:0035
___Boll__Uff__Num:09
___Boll__Uff__Anno:2000
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