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LIBRO VI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO
Art.438 Presupposti del giudizio abbreviato [150]
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare
allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non
siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste
dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il
giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti
indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una
integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone
il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria
ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed
utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di
prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta
fino al termine previsto dal comma 2.
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Art.439 Richiesta di giudizio abbreviato
ABROGATO [151]
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del
pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza
(418).
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso
dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma
degli artt. 421 e 422.
Art.440 Provvedimenti del giudice
ABROGATO [152]
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il
giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato
degli atti .
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno
tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'art. 439 comma
2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dall'art. 439 comma 2.
Art.441 Svolgimento del giudizio abbreviato [153]
1. Nel giudizio abbreviato si osservano in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli artt. 422 e
423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza
dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del
rito abbreviato.
3. II giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone
che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti
gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la
disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume,
anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in
tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e
all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422,
commi 2, 3 e 4.
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Art.441-bis Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul
giudizio abbreviato [154]
1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il
pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma
1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438,
comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non
superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1
e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo
corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il
giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e
fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia
degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio
abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 303, comma 2 [155]".
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato
può' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai
sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma
5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.
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Art.442 Decisione
1. Terminata la discussione (421), il giudice provvede a norma degli artt. 529 e
ss.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel
fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui
all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte
le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita
quella della reclusione di anni trenta [156]. Alla pena dell'ergastolo con
isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è
sostituita quella dell'ergastolo [157].
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso (134 att.).
4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.
Art.443 Limiti all'appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa
formula.
2. ABROGATO [158] L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di
condanna (a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero ) alla sola
pena pecuniaria.
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di
condanna (533), salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del
reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.
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TITOLO
II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art.444 Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a
un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo
129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta
delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo
75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla
concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta.
Art.445 Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, non comporta la condanna al
pagamento delle spese del procedimento (539) né l'applicazione di pene
accessorie (19 c.p.) e di misure di sicurezza (215 s. c.p.), fatta eccezione
della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 c.p. . Salvo quanto
previsto dall'articolo 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del
dibattimento (524), la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge (6892), la sentenza è
equiparata a una pronuncia di condanna [159].
2. Il reato è estinto (136, 137 att.) se nel termine di cinque anni, quando la
sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne
una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva
sospensione condizionale della pena.
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Art.446 Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1,
fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e
422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite
dall'articolo 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri
casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore
speciale (122) e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art.
583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal
comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta
o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art.447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini
preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari (326 s.), il giudice, se è presentata
una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra
parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione,
assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione
all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico
ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un
termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la
richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della
scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e
in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
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Art.448 Procedimenti del giudice
1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel
giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le
condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1,
pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico
ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini
preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata,
pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile
dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura
del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello (594); negli
altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice
decide sull'azione civile a norma dell'art. 578.
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TITOLO III GIUDIZIO
DIRETTISSIMO
Art.449 Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380-383), il
pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si
applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, un quanto
compatibili (233 coord.).
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo
quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato
è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio (65, 294, 374, 388) ha
reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non
successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di
reato (335). L'imputato in stato di custodia cautelare (284-286) per il fatto
per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta
connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
Art.450 Instaurazione del giudizio direttissimo
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa
condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza (380-383) o
in stato di custodia cautelare (284-286).
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire
all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può
essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a),
b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la
data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429 comma
2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal
pubblico ministero (138 att.), è trasmesso alla cancelleria del giudice
competente per il giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero
l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini
espletate (433).
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Art.451 Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli art.
470 e ss.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un
ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria (57).
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel
dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2,
contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale facoltà il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine.
Art.452 Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al
pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia
dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del
giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso
di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui
era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio
direttissimo [160].
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TITOLO IV GIUDIZIO IMMEDIATO
Art.453 Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il
giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata
(65, 294, 374, 388) sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a
seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate
nell'art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire,
sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di
persona irreperibile ( 159, 160) .
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso
(12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la
scelta di tale rito, si procede separatamente (18) per gli altri reati e nei
confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito
ordinario.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419 comma 5.
Art.454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio
immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la
documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato (2532) e le
cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
Art.455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il
giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli
atti al pubblico ministero.
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Art.456 Decreto di giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell'art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 .
3 [161]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato
all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata
per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa unitamente al decreto è notificata la
richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il
giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art.457 Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall'art. 458 comma 1, il decreto che dispone il
giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art. 431,
al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.
Art.458 Richiesta di giudizio abbreviato
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438)
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la
richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro
quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato [162].
2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato,
al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442
e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio immediato [163].
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5.
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TITOLO V PROCEDIMENTO PER
DECRETO
Art.459 Casi di procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili
a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha
nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che
si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in
sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini
preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale
il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa
trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale
di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino
alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al
pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di
applicare una misura di sicurezza personale.
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Art.460 Requisiti del decreto di condanna
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a
identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria (89);
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge
violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di
sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso (1413 att.) che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla
notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione
il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta
dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena
stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti
dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle
cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi
previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la
responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [164].
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il
precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli
atti al pubblico ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il
reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un
delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è
comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.
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Art.461 Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.),
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89),
personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre
opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del
tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha
emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso
il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato
(438 s.) o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2,
quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il
giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per
cassazione (606).
Art.462 Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) sono
restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'art. 175.
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Art.463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone
imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno
proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione
proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile (648).
2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si estendono anche
a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione
Art.464 Giudizio conseguente all'opposizione
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a
norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio
abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque
giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente
all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma
dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il
pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il
decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il
pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero
l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il
giudice emette decreto di giudizio immediato [165].
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione (141 att.) contestuale
all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a
norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare
domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di
condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di
quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non
è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa
di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti
degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
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LIBRO VII GIUDIZIO
TITOLO I ATTI
PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Art.465 Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che
dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi,
anticipare l'udienza o differirla non più di una volta (143 att.).
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti
private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di
anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'art. 429 commi 3 e 4, il
provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova
udienza.
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Art.466 Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà
di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di
esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il
dibattimento (431, 432) e di estrarne copia.
Art.467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del Tribunale o della Corte di
Assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili,
osservando le forme previste per il dibattimento (240-bis coord.).
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona
offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.
Art.468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni (194 s.), periti (220
s.) o consulenti tecnici (225, 233) nonché delle persone indicate nell'articolo
210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette
giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione
delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta
richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il
presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la
data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali
ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la
decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere
presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può
chiedere la citazione a prova contraria di testimoni periti e consulenti tecnici
non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale (238) deve farne espressa richiesta unitamente al deposito
delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la
stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente
solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art.
495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito
nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392 comma 2.
Art.469 Proscioglimento prima del dibattimento
1. Salvo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, se l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se
per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in
camera di consiglio (127), sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se
questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi
procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
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TITOLO II DIBATTIMENTO
CAPO I Disposizioni generali
Art.470 Disciplina dell'udienza
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate
dal presidente che decide senza formalità, un sua assenza la disciplina
dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero (21 reg.).
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate un questo Capo, il presidente (131) o
il pubblico ministero (378) si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica,
che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
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Art.471 Pubblicità dell'udienza
1. L'udienza è pubblica a pena di nullità (147 att.).
2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni
diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che
appaiono un stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, è
fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione
per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti
atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza
sono espulse per ordine del presidente o, un sua assenza, del pubblico
ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che
l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di
persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza
formalità.
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Art.472 Casi in cui si procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a
porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è
richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la
diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte
chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza
dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono
oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al
processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene,
quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare
svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza
di testimoni o di imputati .
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.
Art.473 Ordine di procedere a porte chiuse
1. Nei casi previsti dall'art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con
ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme
quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun
motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno
il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'art. 472 comma 3,
il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in
cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere
nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
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Art.474 Assistenza dell'imputato all'udienza
1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo
che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o
di violenza.
Art.475 Allontanamento coattivo dell'imputato
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo
da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con
ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal
difensore.
3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni
momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente
allontanato il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso
dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per
rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.
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Art.476 Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a
norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti (380, 381).
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il
contenuto della deposizione (207).
Art.477 Durata e prosecuzione del dibattimento
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola
udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non
festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta
necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non
oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa
menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni
per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (4752, 4872, 488,
5022).
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Art.478 Questioni incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento
il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi
previsti dall'art. 491.
Art.479 Questioni civili o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del
reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di
particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso
il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla
prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del
dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata
in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere
proposto ricorso per cassazione (606). Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine
di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di
sospensione.
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Art.480 Verbale di udienza
1. L'ausiliario che assiste il giudice (126) redige il verbale di udienza (134
s.), nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le
generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro
rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Art.481 Contenuto del verbale
1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente
le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo
integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura
sono allegati al verbale.
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Art.482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti
strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse (141),
purché non contraria alla legge. Le memorie scritte (121) presentate dalle
parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura
di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la
completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle
questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con
ordinanza.
Art.483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento (524),
il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo
ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 528, i nastri impressi con i caratteri della
stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro
formazione (138).
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
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CAPO II Atti introduttivi
Art.484 Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare
costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa
come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.
Art.485 Rinnovazione della citazione
ABROGATO [166]
1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a
giudizio (143 att.) quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne
abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa
e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli
artt. 159, 161 comma 4 e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è
liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di
discussione successiva né motivo di impugnazione.
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Art.486 Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
ABROGATO [167]
1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e
risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con
ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data
della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio (143
att.).
2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e
non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze
e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende (477) o
rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova
udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce
la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi
presenti (475-2, 488).
5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del
difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e
l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha
designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del
difensore impedito.
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Art.487 Contumacia dell'imputato
ABROGATO [168]
1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le
condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2 il giudice, sentite le
parti ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità dell'atto di
citazione (429, 4502, 456, 4641) o della sua notificazione (171). In tal caso il
giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la
rinnovazione degli atti nulli (185; 143 att.).
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel
dibattimento dal difensore.
3. Se l'imputato compare prima della decisione (525 s.), il giudice revoca
l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere
le dichiarazioni previste dall'art. 494 e, se la comparizione avviene prima
dell'inizio della discussione finale (523), può chiedere di essere sottoposto
all'esame a norma dell'art. 503. In ogni caso il dibattimento non può essere
sospeso (477) o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della
pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata
conoscenza della citazione a norma dell'art. 485 comma 1 ovvero ad assoluta
impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza
prevista dal comma 1, ma prima della decisione (524 s.), il giudice revoca
l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende (477) o rinvia
anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in
precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è
pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la
rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni
dell'art. 18 comma 1 lett. c) e d).
Art.488 Assenza e allontanamento volontaria dell'imputato
ABROGATO [169]
1. Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando l'imputato,
anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza
o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato
dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è
considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto
evade (385 c.p.) in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli
intervalli di esso.
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Art.489 Dichiarazioni del contumace
1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del
procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste
dall'art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione (610 s.) le dichiarazioni
sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo
un cui l'imputato si trova.
2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore
(96) al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato
per l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio (97).
Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare (284-286), le
dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici
giorni da quello un cui è pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel
corso del giudizio di revisione (636) o nella fase della esecuzione (655 s.). In
tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal
magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è
trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti
alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese
dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è
trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art. 677.
Art.490 Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell'art. 132, può disporre l'accompagnamento coattivo
dell'imputato assente (488) o contumace (487), quando la sua presenza è
necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
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Art.491 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione (21,
23), le nullità indicate nell'art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte
civile (76, 80), la citazione o l'intervento del responsabile civile (83, 85,
86) e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) e
l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 sono precluse
se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento
della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il
contenuto del fascicolo per il dibattimento (431) e la riunione o la separazione
dei giudizi (17, 18), salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel
corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un
difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei
limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non
sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al
fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso (148 att.).
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
Art.492 Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attività indicate negli art. 484 e ss., il presidente dichiara
aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice (126) dà lettura dell'imputazione.
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Art.493 Richieste di prova
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono
l'ammissione delle prove.
2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista
dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute
indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento
di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni
lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini
preliminari.
Art.494 Dichiarazioni spontanee dell'imputato
1. Esaurita l'esposizione introduttiva (493), il presidente informa l'imputato
che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni
che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione
e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni
l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo
ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario (126) riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del
comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto un forma
riassuntiva (140).
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Art.495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle
prove a norma degli artt. 190 comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti (238), il giudice
provvede un ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova
(147-bis2 att.) solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla
prova dell'altro procedimento .
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui
fatti costituenti oggetto delle prove a carico, lo stesso diritto spetta al
pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti
costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di
esaminare i documenti (234 s.) di cui è chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza
sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove.
Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove
che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può
rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse
a sua richiesta [170].
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CAPO III Istruzione
dibattimentale
Art.496 Ordine nell'assunzione delle prove
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal
pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre
parti, nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
Art.497 Atti preliminari all'esame dei testimoni
1. I testimoni (194 s.) sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto
dalle parti che li hanno indicati (149 att.).
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone
dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli
anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle
responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti
(372 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole
della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi
impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia
conoscenza". Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.
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Art.498 Esame diretto e controesame dei testimoni
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore
che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne (4722) è condotto dal presidente su
domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può
avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia
infantile. Il presidente sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del
minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la
deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può
essere revocata nel corso dell'esame.
Art.499 Regole per l'esame testimoniale
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla
sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e
da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a
suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il
rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto
della memoria, documenti da lui redatti (136, 5142)
6 [171]. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per
assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà
dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre,
l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state
utilizzate per le contestazioni.
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Art.500 Contestazioni nell'esame testimoniale [172]
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in
tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone (351, 362, 422) e contenute nel
fascicolo del pubblico ministero (433). Tale facoltà può essere esercitata
solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già
deposto.
2. Le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai fini
della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle
parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo
consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni
penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi
concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero
deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico
ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo,
svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che
può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma
dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate
ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro
assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente
articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal
testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
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Art.501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l'esame dei periti (220 s.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360)
si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni (497 s.), in quanto
applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare
documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di
ufficio (136).
Art.502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un
consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a
richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando
comunicazione, a norma dell'art. 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo
dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la
presenza del pubblico (471). L'imputato e le altre parti private sono
rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta
richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
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Art.503 Esame delle parti private
1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o
che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine (150 att.): parte civile,
responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
imputato.
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le
domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con
le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte
civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può
rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura (514) e di allegazione, il pubblico ministero e i
difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione,
possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata
e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (431). Tale facoltà può
essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte
abbia già deposto.
4 [173]. Si applica la disposizione dell'art. 500 comma 2.
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte
dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero (370) sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 .
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni
rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.
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Art.504 Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente (4954), sulle opposizioni formulate
nel corso dell'esame dei testimoni dei periti, dei consulenti tecnici e delle
parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
Art.505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'art. 93
possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai
consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono
altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova (507) utili
all'accertamento dei fatti.
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Art.506 Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti
private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base
ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a
seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può indicare
alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può
rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone
indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il
controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo
l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Art.507 Ammissione di nuove prove
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche di ufficio (190) l'assunzione di nuovi mezzi di
prove (151 att.).
1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi
di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma
degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
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Art.508 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio (190) o su richiesta di parte, dispone una perizia,
il perito è Immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere
nello stesso dibattimento (152 att.). Quando non è possibile provvedere in tale
modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende
(477) il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di
sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio
dei poteri previsti dall'art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma
dell'art. 501.
Art.509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non
sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende (477) il dibattimento
per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
Art.510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale (480-483) sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti,
dei consulenti tecnici e degli interpreti (143) ed è fatta menzione di quanto
previsto dall'art. 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice (126) documenta nel verbale lo
svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle
parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste
dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma
riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 140 comma 2 sono
esercitati dal presidente.
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Art.511 Letture consentite
1. Il giudice anche di ufficio (190), dispone che sia data lettura, integrale o
parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della
persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale (227) è disposta solo dopo l'esame del
perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza
(431) è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della
condizione di procedibilità.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare
specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione (526).
L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia
la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e
una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato
alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di
essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai
commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a
norma dell'art. 93.
Art.511-bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli
atti indicati nell'art. 238. Si applica il comma 2 dell'art. 511.
Art.512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1 [174]. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori
delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare (422)
quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la
ripetizione.
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Art.512-bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero [175]
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri
elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni
rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale
se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia
assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Art.513 Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini
preliminari o nell'udienza preliminare
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi
all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle
indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non
possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo
che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4 [176].
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210,
comma 1 [177], il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi,
l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria
internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie
del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante,
ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione
dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze
imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga
della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali
contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state
assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 511.
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Art.514 Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può
essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle
persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al
pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella
udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano
state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza
dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali
e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia
giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come
testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5.
Art.515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a
norma dell'art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel
fascicolo per il dibattimento.
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CAPO IV Nuove contestazioni
Art.516 Modifica della imputazione
1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come
è descritto nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), e non
appartiene alla competenza di un giudice superiore (23), il pubblico ministero
modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
1-bis [178]. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica,
l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o
eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione
ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del
compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi
articoli.
1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista
l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative
disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal
comma 1-bis.
Art.517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a
norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve
ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456), il pubblico
ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione
non appartenga alla competenza di un giudice superiore (23).
1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e
1-ter.
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Art.518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 517, il pubblico ministero procede nelle
forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un
fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (429, 450, 456) e
per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta,
può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso
dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei
procedimenti.
Art.519 Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la
contestazione abbia per oggetto la recidiva (99 c.p.), il presidente informa
l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende (477) i, dibattimento
per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma
comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere
l'ammissione di nuove prove [179].
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa (90), osservando un
termine non inferiore a cinque giorni (178, 180).
Art.520 Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e
517 all'imputato contumace o assente (487, 488), il pubblico ministero chiede a,
presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che
il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende (477) il dibattimento e fissa una nuova
udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'art. 519 commi 2
e 3.
Art.521 Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
1 [180]. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua
competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziché monocratica [181].
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che
dispone il giudizio (429, 450, 456) ovvero nella contestazione effettuata a
norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato
una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma
2.
Art.521-bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove
contestazioni.
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il
reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è
prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita,
a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione [182].
Art.522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo Capo è causa di
nullità (177 s.).
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato
concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le
disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al
fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
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CAPO V Discussione finale
Art.523 Svolgimento della discussione [183]
1. Esaurita l'assunzione delle prove (496 s.), il pubblico ministero e
successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e
illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste
dall'articolo 533, comma 3-bis.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere quando
sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro
ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione
e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la
replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti
strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità (177
s.), la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se
non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a
norma dell'art. 507.
Art.524 Chiusura del dibattimento
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
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TITOLO III SENTENZA
CAPO I Deliberazione
Art.525 Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento (524).
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta (179), gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono
concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i
provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente
revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 528, la deliberazione non può essere sospesa
se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal
presidente con ordinanza.
Art.526 Prove utilizzabili ai fini della liberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da
quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (495-515).
1-bis [184]. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Art.527 Deliberazione collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le
questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al
processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della
votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto
concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle
pene e delle misure di sicurezza (199-240 c.p.) nonché quelle relative alla
responsabilità civile (74-89).
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna
questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente
raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e
vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i
giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si
manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di
maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente
inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza In ogni altro caso,
qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole
all'imputato.
Art.528 Lettura del verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza (480-483, 510)
redatto con la stenotipia (138) ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni
fonografiche o audiovisive (139) di atti del dibattimento, il giudice sospende
la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie,
con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della
documentazione (135, 139).
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CAPO II Decisione
SEZIONE I Sentenza di
proscioglimento
Art.529 Sentenza di non doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
(336 s.), il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la
causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una
condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
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Art.530 Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è
stato commesso da persona non imputabile (85 s. c.p.) o non punibile per
un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la
causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è
stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di
giustificazione (50-54 c.p.) o di una causa personale di non punibilità ovvero
vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla
legge, le misure di sicurezza (222, 2402 c.p.).
Art.531 Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è
estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di
una causa di estinzione del reato.
Art.532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione
dell'imputato in stato di custodia cautelare (284-286) e dichiara la cessazione
delle altre misure cautelari personali (280-283, 287-290) eventualmente
disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che
concede la sospensione condizionale della pena (163 c.p.).
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Art.533 Condanna dell'imputato
1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia
sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza
(199-240 c.p.).
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per
ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in
osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene (72 s. c.p.) o sulla
continuazione (812 c.p.). Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il
condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza
(102-108 c.p.).
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena (163 c.p.) o la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale (175 c.p.), provvede in tal senso con la sentenza di
condanna.
3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il
giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito
della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo
stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del
procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei
condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei
termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà [185].
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Art.534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali, il
giudice condanna la persona civilmente obbligata (89) a pagare, se il condannato
risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Art.535 Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese
processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce (691).
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12) sono obbligati in
solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati
non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati
per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la
custodia cautelare, a norma dell'art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è
rettificata a norma dell'art. 130.
Art.536 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall'art. 36 c.p., il giudice stabilisce nel dispositivo se
la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il
giornale o i giornali in cui deve essere inserita (694).
Art.537 Pronuncia sulla falsità di documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna,
è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale,
secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o
la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve
essere eseguita (675). La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o
la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi
non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo
previsto dalla legge per il Capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza
di proscioglimento.
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SEZIONE II Decisione
sulle questioni civili
Art.538 Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le
restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e ss.
2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice
provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di
altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato (83) o è intervenuto (85) nel
giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è
pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua
responsabilità.
Art.539 Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono
condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si
ritiene già raggiunta la prova.
Art.540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata
provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono
giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
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Art.541 Condanna alle spese relative all'azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del
danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (153 att.), salvo
che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve
l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è
fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali
sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione
civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale
o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei
danni causati all'imputato o al responsabile civile.
Art.542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato
non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si
applicano le disposizioni dell'art. 427 per ciò che concerne la condanna del
querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato
nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore
dell'imputato e del responsabile civile .
2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
Art.543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 c.p. è
ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza
(694).
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del
responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali
indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la
sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere
le spese dall'obbligato.
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CAPO III Atti
successivi alla deliberazione
Art.544 Redazione della sentenza
1. Conclusa la deliberazione (525-528), il presidente redige e sottoscrive il
dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto
e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in
camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello
della pronuncia (154 att.).
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il
numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice,
se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2,
può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il
novantesimo giorno da quello della pronuncia (585).
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice
provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati,
accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di
custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per
la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza [186].
Art.545 Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del
Collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue
quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza
per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (4752, 488).
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Art.546 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione
dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e
l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le
prove contrarie;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data (111) e la sottoscrizione (110) del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e
dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può
sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento,
il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore,
alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo
presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se
manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se
manca la sottoscrizione del giudice.
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Art.547 Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 546 comma 3, se occorre completare la
motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri
requisiti previsti dall'art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione
della sentenza a norma dell'art. 130.
Art.548 Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in Cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione
ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3. n pubblico ufficiale
addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il
diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso di
deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui
spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì a chi risulta
difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato
all'imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generale presso la
Corte di Appello.
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