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NORME DI
ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale
Il Presidente della Repubblica
Visti gli artt. 76 e 87 Cost.;
Vista la L. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale;
Visto il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di
Procedura Penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 gennaio 1989;
Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare
istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81/1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a
norma degli artt. 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81/1987;
Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio
superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 luglio 1989;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del Codice di Procedura Penale, allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al
Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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TITOLO I NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I Disposizioni relative al giudice
Art.1 Determinazione del distretto di Corte di Appello più vicino
1. Agli effetti di quanto stabilito dall'art. 11 del Codice, per determinare il
distretto di Corte di Appello più vicino si tiene conto della distanza
chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di
distretto.
Art.2 Riunione di processi
1 Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del Codice
pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio
giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale
riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei
processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la
designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In
tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.
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CAPO II
Disposizioni relative al pubblico ministero
Art.3 Designazione del pubblico ministero
1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile,
alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo
grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati (70 ord. giud.).
Art.4 Contrasto tra pubblici ministeri
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 54 comma 2 del Codice, il
pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la
Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione gli atti del procedimento in
originale o in copia.
Art.4-bis Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio
del pubblico ministero
1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3,
del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente
a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve
procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte
di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la
trasmissione di copia degli atti del procedimento.
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CAPO III
Disposizioni relative alla polizia giudiziaria
Art.5 Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56 c.p.p.) sono composte dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria (57 c.p.p.) della polizia di Stato,
dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività
di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte di
Appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati
presso le sezioni con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza,
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le
disposizioni dell'art. 8 in quanto applicabili.
3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 10.
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Art.6 Costituzione dell'organico delle sezioni
1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:
a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati
previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;
b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati
previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture.
2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia
giudiziaria (57 c.p.p.).
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni
biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri
dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico
delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria (55 c.p.p.) e sentito il procuratore generale presso la
Corte di Appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il
contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi
organici.
4. Il personale applicato a norma dell'art. 5 comma 2 non viene calcolato
nell'organico delle sezioni.
Art.7 Ripianamento organico e posti vacanti
1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento
organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art.
6 comma 3.
2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è
pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su
richiesta del procuratore generale presso la Corte di Appello.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 l'amministrazione interessata provvede alla
copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.
Art.8 Assegnazione alle sezioni
1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria
presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni
dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di
preferenza. in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale
appartenente alla propria amministrazione.
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Art.9 Direzione e coordinamento delle sezioni
1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne
coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli
magistrati a norma dell'art.58 del Codice.
2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia
giudiziaria più elevato dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia
giudiziaria (55 c.p.p.), salvo che per casi eccezionali o per esigenze di
istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale
la sezione è istituita.
Art.10 Stato giuridico e carriere del personale delle sezioni
1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono
disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale,
nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è
istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla
formazione della valutazione.
3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e le
domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati,
sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la Corte di Appello
nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle
vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a
norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini
della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle
eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve
avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni
o nei servizi di polizia giudiziaria (56 c.p.p.).
5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette
contestualmente copia della documentazione caratteristica.
6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento
dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del
procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della
Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono
divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
Art.11 Trasferimenti del personale delle sezioni
1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono
disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo
dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della
amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale
presso la Corte di Appello.
2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione
in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al
procuratore generale da parte dell'amministrazione.
Art.12 Servizi di polizia giudiziaria
1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 56 del Codice, sono servizi di
polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle
rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di
svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'art. 55 del
Codice.
2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del Codice, le
amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma
1 comunicano al procuratore generale presso la Corte di Appello e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che
dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di
questi.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 14 ogni variazione dell'elenco degli
ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.
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Art.13 Servizi operanti in ambito più vasto del circondario
1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da
svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto
è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il
servizio.
Art.14 Allontanamento dei dirigenti dei servizi
1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici
i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o
articolazioni di questi, le amministrazione dalle quali essi dipendono devono
ottenere il consenso del procuratore generale presso la Corte di Appello e del
procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario
ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.
Art.15 Promozioni
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono
essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la
Corte di Appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o
articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole
del procuratore generale presso la Corte di Appello e del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o
l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria (55 c.p.p.) da non
più di due anni.
Art.16 Sanzioni disciplinari
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57 c.p.p.) che senza
giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità
giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un
ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o
negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa
all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione
disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego
per un tempo non eccedente sei mesi.
2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'art. 56 comma 1
lett. b) del Codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso
le sezioni.
3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai
propri ordinamenti.
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Art.17 Procedimento disciplinare
1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la Corte di
Appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio
dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale
dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.).
2. L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica
succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è
chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che,
fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre
documenti e richiedere l'audizione di testimoni.
3. Competente a giudicare è una commissione composta:
a) da un presidente di sezione della Corte di Appello che la presiede e da un
magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal Consiglio giudiziario;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza
dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni
rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal
comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla
polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la
commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente
alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi
che la rappresentano.
4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 127 del Codice. L'accusa è esercitata dal procuratore
generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto.
L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti
alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti
negli albi professionali. In mancanza di tale nomina il presidente della
commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità
previste dall'art. 97 del Codice.
5. Il procuratore generale presso la Corte di Appello comunica i provvedimenti
all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.
Art.18 Ricorso
1. Contro la decisione emessa a norma dell'art. 17 l'incolpato e il procuratore
generale presso la Corte di Appello possono proporre ricorso a una commissione
che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed è composta:
a) da un magistrato della Corte di Cassazione che la presiede e da un magistrato
che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio
superiore della magistratura;
b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza
dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo
della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di
finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o
alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di
polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e
nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.
2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la
Corte di Cassazione.
3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i
procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il
presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo
le modalità previste dall'art. 97 del Codice.
4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione
cui appartiene l'ufficiale o l'agente.
5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la Corte di
Cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il
ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni
dell'art. 611 del codice, in quanto applicabili.
Art.19 Sospensione cautelare
1. Le commissioni previste dagli artt. 17 e 18 possono disporre la sospensione
cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria (55
c.p.p.).
Art.20 Disposizione transitoria
1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici
giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per
la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.
2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto
previsto dall'art. 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di
entrata in vigore del Codice.
3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli artt. 7 e 8; tuttavia,
al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2
e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.
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CAPO
IV Disposizioni relative alle parti private e ai difensori
Art.21 Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente
1. Quando procede a norma dell'art. 66 del Codice, il giudice o il pubblico
ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare
se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le
sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a
dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne
nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato
uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha
ricoperto cariche pubbliche.
Art.22 Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare
1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare (47-ter ord.
pen.) deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria,
il giudice competente a norma dell'art. 279 del Codice ovvero il magistrato di
sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover
disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze
processuali o di sicurezza autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di
detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune
prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia
giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari
provvede sentito il pubblico ministero.
2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la
traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale
la persona deve comparire.
Art.23 Assenza delle parti private diverse dall'imputato
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non
determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione
della udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 82 comma 2 del Codice, nel caso di mancata
comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è
notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della
sentenza.
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Art.24 Nomina di più difensori
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte
non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza
rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del Codice.
Art.25 Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia
1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria (57 c.p.p.) e per tutti i dipendenti dell'amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore
di fiducia.
Art.26 Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento (109),
l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore
senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello
stesso.
2. Nei casi previsti dall'art. 109 comma 2 del Codice, quando ciò serve ad
assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria,
nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del
difensore a norma dell'art. 97 comma 4 del Codice tiene conto dell'appartenenza
etnica o linguistica dell'imputato.
Art.27 Documentazione della qualità di difensore
1. Quando è richiesto (36), il difensore documenta la sua qualità esibendo:
a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità
procedente;
b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso
di consegna da parte del difensore;
c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del
difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a
mezzo di raccomandata;
d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'art. 30, nel caso di nomina
di ufficio.
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Art.28 Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo
all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento,
un difensore di fiducia.
Art.29 Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio [205]
1. Il Consiglio dell'Ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi
l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese
di ufficio.
1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.97 del codice, è necessario
il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di
appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale
organizzati dagli ordini medesimi, o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono,
tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al
periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale
per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di
corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato, che, mediante
linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a
richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre
al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano
competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori
d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico
tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore,
per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti
tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività
della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati
detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei
nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente
alle esigenze.
5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria,
individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma
2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui
delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione
del difensore d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c),
hanno l'obbligo della reperibilità.
8. ABROGATO.
9. ABROGATO.
Art.30 Comunicazione al difensore di ufficio [206]
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata
a norma dell'art. 97 comma 3 del codice.
2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti
dall'art. 97 comma 4 del Codice.
3. Nel caso previsto dall'art. 97 comma 5 del Codice, il difensore di ufficio
che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un
sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le
ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.
Art.31 Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del
difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
Art.32 Recupero dei crediti professionali [207]
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati da
difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei
condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le
modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n.217, quando dimostri di aver
esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, ha diritto di
ripetere le somme di cui comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore
d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
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Art.32-bis Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile [208]
Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e
del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al
patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'art.1, comma 5, della
legge 30 luglio 1990, n.217, con diritto di ripetizione delle some a carico di
chi si è reso successivamente reperibile.
Art.33 Domicilio della persona offesa
1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore
si intende eletto presso quest'ultimo.
Art.34 Designazione del sostituto del difensore
1. Il difensore designa il sostituto (102 c.p.p.) nelle forme indicate nell'art.
96 comma 2 del Codice.
Art.35 Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, la busta della
corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:
a) il nome e il cognome dell'imputato;
b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;
c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la
sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la
corrispondenza si riferisce.
2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata (39) dal
presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo
delegato.
3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il
proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette,
senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.
4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le
indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni
dell'art. 18 commi 8 e 9 della L. 26 luglio 1975 n. 354 e degli artt. 20 comma 1
e 36 commi 7 e 8 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.
5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice, quando sono
autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come
risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la
disposizione dell'art. 37 comma 8 del D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.
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Art.36 Accesso del difensore al luogo di custodia
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia
cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona
stessa si trova custodita.
2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo
all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'art. 27 o
con altro mezzo equipollente.
3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'art. 104 commi 3 e 4 del
Codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed
è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a
custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
Art.37 Procura speciale rilasciata in via preventiva
1. La procura speciale prevista dall'art. 122 del Codice può essere rilasciata
anche preventivamente (571), per l'eventualità in cui si verifichino i
presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Art.38 Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
ABROGATO [209]
1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del
Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno
facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano
dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del
difensore, da investigatori privati autorizzati (222).
2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona
offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa
rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice é inserita nel fascicolo
relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta
alle indagini ne richiede la restituzione.
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CAPO V Disposizioni
relative agli atti
Art.39 Autenticazione della sottoscrizione di atti
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della
sottoscrizione di atti per i quali il Codice prevede tale formalità può essere
effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria dal notaio, dal difensore,
dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale,
dal giudice conciliatore, dal presidente del Consiglio dell'Ordine forense o da
un consigliere da lui delegato.
Art.40 Copia dell'atto che surroga l'originale mancante
1. Nel caso previsto dall'art. 112 comma 1 del Codice, la cancelleria attesta
sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni
effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.
Art.41 Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell'art. 113 commi 1 e 2 del Codice, sull'atto
ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la
ricostituzione.
Art.42 Trasmissione a distanza di copia di atti
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge,
può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei,
previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio
presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il
testo originale.
Art.43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L'autorizzazione prevista dall'art. 116 comma 2 del Codice non è richiesta
nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al
rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
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Art.44 Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o
internate
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'art. 123
del Codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno
successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia
autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale
urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da
lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal
caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di
aver trasmesso il testo originale.
Art.45 Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la
relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un
componente del collegio previamente designato dal presidente.
Art.45-bis Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione
dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di
consiglio (p.p. 1276) avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal
presidente del collegio con decreto motivato (p.p.1253), che sono comunicati
(p.p.1532) o notificati (p.p.154 s.s.) unitamente all'avviso di cui all'articolo
127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo
146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.
Art.46 Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo (132, 133, 375-377,
399, 490 c.p.p.) è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria
dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla
esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.
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Art.47 Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'art. 133 del Codice è
revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le
giustificazioni addotte dall'interessato.
Art.48 Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei
decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da
lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della
sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Art.49 Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive
(139 c.p.p.) sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è
trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento
e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché
la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere
conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali (24 reg.).
Art.50 Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento
meccanico
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento
meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici
autorizzati a norma dell'art. 135 del Codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive
per la parte di rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di
caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli
verbalizzanti.
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Art.51 Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo
all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi
previsti dagli artt. 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del Codice,
l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perché
provveda alla scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato
a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non
superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di
regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.
3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'art. 7 comma 1 della L. 3
ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso
dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.
Art.52 Citazione dell'interprete
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete
del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere
citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia
giudiziaria.
Art.53 Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini
preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista
dall'art. 147 comma 2 del Codice, il pubblico ministero richiede al giudice per
le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione
pecuniaria.
Art.54 Copie degli atti da notificare
1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi
deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della
notificazione.
2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei,
quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver
trasmesso il testo originale.
3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria,
l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero
di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.
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Art.55 Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono
o del telegrafo
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'art. 149 commi 4 e 5 del Codice
provvede la Cancelleria o la Segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma
previsto dall'art. 149 comma 2 del Codice con l'indicazione della persona che lo
trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono
allegati agli atti del procedimento a cura della Cancelleria o della Segreteria.
Art.56 Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
1. Ai fini previsti dall'art. 152 del Codice, il difensore che ha spedito l'atto
da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in
cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale,
e l'avviso di ricevimento.
2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in
piego.
Art.57 Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto
1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono
essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'art. 156 comma 2 del
Codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato
richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta
menzione in apposito registro.
Art.58 Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'art. 57 data,
ora e modalità dell'informazione prevista dall'art. 156 comma 2 del Codice.
Art.59 Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
1. Nel caso previsto dall'art. 157 comma 7 del Codice, nella relazione di
notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso
di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'art. 157 comma 1 del
Codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in
orario diverso da quello del primo accesso.
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Art.60 Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio
militare
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'art.
158 del Codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Art.61 Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'art.
159 del Codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in
cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno
eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi
fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Art.62 Indicazione delle generalità del domiciliatario
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'art. 162 del Codice, l'imputato è
tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.
Art.63 Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 169 comma 3 del Codice, all'avviso
redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede
è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato
risulta essere nato.
Art.64 Comunicazione di atti
1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante
trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero mediante consegna al personale di Cancelleria, che ne
rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la Cancelleria del
giudice che ha emesso l'atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede
diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia
dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la
libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle
forme previste dagli artt. 149 e 150 del Codice ovvero è eseguita dalla polizia
giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la Cancelleria o la
segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è
trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.
4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può
essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria
del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il
testo originale.
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Art.65 Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario
1. Il difensore che non è iscritto nell'Albo del circondario dove ha sede
l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il
proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.
2. Nel corso delle indagini preliminari ai fini delle notificazioni degli
avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede
l'ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento devono eleggere
domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.
3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a
norma dei commi 1 e 2, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la
notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del Consiglio
dell'Ordine forense.
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CAPO VI Disposizioni
relative alle prove
Art.66 Procedimento di esclusione del segreto
1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'art. 204 comma 1 del Codice non
sono compresi i nomi degli informatori.
2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'art. 204 comma 2 del Codice,
il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non
ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il
fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il
reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla
notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento
o l'esame del soggetto interessato.
3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del
comma 2, si osservano le disposizioni dell'art. 16 della L. 24 ottobre 1977 n.
801.
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Art.67 Albo dei periti presso il tribunale
1. Presso ogni tribunale è istituito un Albo dei periti (221 c.p.p.), diviso in
categorie.
2. Nell'Albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,
psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del
traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e
comparazione della grafia .
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli Albi
designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale
presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente
nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che
svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte (225, 233, 359, 360
c.p.p.) in procedimenti collegati a norma dell'art. 371 comma 2 del Codice.
Art.68 Formazione e revisione dell'Albo dei periti
1. L'Albo dei periti previsto dall'art. 67 è tenuto a cura del presidente del
tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal pretore
dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, dal presidente
del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'Ordine o del Collegio a
cui appartiene la categorie di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da
loro delegati.
2. Il comitato decide su richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'Albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In
caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'Albo per cancellare
gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art.
69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.
Art.69 Requisiti per la iscrizione nell'Albo dei periti
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le
persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere
accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del
casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del
richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto
non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione (178-181 c.p.);
b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222
comma 1 lett. a), b), c) del Codice;
c) cancellate o radiate dal rispettivo Albo professionale a seguito di
provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'Albo resta sospesa per il tempo in cui la
persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto
in flagranza ovvero è sospesa dal relativo Albo professionale.
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Art.70 Sanzioni applicabili agli iscritti nell'Albo dei periti
1. Agli iscritti nell'Albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi
derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su
segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della
sospensione dall'Albo per un periodo non superiore a un anno o della
cancellazione.
2. E' disposta la sospensione dall'Albo nei confronti delle persone che si
trovano nelle situazioni previste dall'art. 69 comma 4 per il tempo in cui
perdurano le situazioni medesime.
3. E' disposta la cancellazione dall'Albo, anche prima della scadenza del
termine stabilito per la revisione degli Albi, nei confronti degli iscritti per
i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69 comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'art. 68.
Art.71 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 70, il presidente
del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine
di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e
assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'art. 68
comma 3.
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Art.72 Reclamo avverso le decisioni del comitato
1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del Comitato
può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal
presidente della Corte di Appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal
procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima, dal presidente
del Consiglio dell'Ordine forense, dal presidente dell'ordine o del Collegio
professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della Commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla
decisione oggetto del reclamo.
3. La Commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Art.73 Consulente tecnico del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico (225, 233, 359, 360 c.p.p.)
scegliendo di regola una persona iscritta negli Albi dei periti. Per la
liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni
previste per il perito (232 c.p.p.) .
Art.74 Perizia nummaria
1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o monete
metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione
generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.
2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma,
può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante
pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i
difensori da convocare e trasmette gli atti anche in copia, il corpo del reato e
i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le
indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio
(401 s. c.p.p.).
Art.75 Scritture di comparazione
1. Nei procedimenti per falsità in atti (476-493 c.p.), il giudice ordina la
presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici
ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio (357, 358 c.p.). Ammette
inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità
ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente
provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
2. Il giudice può disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del
perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzione dell'eventuale
rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la
genuinità della scrittura.
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Art.76 Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di
documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a
cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che
dei documenti venga estratta copia autentica.
Art.77 Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di
sostanze stupefacenti
1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria (12) può essere autorizzato
dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni,
esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di
investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed elaborazione dei
relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni
degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere
concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione (2603
c.p.p.; 83, 86) ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la
perizia non ha avuto luogo.
2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato
ovvero dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile, il giudice può
autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli
oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di
accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni.
3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente
del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1,
campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il
quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo
e della natura presunta della sostanza prelevata.
4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze
previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale
addetto alla cancelleria.
Art.78 Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero
1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità
giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'art. 238 del Codice.
2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere
acquisiti nel fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.) se le parti vi
consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto
anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio (729 c.p.p.).
Art.79 Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
1. Le perquisizioni (249 c.p.p.) e le ispezioni personali (245 c.p.p.) sono
fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta,
salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite
da persona esercente la professione sanitaria.
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Art.80 Esecuzione di perquisizioni locali
1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere
o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'art. 157 comma 6 del
Codice.
2. Se non si può provvedere a norma dell'art. 250 comma 2 del Codice, la copia
del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria
dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso
alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.
Art.81 Redazione del verbale di sequestro
1. Il verbale di sequestro (253 s. c.p.p.; 104) contiene l'elenco delle cose
sequestrate (10 reg.), la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e
l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al
sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse m uno o più pacchi
sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto
dall'art. 259 comma 1 secondo periodo del Codice può essere adottato, quando ne
ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è
nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e
sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il
custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla
relativa responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è
apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.
Art.82 Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la
Cancelleria o la Segreteria indica il numero del procedimento a cui si
riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono
noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle
notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono
custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono
rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura
della Cancelleria o della Segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di
rimozione e riapposizione di Sigilli è redatto verbale (11 reg.).
3. Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sono dettate le disposizioni
regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose
sequestrate, che a norma dell'art. 259 del Codice andrebbero depositate nella
segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria della
pretura o del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria
provvede altresì agli adempimenti previsti dall'art. 83.
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Art.83 Vendita o distruzione delle cose deperibili
1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260 comma 3 del Codice è eseguita a
cura della Cancelleria o della Segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose . Tuttavia a questa
può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria
che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da
allegare agli atti.
3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei
commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando
avviso al difensore.
Art.84 Restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate (263 c.p.p.; 104) è disposta
dall'autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato esente da
bollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per
la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati
pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o
sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a
persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a
norma dell'art. 324 del Codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in
ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo
al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la
comunicazione del provvedimento di restituzione.
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Art.85 Restituzione con imposizione di prescrizioni
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa
esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato
consente ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e
imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel
termine stabilito.
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità
giudiziaria provvede a norma dell'art. 260 comma 3 del Codice qualora ne
ricorrano le condizioni.
Art.86 Vendita o distruzione delle cose confiscate
1. La Cancelleria provvede alla vendita (13 reg.) delle cose di cui è stata
ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione
.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è
opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può
disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il
sequestro.
Art.87 Cose di cui è stata ordinata la consegna al Ministero di Grazia e
Giustizia
1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al Ministero di Grazia e
Giustizia delle cose indicate nell'art. 264 comma 1 del Codice è comunicato al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro di Grazia e Giustizia può disporre che le cose di cui è stata
ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il Ministero o ad
altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe
in vendita a norma dell'art. 264 del Codice.
3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico
ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.
Art.88 Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la
falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale
della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a
cura della Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento,
immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri
oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata
la confisca.
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Art.89 Verbale e nastri registrati delle intercettazioni
1. Il verbale delle operazioni previsto dall'art. 268 comma 1 del Codice
contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto
l'intercettazione, la. descrizione delle modalità di registrazione,
l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della
intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle
operazioni.
2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate
e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero
delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi,
se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad
ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta
dal registro delle intercettazioni previsto dall'art. 267 comma 5 del Codice.
Art.90 Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura
1. Le intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura
sono eseguite presso gli impianti installati nella procura della Repubblica
presso il tribunale.
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CAPO VII
Disposizioni relative alle misure cautelari
Art.91 Giudice competente in ordine alle misure cautelari
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti
le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal
pretore, dal tribunale, dalla Corte di Assise, dalla Corte di Appello o dalla
Corte di Assise di Appello, dopo la pronuncia della sentenza e prima della
trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del Codice provvede il giudice che
ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede
il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
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Art.92 Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare
1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in
duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso
delle indagini preliminari, al pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il
quale ne cura l'esecuzione.
Art.93 Deposito del verbale di interrogatorio
1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
(294 c.p.p.) è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di
prenderne visione ed estrarne copia (43).
Art.94 Ingresso in istituti penitenziari
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere
né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia
giudiziaria (386, 716 c.p.p.).
1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia é inserito
nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'art.
23, quarto comma, del regolamento approvato don decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o
l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso, con l'ausilio
dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento
che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.
1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o
che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del
detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia
giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario
perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis.
1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella
personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in
essa contenuti.
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere
commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza (380
c.p.p.), vi deve essere trattenuto a norma dell'art. 349 del Codice ad opera
degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o
di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata
notizia all'autorità giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante (296 c.p.p.) che si
sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un
condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine
di esecuzione.
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Art.95 Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per
misura di sicurezza
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona
internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento
nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'art. 286 del Codice.
Art.96 Separazione degli imputati detenuti
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque
di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità
giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine la separazione deve
essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.
Art.97 Comunicazioni al servizio informatico
1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono
comunicati, a cura della Cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio
informatico istituito con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, quando la
misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è
dichiarato lo stato di latitanza (296 c.p.p.).
2. Nel caso di fermo (384 c.p.p.) o di arresto in flagranza (380, 381 c.p.p.),
alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di
custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.
3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal
comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o
modificato delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la
cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il
provvedimento.
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Art.97-bis. Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti
domiciliari
1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non
dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze
processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico
ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza
l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'art. 284
del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del
provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia
giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza
delle prescrizioni imposte.
Art.98 Cessazione delle misure cautelari estinte
1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il
giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'art. 306 del Codice, ordina al
direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è
trasmesso con urgenza (131-bis, 154-bis).
2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura (286 c.p.p.), il
provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del
servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonché alla
polizia giudiziaria incaricata della custodia, la quale provvede agli
adempimenti previsti dall'art. 161 comma 3 del Codice.
3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari (284 c.p.p.) o sottoposto alle
misure del divieto o dell'obbligo di dimora (283 c.p.p.), il giudice comunica,
con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato,
anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle
prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria (282 c.p.p.), la comunicazione della
cessazione deve essere data, oltre che all'imputato, anche all'ufficio di
polizia giudiziaria competente.
4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio (281 c.p.p.) e
delle misure interdittive (288-290 c.p.p.), il giudice dispone la comunicazione
del provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo
competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello
eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
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Art.99 Inammissibilità della richiesta di riesame
1. La disposizione dell'art. 585 comma 5 del Codice si applica anche ai termini
per le impugnazioni previsti dal Libro IV del Codice (309-311, 324, 325 c.p.p.).
Art.100 Trasmissione degli atti in caso di impugnazione
1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la
Cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in
originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere
sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque,
entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione
dell'impugnazione previsto dagli artt. 309, 310 e 311 del Codice.
Art.101 Termine per la decisione sulla richiesta di riesame
1. Nel procedimento previsto dall'art. 309 del Codice, se l'udienza è rinviata
a norma dell'art. 127 comma 4 del Codice, il termine per la decisione sulla
richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione
dello stesso.
2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del
circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'art. 309 comma 10
del Codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti
dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 127 comma 3 del Codice. Il
magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato,
previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il
mezzo più celere.
Art.102 Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione
1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione (315 c.p.p.) è
presentata presso la cancelleria della Corte di Appello nel cui distretto è
stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha
definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione,
è competente la Corte di Appello nel cui distretto è stato emesso il
provvedimento impugnato.
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Art.102-bis Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dell'art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai
sensi dell'art. 284 del codice e sia stato perciò stesso licenziato dal posto
di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di
essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo
favore sentenza di assoluzione di proscioglimento o di non luogo a procedere
ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.
Art.103 Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo (316-320
c.p.p.) richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei
registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione
contro il condannato.
Art.104 Norme applicabili al sequestro preventivo
1. Per il sequestro preventivo (321-323 c.p.p.) si applicano le disposizioni
relative al sequestro probatorio contenute nel Capo VI. Si applica altresì la
disposizione dell'art. 92.
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CAPO
VIII Disposizioni relative alle indagini preliminari
Art.105 Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le
indagini preliminari
1. Con il regolamento previsto dall'art. 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le
modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le
indagini preliminari (16, 17 reg.).
Art.106 Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia
di reato
1. Nel caso previsto dall'art. 331 comma 4 del Codice, il procuratore della
Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle
richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.
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Art.107 Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della
mancata identificazione dell'autore del reato
1. La persona che presenta una denuncia (333 c.p.p.) o che propone una querela
(336 ss. c.p.p.) ha diritto di ottenere attestazione della ricezione
dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o
proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.
2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il
danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione
relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è
attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.
Art.107-bis Denunce a carico di ignoti
1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura
competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di
indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi
mensili.
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Art.108 Denunce e altri documenti anonimi
1. Con regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia (5 reg.) sono stabilite le
modalità di conservazione delle denunce anonime (333 c.p.p.) e degli altri
documenti anonimi (240 c.p.p.) che non possono essere utilizzati nel
procedimento.
Art.108-bis Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di
reato (330 c.p.p.) consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via
telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste
dall'art. 347 commi 1 e 2 del Codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la
polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.
Art.109 Ricezione della notizia di reato
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono
contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li
sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale
iscrizione nel registro delle notizie di reato (335 c.p.p.).
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Art.110 Richiesta dei certificati
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato
iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del Codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'art. 688 del Codice;
c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la
persona ha assunto la qualità di imputato (60 c.p.p.).
2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i
certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lett. c) sono acquisiti
secondo le disposizioni del pubblico ministero.
Art.110-bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni
1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel
registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335, comma 3, del codice, la
segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non
sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335 commi 3 e 3-bis del
codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula:
"Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In
caso contrario risponde con la formula: ''Non risultano iscrizioni suscettibili
di comunicazione".
Art.111 Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere
1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere (344 c.p.p.), il pubblico
ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di
legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi
sui quali la richiesta si fonda.
Art.112 Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di
procedibilità
1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero
l'attività di indagine prevista dall'art. 346 del Codice. Se sussistono ragioni
di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lett. a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in
forma orale (347 c.p.p.). La documentazione delle attività compiute è
prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta .
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Art.113 Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt.
352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di
polizia giudiziaria.
Art.114 Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del Codice, la
polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente,
che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (96 c.p.p.).
Art.115 Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria
1. Le annotazioni previste dall'art. 357 comma 1 del Codice contengono
l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha
compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono
state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume
dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre
persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le
altre indicazioni personali utili per la identificazione.
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'art. 357 del
Codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.
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Art.116 Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato
1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della
Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina
l'autopsia secondo le modalità previste dall'art. 360 del Codice ovvero fa
richiesta di incidente probatorio (393 c.p.p.), dopo aver compiuto le indagini
occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che
il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia
fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso,
assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere
eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute
cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Art.117 Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o
delle persone
1. Le disposizioni previste dall'art. 360 del Codice si applicano anche nei casi
in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o
delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.
Art.118 Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori
hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina
del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico
ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a
quelli non depositati.
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Art.118-bis Coordinamento delle indagini
1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei
delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a) del Codice, ne dà notizia al
procuratore generale presso la Corte di Appello. Se rileva trattarsi di indagini
collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e
ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento .
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma
1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i
procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del
rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o
non risulta effettivo, il procuratore generale presso la Corte di Appello può
riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i
procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è
promossa dai procuratori generali presso le Corti di Appello interessate, di
intesa tra loro.
Art.119 Annotazione di atti del pubblico ministero
1. Per le annotazioni previste dall'art. 373 comma 3 del Codice si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 115 comma 1.
Art.120 Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo
1. Agli adempimenti previsti dall'art. 386 del Codice possono provvedere anche
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito
l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di
polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale
di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione
previsto dall'art. 389 comma 2 del Codice.
Art.121 Liberazione dell'arrestato o del fermato
1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 389 del Codice, il pubblico ministero
dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto
immediatamente in libertà (131-bis, 154-bis) quando ritiene di non dovere
richiedere l'applicazione di misure coercitive.
2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare
l'udienza di convalida (391 c.p.p.), ne dà avviso, senza ritardo, anche alla
persona liberata.
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Art.122 Trasmissione della richiesta di convalida
1. Con la richiesta di convalida prevista dall'art. 390 del Codice, il pubblico
ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della
documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente
condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a
norma dell'art. 384 comma 1 del Codice.
Art.123 Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida
1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del
Codice, l'udienza di convalida (391 c.p.p.) si svolge nel luogo dove l'arrestato
o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di
necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento
dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.
Art.124 Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio
1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio (398 c.p.p.)
il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per
l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa
ordinanza il giudice nomina il perito (221 c.p.p.).
Art.125 Richiesta di archiviazione
1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione (408
c.p.p.) quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere
l'accusa in giudizio .
Art.126 Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall'art. 408 comma 2 del Codice, il pubblico ministero
trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione
dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine
indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
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Art.127 Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore
generale presso la Corte di Appello un elenco delle notizie di reato contro
persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta
l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice
(412 c.p.p.).
Art.128 Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento
della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall'art. 409 comma 5 del Codice, il giudice fa notificare
all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della
udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'art.
417 comma 1 lett. a), b), c) del Codice.
Art.129 Informazioni sull'azione penale
1. Quando esercita l'azione penale (405 c.p.p.) nei confronti di un impiegato
dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità
da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o
democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi
di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di
un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della
diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per
l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte
dei Conti, dando notizia della imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione
delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato (383, 384 c.p.p.) ovvero
si trova in stato di custodia cautelare (284-286 c.p.p.) .
Art.130 Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la
richiesta di rinvio a giudizio
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più
imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416
comma 2 del Codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si
riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione
penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine (419, 430 c.p.p.),
trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
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Art.130-bis Separazione dei procedimenti in fase di indagine [210]
1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di
regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate
nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice.
Art.131 Deposito degli atti per l'udienza preliminare
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza
preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di
prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati
nell'art. 419 commi 2 e 3 del Codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
Art.131-bis Liberazione dell'imputato prosciolto
1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui
all'art. 425 del Codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del
dispositivo (300 c.p.p.). Si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 154-bis.
Art.132 Decreto che dispone il giudizio davanti alla Corte di Assise o al
tribunale
1. Quando la Corte di Assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che
dispone il giudizio (429, 456, 464 c.p.p.) contiene anche l'indicazione della
sezione davanti alla quale le parti devono comparire.
2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del
giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla
base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il
giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da
indicare nel decreto che dispone il giudizio.
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Art.132-bis Formazione dei ruoli di udienza [211]
1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla
trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento
alla scadenza dei termini di custodia cautelare.
Art.133 Notificazione del decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429 comma
4 del Codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza
preliminare (420 c.p.p.).
1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di
appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9
dicembre 1941, n. 1383 [212]
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CAPO IX
Disposizioni relative ai procedimenti speciali
Art.134 Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non
comparso
1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato (442 c.p.p.) è notificata per
estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della
sentenza medesima.
Art.134-bis Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione
dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge
in pubblica udienza.
Art.135 Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena
1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina
l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la
richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico
ministero.
Art.136 Limiti all'effetto estintivo
1. L'effetto estintivo previsto dall'art. 445 comma 2 del Codice non si produce
se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae
volontariamente alla sua esecuzione.
Art.137 Concorso formale e continuazione
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze
per reati unificati a norma dell'art. 81 c.p., il termine di estinzione previsto
dall'art. 445 comma 2 del Codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data
in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza (648 c.p.p.).
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile
anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta
delle parti e altri reati.
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Art.138 Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo (449, 566 c.p.p.) con imputato in
stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il
fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 del Codice. Quando
l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida
dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito
dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.
Art.139 Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con
la richiesta di giudizio immediato
1. Durante i termini previsti dall'art. 458 del Codice, le parti e i difensori
hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia (43), nella Cancelleria del
giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'art.
454 comma 2 del Codice.
Art.140 Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con
la richiesta di decreto penale di condanna
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno
facoltà di prendere visione ed estrarre copia (43), nella cancelleria del
giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'art.
459 comma 1 del Codice.
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CAPO X
Disposizioni relative al procedimento di oblazione
Art.141 Procedimento di oblazione
1. Se la domanda di oblazione (162, 162 bis c.p.) è proposta nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti
del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale
(459, 554 c.p.p.), può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti,
che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento
dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non
è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale (460, 565 c.p.p.)
deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.
4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del
pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se
del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero, altrimenti ammette
all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso
all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda
è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al
pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con
sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo
75, comma 3, del codice.
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia
ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la
medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a
dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel
termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.
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CAPO XI
Disposizioni relative al dibattimento
Art.142 Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e
imputati di un procedimento connesso
1. Soppresso.
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei
consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 del Codice è
richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli
atti dl citazione m tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L'atto di citazione contiene:
a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che
ha autorizzato la citazione;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare
c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale
la persona citata deve presentarsi
d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli artt. 198, 210 e
226 del Codice;
e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo
impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'art. 133 del Codice, essere
accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una
somma da L. 100.000 a L. 1 milione a favore della cassa delle ammende e alla
rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i
requisiti previsti dal comma 3 lett. b), c), d), e) nonché l'indicazione
dell'imputato.
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Art.143 Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per
qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione,
vi provvede il presidente.
Art.144 Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e
consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al
gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.
2. Il presidente può esonerare l'imputato, che ne faccia domanda, dalla
anticipazione degli importi indicati nel comma 1 per tutte o alcune delle
persone di cui è chiesta la citazione.
3. Con il Regolamento previsto dall'art. 206 comma 1 sono disciplinate le
modalità di liquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1 (22
reg.).
Art.145 Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono
trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il
pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna
persona deve comparire.
Art.146 Aula di udienza dibattimentale
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico
ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo
giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori salvo che
sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame
è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente
visibili sia dal giudice che dalle parti.
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Art.146-bis Partecipazione al dibattimento a distanza
1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, del codice, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 nei
confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in
carcere (p.181; p.p. 286) la partecipazione al dibattimento avviene a distanza
nei seguenti casi [213]:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a
distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza
di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in
relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) SOPPRESSO [214]qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata
disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n.354, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale
sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [215].
2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio,
dal presidente del Tribunale o della Corte di Assise con decreto motivato
(p.p.1253) emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza (p.p.1253) nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle
parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza (p.p.1725).
3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali
da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone
presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto.
Se il provvedimento è adottato nei confronto di più imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto
altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. È sempre consentito al difensore o al suo sostituto (p.p.102) di essere
presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto
presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente,
per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di
udienza (p.p.470 s.s.).
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza (p.p.126; reg.
p.p.1) designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente
nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà
a lui spettanti. Egli da atto altresì della osservanza delle disposizioni di
cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo
ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo
difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad
essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un
ufficiale di polizia giudiziaria (p.p.571) scelto tra coloro che non svolgono,
ne hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento
all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136
del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto (p.p.211) o ricognizione
(p.p.213; att. 147-ter) dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione
della sua persona (p.p.245, 249), il giudice, ove lo ritenga indispensabile,
sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il
tempo necessario al compimento dell'atto.
Art.147 Riprese audiovisive dei dibattimenti
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se
le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa
fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o
televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e
regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.
2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando
sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del
dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2,
il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti,
consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere
presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei
dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'art. 472 commi 1, 2 e 4
del Codice.
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Art.147-bis Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato connesso [216]
1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge
con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha
disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di
urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente,
sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a
distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame
si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è
presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le
generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel
presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità
dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte
l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della
persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste
dal comma 2 nei seguenti casi:
a) a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di
protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, nonché dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), n. 4 del codice;
b) b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il
decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n.119; in tale caso, nel procedere all'esame, il
giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il
volto della persona sia visibile;
c) c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4,
del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del
codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi è stata separazione dei procedimenti.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano
le disposizioni dell'articolo 146 bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta
di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione
a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi
difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.
Art.147-ter Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la
giustizia
1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei
cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, ovvero ad altro
atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone
l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.
2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il
dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del
codice.
3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservzione, il giudice
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.
Art.148 Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.) dei quali il giudice
ha disposto la eliminazione a norma dell'art. 491 comma 4 del Codice sono
restituiti al pubblico ministero.
Art.149 Regole da osservare prima dell'esame testimoniale
1. L'esame del testimone (499 c.p.p.) deve avvenire in modo che nel corso della
udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con
alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami
degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa
nell'aula di udienza.
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Art.150 Esame delle parti private
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'art. 503 comma 1 del
Codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico
dell'imputato (496 c.p.p.).
Art.151 Assunzione di nuove prove
1. Nel caso previsto dall'art. 507 del Codice, il giudice dispone l'assunzione
dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'art. 496 del Codice, se
le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi
provvede direttamente stabilendo, all'esito la parte che deve condurre l'esame
diretto.
Art.152 Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'art. 508
comma 1 del Codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche
senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'art. 225 del Codice.
Art.153 Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell'art. 541 comma 1 del Codice, le spese sono liquidate dal
giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme
alle conclusioni.
Art.154 Redazione non immediata dei motivi della sentenza
1. Nei casi previsti dall'art. 544 commi 2 e 3 del Codice, il presidente
provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore
tra componenti del Collegio.
2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se
sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può
designare un altro estensore.
3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla
cancelleria per la formazione dell'originale.
4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla
minuta, sottoscrivono la sentenza.
4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata
del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini
previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un
periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice
estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il
presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura [217].
Art.154-bis Liberazione dell'imputato prosciolto
1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in
udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento (545 c.p.p.; 131-bis),
se non detenuto per altra causa.
2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata
liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso
l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla
liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche
senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione
fisica.
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CAPO
XII Disposizioni relative al procedimento davanti al pretore
Art.155 Decisione sulla richiesta di incidente probatorio
ABROGATO [218]
1. Ai fini della decisione prevista dall'art. 551 comma 2 del Codice, il giudice
per le indagini preliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente la
documentazione relativa alle indagini espletate.
Art.156 Opposizione alla richiesta di archiviazione
ABROGATO [219]
1. La persona offesa dal reato con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione formulata dal pubblico ministero indica gli elementi di prova che
giustificano il rigetto della richiesta stessa.
2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a
norma dell'art. 554 comma 2 del Codice.
Art.157 Ulteriori indagini. Avocazione [220]
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini
preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il
procuratore generale presso la Corte di Appello. Questi, se ne ravvisa i
presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'art. 414 del
Codice.
2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini
restano avocate.
Art.158 Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di
archiviazione
ABROGATO [221]
1. Nel caso previsto dall'art. 554 comma 2 del Codice, il pubblico ministero
comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la Corte di
Appello che può disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni
dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico
ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione è
immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l'avocazione, il procuratore generale formula l'imputazione entro il
termine previsto dall'art. 554 comma 2 del Codice ai fini degli adempimenti
previsti dagli artt. 555 ss. del Codice.
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Art.159 Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a
giudizio
1. Nel decreto di citazione a giudizio (555 c.p.p.) sono indicati i procedimenti
speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel
caso concreto.
2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare
il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli
elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice.
Art.160 Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento
speciale
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio (555 c.p.p.)
ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto
penale (565 c.p.p.), la richiesta prevista dall'art. 132 comma 2 è proposta al
pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le
indagini preliminari.
2. ABROGATO [222]
Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le
indagini preliminari a norma degli artt. 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563
comma 2 del Codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su
richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per
le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.
Art.161 Deposito degli atti per il giudizio abbreviato
ABROGATO [223]
1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio
abbreviato a norma dell'art. 560 commi 2 e 3 del Codice, in luogo di quanto
previsto dall'art. 555 comma 1 lett. g) del Codice, è contenuto l'avviso che il
fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Cancelleria del
giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro
difensori di prenderne visione e di estrarne copia (43).
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Art.162 Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale
1. La delega prevista dall'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita
con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita
in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo (566 c.p.p.), la delega può essere
conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione
della pena su richiesta (563 c.p.p.) o al giudizio abbreviato (5668 c.p.p.)
ovvero si deve procedere a nuove contestazioni (516-520 c.p.p.), il pubblico
ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della
Repubblica.
4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il
tempo strettamente necessario.
Art.163 Presentazione dell'arrestato per la convalida
1. Nel caso previsto dall'art. 558 comma 1, la presentazione dell'arrestato al
giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore
della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale formula
l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente
all'udienza.
Art.163-bis Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni
distaccate del tribunale
1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla
ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni
distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione
monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente
infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale,
che provvede con decreto non impugnabile.
Art.163-ter Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata
Nei casi previsti dagli articoli 461, comma 1 e 582, comma 2 del codice, le
dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella
cancelleria della sezione distaccata del tribunale.
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CAPO XIII
Disposizioni relative alle impugnazioni
Art.164 Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei
relativi fascicoli
1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per
la notificazione prevista dall'art. 584 del Codice.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la Cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso
di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una
copia per il procuratore generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la Cancelleria
provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti
per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito
della richiesta da parte della Cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con
tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta,
il dirigente dell'ufficio di Cancelleria emette ingiunzione di pagamento
immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se
quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal
R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
4. A cura della Cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di
ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della
sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.
Art.165 Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al
provvedimento impugnato, con l'indicazione di chi la ha proposta e della data
della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione
contengono le indicazioni previste dal comma 1.
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Art.166 Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato
1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore
generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale
agli effetti dell'art. 595 del Codice.
Art.167 Nuovi motivi della impugnazione già proposta
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi (585 c.p.p.), si applicano le
disposizioni dell'art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i
punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1 lett. a) del Codice, ai quali i
motivi si riferiscono.
Art.168 Disposizione di rinvio
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
Art.169 Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini
stabiliti per il giudizio di cassazione (610, 611 c.p.p.). Il presidente, se
accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura
non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli
avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare
agli avvisi.
Art. 169-bis. Sezione della corte di cassazione per l'esame
dell'inammissibilità dei ricorsi [224]
1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata
con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di
cassazione.
Art.170 Sezioni unite
1. Le sezioni unite (610, 618 c.p.p.) sono convocate con decreto del presidente
della Corte di Cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono
composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto
dal presidente della Corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o
da un presidente di sezione.
Art.171 Questione dedotta nel corso della discussione
1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione
(614 c.p.p.) il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già
intervenute.
Art.172 Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite
1. Nel caso previsto dall'art. 618 del Codice, il presidente della Corte di
Cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati
alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto
giurisprudenziale risulti superato.
2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione
delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della Corte di Cassazione
con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto
giurisprudenziale.
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Art.173 Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto
1. Nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi del ricorso sono enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2. Nel caso di annullamento con rinvio (623 c.p.p.), la sentenza enuncia
specificamente il principio di diritto (26 reg.) al quale il giudice di rinvio
deve uniformarsi.
3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia
sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.
Art.174 Rettifiche e integrazioni alla motivazione
1. Nel caso previsto dall'art. 617 comma 3 del Codice, alla redazione del testo
rettificato o integrato provvede la Corte di Cassazione in Camera di consiglio.
Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere
diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.
Art.175 Determinazione del giudice di rinvio
1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio (623 c.p.p.) la Corte di
Appello, la Corte di Assise di appello, la Corte di Assise o il tribunale più
vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso
marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del
circondario.
Art.176 Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore
giudiziario
1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a
norma dell'art. 645 del Codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici
competenti e sono esenti da imposta di bollo.
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CAPO XIV
Disposizioni relative al giurì d'onore
Art.177 Deferimento del giudizio a un giurì d'onore
1. Agli effetti dell'art. 597 c.p., la facoltà di deferire a un giurì d'onore
il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il
giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.
2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non
dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla
riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le
conseguenti pronunce in via equitativa.
3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può
essere fatta dal presidente del tribunale.
4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può
essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I
componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi Albi formati dalle
stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.
5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il
giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro
sostituzione.
Art.178 Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto
1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.
2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno
dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare
questo termine fino ad altri tre mesi.
Art.179 Procedimento davanti al giurì d'onore
1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.
2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne
gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a
guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta
eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli artt. 684 e 685 c.p.
4. Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa,
sentire testimoni.
5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'art. 177 commi 3 e
4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le
quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di
servizio, e compiere altri accertamenti.
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Art.180 Sanzioni pecuniarie
1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'art. 178
comma 2 o dall'art. 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una
somma da L. 50.000 a L. 500.000 a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'art. 177
commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire
nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una
somma da L. 25.000 a L. 250.000 a favore della cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del
tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la
Cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'art. 664 del Codice.
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CAPO XV
Disposizioni relative alla esecuzione
Art.181 Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese
1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato (648 c.p.p.) della sentenza o
del decreto penale di condanna, la Cancelleria del giudice dell'esecuzione (665
c.p.p.) provvede al recupero delle pene pecuniarie (660 c.p.p.) e delle spese
del procedimento (691 c.p.p.) nei confronti del condannato.
2. A tal fine la Cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in
forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precetto contenente
l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta
di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione, le somme in
esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero
e spese recuperabili in misura fissa
3. L'avviso di pagamento e il precetto per le pene pecuniarie pagabili
ratealmente (133 ter c.p.) contengono l'indicazione dell'importo e della
scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza
suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta
dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 660 comma 3 del Codice. In ogni
caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. La specifica contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota delle spese.
5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero
delle spese di mantenimento in carcere (692 c.p.p.).
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Art.182 Procedura in caso di insolvibilità
1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata
di essa ha esito negativo, la Cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette
copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell'art. 660 del
Codice.
2. Al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di
sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il
civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di
ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario,
informazioni agli organi finanziari.
Art.183 Richiesta di applicazione di pena accessoria
1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata
dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede
l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la
sentenza di condanna.
Art.184 Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'art.
664 comma 1 del Codice sono adottati con ordinanza.
Art.185 Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'art. 666 comma 5 del Codice,
procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e
l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.
Art.186 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato
1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla
richiesta prevista dall'art. 671 comma 1 del Codice sono acquisite di ufficio.
Art.187 Determinazione del reato più grave
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato da parte del giudice dell'esecuzione (671 c.p.p.) si considera
violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave,
anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.
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Art.188 Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti
1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel caso di più sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti
distinti contro la stessa persona questa e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso
formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione
sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi complessivamente
due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel
caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene
ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
Art.189 Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che
incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere
inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della Cancelleria presso
il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della
sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti
esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.
Art.190 Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata
1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve
attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'art. 228 c.p.
2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata
all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta
dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza
provvede a norma dell'art. 231 c.p.
3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza,
trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare
gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di
abitazione nell'ambito del comune.
4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di
altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'art.
231 c.p.
5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e
alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli artt. 228 e 232 c.p.
nonché al centro di servizio sociale.
6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona
che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con
la necessaria tranquillità.
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Art.191 Applicazione del divieto di soggiorno
1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di
soggiorno in determinati luoghi a norma dell'art. 233 c.p. è immediatamente
comunicato dalla Cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o
delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi
predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti
conseguenti.
Art.192 Annotazione del decreto di grazia
1. Il pubblico ministero competente a norma dell'art. 681 comma 4 del Codice
provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato
sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.
Art.193 Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle
sentenze di condanna
1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è
annotato nella sentenza di condanna a cura della Cancelleria del giudice che la
ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a
norma degli artt. 669 e 673 del Codice.
Art.194 Iscrizioni nel casellario giudiziale
1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'art. 685 del Codice
anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli artt. 657 e 663 del
Codice nonché quelli con i quali è concessa la riabilitazione prevista
dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327 .
2. Dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. d) del Codice si fa
menzione solo nei certificati previsti dall'art. 688 del Codice.
Art.195 Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato
1. Il certificato spedito per ragioni di elettorato può essere richiesto anche
da una persona diversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario si
riferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato il legittimo
interesse del richiedente.
Art.196 Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a
richiesta dell'imputato
1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di
sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste dall'art. 77 della L. 24
novembre 1981, n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell'art. 80 della medesima
legge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma
dell'art. 688 comma 1 del Codice.
Art.197 Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato
1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato non si fa menzione
delle condanne per i reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di
estinzione prevista dall'art. 544 c.p., abrogato dall'art. 1 della L. 5 agosto
1981, n. 442.
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Art.198 Certificati che possono essere chiesti dall'interessato
Soppresso
Art.199 Recupero delle spese del procedimento
1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario sono recuperate per intero.
Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di Cancelleria, i diritti e le
indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e
telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per
l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono
recuperati nella misura fissa stabilita con regolamento del Ministro delle
Finanze, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia. Il regolamento
determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle
attività mediamente compiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di
legge che regolano l'imposizione; fissa altresì le percentuali e le modalità
di ripartizione delle somme in questione.
Art.200 Annotazione delle spese anticipate dall'erario
1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese
di giustizia, la Cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese
anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'art. 199 nella
distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui
l'anticipazione si riferisce.
2. L'importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell'atto
predetto.
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CAPO
XVI Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Art.201 Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e
documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.
Art.202 Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 703 e 717 del Codice, il consenso
dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della Corte
di Appello nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 701 comma 2); il
verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo,
a cura della Cancelleria, al Ministro di Grazia e Giustizia.
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Art.203 Comunicazioni al Ministro di Grazia e Giustizia in merito alla
estradizione
1. La Cancelleria comunica senza ritardo al Ministro di Grazia e Giustizia
l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della Corte di
Appello o l'avvenuto deposito della sentenza della Corte di Cassazione (704, 706
c.p.p.). Trasmette, inoltre, al Ministro di Grazia e Giustizia copia della
sentenza della Corte di Appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia
della sentenza della Corte di Cassazione.
Art.204 Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria
all'estero
1. Le comunicazioni previste dall'art. 727 comma 3 del Codice devono pervenire
all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni
dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto
dall'art. 727 comma 2 del Codice devono comunque pervenire entro cinque giorni
dalle rispettive date di inoltro e di emissione.
Art.204-bis Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria [225]
1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della
richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli
articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta
ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera
ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.
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Art.205 Richiesta del testo di leggi straniere
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al Ministro
di Grazia e Giustizia il testo di leggi straniere.
Art.205-bis Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di
cooperazione giudiziaria [226]
1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento
di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una
procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere
revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai
fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.
Art.205-ter Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto
all'estero [227]
1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non
possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento
audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina
in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.
2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non
assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo
in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare
riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua
del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.
4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o
il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza
in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o
rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'articolo 420-ter del codice.
5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del
testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti
dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si
applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis.
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CAPO XVII Disposizione finale
Art.206 Regolamento ministeriale [228]
1. Con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sono adottate le disposizioni
regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti
di registrazione in materia penale;
b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari
penali;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del Codice non disciplinate
dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'art. 199 sono emanati
entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi
entro quindici giorni dalla richiesta del parere.
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TITOLO II NORME DI
COORDINAMENTO
Art.207 Ambito di applicazione delle disposizioni del Codice
1. Le disposizioni del Codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i
reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito
in questo Titolo e nel Titolo III.
Art.208 Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del Codice e del
Codice abrogato
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del
Codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle
disposizioni del Codice che disciplinano la corrispondente materia.
Art.209 Corrispondenza tra uffici e organi del Codice e del Codice abrogato
1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la
denominazione del Codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici
o agli organi giudiziari ai quali il Codice attribuisce funzioni corrispondenti
o analoghe.
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Art.210 Competenza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la
competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del Codice
nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine
a violazioni connesse a fatti costituenti reato .
Art.211 Rapporti tra azione civile e azione penale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 75 comma 2 del Codice, quando disposizioni di
legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a
causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo
è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a
una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già
stata esercitata l'azione penale (405 c.p.p.).
Art.212 Costituzione di parte civile e intervento nel processo
1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o
l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74
del Codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni
previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del Codice.
2. Resta in vigore l'art. 240 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
Art.213 Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti e provvisoria esecuzione
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'att. 5 bis del D.L. 23 dicembre
1976 n. 857, convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39.
Art.214 Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto o la
cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.
Art.215 Rilascio del passaporto
1. E' abrogato l'art. 3 comma 1 lett. c) della L. 21 novembre 1967, n. 1185.
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Art.216 Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle
misure di sicurezza
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle
misure di sicurezza in istituti penitenziari .
Art.217 Applicazione provvisoria di pene accessorie
1. E' abrogato l'art. 140 del Codice penale.
2. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione
provvisoria di pene accessorie.
Art.218 Ipoteca legale
1. Sono abrogate le disposizioni del Codice penale che prevedono l'ipoteca
legale (189-191 c.p.).
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge
è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del Codice.
Art.219 Associazioni segrete
1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della L. 25 gennaio 1982,
n. 17.
Art.220 Attività ispettive e di vigilanza
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice.
Art.221 Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono
modalità diverse da quelle indicate negli artt. 331 e 347 del Codice per
l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di
presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di
riferire.
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Art.222 Investigatori privati
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati,
l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'art.327-bis del Codice
[229] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una
specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio
dell'attività.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 135 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento
dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la
disposizione dell'art. 139 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
4. Ai fini di quanto disposto dall'art. 103, commi 2 e 5, del Codice, il
difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del
presente articolo all'autorità giudiziaria procedente [230].
Art.223 Analisi di campioni e garanzie per l'interessato
1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la
revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso
all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno
effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata
possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un
consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art. 230 del
Codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia
richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione,
almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del
luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore
eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il
difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale
di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'art.
230 del Codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono
raccolti nel fascicolo per il dibattimento (431 c.p.p.), sempre che siano state
osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.
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Art.224 Violazione del foglio di via da parte dello straniero
Abrogato
Art.225 Perquisizioni domiciliari
1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931,
n. 773 e dell'art. 33 della L. 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 226 Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione
[231]
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi
centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il
questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza,
richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso
non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di
prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per
l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore
della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che
giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la
durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il
procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine
delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute
all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il
tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché
l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l'acquisizione
di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di
telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non
possono essere utilizzati nel procedimento penale.
Art.227 Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti
soppresso
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Art.228 Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti
soppresso
Art.229 Disposizioni speciali in tema di sequestri
1. Continuano a osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti
per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia
giudiziaria e per la successiva convalida. In ogni caso i provvedimenti relativi
ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi
previsti dal Codice.
Art.230 Fermo, arresto e cattura
1. Le disposizioni dell'art. 384 del Codice si osservano anche quando leggi o
decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti
punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se
in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato
o l'ordine di cattura obbligatorio, il riferimento deve intendersi operato ai
delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 lett.
a), b), d), f), i) del Codice nonché, se la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni dalle lett. c), g), h) dello
stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il
mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai
delitti indicati nell'art. 280 del Codice diversi da quelli menzionati nel primo
periodo del presente comma.
3. Restano in vigore l'art. 133 comma 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e
l'articolo unico comma 1 del D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575.
Art.231 Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico
ministero
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio
dell'azione penale (405 c.p.p.) da parte di organi diversi dal pubblico
ministero.
Art.232 Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a
procedere e provvedimento di archiviazione
1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del Codice
abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di
archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere
ignoto l'autore del reato (411, 415 c.p.p.) ovvero alle sentenze di non luogo a
procedere (425 c.p.p.) previste dal Codice.
Art.233 Giudizio direttissimo
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio
direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel Codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori
dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 del Codice, per i reati concernenti le
armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa .
Art.234 Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato
1. Salvo quanto stabilito dall'art. 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77,
78, 79 e 80 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
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Art.235 Violazioni di leggi finanziarie
1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a
osservarsi la disposizione dell'art. 53 della L. 7 gennaio 1929, n. 4.
Art.236 Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della
liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il
tribunale di sorveglianza.
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a
osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse
da quelle contenute nel Capo II bis del Titolo II della stessa legge .
Art.237 Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale
1. Sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal
Codice e dalle relative disposizioni di attuazione. Per le iscrizioni
concernenti i reati di competenza del tribunale per i minorenni si osserva
quanto stabilito nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e nelle relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie.
Art.238 Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini
preliminari nei procedimenti di Assise
1. Per i reati di competenza della Corte di Assise (5 c.p.p.) le indagini
preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
individuato a norma degli artt. 8 9, 10 11 e 16 del Codice. Con i medesimi
criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del Codice .
2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al
dibattimento davanti alla Corte di Assise e, nelle ipotesi di giudizio
direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento (450
c.p.p.).
3. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della L. 24 novembre 1951, n. 1324.
Art.239 Interruzione della prescrizione
1. Il comma 2 dell'art. 160 c.p. è sostituito dal seguente:
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari
personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso
davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione
della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il
decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio
direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che
dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
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Art.240 Trattamento sanitario del detenuto
1. Il provvedimento previsto dall'art. 11 comma 2 della L. 26 luglio 1975, n.
354 è adottato con ordinanza dal giudice che procede. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Dopo la
pronuncia della sentenza di primo grado provvede il magistrato di sorveglianza.
2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno
determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che
siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata
a norma del comma 1.
Art.240-bis Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
1. L'art. 2 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:
Art.2 - In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi
quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei
procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o
i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o
nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il
medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia
cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non
impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del
processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo
feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini
preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta
del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima
urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la
sospensione dei termini stabilita dall' art. 1, il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle
indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono
specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da
compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato
quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'art. 360 c.p.p.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori. Essi devono far menzione
dell'ordinanza o del decreto e i termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'art. 467 c.p.p.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove
nel periodo feriale, si procede a norma dell'art. 467 c.p.p. Se le prove non
sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a
norma dell'art. 495 dello stesso Codice; le prove dichiarate inammissibili non
possono essere utilizzate .
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TITOLO III NORME TRANSITORIE
Art.241 Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella
istruttoria
1. Salvo quanto previsto dal presente Titolo, i procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del Codice proseguono con l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a
giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non
irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o
decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo.
Art.242 Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme
anteriormente vigenti
1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:
a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Codice quando è
stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il
fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un
ordine rimasto senza effetto;
b) quando, prima dell'entrata in vigore del Codice, è stato eseguito l'arresto
in flagranza o il fermo;
c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del Codice abrogato per i
quali le condizioni indicate nelle lett. a) e b) ricorrono anche relativamente a
uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre
che alla data di entrata in vigore del Codice i procedimenti siano già riuniti.
2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non
è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la
sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il
pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con
le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti
previsti dall'art. 372 del Codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od
ordinanza di rinvio a giudizio .
3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso
alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati
nell'art. 407 comma 2 lett. a) del Codice, alla data del 30 giugno 1996, il
giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in Cancelleria,
dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del Codice abrogato.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del
Codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od
ordinanza di rinvio a giudizio .
4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990
l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia
sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di
condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.
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Art.243 Revoca delle sentenze di proscioglimento
1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati
nell'art. 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste
dal Titolo X del Libro V del Codice.
2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano
le disposizioni del Codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti
istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel
corso delle indagini preliminari; tuttavia, quando si tratta di esperimenti
giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del
contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto
dall'art. 431 del Codice.
Art.244 Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase
istruttoria
1. Le disposizioni dell'art. 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la
scadenza dei termini indicati nell'art. 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti
proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del Codice regrediscono per qualunque motivo alla fase
istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi
si osservano altresì le seguenti disposizioni :
a) i termini che, secondo il Codice, decorrono dal momento in cui è effettuata
taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335, sono computati a
partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento
o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica
l'art. 181 commi 1 e 2 del Codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari
i poteri attribuiti dal Codice alla persona offesa.
2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'art. 242 commi 2, 3 e 4,
il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al
procuratore generale presso la Corte di Appello, che ne informa il ministro di
grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti
termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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Art.245 Disposizioni del Codice applicabili ai procedimenti che proseguono con
le norme anteriormente vigenti
1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Codice che
proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le
disposizioni degli artt. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e
257.
2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti
disposizioni del Codice:
a) art. 104;
b) art. 192;
c) art. 200;
d) art. 207;
e) art. 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;
f) art. 298;
g) artt. 314 e 315;
h) art. 476 comma 2;
i) art. 486 comma 5;
l) art. 508 commi 1 e 2;
m) art. 564;
n) art. 578;
o) art. 586;
p) art. 597 commi 4 e 5;
q) art. 599.
Art.246 Questioni pregiudiziali
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni
del Codice (3, 479 c.p.p.) nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata
disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la
relativa ordinanza è revocata.
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Art.247 Giudizio abbreviato
1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di
primo grado, l'imputato può chiedere, nella forma prevista dall'art. 438 del
Codice che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'art. 442
del Codice .
2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di
apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero,
che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il
consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile. All'udienza,
il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato
illustrano, nell'ordine le rispettive conclusioni; l'imputato può chiedere di
essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la
discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'art. 442 del Codice. La
sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile
ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le disposizioni
previste dall'art. 443 del Codice .
3. Il giudice, se non vi è il consenso del pubblico ministero o se ritiene di
non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale
dispone procedersi nelle forme ordinarie .
4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso
dell'istruzione la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si
procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria
del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al
giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di
competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato
nell'art. 550 comma 1 lett. a) del Codice. Si osservano in ogni caso, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dal commi 1, 2 e 3.
5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e
sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per
alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di
ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.
Art.248 Applicazione della pena su richiesta delle parti
1. Prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo
grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del Codice. Se la richiesta non
è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei
cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il
consenso sono espressi nelle forme previste dall'art. 446 commi 2, 3 e 6 del
Codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'art. 421 del Codice
abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza
prevista dall'art. 444 comma 2 del Codice. Si osservano le disposizioni previste
dagli artt. 444 comma 2, 445 e 448 del Codice. Quando non pronuncia sentenza, il
giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.
2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a
provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'art. 447 del Codice. Quando si procede con istruzione
sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la segreteria del
pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al
giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti emette decreto
motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa
essere definito con la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice, notifica
all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al
giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero
trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice
istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei
procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato è
espresso dal pubblico ministero indicato nell'art. 550 comma 1 lett. a) del
Codice.
3. Si osservano le disposizioni previste dall'art. 247 comma 5.
4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della L. 24 novembre
1981, n. 689 se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente
all'entrata in vigore del Codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle
facoltà previste dall'art. 247 e dal presente articolo.
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Art.249 Procedimento per decreto
1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore può applicare una
pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura
dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al
giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'art.
459 del Codice, anche per una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo
edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si
procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per l'eventuale
giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Codice abrogato.
Art.250 Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene
accessorie
1. Successivamente alla data di entrata in vigore del Codice può procedersi al
fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal Codice. I mandati di cattura
e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i
presupposti indicati negli artt. 273, 274 e 280 del Codice.
2. I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di
entrata in vigore del Codice sono revocati se non ricorrono i presupposti
indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il
provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono
relativi a reati per i quali il Codice non consente l'arresto in flagranza.
3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente
al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine
previsto dall'art. 292 lett. d) del Codice è fissato su richiesta di parte
ovvero di ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a
fissare il suddetto termine è il giudice che procede o, nel corso
dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico
ministero o del pretore.
4. Alla data di entrata in vigore del Codice cessa l'esecuzione delle pene
accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 può
disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure
interdittive previste nel Capo III del Titolo I del Libro IV del Codice.
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Art.251 Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione
1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di
custodia cautelare si osservano le disposizioni del Codice sui termini di durata
della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini
previsti dalle norme del Codice abrogato .
2. Le misure previste dall'art. 282 comma 1 del Codice abrogato, imposte
anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice, sono revocate quando
dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato
nell'art. 308 comma 1 del Codice.
3. Se alla data di entrata in vigore del Codice non è stata pronunciata
l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'art.
292 del Codice abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o
dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.
Art.252 Infermità di mente sopravvenuta all'imputato
1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a
norma dell'art. 88 del Codice abrogato o tale infermità è accertata
successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, si osservano le
disposizioni previste dagli artt. 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del Codice.
2. I provvedimenti previsti dall'art. 73 commi 1, 2 e 3 del Codice sono adottati
senza ritardo dal giudice anche di ufficio.
Art.253 Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria
1. Le funzioni attribuite dal Codice abrogato alla sezione istruttoria sono
esercitate dalla Corte di Appello.
Art.254 Formule di proscioglimento
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule
previste dal Codice ..
Art.255 Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre
direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 569 del Codice.
Art.256 Criteri per il rinvio a giudizio
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l'ordinanza di
rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il
giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano
sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la
condanna dell'imputato.
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Art.257 Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento
1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero
di quelle previste dall'art. 421 del Codice abrogato, il giudice può tenere
conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare
le disposizioni dell'art. 69 c.p.
Art.258 Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del Codice
1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli artt. 241 e 242
proseguono con l'osservanza delle disposizioni del Codice, ma i termini previsti
dagli artt. 405 comma 2 e 553 comma 1 del Codice sono di dodici mesi e il
termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'art. 454
comma 1 del Codice è di nove mesi, il termine per la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del Codice è di
dodici mesi.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del Codice. Per
gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le
disposizioni previste dagli artt. 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico
ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la
proroga prevista dagli artt. 406 comma 1 e 553 comma 2 del Codice, opera di
diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per
la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato
pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in
vigore del Codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti,
in deroga a quanto previsto dall'art. 412 comma 1 del Codice il procuratore
generale presso la Corte di Appello ha facoltà di avocare le indagini
preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le
indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del
decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'art. 459 comma 1
del Codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato .
Art.259 Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le
disposizioni del Codice si applicano solo per i reati commessi successivamente
alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i
procedimenti che proseguono con l'osservanza del Codice abrogato e quelli per i
quali si applica il Codice.
Art.260 Esecuzione
1. Nelle materie regolate dal Libro X del Codice si osservano le disposizioni
ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del Codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma
restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono
in corso.
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REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334
Art.1
1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento
attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico
ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al
personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno
spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.
2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di
servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la
continuità ed efficienza del servizio.
Art.2
1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori
conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia .
Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che
ritengono utili.
2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire
cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole
cancellate.
3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere
consultati solo dal personale autorizzato.
Art.3
1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:
a) a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico
a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle
singole pagine
b) b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a
cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della
notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del Codice.
2. Il fascicolo deve contenere:
a) l'indice degli atti e delle produzioni;
b) l'elenco delle cose sequestrate;
c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le
quali è stabilito il recupero in misura fissa ;
d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.
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Art.4
1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del Codice sono spedite
in plico chiuso e contengono:
a) il nome del destinatario della notificazione;
b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della
notificazione;
c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì la indicazione
del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato
nonché del luogo e della data di comparizione.
Art.5
1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati
nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel
quale sono iscritti la data in cui li documento è pervenuto e il relativo
oggetto.
2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica
con modalità tali da assicurarne la riservatezza.
3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti
alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti
con provvedimento adottato annualmente dai procuratore della Repubblica. Delle
relative operazioni è redatto verbale.
Art.6
1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un
provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o internata
lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima
autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la
rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e
gli estratti delle sentenze.
Art.7
1. L'autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa
delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo Stato, il domicilio
dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in
custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del
loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono
arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del
nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la
data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la
dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del
Codice.
2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma
dell'art. 6.
Art.8
1. La disposizione dell'art. 24 comma 2 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431
relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica
anche al registro previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
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Art.9
1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti
domiciliari.
2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti
domiciliari è eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione
individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni
interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza
finalità di lucro.
Art.10
1. L'elenco previsto dall'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 è
formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Più cose
sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono
della stessa specie e non rilevano per la loro individualità.
2. L'autorità che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun
gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalità ritenute più
idonee, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di
cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.
Art.11
1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico
credito indicate nell'art. 458 c.p. o altri titoli al portatore, si provvede,
appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione,
osservate le disposizioni dell'art. 261 del Codice. Allo stesso modo si procede
per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati.
Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 82 comma 3
del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorità
giudiziaria non dispone diversamente, è depositato nell'ufficio postale secondo
le norme che disciplinano i depositi giudiziari.
Art.12
1. Con la comunicazione prevista dall'art. 84 comma 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989,
n. 271 è dato avviso all'avente diritto alla restituzione che le spese di
custodia e di conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione stessa, sono in ogni caso a suo carico.
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Art.13
1. La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla Cancelleria anche
a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Art.14
1. Nel corso delle indagini preliminari possono essere compiuti atti del
procedimento anche nei giorni festivi.
Art.15
1. La Cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una
fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico
ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato.
2. Alla stessa Segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma
dell'art. 590 del Codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad
altra autorità giudiziaria.
Art.16
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17 la cancelleria del giudice per le indagini
preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i
provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle
indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.
2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono
custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del
pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal
giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.
3. Il giudice per le indagini preliminari può disporre l'esibizione dei
provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.
Art.17
1. Può prescindersi dalla annotazione prevista dall'art. 16 comma 1 per i
decreti di archiviazione emessi a norma dell'art. 415 del Codice qualora, prima
della richiesta di archiviazione, non sia stato emesso alcun provvedimento da
parte del giudice per le indagini preliminari. In tal caso, la segreteria del
pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice per le indagini
preliminari i fascicoli contenenti le richieste di archiviazione per essere
ignoto l'autore del reato accompagnati da un elenco in duplice esemplare. Uno
degli esemplari è restituito alla segreteria del pubblico ministero con
attestazione di ricevuta da parte della cancelleria del giudice.
2. Quando, a seguito della procedura prevista dal comma 1, è emesso decreto di
archiviazione, la cancelleria del giudice allega agli atti da restituire alla
segreteria del pubblico ministero un elenco in duplice esemplare, nel quale, con
riferimento a ciascun procedimento, è indicata la data del decreto di
archiviazione. Un esemplare di tale elenco, con l'attestazione di ricevuta da
parte della segreteria del pubblico ministero, è conservato nella cancelleria
del giudice in raccolta annuale.
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Art.18
1. La segreteria del pubblico ministero dà avviso senza ritardo ai difensori
del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine
prevista dall'art. 430 del Codice.
Art.19
1. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al
pubblico ministero il fascicolo a norma dell'art. 433 del Codice, annota
nell'indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di
rinvio a giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il
dibattimento. In quest'ultimo fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose
sequestrate e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.
Art.20
1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla Corte di Assise e al
pretore è formato a norma degli artt. 132 e 160 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.
271.
2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla Corte di Appello e alla Corte di
Assise di appello è formato ogni venti giorni dal presidente della Corte di
Appello o da un consigliere da lui delegato.
3. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di
udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.
4. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli
orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di
urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che
sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.
5. E' in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia
cautelare.
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Art.21
1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula
prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà
l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio
resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.
2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:
a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da
esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei
b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere
esaminati;
c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del Codice e
impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.
Art.22
1. Gli importi delle spese e delle indennità che devono essere anticipati dalle
parti private a norma dell'art. 144 comma 1 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al
provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoni, periti e consulenti
tecnici. Le contestazioni sull'ammontare delle spese e delle indennità sono
risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal presidente senza
formalità.
2. La parte interessata provvede al versamento delle somme determinate a norma
del comma 1 mediante apertura di libretto presso un ufficio postale a titolo di
deposito giudiziario.
3. Il cancelliere, ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto
versamento, anche di seguito al provvedimento indicato nel comma 1. Per la
liquidazione delle spese e delle indennità agli aventi diritto e la
restituzione in favore del depositante della somma eventualmente residuata sul
libretto, continuano a osservarsi le disposizioni che regolano i depositi
giudiziari.
4. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a notificare
la citazione delle persone indicate nel comma 1 previa esibizione da parte
dell'interessato di copia del provvedimento che ha autorizzato la citazione e
dell'attestato di versamento previsto dal comma 3.
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Art.23
1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti
in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.
Art.24
1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
dei quali è stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla
cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.
Art.25
1. Prima dell'udienza della Corte di Cassazione, la cancelleria trasmette al
presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di
impugnazione e delle memorie.
Art.26
1. Con decreto del presidente della Corte di Cassazione sono stabiliti i criteri
per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime
e per la redazione delle stesse.
Art.27
1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del Codice, la Cancelleria annota
sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del
provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per
le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del Codice.
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Art.28
1. La Cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere
stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza
ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'art. 665 del Codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del
Codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di Cassazione
quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.
2. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei
confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e,
quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od
opposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti
che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.
3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.
Art.29
1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del
pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:
a) eseguiti i necessari accertamenti iscrive ciascuna sentenza di condanna a
pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene
pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze
di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel
registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca
della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è
stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;
b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del
registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il
certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati
acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 28
luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti
gli atti viene formato un indice;
c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei
provvedimenti previsti dagli artt. 657 e 663 del Codice;
d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il
condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione
della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;
e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida
sull'esecuzione della pena.
Art.30
1. Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del Codice, il magistrato di
sorveglianza, se accerta che il condannato è solvibile, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
2. Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilità
alla Cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti
esecutivi.
Art.31
1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la Cancelleria del magistrato di
sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha
disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e
tutti gli atti del procedimento.
2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza
diverse dalla confisca.
Art.32
1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione
anticipata o di liberazione condizionale è comunicato, a cura della
Cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è
ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica.
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Art.33
1. La Cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di
revoca previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette
l'estratto per l'annotazione alla Cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza di condanna.
Art.34
1. La Cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un
provvedimento del quale è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale ne
comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto al
casellario indicato nell'art. 685 del Codice.
2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell'art. 655
comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista
l'iscrizione.
Art.35
1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico
ministero gli atti dei procedimenti indicati nell'art. 258 del D.Lgs. 28 luglio
1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all'iscrizione dei
procedimenti medesimi nel registro previsto dall'art. 335 del Codice.
Art.36
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in
vigore del Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988 n.
447.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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[1] Articolo modificato dalla Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 -
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
[1] Abrogato Dal D.Lgs. 19.2.1998
[1] Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Così sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Articolo modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 e modificato dalla legge 16
dicembre 1999, n.479.
[1] Punto aggiunto dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla
normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001)
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51 e modificato dalla legge 16
dicembre 1999, n.479.
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Capo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51
[1] Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale
[1] Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Comma aggiunto dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] Così modificato dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla
normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001)
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n.479
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Le parole "sopravvenuta al fatto" sono state giudicate illegittime
dalla Corte Costituzionale
[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Comma sostituito dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 45 - "Modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che
prestano testimonianza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10
marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50)
[1] Articolo modificato dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 45 - "Modifica
della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che
prestano testimonianza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10
marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50)
[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Comma aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Comma sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 2 legge 269/98.
[1] Sostituito con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Si veda anche l'art.13 della legge 12 luglio 1991, n.203, come modificato
dall'art.23 della legge 1° marzo 2001 n.63, in cui prevede che:
"In deroga a quanto disposto dall'art.267 c.p.p., l'autorizzazione a
disporre le operazioni previste dall'articolo 266 c.p.p. è data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia
col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi
(art.267, comma 1-bis). Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra
presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità
organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art.614 c.p.,
l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".
[1] Coma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e successivamente
sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Comma modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341
[1] Così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Quest'ultimo comma é stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 - "Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 28 aprile 2001).
[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e successivamente
sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Articolo modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari
nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 - "Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 28 aprile 2001).
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999)
[1] Comma modificato dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000)
[1] Comma aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000)
[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000)
[1] Comma sostituito dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000)
[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Comma modificato dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell'8 aprile 2000)
[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma aggiunto dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341
[1] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla Legge 19
gennaio 2001, n. 4
[1] Articolo modificato dal Decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con
modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 652.
[1] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Comma aggiunto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97
[1] Articolo modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Comma sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Lettera aggiunta dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Titolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341 e dal Decreto -
Legge 5 aprile 2001, n. 98
[1] Punto modificato dalla Legge 19 marzo 2001, n. 92 - "Modifiche alla
normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001)
[1] Comma modificato dal Decreto - Legge 5 aprile 2001, n. 98
[1] Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341
[1] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
[1] Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma sostituito dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dalla legge 7
dicembre 2000 n.397.
[1] Così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma modificato dalla legge 19 gennaio 2001 n.4
[1] Il periodo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
[1] Comma modificato dalla legge 24 novembre 2000 n.341
[1] Comma abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Comma modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Articolo abrogato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Articolo modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo sostituito dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51
[1] In origine il comma concludeva con " a norma dell'art. 507", che
la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.
[1] Comma sostituito dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51 e modificato con la legge 16
dicembre 1999 n.479.
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Articolo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51
[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e dalla Legge 19 gennaio
2001, n. 4
[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341 e dalla Legge 19 gennaio
2001, n. 4
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase
del giudizio abbreviato" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 131 del 7 giugno 2000 -
[1] Comma sostituito dapprima dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 e
successivamente dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi
in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] D.Lgs.19.2.1998 n.51
[1] Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] La Legge 26 marzo 2001, n. 128 ha soppresso altresì il seguente periodo (In
quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è la richiesta di
dichiarazione di inammissibilità, enunciando la causa dedotta.)
[1] Articolo così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 -
"Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Comma modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97
[1] Articolo modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97
[1] Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
[1] Articolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60
[1] Modificato con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Comma aggiunto con la legge 1° marzo 2001 n.63.
[1] Abrogato la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Comma aggiunto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97
[1] Soppresso dalla legge 24 novembre 2000 n.341
[1] Comma aggiunto dalla legge 24 novembre 2000 n.341
[1] Comma aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4
[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Abrogato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479
[1] Articolo aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi
legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001)
[1] Le disposizioni regolamentari di cui all'art.206 delle norme di attuazione
sono modificate conformemente a quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000
n.397.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
[1] Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
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