LEGGE 7 marzo 1986, n. 65.
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale .
ART. 1.
Servizio di polizia municipale.
ART. 2.
Funzioni del sindaco.
ART. 3.
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
ART. 4.
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
ART. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale,
di pubblica sicurezza.
ART.
6. Legislazione
regionale in materia di polizia municipale.
ART. 7.
Corpo di polizia municipale e regolamento comunale
sullo stato giuridico del personale.
ART. 8.
Titoli di studio.
ART. 9.
Comandante del Corpo di polizia municipale.
ART. 10.
Trattamento economico del personale di polizia municipale.
ART. 11.
Comunicazione dei regolamenti comunali.
ART. 12.
Applicazione ad altri enti locali.
ART. 13.
Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.
ART. 14.
Copertura dell'onere finanziario.
ART. 1. Servizio di polizia municipale.
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere
appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni possono
gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla
legge dello Stato.
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ART. 2. Funzioni del sindaco.
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui
al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del
servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
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ART. 3.
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di
competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e
collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia
dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per
specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
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ART. 4.
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito
civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e
venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti
assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina
rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di
appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di
collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il
servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla
flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le
amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
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ART. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente
di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del
codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della
presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione
del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente
di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti
requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria
e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a
disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le
dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui
all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con
apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche
la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro
per l'addestramento al loro uso.
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ART.
6. Legislazione
regionale in materia di polizia municipale.
1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla
presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto
della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del
personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative
di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di
grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione
stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità
d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le
uniformi del: le Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del
precedente articolo 5.
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ART. 7.
Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.
1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno
sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo
stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai
principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di
funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune
e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio,
alle carattcristiche socio-economiche della comunità locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della
popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in
circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree
metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del
Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del
decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni
organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare
la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al
presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.
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ART. 8. Titoli di studio.
I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge
sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
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ART. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale.
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il
sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo
degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le
direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i
singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
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ART. 10.
Trattamento economico del personale di polizia municipale.
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli
retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , in sede di
accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93 ,
possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento
dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1deg. aprile
1981, n. 121 , per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le
funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al
personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo
espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , non è cumulabile con
qualsiasi altra indennità.
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ART. 11.
Comunicazione dei regolamenti comunali.
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati
al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.
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ART. 12. Applicazione ad altri enti locali.
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di
cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge,
sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi
corrispondenti.
2. E' altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente
legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al
precedente articolo 5 effettivamente svolte.
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ART. 13.
Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.
L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a
decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente
degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
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ART. 14. Copertura dell'onere finanziario.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono
gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
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