Legge Reg. 40/95

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LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 08 08 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 8 1995 N. 14

Disciplina della polizia locale

CAPO I   AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II   SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SUL TERRITORIO

CAPOIII    STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO IV FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CAPO V  APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI

CAPO VI  COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE

CAPO VII  ANAGRAFE UNIFORMI DISTINTIVI E MEZZI

CAPO VIII  INCENTIVI FINANZIARI

CAPO IX    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1
(Funzioni di polizia municipale)
1. I Comuni singoli od associati e le Comunita' Montane ai sensi dell' articolo 3 comma 4 esercitano secondo quanto disposto dalle legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge quadro sull' andamento della polizia municipale) e dalla presente legge nel rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza le funzioni di polizia municipale che ad essi sono state attribuite o delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali. 2. Le funzioni di polizia municipale comportano lo svolgimento di compiti di vigilanza sull' osservanza delle leggi dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato dalla Regione e dal Comune con particolare riguardo alle attivita' di polizia urbana e rurale alla circolazione stradale all' urbanistica e all' edilizia alla tutela dei beni paesaggistici naturalistici e ambientali alla tutela dagli inquinamento al commercio ai pubblici esercizi alla vigilanza igienico - sanitaria. 3. Restano ferme le funzioni di competenza delle Unita' sanitarie locali le cui attivita' di vigilanza ed ispettive sono disciplinate dalle specifiche normative statali e regionali.

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ARTICOLO 2
(Compiti degli addetti ai servizi di polizia
municipale) 1. Gli addetti ai servizi di polizia municipale entro gli ambiti territoriali di appartenenza e nei limiti delle loro competenze: a) provvedono alle attivita' di vigilanza di cui all' articolo 1 con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni; b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamita' e disastri di intesa con le autorita' competenti nonche' in caso di privati infortuni; c) assolvono ai compiti di informazione di raccolta di notizie di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalla autorita' competenti; d) prestano servizi d' ordine di vigilanza e di scorta necessari per l' espletamento di attivita' e compiti istituzionali dell' ente di appartenenza; e) collaborano nei limiti e nelle forme di legge e nell' ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile. 2. I compiti della polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono disciplinati dall' articolo 5 della legge 65/ 1986. Gli addetti al servizio di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali salvo diverse disposizioni di legge. 3. Restano fermi gli interventi demandati per specifica competenza ed attribuzione delle leggi ad altre istituzioni.

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CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SUL TERRITORIO

ARTICOLO 3
(Disposizioni generali)
1. Le attivita' di polizia municipale si attuano di norma nell' ambito territoriale del Comune. 2. Esse devono essere realizzate qualora si svolgano in ambiti territoriali piu' ampi in attuazione di convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali). 3. Esse possono essere svolte tramite: a) comando o distacco degli addetti; b) collaborazione tra Comuni in determinate situazioni o circostanze; c) gestione associata delle funzioni tra Comuni. 4. I Comuni appartenenti a Comunita' Montane possono affidare alle stesse l' esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi dell' articolo 11 comma 1 lettera d) della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

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ARTICOLO 4
(Comando o distacco)
1. Il comando o distacco di addetti tra Comuni o Comunita' Montane puo' essere disposto per un periodo limitato di tempo e previa intesa dei Comuni o delle Comunita' Montane interessate sempreche' le esigenze che determinano il comando o il distacco ineriscano a funzioni di polizia municipale. 2. Durante il periodo di comando o di distacco l' addetto mantiene il rapporto organico con l' ente di appartenenza ed il proprio stato giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall' ente presso cui e' comandato o distaccato. 3. Il comando o distacco di addetti nell' ambito di diversi uffici dell' ente di appartenenza non puo' avvenire se non per lo svolgimento di mansioni istituzionali della polizia municipale e subordinatamente al nulla - osta del responsabile del Servizio anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato tecnico consultivo regionale di cui all' articolo 19.

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ARTICOLO 5
(Collaborazioni tra Comuni e Comunita'
Montane) 1. La collaborazione tra Comuni e Comunita' Montane e' volta ad agevolare in particolare: a) la gestione di servizi a carattere ricorrente stagionale od anche occasionale che comportino l' esercizio di attivita' di polizia municipale. In tal caso sono stipulate intese tra i Comuni o tra i Comuni e le Comunita' Montane limitrofe che mediante convenzione determinano strutture organizzative mezzi ed attrezzature operative modalita' di impiego e rapporti finanziari; b) le operazioni di polizia municipale svolte su iniziative degli addetti fuori del territorio di competenza per necessita' connesse alla flagranza dell' illecito commesso; c) l' impiego del personale sulla base di piani o previe intese con le amministrazioni interessate fuori del territorio di competenza in caso di soccorsi per calamita' naturali; d) le missioni fuori del territorio per fini di collegamento e di rappresentanza inerenti i compiti istituzionali della polizia municipale.

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ARTICOLO 6
(Disciplina della collaborazione)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano ove ne ricorrano le circostanze le norme sulla mobilita' del personale previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego secondo le modalita' ivi disciplinate. 2. I comandi e i distacchi di cui all' articolo 4 e l' impiego del personale di cui all' articolo 5 comma 1 lettera c) devono essere disposti previa comunicazione al prefetto.

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ARTICOLO 7
(Gestione associata)
1. La gestione associata delle funzioni di polizia municipale e' diretta a favorire l' efficienza e l' economicita' del servizio. 2. La gestione associata e' definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati nella quale sono determinati i rispettivi oneri finanziari le modalita' organizzative la dipendenza giuridica e funzionale degli addetti. Inoltre detta convenzione deve prevedere: a) l' adozione di un regolamento per lo svolgimento del servizio ai sensi dell' articolo 7 della legge 65/ 1986; b) l' indicazione del responsabile amministrativo del servizio comune di polizia municipale con compiti di organizzazione e di coordinamento in tutto l' ambito territoriale tenuto conto delle esigenze e delle richieste delle amministrazioni interessate; c) il mantenimento della dipendenza organica dell' ente di appartenenza di ciascun addetto e il conseguente stato giuridico di ognuno; d) la mobilita' da un ente all' altro qualora cio' corrisponda ad esigenze di razionalizzazione economicita' e funzionalita' del servizio; e) la disciplina nel caso di Comuni sprovvisti di addetti delle specifiche modalita' per lo svolgimento del servizio nel corrispondente territorio fermo restando che in ciascun Comune dovra' essere assicurato l' espletamento del servizio per tutti i giorni dell' anno; f) l' indicazione del rappresentante istituzionale di cui all' articolo 9.

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CAPO III
STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 8
(Organizzazione del Servizio)
1. Lo svolgimento delle attivita' di polizia municipale avviene attraverso l' apposito autonomo servizio di polizia. 2. I Comuni singoli o associati e le Comunita' Montane devono adottare il regolamento del servizio di polizia municipale di cui all' articolo 4 della legge 65/ 986 entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

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ARTICOLO 9
(Rappresentanza istituzionale)
1. Il Sindaco o il Presidente della Comunita' Montana o l' Assessore da loro delegato sovrintende alle attivita' di polizia municipale impartisce gli indirizzi politico - amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio. 2. Quando il servizio di polizia municipale e' svolto in forma associativa nella convenzione di cui all' articolo 7 sono indicati il rappresentante e i casi in cui gli addetti al servizio di polizia municipale appartenenti ai singoli Comuni sono soggetti all' autorita' del Sindaco nel cui territorio si trovano ad operare.

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ARTICOLO 10
(Strutture di polizia municipale)
1. In ogni Comune od in ogni gestione associata di Comuni di cui all' articolo 7 e in ogni Comunita' Montana di cui all' articolo 3 comma 4 deve essere presente almeno un dipendente addetto esclusivamente alle funzioni di polizia municipale fermo restando che deve essere assicurata la funzione del servizio per tutti i giorni dell' anno. 2. Allorche' gli addetti siano almeno sette puo' essere istituito il Corpo di polizia municipale che deve costituire una struttura di massima dimensione dell' ente; qualora gli addetti siano in numero inferiore il servizio e' svolto dal Nucleo di polizia municipale. L' ordinamento del personale del Corpo prevede un Comandante in Vice Comandate o altra figura che sostituisca il Comandate in caso di assenza o impedimento. 3. La pianta organica del Comune deve prevede la massima articolazione possibile della struttura atta a garantire la migliore efficienza del servizio. 4. Il Comandante del Corpo o del Nucleo di polizia municipale di cui all' articolo 7 comma 2 hanno le responsabilita' del servizio impartiscono le direttive inerenti l' impiego degli addetti sovraintendono l' organizzazione del servizio l' addestramento la disciplina la formazione professionale nel rispetto della vigente legislazione in materia. 5. Nel caso previsto dal comma 2 i Comuni singoli o associati e le Comunita' Montane adottano il regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale e per l' ordinamento e l' organizzazione del Corpo ai sensi dell' articolo 7 della legge 65/ 1986

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ARTICOLO 11
(Organici e strutture organizzative della polizia municipale)
1. La dotazione organica e l' organizzazione dei servizi sono determinate previa informativa alle Organizzazioni sindacali e tenuto conto degli specifici criteri indicati nell' articolo 7 comma 2 della legge 65/ 1986 con particolare riferimento a indici o fattori socio - economici di efficienza e funzionalita' e delle eventuali indicazioni del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all' articolo 19. 2. L' organizzazione del Corpo nelle grandi aree urbane deve essere improntata al principio del decentramento territoriale ed al criterio di assicurare la funzionalita' ed efficienza delle dotazioni organiche per singole qualifiche funzionali. 3. L' organizzazione e la dotazione organica dei servizi di polizia municipale nel territorio di ogni Comune sono determinati previa informativa alle organizzazioni sindacali sulla base di critieri che tengano conto della popolazione residente temporanea e fluttuante della dimensione morfologica e dei caratteri urbanistici del territorio delle fasce orarie di necessita' operativa del servizio degli indici di violazione delle norme nonche' di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale socio - economico di efficienza e funzionalita'. A tal fine il rapporto numerico fra gli addetti e la popolazione non puo' essere inferiore ad un operatore per ogni settecento abitanti. 4. Le strutture organizzative di polizia municipale e le qualifiche funzionali degli addetti sono regolate dalla disciplina vigente in materia di pubblico impiego e dagli accordi di lavoro ivi previsti.

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ARTICOLO 12
(Accesso e mobilita')
1. Per l' accesso ai profili professionali della polizia municipale devono essere richiesti i seguenti ulteriori requisiti oltre a quelli gia' previsti dalle vigente norme: a) il possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di guida categoria B se rilasciata anteriormente al 26 aprile 1968; b) altezza minima non inferiore a metri 1.65 per le donne e a metri 1.70 per gli uomini; c) acutezza visiva non inferiore a 10/ 10 per entrambi gli occhi anche con correzione con un minimo di 8/ 10 per occhio; d) normalita' del senso cromatico luminoso e del campo visivo; e) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio. 2. Le modalita' del personale addetto ai servizi di polizia municipale tra i Comuni e le Comunita' Montane della Regione e' regolata dalla vigente disciplina in materia di pubblico impiego.

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ARTICOLO 13
(Tutela della salute)
1. I Comuni singoli o associati e le Comunita' montane attraverso i regolamenti di cui all' articolo 8 comma 2 provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e dell' integrita' fisica degli addetti al servizio di polizia municipale in attuazione ed in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione delle direttive 89/ 391/ CEE 89/ 654/ CEE 89/ 655/ CEE 89/ 656/ CEE 90/ 269/ CEE 90/ 279/ CEE 90/ 394/ CEE e 90/ 679/ CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro). 2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere salvo in casi di eventi eccezionali o di calamita' naturali modalita' di organizzazione del lavoro dei servizi e degli orari idonee a limitare l' esposizione degli addetti ad agenti inquinanti atmosferici ed acustici al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.

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CAPO IV
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ARTICOLO 14
(Formazione professionale)
1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale in materia di polizia municipale vengono svolte ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).

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ARTICOLO 15
(Programma Triennale)
1. Nell' ambito del Programma Triennale delle politiche attive del lavoro la Regione definisce standard formativi tipologie durata e costi dei corsi di formazione aggiornamento e riqualificazione professionale per la polizia municipale. 2. La Provincia sentiti i Comuni singoli o associati per lo svolgimento del servizio di polizia municipale le Comunita' Montane e le Organizzazioni sindacali concorre con le sue analisi di valutazione alla determinazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti in conformita' a quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 52/ 1993.

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ARTICOLO 16
(Piani annuali)
1. Nell' ambito del Piano annuale di formazione professionale previsto all' articolo 18 della legge regionale 52/ 1993 la Provincia sentiti i Comuni singoli o associati per lo svolgimento del servizio le Comunita' Montane e previa informativa alle Organizzazioni sindacali individua corsi di formazione aggiornamento e riqualificazione per gli operatori della polizia municipale anche neo - assunti.

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ARTICOLO 17
(Attuazione delle attivita' di aggiornamento e di specializzazione)
1. Ai sensi dell' articolo 17 comma 1 lettera e) della legge regionale 52/ 1993 la Provincia attua attivita' di aggiornamento e specializzazione rivolta anche agli operatori di polizia municipale nel perseguimento dell' obiettivo della formazione continua tramite i propri centri professionali e gli enti di cui all' articolo 37 comma 1 della legge regionale 52/ 1993.

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CAPO V
APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI

ARTICOLO 18
(Funzioni di polizia locale)
1. Gli enti locali diversi dai Comuni e dalle Comunita' Montane esercitano le funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza ed in quelle ad essi delegate da leggi statali o regionali. 2. Agli enti locali di cui al comma 1 si applicano ove compatibili le disposizioni della presente legge.

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CAPO VI
COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE

ARTICOLO 19
(Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale)
1. E' istituito il Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale composto da: a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato che lo presiede; b) un dirigente regionale esperto in materie giuridiche designato dalla Giunta regionale; c) quattro esperti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli addetti alla polizia municipale maggiormente rappresentative sul territorio regionale; d) un esperto designato dall' Associazione Nazionale Comuni d' Italia (ANCI); e) un esperto designato dall' Unione Province Italiane (UPI); f) un esperto designato dall' Unione Nazionale Comunita' e Centri Montani (UNCEM); g) un esperto designato dall' Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale (ANCUPM); h) un esperto designato dall' Associazione Nazionale Vigili Urbani (ANVU); i) due esperti in materia di polizia municipale designati dalla Giunta regionale tra gli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione. 2. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Le designazioni degli esperti di cui al comma 1 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno meta' piu' uno dei Componenti salva l' integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 3. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all' anno. 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Un dipendente del Servizio competente di livello non inferiore al VI svolge funzioni di segreteria del Comitato.

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ARTICOLO 20
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato Tecnico di cui all' articolo 19 ha funzioni di studio informazione e consulenza tecnico - giuridica in materia di polizia municipale ed in particolare ha il compito di effettuare studi e ricerche ed eventualmente di formulare proposte alla Giunta regionale atte a favorire una migliore organizzazione dei servizi di polizia municipale. 2. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio in merito: a) alle proposte di riparto dei fondi fra le Province per la formazione del Piano di incentivi per la gestione associata del servizio di polizia municipale; b) agli standard formativi tipologie e durata dei corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale della polizia municipale individuati nel Programma triennale delle Politiche Attive del lavoro; c) alle proposte in ordine alle caratteristiche delle uniformi dei distintivi delle denominazioni del personale addetto ai servizi di polizia municipale; d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale; e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica le procedure e le tessere di riconoscimento. 3. Ai fini dell' espressione del parere di cui al comma 2 lettera b) il Comitato e' integrato dall' Assessore incaricato del Servizio Politiche Attive del lavoro o suo delegato. 4. Qualora il Comitato formuli le proposte di cui al comma 1 l' Assessore competente comunica le determinazioni assunte al riguardo al fine della definitiva valutazione da parte della Giunta regionale.

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CAPO VII
ANAGRAFE UNIFORMI DISTINTIVI E MEZZI

ARTICOLO 21
(Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale)
1. E' istituita l' anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale. 2. E' compito dell' anagrafe anche ai fini di un' efficace programmazione degli interventi regionali raccogliere ed elaborare dati numerici e qualitativi relativi sia alle dotazioni organiche che all' organizzazione dei servizi di polizia municipale. Ai predetti dati possono accedere gli enti locali interessati e le Organizzazioni sindacali o professionali di categoria. 3. Per i compiti di cui al comma 2 ed anche ai fini di collegamento e supporto ai lavori del Comitato Tecnico regionale puo' provvedere personale dei Corpi di polizia municipale previa intesa tra la Regione e le Amministrazioni interessate nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblico impiego.

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ARTICOLO 22
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrativa concernente l' attuazione della presente legge nel corso dell' anno precedente.

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ARTICOLO 23
(Uniformi e distintivi mezzi di trasporto)
1. Gli addetti di polizia municipale svolgono di norma il loro servizio in uniforme. Il regolamento degli enti puo' prevedere i casi in cui il servizio in abito civile e' necessario indicando l' organo competente al rilascio della relativa autorizzazione. 2. La divisa degli appartenenti alla polizia municipale e' realizzata in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione. 3. Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai Nuclei di polizia municipale sono costituite dal modello e nei colori descritti nell' allegato A. 4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale recano lo stemma se adottato e la denominazione dell' ente di appartenenza nonche' il numero personale di matricola. 5. I segni dei distintivi delle uniformi e del grado sono descritti nell' allegato B. 6. I mezzi di trasporto in dotazione agli addetti della polizia municipale hanno colore contrassegni ed accessori secondo la descrizione di cui all' allegato C. 7. Eventuali modifiche agli allegati A B e C possono essere apportate con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all' articolo 19.

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ARTICOLO 24
(Mezzi e strumenti operativi)
1. I servizi di polizia municipale sono dotati di norma di mezzi e strumenti operativi di tre tipi: a) mezzi per lo spostamento del personale; b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi; c) mezzi e strumenti fissi o mobili per le comunicazioni a distanza. 2. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge il Comitato tecnico consultivo regionale predisporra' gli allegati relativi a mezzi di cui alle lettere a b c del comma 1 da sottoporsi all' approvazione della Giunta regionale.

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CAPO VIII
INCENTIVI FINANZIARI

ARTICOLO 25
(Competenze regionali)
1. La Regione tramite le province eroga contributi per il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature dei Comuni associati per l' esercizio della polizia municipale o delle Comunita' Montane. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale previo parere del Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale ripartisce fra le Province liguri i fondi da erogare ai Comuni associati ed alle Comunita' Montane tenuto conto della situazione geomorfologica del territorio della popolazione residente e fluttuante e delle gestioni associate esistenti nella Provincia.

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ARTICOLO 26
(Competenze provinciali)
1. La Giunta provinciale entro il 30 settembre di ogni anno propone al Consiglio il Piano di riparto dei contributi tenendo conto della situazione economico - finanziaria dei richiedenti della rete viaria del rapporto fra popolazione residente e fluttuante e delle priorita' in ordine alle attrezzature che si intendono acquisire. 2. Gli enti che godono del contributo devono presentare apposito rendiconto delle spese sostenute alla Provincia. 3. La concessione del contributo puo' essere revocata dalla Provincia qualora non sia rispettata la destinazione originale o quando l' ente non fornisca il rendiconto.

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ARTICOLO 27
(Modalita' di accesso ai contributi)
1. I Comuni associati e le Comunita' Montane che intendono fruire dei contributi devono presentare istanza alla Provincia competente entro il 30 giugno di ogni anno corredata dalle deliberazioni comunali o del Consiglio Generale della Comunita' Montana in cui devono essere precisate: a) le attrezzature che si intendono acquistare; b) l' uso cui saranno adibite; c) il preventivo di spesa ed il relativo costo.

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ARTICOLO 28
(Controllo sostitutivo)
1. Qualora la Provincia non provvede all' adozione del Piano di cui all' articolo 26 comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale nomina un Commissario per l' adozione dello stesso.

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ARTICOLO 29
(Norma finanziaria)

ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:

ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) per quanto concerne le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale di cui al Capo IV ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge regionale 52/ 1993; b) per quanto concerne il riparto di cui all' articolo 25 mediante prelevamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9510 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 0526 " Contributi agli enti locali per il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature per l' esercizio della polizia municipale" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;
OMISSIS
2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

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ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSIS
c) per quanto concerne l' articolo 19 mediante gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 " Spesa per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale. 2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 4
2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

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CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 30
(Termini per l' adeguamento)
1. I Comuni singoli o associati o le Comunita' Montane e gli altri enti locali di cui all' articolo 18 provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adeguare i regolamenti vigenti ai criteri indicati dalle presenti norme. 2. L' adeguamento delle uniformi dei distintivi e dei mezzi di trasporto ai modelli deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 23 comma 4 deve avvenire in sede di rinnovo della dotazione e comunque entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge. 3. Decorsi inutilmente i termini sopraindicati il Comitato Regionale di Controllo nomina un Commissario che provvede all' emanazione degli atti relativi. 4. I Comuni e le Comunita' Montane inadempienti non potranno accedere ai finanziamenti previsti dal Capo VIII. 5. Agli allegati A B e C alla legge regionale 8 marzo 1990 n. 12 (disciplina della polizia municipale) rimangono in vigore fino alla completa attuazione del comma 2.

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ARTICOLO 31
(Attribuzioni dei fondi alle Province)
1. In sede di prima applicazione la Regione provvede al riparto dei contributi di cui all' articolo 25 tra le Province entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge. 2. Le Province erogano i contributi ai Comuni associati e alle Comunita' Montane richiedenti entro i successivi quattro mesi.

ARTICOLO 32
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 8 marzo 1990 n. 12 e' abrogata.

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ARTICOLO 33
(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 8 agosto 1995

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1995
___Num:0040
___Boll__Uff__Num:14
___Boll__Uff__Anno:1995

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Aggiornato il: 24 gennaio 2004