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LIBRO VIII
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549 Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica
1. 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per
tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si
osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
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TITOLO II CITAZIONE
DIRETTA A GIUDIZIO
Art.550 Casi di citazione diretta a giudizio
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a
giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la
pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa,
sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione
della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4 [187].
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei
seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del
codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice
penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343,
secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del
codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale,
con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso 0
abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta
per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa
eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il
giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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Art.551 Procedimenti connessi
1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio é
ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la
richiesta dì rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.
Art.552 Decreto di citazione a giudizio
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con
l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di
sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del
giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e
che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le
richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di
oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato
nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno
facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo
assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se
manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle
lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è
preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a
presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,
qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine
di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla
parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di
comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il
termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria
unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose
indicati nell'articolo 416, comma 2.
Art.553 Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in
dibattimento
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette
al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
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Art.554 Atti urgenti
1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti
urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a
quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso
al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.
Art.555 Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione,
le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste
dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate
nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il
pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444,
comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o
presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato é perseguibile a querela, verifica se il
querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la
remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura
del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione
delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni
contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
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TITOLO III PROCEDIMENTI
SPECIALI
Art.556 Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si
osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto,
in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni
degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto
applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4
di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio [188].
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Art.557 Procedimento per decreto
1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto
di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare
domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di
condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto
applicabili.
Art.558 Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e
il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico
ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e
avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a
norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza
che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la
disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o
l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato
per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente
all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio,
entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a
richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive
quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni
dell'articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non
superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il
dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di
giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso
il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.
9 Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei
casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.
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TITOLO IV DIBATTIMENTO
Art.559 Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento
davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è
redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non
ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono
svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle
parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle
domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal
presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
Art.560 Giudizio abbreviato
1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni
dalla notifica del decreto di citazione a giudizio (555), l'imputato può
formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso , emette decreto
di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini
preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall'art.
555 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), nonché l'indicazione del giudice per
le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e
dell'ora della comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo
termine, è notificato al difensore dell'imputato avviso della data
dell'udienza.
Art.561 Udienza per il giudizio abbreviato
1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'art. 420.
2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente
il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma
dell'art. 554 comma 4.
3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a
norma dell'art. 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti
previsti dall'art. 443.
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Art.562 Trasformazione del rito
1. Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo
stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente
emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l'udienza davanti al
giudice del dibattimento per una data non successiva a venti giorni da quella
della restituzione degli atti.
2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'art. 555
comma 1 lett. e), f) e g).
3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il
decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della
data dell'udienza.
Art.563 Applicazione della pena su richiesta
1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto
applicabili (444 s.).
2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il
pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta
il consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le
indagini preliminari, fissando la data dell'udienza (1602 att.). Del luogo, del
giorno e dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato, al difensore e
alla persona offesa almeno cinque giorni prima.
3. Se non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta,
il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'art. 562.
4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall'art.
555 comma 1 lett. e), è competente a decidere il giudice del dibattimento.
Art.564 Tentativo di conciliazione
1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima
di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il
querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è
disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione,
avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.
Art.565 Procedimento per decreto
1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto
che dispone il giudizio (160 att.) ovvero chiede il giudizio abbreviato o
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
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Art.566 Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito
l'arresto in flagranza (380-381) o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo
conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida
dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata
dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa
(90) e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
designato di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza
che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la
disposizione prevista dall'art. 386 comma 4.
3. Il giudice, al quale viene presentato l'arrestato, autorizza l'ufficiale o
l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato
per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza,
in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa, a
richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive
quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art.
391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede
immediatamente al giudizio (138 att.).
7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non
superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il
dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida l'imputato può formulare richiesta di
giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell'art. 444. In
tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge
davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni
dell'art. 452 comma 2.
9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a
norma del Titolo II del presente Libro.
Art.567 Dibattimento
1. Il dibattimento si svolge secondo le norme previste dai titoli II e III del
libro VII.
2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono
chiedere l'esame a norma dell'art. 468 devono, a pena di inammissibilità,
essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per
il dibattimento.
3. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 140, il verbale di udienza è redatto
soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.
4. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti
tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle
domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore
redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare
complessità (544).
6. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal
presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
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LIBRO IX IMPUGNAZIONI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.568 Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono
soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà
personale e le sentenze (111 Cost ), salvo quelle sulla competenza che possono
dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti,
tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa
data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice
incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Art.569 Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare (593 s.) la sentenza di primo grado può
proporre direttamente ricorso per Cassazione (606 s.).
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la
disposizione dell'art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello
dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per
cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono
presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se
l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606
comma 1 lett. d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si
converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la
sentenza di primo grado (604), la Corte di Cassazione, quando pronuncia
l'annullamento con rinvio (623) della sentenza impugnata a norma del comma 1,
dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
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Art.570 Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale
presso la Corte di Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti
dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del
pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione
nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico
ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e
che ne fa richiesta nell'atto di appello (594) può partecipare al successivo
grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di
Appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la Corte
di Appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al
procuratore generale.
Art.571 Impugnazione dell'imputato
1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per
l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono
proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del
deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia (589), può togliere effetto
all'impugnazione proposta dal suo difensore (992) Per l'efficacia della
dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del
tutore o del curatore speciale.
Art.572 Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile (74 s.), la persona offesa, anche se non costituita parte
civile (90), e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli art. 93 e
94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre
impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto
motivato da notificare al richiedente.
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Art.573 Impugnazione per i soli interessi civili
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con
le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende (588) l'esecuzione
delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art.574 Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che
riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno
(538-541) e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali (535).
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della
sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il
risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (5412, 542).
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali
della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di
assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni,
al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa
pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art.575 Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria
1. Il responsabile civile (83 s.) può proporre impugnazione contro le
disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e
contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle
restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali
(538-541). L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce
all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria (89) nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le
disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il
risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali (5412, 542).
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Art.576 Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile (76 s.) può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per
il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l'azione civile (538-541) e, ai soli effetti della responsabilità civile,
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso
mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza
pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del
rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.
Art.577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
1. La persona offesa costituita parte civile (76 s.) può proporre impugnazione,
anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento
per i reati di ingiuria e diffamazione (594, 595 c.p.).
Art.578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per
amnistia o per prescrizione
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a
favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel
dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili.
Art.579 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna (533), o di proscioglimento (529-531) è data
impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza (199 s. c.p.),
se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi
esclusivamente gli interessi civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le
misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca (240
c.p.) è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
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Art.580 Conversione del ricorso in appello
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi,
il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Art.581 Forma dell'impugnazione
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il
provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e
sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art.582 Presentazione dell'impugnazione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti (123), l'atto di impugnazione è
presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (164 att.). n pubblico
ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve 'atto e della
persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e
rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione
anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si
trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento
ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento
impugnato.
Art.583 Spedizione dell'atto di impugnazione
1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero
con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata
nell'art. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta
contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del
giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della
raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere
autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
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Art.584 Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il
medesimo giudice (166 att.) ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Art.585 Termini per l'impugnazione
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in
camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento
emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio (128);
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la
motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi
presenti nel giudizio (4752, 488), anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'art. 548 comma 2,
dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato
contumace (487) e per il procuratore generale presso la Corte di Appello
rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua
circoscrizione diverso dalla Corte di Appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera
per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella
cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi (167 att.) nel numero di
copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si
estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza
(173).
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Art.586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge (713, 4792), l'impugnazione
contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel
dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con
l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche
se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la
sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa
l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la
sentenza.
Art.587 Estensione dell'impugnazione
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato (110 c.p.),
l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi
esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (17), l'impugnazione
proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi
riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente
personali.
3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e
alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile (83 s.) o dalla persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) giova all'imputato anche agli
effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Art.588 Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito
del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è
sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non
hanno in alcun caso (3103) effetto sospensivo.
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Art.589 Rinuncia all'impugnazione
l. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura
del dibattimento (492). Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere
effettuata prima dell'inizio della discussione (523) dal pubblico ministero
presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata
proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di
procuratore speciale (122).
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a
ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e
583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio (428, 599,
611), la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza,
dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal
pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è
stata proposta da altro pubblico ministero.
Art.590 Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento (165 att.; 15
reg.).
Art.591 Inammissibilità dell'impugnazione
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e
586;
d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza
l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a
ricorso per cassazione (606). Se l'impugnazione è stata proposta personalmente
dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può
essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
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Art.592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la
parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'art. 587 sono
condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è
condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato
prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata
soccombente è condannata alle spese.
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TITOLO II APPELLO
Art.593 Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il pubblico ministero
e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna (533 s.) o di
proscioglimento (529-531).
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché
il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la
sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa [189].
Art.594 Appello del pubblico ministero
ABROGATO [190]
Art.595 Appello incidentale
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale
entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la
notificazione previste dall'art. 584.
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli artt.
581, 582, 583 e 584.
3. L'appello incidentale del pubblico ministero (166 att.) produce gli effetti
previsti dall'art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del
coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si
osservano le disposizioni previste dall'art. 587.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità (591)
dell'appello principale o di rinuncia (589) allo stesso.
Art.596 Giudice competente
1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, decide la
Corte di Appello.
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della Corte di Assise decide la
Corte di Assise di Appello.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 428 sull'appello contro le sentenze
pronunciate dal giudice per le indagini preliminari , decidono, rispettivamente,
la Corte di Appello e la Corte di Assise di Appello, a seconda che si tratti di
reato di competenza del tribunale o della Corte di Assise.
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Art.597 Cognizione del giudice di appello
1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del
procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i
motivi proposti.
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna (533), il giudice può, entro
i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una
definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità
della pena, revocare benefici (168, 1753 c.p.), applicare, quando occorre,
misure di sicurezza (199 s. c.p.) e adottare ogni altro provvedimento imposto o
consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento (529-531), il giudice
può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a)
ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza
appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare
o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie (19 c.p.) e le
misure di sicurezza (199 s. c.p.).
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena
più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o
più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella
enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà,
entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica
più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a
reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione (812 c.p.), la pena
complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione
condizionale della pena (163 c.p.), la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale (175 c.p.) e una o più circostanze
attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di
comparazione a norma dell'art. 69 c.p.
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Art.598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di
appello
1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le disposizioni
relative al giudizio di primo grado (168 c.p.), salvo quanto previsto dagli
articoli seguenti.
Art.599 Decisioni in Camera di consiglio
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della
pena anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze (69
c.p.), o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (62-bis c.p.),
di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena (163 c.p.) o
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175
c.p.), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art.
127.
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che
ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale , il giudice assume
le prove in Camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria
partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono
presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza
e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori.
4. La Corte provvede in Camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme
previste dall'art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare
sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli
altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento
comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero,
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89)
indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo .
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta,
ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e
la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento .
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Art.600 Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di
provvisoria esecuzione proposta a norma dell'art. 540 comma 1 ovvero l'ha
rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza
di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede
con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la
revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le
forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al
pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno
.
Art.601 Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 591, il presidente ordina senza ritardo la
citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato
non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei
casi previsti dall'art. 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi
civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è fatta
menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti
previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonché l'indicazione del
giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti
giorni.
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile (83), della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e della parte civile
(765); questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una
sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è
notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo
certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti
previsti dall'art. 429 comma 1 lett. f).
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Art.602 Dibattimento di appello
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello a norma dell'art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che
la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la
prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo .
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del
giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e ss.,
di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523.
Art.603 Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma
dell'art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel
dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se
ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei
limiti previsti dall'art. 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il
giudice la ritiene assolutamente necessaria .
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
quando l'imputato, contumace in primo grado (487), ne fa richiesta e prova di
non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere
avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non
sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di
primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti
dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla
conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il
dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
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Art.604 Questioni di nullità
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la nullità
in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli
atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso
o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza
aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o
equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o
sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma
1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se
occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il
giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la
pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al
pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179,
da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o
della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al
giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il
giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'art. 180 che non
sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone
il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate (183, 184), il
giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli (185) o anche,
dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non
fornisce elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che
l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello,
se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del
dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione (162,
162-bis c.p.), il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione,
accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non
superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento
avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di
proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise
o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli
atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in
mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del
tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art.605 Sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello pronuncia
sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente
esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa
senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando
questi è competente per l'esecuzione (665) e non è stato proposto ricorso per
cassazione.
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TITOLO III RICORSO PER
CASSAZIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art.606 Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi
legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (177 s.),
di inutilizzabilità (191), di inammissibilità o di decadenza (173);
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto
richiesta a norma dell'art. 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta
dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari
disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di
appello (605) o inappellabili (593).
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi
previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con
i motivi di appello.
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Art.607 Ricorso dell'imputato
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna (533)
o di proscioglimento (529-531) ovvero contro la sentenza inappellabile di non
luogo a procedere (428-593).
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che
riguardano le spese processuali (535, 592).
Art.608 Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza di condanna (533) o di proscioglimento (529-531)
pronunciata in grado di appello (605) o inappellabile (593).
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento,
pronunciata dalla Corte di Assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale.
4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 e da altre disposizioni
di legge.
Art.609 Cognizione della Corte di Cassazione
1. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del
procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e
grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di
appello.
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CAPO II Procedimento
Art.610 Atti preliminari [191]
1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente
della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La
cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza
al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso
contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il
comma 1 dell'articolo
611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti
sono rimessi al presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei
ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di
ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle
parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite (170 att.)
quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre
dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il
presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza
pubblica o in Camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone
altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione
dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4. Abrogato La cancelleria dà immediata comunicazione al procuratore generale
del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza (169 att.), la Cancelleria
ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso
sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in Camera di consiglio [192].
Art.611 Procedimento in Camera di consiglio [193]
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (32, 41, 48, 4289),
la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso
contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze
pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito (311) e in
deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle
richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza
intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza (169 att ),
tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni
prima, possono presentare memorie di replica.
2. Abrogato Nello stesso modo la Corte procede quando è stata richiesta la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Se non dichiara
l'inammissibilità la Corte fissa la data per la decisione dei ricorso in
udienza pubblica.
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Art.612 Sospensione dell'esecuzione della condanna civile
1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile (83 s.), la Corte di
Cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna
civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla
richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di
Cassazione con ordinanza in Camera di consiglio.
Art.613 Difensori
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,
da difensori iscritti nell'Albo speciale della Corte di Cassazione. Davanti alla
Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il
domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori (164), salvo quanto
previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o
successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito
la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del Collegio
provvede a norma dell'art. 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche
all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte
ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti.
Art.614 Dibattimento
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze
(470 s.) e la direzione della discussione (523-524) nei giudizi di primo e di
secondo grado si osservano davanti alla Corte di Cassazione, in quanto siano
applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della
costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a
verbale, quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile,
del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono
ammesse repliche (171 att.).
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CAPO III Sentenza
Art.615 Deliberazione e pubblicazione
1. La Corte di Cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito
dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per
l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile
differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt. 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la Corte dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante
lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui
delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
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Art.616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del
ricorso
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del
procedimento (535, 592). Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte
privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da L.500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso
modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.
Art.617 Motivazione e deposito
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato
redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel
giudizio di primo grado (544), in quanto applicabili (173 att.).
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in
cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in Camera di
consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle
proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza
formalità (174 att.).
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Art.618 Decisioni delle sezioni unite
1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al
suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su
richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle
sezioni unite (172 att.).
Art.619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento
1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di
legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto
influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella sentenza
le censure e le rettificazioni occorrenti (130).
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la
quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di
Cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato
anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano
necessari nuovi accertamenti di fatto.
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Art.620 Annullamento senza rinvio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte pronuncia
sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o
se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (20);
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri
della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla
legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un
reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un
fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona (68);
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra
anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo
stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale
non è ammesso l'appello;
l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può
essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti
necessari.
Art.621 Effetti dell'annullamento senza rinvio
1. Nel caso previsto dall'art. 620 comma 1 lett. b), la Corte dispone che gli
atti siano trasmessi all'autorità competente che essa designa; in quello
previsto dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la Corte dispone
che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue
determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina l'esecuzione della
prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina
l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a
norma dell'art. 669, in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio
qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. 1),
procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.
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Art.622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne
annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero
se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento
dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in
grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza
inappellabile.
Art.623 Annullamento con rinvio
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se è annullata un'ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti
siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi
alla sentenza di annullamento (173 att.);
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604
comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice
di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte
di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione
collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della
stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale
più vicini (175 att.);
d) ) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per
le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da
quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
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Art.624 Annullamento parziale
1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della
sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata (648) nelle parti che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata.
2. La Corte di Cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti
della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è
riparata dalla Corte stessa in Camera di consiglio con ordinanza che deve
trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa
posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero
su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso
il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone
senza formalità.
3. La Corte di Cassazione provvede in Camera di consiglio senza l'osservanza
delle forme previste dall'art. 127 (130).
Art.624-bis. Cessazione delle misure cautelari [194]
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello,
dispone la cessazione delle misure cautelari.
Art.625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza
1. In caso di annullamento con rinvio (623), la Cancelleria della Corte di
Cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della
sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la
Cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha
emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio (620) o di rettificazione (619), la
Cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della
sentenza.
4. In ogni caso la Cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata
esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della
Corte (27 reg.).
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Art.625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto [195]
1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione
dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla
corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con
ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal
deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli
effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte
provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di
cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o,
quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine
previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in
camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta,
adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Art.626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, deve cessare una
misura cautelare ovvero una pena accessoria (217 coord., 287-290) o una misura
di sicurezza (312-313), la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo
al procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti
occorrenti (28 reg.).
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Art.627 Giudizio di rinvio dopo annullamento
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita
con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui
sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è
annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice
dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (603) per l'assunzione
delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per
ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (173 att.).
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o
inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini
preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva
proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche
al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente
personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo (587) deve
essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
Art.628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per
cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge
se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto
per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte dl Cassazione ovvero
per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3.
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TITOLO IV REVISIONE
Art.629 Condanne soggette a revisione
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla
legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna,
divenuti irrevocabili (648), anche se la pena è già stata eseguita o è
estinta.
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Art.630 Casi di revisione
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di
condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile (648) del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza
del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice
civile o amministrativo, successivamente revocata (395 s. c.p.c.), che abbia
deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 ovvero una delle
questioni previste dall'art. 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o
unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere
prosciolto a norma dell'art. 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità
in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Art.631 Limiti della revisione
1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena
d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che
il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531.
Art.632 Soggetti legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) ovvero la persona che
ha sul condannato l'autorità tutoria e se il condannato è morto, l'erede o un
prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto fu
pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lett. a) possono
unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
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Art.633 Forma della richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale (122). Essa deve contenere l'indicazione specifica delle
ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a
eventuali atti e documenti nella Cancelleria della Corte di Appello nei cui
distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il
decreto penale di condanna.
2. Nei casi previsti dall'art. 630 comma 1 lett. a) e b), ana richiesta devono
essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna
ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'art. 630 comma 1 lett. d), alla richiesta deve essere
unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi
indicato.
Art.634 Declaratoria d'inammissibilità
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629
e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632,
633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di Appello anche di
ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato
che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.
2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la
richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione (606). In caso di
accoglimento del ricorso, la Corte di Cassazione rinvia il giudizio di revisione
ad altra sezione della Corte di Appello che ha pronunciato l'ordinanza prevista
dal comma 1 o alla Corte di Appello più vicina (175 att.).
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Art.635 Sospensione dell'esecuzione
1. La Corte di Appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la
sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando,
se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e
284. In ogni caso di inosservanza della misura, la Corte di Appello revoca
l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione,
sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per
cassazione (606) il pubblico ministero e il condannato.
Art.636 Giudizio di revisione
1. Il presidente della Corte di Appello emette il decreto di citazione a norma
dell'art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del Titolo I e del Titolo II del Libro VII in
quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di
revisione.
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Art.637 Sentenza
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525, 526, 527 e
528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la
sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il
proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo (529-531).
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base
di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che
l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la
sospensione dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza.
Art.638 Revisione a favore del condannato defunto
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di
revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il quale
esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al
condannato.
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Art.639 Provvedimenti in accoglimento della richiesta
1. La Corte di Appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito
di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'art.
638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per
le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese
processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a
favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì
la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle
previste nell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.
Art.640 Impugnabilità della sentenza
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per
cassazione (606).
Art.641 Effetti dell'inammissibilità o del rigetto
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la
rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su
elementi diversi.
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Art.642 Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per
estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna
era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato.
L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite
affissioni.
2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della Corte di Appello dispone
con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato (694) a cura della
Cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della
pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Art.643 Riparazione dell'errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o
colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata
alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle
conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero
tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua
domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva
che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato
diverso, a norma dell'art. 657 comma 2.
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Art.644 Riparazione in caso di morte
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto
alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e
sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di
adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione
una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma
è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a
ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella
situazione di indegnità prevista dall'art. 463 c.c.
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Art.645 Domanda di riparazione
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione (637, 648) ed è
presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o
per mezzo di procuratore speciale (122), nella cancelleria della Corte di
Appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare la domanda nello stesso
termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovarsi
della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da
alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri
aventi diritto.
Art.646 Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione la Corte di Appello decide in Camera di
consiglio osservando le forme previste dall'art. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al
pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del
tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte e a
tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la
domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico
ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per
cassazione (606).
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma
2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti
dall'art. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di
riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una
provvisionale a titolo di alimenti.
Art.647 Risarcimento del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall'art. 630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto
la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel
diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
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