LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 08 08 1995 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 8 1995 N. 14
Disciplina della polizia locale
CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE
CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SUL TERRITORIO
CAPOIII
STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
CAPO IV FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
CAPO V APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI
CAPO VI COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
CAPO VII ANAGRAFE UNIFORMI DISTINTIVI E MEZZI
CAPO VIII INCENTIVI FINANZIARI
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
(Funzioni di polizia municipale)
1. I Comuni singoli od associati e le Comunita' Montane ai sensi dell' articolo
3 comma 4 esercitano secondo quanto disposto dalle legge 7 marzo 1986 n. 65
(legge quadro sull' andamento della polizia municipale) e dalla presente legge
nel rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza le funzioni
di polizia municipale che ad essi sono state attribuite o delegate dalle leggi
statali e dalle leggi regionali. 2. Le funzioni di polizia municipale comportano
lo svolgimento di compiti di vigilanza sull' osservanza delle leggi dei
regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato dalla Regione e dal Comune
con particolare riguardo alle attivita' di polizia urbana e rurale alla
circolazione stradale all' urbanistica e all' edilizia alla tutela dei beni
paesaggistici naturalistici e ambientali alla tutela dagli inquinamento al
commercio ai pubblici esercizi alla vigilanza igienico - sanitaria. 3. Restano
ferme le funzioni di competenza delle Unita' sanitarie locali le cui attivita'
di vigilanza ed ispettive sono disciplinate dalle specifiche normative statali e
regionali.
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ARTICOLO 2
(Compiti degli addetti ai servizi di polizia
municipale) 1. Gli addetti ai servizi di polizia municipale entro gli ambiti
territoriali di appartenenza e nei limiti delle loro competenze: a) provvedono
alle attivita' di vigilanza di cui all' articolo 1 con compiti di prevenzione e
di repressione delle violazioni; b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche
calamita' e disastri di intesa con le autorita' competenti nonche' in caso di
privati infortuni; c) assolvono ai compiti di informazione di raccolta di
notizie di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o
regolamenti richiesti dalla autorita' competenti; d) prestano servizi d' ordine
di vigilanza e di scorta necessari per l' espletamento di attivita' e compiti
istituzionali dell' ente di appartenenza; e) collaborano nei limiti e nelle
forme di legge e nell' ambito delle proprie attribuzioni con le forze di polizia
dello Stato e della protezione civile. 2. I compiti della polizia giudiziaria e
le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono disciplinati dall' articolo 5
della legge 65/ 1986. Gli addetti al servizio di polizia municipale non possono
essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali salvo diverse
disposizioni di legge. 3. Restano fermi gli interventi demandati per specifica
competenza ed attribuzione delle leggi ad altre istituzioni.
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CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SUL TERRITORIO
ARTICOLO 3
(Disposizioni generali)
1. Le attivita' di polizia municipale si attuano di norma nell' ambito
territoriale del Comune. 2. Esse devono essere realizzate qualora si svolgano in
ambiti territoriali piu' ampi in attuazione di convenzione stipulata ai sensi
dell' articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie
locali). 3. Esse possono essere svolte tramite: a) comando o distacco degli
addetti; b) collaborazione tra Comuni in determinate situazioni o circostanze;
c) gestione associata delle funzioni tra Comuni. 4. I Comuni appartenenti a
Comunita' Montane possono affidare alle stesse l' esercizio del servizio di
polizia municipale ai sensi dell' articolo 11 comma 1 lettera d) della legge 31
gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).
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ARTICOLO 4
(Comando o distacco)
1. Il comando o distacco di addetti tra Comuni o Comunita' Montane puo' essere
disposto per un periodo limitato di tempo e previa intesa dei Comuni o delle
Comunita' Montane interessate sempreche' le esigenze che determinano il comando
o il distacco ineriscano a funzioni di polizia municipale. 2. Durante il periodo
di comando o di distacco l' addetto mantiene il rapporto organico con l' ente di
appartenenza ed il proprio stato giuridico ed economico mentre dipende
funzionalmente dall' ente presso cui e' comandato o distaccato. 3. Il comando o
distacco di addetti nell' ambito di diversi uffici dell' ente di appartenenza
non puo' avvenire se non per lo svolgimento di mansioni istituzionali della
polizia municipale e subordinatamente al nulla - osta del responsabile del
Servizio anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato tecnico consultivo
regionale di cui all' articolo 19.
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ARTICOLO 5
(Collaborazioni tra Comuni e Comunita'
Montane) 1. La collaborazione tra Comuni e Comunita' Montane e' volta ad
agevolare in particolare: a) la gestione di servizi a carattere ricorrente
stagionale od anche occasionale che comportino l' esercizio di attivita' di
polizia municipale. In tal caso sono stipulate intese tra i Comuni o tra i
Comuni e le Comunita' Montane limitrofe che mediante convenzione determinano
strutture organizzative mezzi ed attrezzature operative modalita' di impiego e
rapporti finanziari; b) le operazioni di polizia municipale svolte su iniziative
degli addetti fuori del territorio di competenza per necessita' connesse alla
flagranza dell' illecito commesso; c) l' impiego del personale sulla base di
piani o previe intese con le amministrazioni interessate fuori del territorio di
competenza in caso di soccorsi per calamita' naturali; d) le missioni fuori del
territorio per fini di collegamento e di rappresentanza inerenti i compiti
istituzionali della polizia municipale.
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ARTICOLO 6
(Disciplina della collaborazione)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano ove ne ricorrano le
circostanze le norme sulla mobilita' del personale previste dalle vigenti
disposizioni in materia di pubblico impiego secondo le modalita' ivi
disciplinate. 2. I comandi e i distacchi di cui all' articolo 4 e l' impiego del
personale di cui all' articolo 5 comma 1 lettera c) devono essere disposti
previa comunicazione al prefetto.
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ARTICOLO 7
(Gestione associata)
1. La gestione associata delle funzioni di polizia municipale e' diretta a
favorire l' efficienza e l' economicita' del servizio. 2. La gestione associata
e' definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati nella quale sono
determinati i rispettivi oneri finanziari le modalita' organizzative la
dipendenza giuridica e funzionale degli addetti. Inoltre detta convenzione deve
prevedere: a) l' adozione di un regolamento per lo svolgimento del servizio ai
sensi dell' articolo 7 della legge 65/ 1986; b) l' indicazione del responsabile
amministrativo del servizio comune di polizia municipale con compiti di
organizzazione e di coordinamento in tutto l' ambito territoriale tenuto conto
delle esigenze e delle richieste delle amministrazioni interessate; c) il
mantenimento della dipendenza organica dell' ente di appartenenza di ciascun
addetto e il conseguente stato giuridico di ognuno; d) la mobilita' da un ente
all' altro qualora cio' corrisponda ad esigenze di razionalizzazione
economicita' e funzionalita' del servizio; e) la disciplina nel caso di Comuni
sprovvisti di addetti delle specifiche modalita' per lo svolgimento del servizio
nel corrispondente territorio fermo restando che in ciascun Comune dovra' essere
assicurato l' espletamento del servizio per tutti i giorni dell' anno; f) l'
indicazione del rappresentante istituzionale di cui all' articolo 9.
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CAPO III
STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
ARTICOLO 8
(Organizzazione del Servizio)
1. Lo svolgimento delle attivita' di polizia municipale avviene attraverso l'
apposito autonomo servizio di polizia. 2. I Comuni singoli o associati e le
Comunita' Montane devono adottare il regolamento del servizio di polizia
municipale di cui all' articolo 4 della legge 65/ 986 entro sei mesi dall'
entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 9
(Rappresentanza istituzionale)
1. Il Sindaco o il Presidente della Comunita' Montana o l' Assessore da loro
delegato sovrintende alle attivita' di polizia municipale impartisce gli
indirizzi politico - amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio. 2.
Quando il servizio di polizia municipale e' svolto in forma associativa nella
convenzione di cui all' articolo 7 sono indicati il rappresentante e i casi in
cui gli addetti al servizio di polizia municipale appartenenti ai singoli Comuni
sono soggetti all' autorita' del Sindaco nel cui territorio si trovano ad
operare.
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ARTICOLO 10
(Strutture di polizia municipale)
1. In ogni Comune od in ogni gestione associata di Comuni di cui all' articolo 7
e in ogni Comunita' Montana di cui all' articolo 3 comma 4 deve essere presente
almeno un dipendente addetto esclusivamente alle funzioni di polizia municipale
fermo restando che deve essere assicurata la funzione del servizio per tutti i
giorni dell' anno. 2. Allorche' gli addetti siano almeno sette puo' essere
istituito il Corpo di polizia municipale che deve costituire una struttura di
massima dimensione dell' ente; qualora gli addetti siano in numero inferiore il
servizio e' svolto dal Nucleo di polizia municipale. L' ordinamento del
personale del Corpo prevede un Comandante in Vice Comandate o altra figura che
sostituisca il Comandate in caso di assenza o impedimento. 3. La pianta organica
del Comune deve prevede la massima articolazione possibile della struttura atta
a garantire la migliore efficienza del servizio. 4. Il Comandante del Corpo o
del Nucleo di polizia municipale di cui all' articolo 7 comma 2 hanno le
responsabilita' del servizio impartiscono le direttive inerenti l' impiego degli
addetti sovraintendono l' organizzazione del servizio l' addestramento la
disciplina la formazione professionale nel rispetto della vigente legislazione
in materia. 5. Nel caso previsto dal comma 2 i Comuni singoli o associati e le
Comunita' Montane adottano il regolamento per la disciplina dello stato
giuridico del personale e per l' ordinamento e l' organizzazione del Corpo ai
sensi dell' articolo 7 della legge 65/ 1986
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ARTICOLO 11
(Organici e strutture organizzative della polizia municipale)
1. La dotazione organica e l' organizzazione dei servizi sono determinate previa
informativa alle Organizzazioni sindacali e tenuto conto degli specifici criteri
indicati nell' articolo 7 comma 2 della legge 65/ 1986 con particolare
riferimento a indici o fattori socio - economici di efficienza e funzionalita' e
delle eventuali indicazioni del Comitato tecnico consultivo regionale di cui
all' articolo 19. 2. L' organizzazione del Corpo nelle grandi aree urbane deve
essere improntata al principio del decentramento territoriale ed al criterio di
assicurare la funzionalita' ed efficienza delle dotazioni organiche per singole
qualifiche funzionali. 3. L' organizzazione e la dotazione organica dei servizi
di polizia municipale nel territorio di ogni Comune sono determinati previa
informativa alle organizzazioni sindacali sulla base di critieri che tengano
conto della popolazione residente temporanea e fluttuante della dimensione
morfologica e dei caratteri urbanistici del territorio delle fasce orarie di
necessita' operativa del servizio degli indici di violazione delle norme nonche'
di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale socio - economico di
efficienza e funzionalita'. A tal fine il rapporto numerico fra gli addetti e la
popolazione non puo' essere inferiore ad un operatore per ogni settecento
abitanti. 4. Le strutture organizzative di polizia municipale e le qualifiche
funzionali degli addetti sono regolate dalla disciplina vigente in materia di
pubblico impiego e dagli accordi di lavoro ivi previsti.
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ARTICOLO 12
(Accesso e mobilita')
1. Per l' accesso ai profili professionali della polizia municipale devono
essere richiesti i seguenti ulteriori requisiti oltre a quelli gia' previsti
dalle vigente norme: a) il possesso della patente di guida di categoria A e di
categoria B o della sola patente di guida categoria B se rilasciata
anteriormente al 26 aprile 1968; b) altezza minima non inferiore a metri 1.65
per le donne e a metri 1.70 per gli uomini; c) acutezza visiva non inferiore a
10/ 10 per entrambi gli occhi anche con correzione con un minimo di 8/ 10 per
occhio; d) normalita' del senso cromatico luminoso e del campo visivo; e)
percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio. 2. Le modalita'
del personale addetto ai servizi di polizia municipale tra i Comuni e le
Comunita' Montane della Regione e' regolata dalla vigente disciplina in materia
di pubblico impiego.
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ARTICOLO 13
(Tutela della salute)
1. I Comuni singoli o associati e le Comunita' montane attraverso i regolamenti
di cui all' articolo 8 comma 2 provvedono ad adottare tutte le misure atte alla
effettiva tutela della salute e dell' integrita' fisica degli addetti al
servizio di polizia municipale in attuazione ed in conformita' a quanto previsto
dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione delle direttive 89/
391/ CEE 89/ 654/ CEE 89/ 655/ CEE 89/ 656/ CEE 90/ 269/ CEE 90/ 279/ CEE 90/
394/ CEE e 90/ 679/ CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro). 2. I regolamenti di cui al comma 1
devono prevedere salvo in casi di eventi eccezionali o di calamita' naturali
modalita' di organizzazione del lavoro dei servizi e degli orari idonee a
limitare l' esposizione degli addetti ad agenti inquinanti atmosferici ed
acustici al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.
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CAPO IV
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ARTICOLO 14
(Formazione professionale)
1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale in materia di
polizia municipale vengono svolte ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993
n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).
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ARTICOLO 15
(Programma Triennale)
1. Nell' ambito del Programma Triennale delle politiche attive del lavoro la
Regione definisce standard formativi tipologie durata e costi dei corsi di
formazione aggiornamento e riqualificazione professionale per la polizia
municipale. 2. La Provincia sentiti i Comuni singoli o associati per lo
svolgimento del servizio di polizia municipale le Comunita' Montane e le
Organizzazioni sindacali concorre con le sue analisi di valutazione alla
determinazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti in conformita' a
quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 52/ 1993.
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ARTICOLO 16
(Piani annuali)
1. Nell' ambito del Piano annuale di formazione professionale previsto all'
articolo 18 della legge regionale 52/ 1993 la Provincia sentiti i Comuni singoli
o associati per lo svolgimento del servizio le Comunita' Montane e previa
informativa alle Organizzazioni sindacali individua corsi di formazione
aggiornamento e riqualificazione per gli operatori della polizia municipale
anche neo - assunti.
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ARTICOLO 17
(Attuazione delle attivita' di aggiornamento e di specializzazione)
1. Ai sensi dell' articolo 17 comma 1 lettera e) della legge regionale 52/ 1993
la Provincia attua attivita' di aggiornamento e specializzazione rivolta anche
agli operatori di polizia municipale nel perseguimento dell' obiettivo della
formazione continua tramite i propri centri professionali e gli enti di cui all'
articolo 37 comma 1 della legge regionale 52/ 1993.
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CAPO V
APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI
ARTICOLO 18
(Funzioni di polizia locale)
1. Gli enti locali diversi dai Comuni e dalle Comunita' Montane esercitano le
funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza ed in quelle ad
essi delegate da leggi statali o regionali. 2. Agli enti locali di cui al comma
1 si applicano ove compatibili le disposizioni della presente legge.
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CAPO VI
COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
ARTICOLO 19
(Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale)
1. E' istituito il Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale composto
da: a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato che lo
presiede; b) un dirigente regionale esperto in materie giuridiche designato
dalla Giunta regionale; c) quattro esperti tra quelli designati dalle
Organizzazioni sindacali degli addetti alla polizia municipale maggiormente
rappresentative sul territorio regionale; d) un esperto designato dall'
Associazione Nazionale Comuni d' Italia (ANCI); e) un esperto designato dall'
Unione Province Italiane (UPI); f) un esperto designato dall' Unione Nazionale
Comunita' e Centri Montani (UNCEM); g) un esperto designato dall' Associazione
Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale (ANCUPM); h) un esperto
designato dall' Associazione Nazionale Vigili Urbani (ANVU); i) due esperti in
materia di polizia municipale designati dalla Giunta regionale tra gli
appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione. 2. Il Comitato e'
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica
cinque anni. Le designazioni degli esperti di cui al comma 1 devono essere
effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il
Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le
designazioni pervenute consentano la nomina di almeno meta' piu' uno dei
Componenti salva l' integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
3. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all' anno. 4. Ai componenti del
Comitato spetta il rimborso spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n.
1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione
o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive
modificazioni ed integrazioni. 5. Un dipendente del Servizio competente di
livello non inferiore al VI svolge funzioni di segreteria del Comitato.
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ARTICOLO 20
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato Tecnico di cui all' articolo 19 ha funzioni di studio
informazione e consulenza tecnico - giuridica in materia di polizia municipale
ed in particolare ha il compito di effettuare studi e ricerche ed eventualmente
di formulare proposte alla Giunta regionale atte a favorire una migliore
organizzazione dei servizi di polizia municipale. 2. Il Comitato Tecnico esprime
parere obbligatorio in merito: a) alle proposte di riparto dei fondi fra le
Province per la formazione del Piano di incentivi per la gestione associata del
servizio di polizia municipale; b) agli standard formativi tipologie e durata
dei corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale della polizia
municipale individuati nel Programma triennale delle Politiche Attive del
lavoro; c) alle proposte in ordine alle caratteristiche delle uniformi dei
distintivi delle denominazioni del personale addetto ai servizi di polizia
municipale; d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale; e) alle proposte volte
ad uniformare la modulistica le procedure e le tessere di riconoscimento. 3. Ai
fini dell' espressione del parere di cui al comma 2 lettera b) il Comitato e'
integrato dall' Assessore incaricato del Servizio Politiche Attive del lavoro o
suo delegato. 4. Qualora il Comitato formuli le proposte di cui al comma 1 l'
Assessore competente comunica le determinazioni assunte al riguardo al fine
della definitiva valutazione da parte della Giunta regionale.
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CAPO VII
ANAGRAFE UNIFORMI DISTINTIVI E MEZZI
ARTICOLO 21
(Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale)
1. E' istituita l' anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale. 2. E'
compito dell' anagrafe anche ai fini di un' efficace programmazione degli
interventi regionali raccogliere ed elaborare dati numerici e qualitativi
relativi sia alle dotazioni organiche che all' organizzazione dei servizi di
polizia municipale. Ai predetti dati possono accedere gli enti locali
interessati e le Organizzazioni sindacali o professionali di categoria. 3. Per i
compiti di cui al comma 2 ed anche ai fini di collegamento e supporto ai lavori
del Comitato Tecnico regionale puo' provvedere personale dei Corpi di polizia
municipale previa intesa tra la Regione e le Amministrazioni interessate nel
rispetto della vigente normativa in materia di pubblico impiego.
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ARTICOLO 22
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo trasmette al Consiglio regionale una
relazione illustrativa concernente l' attuazione della presente legge nel corso
dell' anno precedente.
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ARTICOLO 23
(Uniformi e distintivi mezzi di trasporto)
1. Gli addetti di polizia municipale svolgono di norma il loro servizio in
uniforme. Il regolamento degli enti puo' prevedere i casi in cui il servizio in
abito civile e' necessario indicando l' organo competente al rilascio della
relativa autorizzazione. 2. La divisa degli appartenenti alla polizia municipale
e' realizzata in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di
identificazione. 3. Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai Nuclei di polizia
municipale sono costituite dal modello e nei colori descritti nell' allegato A.
4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale
recano lo stemma se adottato e la denominazione dell' ente di appartenenza
nonche' il numero personale di matricola. 5. I segni dei distintivi delle
uniformi e del grado sono descritti nell' allegato B. 6. I mezzi di trasporto in
dotazione agli addetti della polizia municipale hanno colore contrassegni ed
accessori secondo la descrizione di cui all' allegato C. 7. Eventuali modifiche
agli allegati A B e C possono essere apportate con deliberazione della Giunta
regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all' articolo 19.
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ARTICOLO 24
(Mezzi e strumenti operativi)
1. I servizi di polizia municipale sono dotati di norma di mezzi e strumenti
operativi di tre tipi: a) mezzi per lo spostamento del personale; b) mezzi ed
attrezzature per specifici impieghi; c) mezzi e strumenti fissi o mobili per le
comunicazioni a distanza. 2. Entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge il Comitato tecnico consultivo regionale predisporra' gli
allegati relativi a mezzi di cui alle lettere a b c del comma 1 da sottoporsi
all' approvazione della Giunta regionale.
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CAPO VIII
INCENTIVI FINANZIARI
ARTICOLO 25
(Competenze regionali)
1. La Regione tramite le province eroga contributi per il potenziamento dei
mezzi e delle attrezzature dei Comuni associati per l' esercizio della polizia
municipale o delle Comunita' Montane. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno la
Giunta regionale previo parere del Comitato Tecnico Consultivo della polizia
municipale ripartisce fra le Province liguri i fondi da erogare ai Comuni
associati ed alle Comunita' Montane tenuto conto della situazione geomorfologica
del territorio della popolazione residente e fluttuante e delle gestioni
associate esistenti nella Provincia.
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ARTICOLO 26
(Competenze provinciali)
1. La Giunta provinciale entro il 30 settembre di ogni anno propone al Consiglio
il Piano di riparto dei contributi tenendo conto della situazione economico -
finanziaria dei richiedenti della rete viaria del rapporto fra popolazione
residente e fluttuante e delle priorita' in ordine alle attrezzature che si
intendono acquisire. 2. Gli enti che godono del contributo devono presentare
apposito rendiconto delle spese sostenute alla Provincia. 3. La concessione del
contributo puo' essere revocata dalla Provincia qualora non sia rispettata la
destinazione originale o quando l' ente non fornisca il rendiconto.
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ARTICOLO 27
(Modalita' di accesso ai contributi)
1. I Comuni associati e le Comunita' Montane che intendono fruire dei contributi
devono presentare istanza alla Provincia competente entro il 30 giugno di ogni
anno corredata dalle deliberazioni comunali o del Consiglio Generale della
Comunita' Montana in cui devono essere precisate: a) le attrezzature che si
intendono acquistare; b) l' uso cui saranno adibite; c) il preventivo di spesa
ed il relativo costo.
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ARTICOLO 28
(Controllo sostitutivo)
1. Qualora la Provincia non provvede all' adozione del Piano di cui all'
articolo 26 comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale nomina
un Commissario per l' adozione dello stesso.
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ARTICOLO 29
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a)
per quanto concerne le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale di
cui al Capo IV ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge regionale 52/
1993; b) per quanto concerne il riparto di cui all' articolo 25 mediante
prelevamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal
capitolo 9510 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di
investimento per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l' anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di
previsione del capitolo 0526 " Contributi agli enti locali per il
potenziamento dei mezzi e delle attrezzature per l' esercizio della polizia
municipale" con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di
competenza e di cassa;
OMISSIS
2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
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ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSIS
c) per quanto concerne l' articolo 19 mediante gli stanziamenti in termini di
competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 " Spesa per compensi
gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri
organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale. 2.
Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
ARTICOLO 29 SUBARTICOLO 4
2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
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CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 30
(Termini per l' adeguamento)
1. I Comuni singoli o associati o le Comunita' Montane e gli altri enti locali
di cui all' articolo 18 provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ad adeguare i regolamenti vigenti ai criteri
indicati dalle presenti norme. 2. L' adeguamento delle uniformi dei distintivi e
dei mezzi di trasporto ai modelli deliberati dalla Giunta regionale ai sensi
dell' articolo 23 comma 4 deve avvenire in sede di rinnovo della dotazione e
comunque entro tre anni dall' entrata in vigore della presente legge. 3. Decorsi
inutilmente i termini sopraindicati il Comitato Regionale di Controllo nomina un
Commissario che provvede all' emanazione degli atti relativi. 4. I Comuni e le
Comunita' Montane inadempienti non potranno accedere ai finanziamenti previsti
dal Capo VIII. 5. Agli allegati A B e C alla legge regionale 8 marzo 1990 n. 12
(disciplina della polizia municipale) rimangono in vigore fino alla completa
attuazione del comma 2.
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ARTICOLO 31
(Attribuzioni dei fondi alle Province)
1. In sede di prima applicazione la Regione provvede al riparto dei contributi
di cui all' articolo 25 tra le Province entro due mesi dall' entrata in vigore
della presente legge. 2. Le Province erogano i contributi ai Comuni associati e
alle Comunita' Montane richiedenti entro i successivi quattro mesi.
ARTICOLO 32
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 8 marzo 1990 n. 12 e' abrogata.
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ARTICOLO 33
(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova
addi' 8 agosto 1995
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1995
___Num:0040
___Boll__Uff__Num:14
___Boll__Uff__Anno:1995
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