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LIBRO IV MISURE CAUTELARI
TITOLO I MISURE CAUTELARI
PERSONALI
CAPO I Disposizioni generali
Art.272 Limitazioni alle libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.
Art.273 Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non
sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non
punibilità (45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa
di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena
(171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.
Art.274 Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai
fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per
l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto
espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere
individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato
di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli
si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una
pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da
comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se
il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per
cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.
1-bis [59]. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le
disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
Art.275 Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze
cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle
modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che,
a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo
274, comma 1, lettere b) e c) [60].
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione
che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre
disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste
dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo
380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni
precedenti per delitti della stessa indole [61].
3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto quando
ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale, o
ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, é applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano
donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta
anni [62].
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere
quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra
malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di
salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere [63].
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o
di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti
domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità
operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai
casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 [64].
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere
qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura
cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti
commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e
4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un
istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie
[65].
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta
o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non
rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario
o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative [66].
5. ABROGATO.
Art.275-bis Particolari modalità di controllo
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto,
prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia
giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1
ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa
resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha
disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso
l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al
comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le
altre prescrizioni impostegli.
Art.276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare,
il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave (299),
tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.
Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva (288, 289), il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo
anche con una misura coercitiva (281-286).
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275,
comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla
custodia cautelare in carcere (p.p. 281 s.), il giudice, in caso di
trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può
disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere (p.p. 285). In tal
caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie [67].
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il
giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia
cautelare in carcere [68].
Art.277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della
persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le
esigenze cautelari (274) del caso concreto.
Art.278 Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto
della continuazione (81-2 c.p.), della recidiva e delle circostanze del reato
(59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5)
dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista
dall'art. 62 n. 4) codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle
ad effetto speciale (633 c.p.) [69].
Art.279 Giudice competente
1. Sull'applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché sulle
modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede (91
att.). Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari (328).
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CAPO II Misure coercitive
Art.280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391,
le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord.).
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
Art.281 Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive
all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del
giudice che procede (215 coord.).
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del
provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli
altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2-bis [70]. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive
previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di
espatrio.
Art.282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato
ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto
dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare [71]
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive
all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi
rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della
persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il
pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il
giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei
redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento.
Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al
beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla
retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia
stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il
provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore
del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero
altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le
condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 280.
Art.283 Divieto e obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di
assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non
è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di
quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali
la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari
previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio
di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia
alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove
fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di
dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà
quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli
orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato
di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice
considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di
assistenza de n'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero
nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione
all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al
pubblico ministero di ogni infrazione (276).
Art.284 Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice
prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza (22
att.; 9 reg.).
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano
o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze
di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il
tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per
esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa,
possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato (276).
5. L'imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di custodia
cautelare (285-286).
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia
stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto
per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide
le relative notizie [72].
Art.285 Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato
e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a
disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia
cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con
le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione .
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa
a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita
all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero nel caso
di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 c.p.
Art.286 Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di
infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di
intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può
disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico
ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per prevenire il
pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che
l'imputato non è più infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 285 commi 2 e 3.
Art.286-bis Divieto di custodia cautelare [73]
1. ABROGATO Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (285) nei
confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è
dichiarata dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione di HIV è
valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e
degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali
condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità
può essere fatta dall'imputato (60, 61), dal suo difensore (96, 97) o dal
servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice
dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti domiciliari
(284) presso l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il
Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico -
legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza
delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze
terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali
esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice
può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario
nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti
idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il
giudice provvede a norma dell'articolo 275.
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CAPO III Misure interdittive
Art.287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in
questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena (278) dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).
Art.288 Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà
dei genitori (316 c.c.; 34 c.p.), il giudice priva temporaneamente l'imputato,
in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (519-526 c.p.),
ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p., commesso in
danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura può essere disposta anche al
di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.
Art.289 Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico
ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice interdice temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (314-360
c.p.), la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'art. 287 comma 1.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta
investitura popolare.
Art.290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
(30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica (422-452
c.p.) o contro l'economia pubblica (499-518 c.p.), l'industria e il commercio
ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di
società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p., la misura
può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287
comma 1.
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CAPO IV Forma ed
esecuzione dei provvedimenti
Art.291 Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al
giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta si
fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali
deduzioni a memorie difensive già depositate.
1 bis. (Abrogato)
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando
ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle
esigenze cautelari previste dall'art.274, dispone la misura richiesta con lo
stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano
in tal caso le disposizioni dell'art. 27.
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al
giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie
di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura
cautelare sia successivamente revocata [74].
Art.292 Ordinanza del giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che
si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di
fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza,
tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche
ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere
soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini
da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza
cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che
assiste il giudice, il Sigillo dell'ufficio e, se possibile l'indicazione del
luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza é nulla se non contiene la valutazione degli elementi a
carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo
327-bis [75].
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la
persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.
Art.293 Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato
copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di
fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato
ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di
tutte le operazioni compiute. n verbale è immediatamente trasmesso ai giudice
che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono
notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o
esecuzione, sono depositate nella Cancelleria del giudice che le ha emesse
insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la
stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva (288-290) è
trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via
ordinaria.
Art.294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel
corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di
delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio
dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente
impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che
interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve
avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa
istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato
e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il
giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di
applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275.
Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca
o alla sostituzione della misura disposta.
4 [76]. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal
giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero e
al difensore, che ha l'obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del
compimento dell'atto (93 att.).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il
giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del
pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
Art.295 Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata
e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293 l'ufficiale o
l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini
svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti
dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267, può
disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni
degli artt. 268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5
dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51,
comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di
procedura penale [77].
Art.297 Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura,
dell'arresto (380, 381) o del fermo (384).
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che
le dispone è notificata a norma dell'art. 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la
medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o
qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione
della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati
commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata
eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più
grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non
desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il
quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in
cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai
fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma
dell'art. 303 comma 4.
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di
sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è
notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di
detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo.
Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare
si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di
internamento per misura di sicurezza.
Art.298 Sospensione dell'esecuzione delle misure
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei
confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare
personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti
della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure
alternative alla detenzione.
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CAPO V Estinzione delle misure
Art.299 Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290) sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni
di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle
singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata
all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il
giudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalità meno gravose .
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione
delle misure al giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque
giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando
assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294) o
quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari (406)
o dell'assunzione di incidente probatorio (393) ovvero quando procede
all'udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione
delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato,
deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico
ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione
delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona
sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione é basata su
elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve
assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano
aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la
misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con
modalità più gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la
revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua
applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è
presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei
due giorni successivi, formula le proprie richieste .
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di
decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza
formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o
qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto
e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al
giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo
275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal
servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice questi,
se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con
immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e
seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e
riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero nel caso di rilevata urgenza,
non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il
provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli
accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis,
comma 3 [78].
Art.300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate
sentenze
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente
efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è
disposta l'archiviazione (408-411) ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a
procedere (425) o di proscioglimento (529 s.).
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.), il giudice
provvede a norma dell'art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna,
le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero
condizionalmente sospesa (5322).
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza
di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia
già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa
sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso
fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive (281-286)
quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lett. b) o
c).
Art.301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1
lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto
dall'art. 292 comma 2 lett. d) non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del
pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli
artt. 305 e 308.
2-bis. Salvo il disposto dell'art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede
per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste
investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro
collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di
persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento é richiesto il
compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere
disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274 comma 1
lett. a), non può avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura é disposta, per non più di due volte
ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su
richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le
ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la
misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato.
Art.302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde
immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il
termine previsto dall'art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere
nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo
interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le
condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel
caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere
interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'art. 294 commi 3, 4 e 5.
Art.303 Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini senza
che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con
cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero
senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti [79]:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto
dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a),
sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel
massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2 ) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dal n. 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett.
a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente
utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente
residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti [80].
b-bis) [81]dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi
dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che
sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla
sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti
dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis) [82]. Tuttavia,
se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la
disposizione del comma 4.
1-bis. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la
parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di
Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del
provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal
comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell'imputato sottoposto a custodia
cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a
ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata
la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe
previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni,
salvo quanto previsto dalla lett. a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.
Art.304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore (486) ovvero su
richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il
rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova (509) o
a seguito di concessione di termini per la difesa (108, 451, 519, 520);
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o
rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della
mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza
uno o più imputati;
c ) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti
dall'articolo 544, commi 2 e 3.
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la
pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 [83].
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando
si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi,
durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel
giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni [84].
3. SOPPRESSO [85] Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal
giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma
dell'art. 310.
4. SOPPRESSO [86] I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. a), sono
sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza
preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al
giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali
i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro
confronti previa separazione dei processi [87].
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei
termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero
3-bis) [88] e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui
della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni
caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma
4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo
alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi
di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
Art.305 Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia
sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono
prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La
proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per
cassazione nelle forme previste dall'art. 311.
2. In ogni stato e grado del procedimento, il pubblico ministero può altresì
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a
scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad
accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi
dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della
custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con
ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. La proroga è rinnovabile una sola
volta. I termini previsti dall'art. 303 comma 1 non possono essere comunque
superati di oltre la metà [89].
3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non
può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis)
del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed
alla lettera d) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata
della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la
sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo
303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato
emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado [90].
Art.306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del
presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della
persona sottoposta alla misura (98 att).
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta
con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure
medesime.
Art.307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini [91]
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice
dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se
sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma
2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli
281, 282 e 283 anche cumulativamente.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275, è
tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla
natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste
dall'art. 274.
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di
secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma
1 lett. b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il
procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine
previsto dall'art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia
anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo
dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2
lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e
comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il
provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il
pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne ricorrono le
condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice
competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti
giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2
lett. a).
Art.308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di
tempo pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303.
2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi due
mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state
disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche
al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti
dal comma 1.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge
attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene
accessorie o di altre misure interdittive.
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CAPO VI Impugnazioni
Art.309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva [92]
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento,
l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza
che dispone una misura coercitiva (281-286, 3133), salvo che si tratti di
ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di notificazione
eseguita a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della
misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova d l non aver
avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. n difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci
giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la
misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i
quali é stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo
104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto
giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma
1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta
alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della
corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che
ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione
della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine,
all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di
estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può
partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il tribunale, se non
deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta (99 att.), annulla, riforma o
conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli
elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare
il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche
per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni
diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se
la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine
prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (306).
Art.310 Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma 1, il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in
materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello
è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il
giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su
cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera
di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di
esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla
ricezione degli atti.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello
del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva (588).
Art.311 Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico
ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo
difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 dell'articolo 309.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo
difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di
legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (281-286, 3133).
La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha
emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla
Corte di Cassazione (100 att.).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati
contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi
motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
osservando le forme previste dall'art. 127.
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CAPO
VII Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Art.312 Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l'applicazione provvisoria delle
misure di sicurezza è disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del
pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando
sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni
previste dall'art. 273 comma 2.
Art.313 Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo
accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato (203 c.p.). Ove non sia
stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle
indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione
dell'art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini dell'art. 206 comma 2
c.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale
dell'imputato nei termini indicati nell'art. 72.
3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall'art. 312 è
equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per
l'ingiusta detenzione (314, 315).
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CAPO VIII
Riparazione per l'ingiusta detenzione
Art.314 Presupposti e modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perché il fatto non
sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato
o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per
la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa
per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato
che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con
decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la
misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di
applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a
favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di
archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425).
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una
pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione
della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato
affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione
della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla riparazione è altresì
escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione
medesima.
Art.315 Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è
divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta
inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di
archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del
comma 3 dell'articolo 314. [93]
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore
giudiziario (643-647).
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TITOLO II MISURE CAUTELARI
REALI
CAPO I Sequestro conservativo
Art.316 Presupposti ed effetti del provvedimento
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni
altra somma dovuta all'erario dello Stato (189 c.p.), il pubblico ministero, in
ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo (218
coord.) dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui
dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (513 s. c.p.c.).
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185 c.p.), la parte civile può
chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile
civile (83), secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla
parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati (2745 s. c.c.), rispetto a ogni altro credito non privilegiato di
data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Art.317 Forma del provvedimento. Competenza
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che
procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna (533), di proscioglimento
(529-531) o di non luogo a procedere (425), soggetta a impugnazione, il
sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice
dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e,
successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il
provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al
giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte
dal Codice di Procedura Civile (678, 679 c.p.c.) per l'esecuzione del sequestro
conservativo sui beni mobili o immobili (103 att.).
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione (428, 648). La
cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura
del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato
può proporre incidente di esecuzione (666).
Art.318 Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.319 Offerta di cauzione
1. Se l'imputato o il responsabile civile (83) offre cauzione idonea a garantire
i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si
faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la
cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame (318), il giudice revoca
il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore
delle cose sequestrate.
3. n sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile
civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione
idonea.
Art.320 Esecuzione sui beni sequestrati
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento (686 c.p.c.) quando
diventa irrevocabile (648) la sentenza di condanna al pagamento di una pena
pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva (650) la sentenza che condanna
l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della
parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316
comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme
che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo
nelle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile (483 s. c.p.c.). Sul
prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a
titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate,
nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del
danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (191 c.p.).
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CAPO II Sequestro preventivo
Art.321 Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito (91 att.) ne dispone il sequestro con
decreto motivato (104 att.). Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il
giudice per le indagini preliminari (328).
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è
consentita la confisca (240 c.p.).
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il
sequestro dei beni di cui è consentita la confisca [94].
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o
dell'interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è
notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione (322-bis). Se vi
è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene
che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta
richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La
richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito
nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la
situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è
disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima
dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di
polizia giudiziaria (57), i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono
il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate,
richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1
entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico
ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di
iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal
comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente
notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate .
Art.322 Riesame del decreto di sequestro preventivo
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo
difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame,
anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento (588).
Art.322-bis Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il
suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che
avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le
ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del
sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale in composizione collegiale.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento (588). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.
Art.323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo
1. Con la sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere
(425), ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose
sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la
confisca a norma dell'art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero,
ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la
restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna (533), gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei
crediti indicati nell'art. 316.
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CAPO III Impugnazioni
Art.324 Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del
provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui
l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (99 att.).
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la
richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non
abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma
dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende
ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona
e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato
mediante deposito in cancelleria .
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha
proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al
giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data
fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al
difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti
restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9 e 10. La revoca del
provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei
casi indicati nell'art. 240 comma 2 c.p.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la
decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il
sequestro.
Art.325 Ricorso per cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324, il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge .
2. Entro il termine previsto dall'art. 324 comma 1, contro il decreto di
sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per
cassazione (569). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta
di riesame .
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza (588).
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