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LIBRO X ESECUZIONE
TITOLO I GIUDICATO
Art.648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è
ammessa impugnazione diversa dalla revisione (629).
2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è
inutilmente decorso il termine per proporla (585) o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione
(606), la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza
o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna (460) è irrevocabile quando è inutilmente
decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza
che la dichiara inammissibile.
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Art.649 Divieto di un secondo giudizio
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti
irrevocabili (648) non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per
il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69
comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in
ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento (529-531)
o di non luogo a procedere (425), enunciandone la causa nel dispositivo.
Art.650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno
forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili (648).
2. Le sentenze di non luogo a procedere (425) hanno forza esecutiva quando non
sono più soggette a impugnazione (428).
Art.651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o
amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di condanna pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e
del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a
norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia
accettato il rito abbreviato.
Art.652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o
amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione pronunciata in seguito a
dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il
danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi
parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in
sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 [196].
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a
norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
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Art.653 Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare [197]
1. La sentenza penale irrevocabile (648) di assoluzione ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche
autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce
illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Art.654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri
giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile (76) e del responsabile
civile (83 s.s.) che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo
penale, la sentenza penale irrevocabile (648) di condanna o di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio
civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o
a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli
stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti
accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e
purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione
soggettiva controversa.
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TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art.655 Funzioni del pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell'art. 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti (28 reg.).
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e
interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli
atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il
pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è
sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si
procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso
dell'esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente
Titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità, entro
trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in
mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97, senza
che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.
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Art.656 Esecuzione delle pene detentive [198]
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva (29
reg.), il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il
condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è
consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al
ministro della giustizia e notificato all'interessato (156).
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui
confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a
identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni
necessarie alla esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità
previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è
superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n.309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto
previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per
la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella
fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata
istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad
ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui
agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive
modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui
all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non
sia presentata l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli
articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena
avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al
comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette,
unitamente alla documentazione, al Tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza
non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può
essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque
giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva,
in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di
prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere
disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia
in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena
di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia
tempestivamente presentata, o il Tribunale di sorveglianza la dichiari
inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione.
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto
effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può
assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle
quali può disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere (285) nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva (648).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli
arresti domiciliari (284) per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il
pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette
gli atti senza ritardo al Tribunale di sorveglianza perché provveda alla
eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato
detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena
espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, provvede in ogni
caso il magistrato di sorveglianza.
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Art.657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa
il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche
se la custodia è ancora in corso (2853). Allo stesso modo procede in caso di
applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva (312, 313), se
questa non è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata
per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per
il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei
limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico
ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata,
operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena
pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma
2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate
nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene
espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la
pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al
condannato e al suo difensore.
Art.658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza (199 s. c.p.), diversa
dalla confisca (240 c.p.), ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso
il giudice indicato nell'art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero
presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti
dall'art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione
provvisoria a norma dell'art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il
giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'art. 659
comma 2.
Art.659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato il pubblico ministero
che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con
le modalità previste dall'art. 656 comma 4 (189 att.). Tuttavia, nei casi di
urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato
il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto
fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza (199 s. c.p.) diverse dalla
confisca (240 c.p.) sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di
sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il
provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso,
emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione
dell'interessato.
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Art.660 Esecuzione delle pene pecuniarie
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti (181 att.).
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di
una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo
accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato (182 att.; 30 reg.) e,
se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(534). Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può
disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133 ter c.p., se essa non
è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la
conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine
fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento,
altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per
decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione
è stata differita.
4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme
vigenti.
5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
Art.661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive
1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il
pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato
di sorveglianza territorialmente competente (677) che provvede in osservanza
delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'art.
660.
Art.662 Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi
previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., trasmette l'estratto della sentenza di
condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e,
occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da
eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 c.p., il pubblico ministero
trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste
dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 c.p., per la determinazione della relativa
durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente
eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290.
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Art.663 Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti
penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi,
in osservanza delle norme sul concorso di pene (80 c.p.).
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico
ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo
difensore.
Art.664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla
perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità
o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche
quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti (184 att.) possono essere revocati dal giudice, su
richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione
della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la
revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il
recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato (691 s.).
4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative
accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della
sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.
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TITOLO III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
CAPO I Giudice dell'esecuzione
Art.665 Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione
di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello (593), se il provvedimento è stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza
o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti
è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione (606) e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il
provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso
fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e
il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato
l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e
giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in
composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso
al collegio
Art.666 Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni
di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata,
basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito
il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è
notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere
proposto ricorso per cassazione (606).
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del Collegio,
designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la
data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai
difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate
memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente;
tuttavia, se è detenuto o internato un luogo posto fuori della circoscrizione
del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di
sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le
informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza
nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza
ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione
(606). Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni
(568 ss.) e quelle sul procedimento in Camera di consiglio davanti alla Corte di
Cassazione (611).
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice
che l'ha emessa disponga diversamente.
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è
notificato anche al tutore o al curatore, se l'interessato ne è privo, il
giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e
al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell'art. 140 comma 2.
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Art.667 Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per
esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua
identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria .
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve
compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità
rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione
del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile
provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere
ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del
luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha
effetto fino a quando non provvede il giudice competente (665), al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con
ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro
l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico
ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma
dell'art. 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici
giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza .
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è
comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
Art.668 Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome,
il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste
dall'art. 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata
citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si
provvede a norma dell'art. 630 comma 1 lett. c). In ogni caso l'esecuzione
contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
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Art.669 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate
contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione
de)la sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre
(193 att.).
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza
che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima
della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena
pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si
esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue
rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o
pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà
controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in
caso di pena pecuniaria, quest'ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale
applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti
penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta
irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione
si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali (460)
o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso
formale (811 c.p.) con altri fatti o quale episodio di un reato continuato (812
c.p.), premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non luogo a procedere (425) o più sentenze di
proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il
medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma
2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della
sentenza più favorevole, revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto dagli art. 69 comma 2 e 345, se si tratta di una
sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto
penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento
revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato
pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in
cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza
pronunciata in giudizio o di un decreto penale il giudice ordina l'esecuzione
della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.
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Art.670 Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell'esecuzione (665) accerta che il provvedimento manca o
non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie
previste nel caso di irreperibilità del condannato (159), lo dichiara con
ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione
dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita.
In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione (585).
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione (461), il giudice
dell'esecuzione dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette
gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice
dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o
dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con
ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non
esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti
e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175, e la
relativa richiesta non è già stata proposta a, giudice dell'impugnazione, il
giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del
provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di
restituzione nel termine non può essere riproposta a, giudice
dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 175 commi 7 e 8.
Art.671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato
continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico
ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato (81 c.p.), sempre che la
stessa non sia stata esclusa da, giudice della cognizione (186-188 att.).
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non
superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione
condizionale della pena (163 c.p.) e la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), quando ciò consegue al
riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni
altro provvedimento conseguente.
Art.672 Applicazione dell'amnistia e dell'indulto
1. Per l'applicazione dell'amnistia (151 c.p.) o dell'indulto (174 c.p.) il
giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4 .
2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto,
occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'art. 210
c.p., il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti a,
magistrato di sorveglianza (677).
3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna (655)
può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la
cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative , prima che
essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o
l'indulto.
4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne
faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere
l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine
stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla
scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia
e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del
termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali
la concessione del beneficio è subordinata.
Art.673 Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione (665) revoca la sentenza
di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (193 att.).
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere (425) per estinzione del reato o per mancanza di
imputabilità.
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Art.674 Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena (168 c.p.), della grazia
o dell'amnistia o dell'indulto condizionati (151,174 c.p.) e della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.) è disposta
dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di
condanna per altro reato.
Art.675 Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'art. 537,
non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta
impugnazione per questo Capo, ogni interessato può chiedere al giudice
dell'esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione
o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o
dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale
adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere
alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di
questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o
lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo
interesse (116, 258).
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla
cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è
inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è
restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui
deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la
Cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è
richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni
effetto giuridico.
4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del
collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art.676 Altre competenze
1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione
del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non
consegue alla liberazione condizionale (176 c.p.) o all'affidamento in prova al
servizio sociale (236 coord.), in ordine alle pene accessorie, alla confisca o
alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice
dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica
la disposizione dell'art. 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice
dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti
conseguenti.
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CAPO II Magistratura di
sorveglianza
Art.677 Competenza per territorio
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di
sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno
giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova
l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio
del procedimento.
2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge
non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza
o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio
sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non
luogo a procedere (425), e, nel caso di più sentenze di condanna o di
proscioglimento al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu
pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile (648) per ultima.
Art.678 Procedimento di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato
di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione
delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti
dall'art. 148 c.p., alle misure di sicurezza, alla esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità
o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta
del pubblico ministero dell'interessato, del difensore o di ufficio a norma
dell'art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica
di una persona, procedono a norma dell'art. 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione
scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione
e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di
sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte di Appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
della sede dell'ufficio di sorveglianza.
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Art.679 Misure di sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei
casi previsti nell'art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata
successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente
pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa ove occorra, la
dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (102-105 c.p.).
Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del
suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca
della dichiarazione di tendenza a delinquere (108 c.p.).
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
Art.680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure
di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di
tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di
sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di
proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di
sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha
effetto sospensivo (588), salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art.681 Provvedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia, diretta al presidente della Repubblica, è sottoscritta
dal condannato o da un suo prossimo congiunto (3074 c.p.) o dal convivente o dal
tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è
presentata al ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata
al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di
giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di
Appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'art. 665, la
trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è
detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore
generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al
ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di
disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma
del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso
il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art.
665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del
condannato e adottando i provvedimenti conseguenti (192 att.).
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'art. 672
comma 5.
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Art.682 Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della
liberazione condizionale (176 c.p.).
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento,
la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal
giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art.683 Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla
riabilitazione (178, 179 c.p.), anche se relativa a condanne pronunciate da
giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla
revoca (180 c.p.), qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di
condanna per altro reato (193 att.).
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la
sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 c p. Il tribunale acquisisce
la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta,
essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in
cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art.684 Rinvio dell'esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento
dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della
semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e
147 c.p., salvo quello previsto dall'art. 147 comma 1 n. 1 c.p., nel quale
provvede il Ministro di Grazia e Giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre,
la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché
il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il
differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può
cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il
provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il
magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti .
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TITOLO IV CASELLARIO GIUDIZIALE
Art.685 Uffici del casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della
Repubblica, l'ufficio del casellario raccoglie e conserva l'estratto dei
provvedimenti e le annotazioni di cui è prescritta l'iscrizione, concernenti le
persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate
all'estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel
territorio dello Stato, si conservano nell'ufficio del casellario presso il
tribunale di Roma.
Art.686 Iscrizioni nel casellario giudiziale
1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari
disposizioni di legge , si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili
(648), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la
definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p.,
sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più
soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli
effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
3 ) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato
o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una
misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni
sostitutive su richiesta dell'imputato (196 att.; 234 coord.);
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;
3 ) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito ;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della
cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno (194 att.).
2. Quando sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da
autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la
menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu
in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione
condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti
che dichiarano o revocano la riabilitazione (178-181 c.p.).
Art.687 Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale
dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando sono
trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma
dell'art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di
contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o, se
trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine per
l'impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p., trascorsi dieci anni dal giorno in
cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal
comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa
è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza,
anche la relativa iscrizione è eliminata.
3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. b) nn. 2) e 4), quando
il fallimento è stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati
annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.
Art.688 Certificati del casellario giudiziale
1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per
ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al
nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le
amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il
certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in
relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il
predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato
o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere,
previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo
concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati
nell'art. 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle
condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto
elettorale.
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Art.689 Certificati richiesti dall'interessato
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto
di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda (195 att.).
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione (197 att.):
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel
certificato a norma dell'art. 175 c.p., purché il beneficio non sia stato
revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma 1 c.p.;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di
estinzione prevista dall'art. 556 c.p.;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata
l'amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza
che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato
estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato nonché dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere , quando le misure sono state
revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lett. b) n. 1), quando
l'interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato
riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad
eccezione di quelle indicate nella lett. a) nn. l) 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di
quelle indicate nell'art. 686 comma 1 lett. b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art.
686 comma 1 lett. b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della
lett. a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene
accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche
l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta
estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3.
Art.690 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in
composizione monocratica, con le forme stabilite dall'art. 666 il tribunale del
luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale.
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TITOLO V SPESE
Art.691 Anticipazione delle spese
1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di
quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio
statale dei non abbienti .
2. Al recupero de ne spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in
esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l'obbligo, secondo le
forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti (181, 199, 200 att.).
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Art.692 Spese della custodia cautelare
1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu
sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il
mantenimento durante il periodo di custodia (9 reg.).
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese
relative alla maggiore durata.
3. All'esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti
alla carcerazione per l'esecuzione della condanna (145 c.p.).
Art.693 Provvedimenti in caso d'insolvibilità
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla
rifusione delle spese anticipate dallo Stato comunica, per le necessarie
informazioni, le generalità dell'obbligato dichiarato insolvibile all'ufficio
provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l'ammontare del
credito.
2. L'ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni
economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse
avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le
informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero
del credito.
Art.694 Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve
pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più
tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine
dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile
pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo
giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un
giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del
giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico
ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa
anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni
sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere
eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere
della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di
questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle
disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il
proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una somma fino a L. 3 milioni.
Art.695 Questioni sulle spese processuali
1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente Titolo decide il
giudice dell'esecuzione, che procede con le forme indicate nell'art. 666.
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LIBRO
XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
rt.696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli
altri rapporti con le autorità straniere relativi alla amministrazione della
giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale
generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme
che seguono.
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TITOLO II ESTRADIZIONE
CAPO I Estradizione per
l'estero
SEZIONE I Procedimento
Art.697 Estradizione e poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. La consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una
sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento
restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante
estradizione.
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro di Grazia e
Giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di
tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle
domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati della
nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di
una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
Art.698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi
è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti
persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o
sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad
atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena
di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa
solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia
dall'autorità giudiziaria sia dal Ministro di Grazia e Giustizia, che tale pena
non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.
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Art.699 Principio di specialità
1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già
concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa
che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale
l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la
riestradizione è stata concessa l'estradato non venga sottoposto a restrizione
della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né
assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato
ad altro Stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta
la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato
consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad
altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle
altre condizioni eventualmente apposte.
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Art.700 Documenti a sostegno della domanda
1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale
sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o
della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda
stessa (201 att.).
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata
l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti
stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione se per il
fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista dalla legge dello Stato
estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente
fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà
eseguita;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare
l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata
l'estradizione.
Art.701 Garanzia giurisdizionale
1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere
concessa senza la decisione favorevole della Corte di Appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di Appello quando
l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta (202
att.). L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e
di esso è fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della Corte di Appello e il consenso della persona
non rendono obbligatoria l'estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla Corte di Appello nel
cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di
Grazia e Giustizia ovvero alla Corte di Appello che ha ordinato l'arresto
provvisorio previsto dall'art. 715 o alla Corte di Appello il cui presidente ha
provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la competenza
non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la Corte di
Appello di Roma.
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Art.702 Intervento dello Stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di
intervenire nel procedimento davanti alla Corte di Appello e alla Corte di
Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio
davanti all'autorità giudiziaria italiana.
Art.703 Accertamenti del procuratore generale
1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il ministro di
grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al
procuratore generale presso la Corte di Appello competente a norma dell'art. 701
comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'art. 717, il procuratore
generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé
dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere
l'eventuale consenso all'estradizione (701, 202 att.). L'interessato è avvisato
che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di
fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del
ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene
necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di
estradizione gli è pervenuta, presenta alla Corte di Appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della Corte di Appello,
unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la
notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta
l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato
richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e
di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose
sequestrate e di presentare memorie.
Art.704 Procedimento davanti alla Corte di Appello
1. Scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5, il presidente della Corte
fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore
generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l'estradizione,
al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno
dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un
difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima
dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La Corte decide con sentenza in Camera di consiglio sull'esistenza delle
condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto
le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver
sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della
quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la Corte, se vi è
richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, dispone la custodia cautelare in
carcere (285) della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (253), stabilendo
quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato
richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la Corte revoca le misure
cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate
(262, 263).
Art.705 Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di
Appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e
se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata
l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata
sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La Corte di Appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:
a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona
è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei
diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione
contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle
pene o ai trattamenti indicati nell'art. 698 comma 1.
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Art.706 Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della Corte di Appello può essere proposto ricorso per
cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore,
dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione si applicano le disposizioni
dell'art. 704.
Art.707 Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una
successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per
i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su
elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.
Art.708 Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia decide in merito all'estradizione entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso
all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per
l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione (203
att.).
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la
persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è posta in
libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego
dell'estradizione.
4. Il Ministro di Grazia e Giustizia comunica senza indugio allo Stato
richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la
data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise
indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando
ai fini dell'estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma
del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato
di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel
termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna
l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.
Art.709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere
giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati
commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa.
Tuttavia il Ministro di Grazia e Giustizia, sentita l'autorità giudiziaria
competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della
pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della
persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del Capo II del Titolo IV,
convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
Art.710 Estensione dell'estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna
dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da
quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del presente Capo. Alla domanda devono
essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un
giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione
dell'estradizione.
2. La Corte di Appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla Corte di Appello se l'estradato, con
le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.
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Art.711 Riestradizione
1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al
quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione
della stessa persona verso un altro Stato.
Art.712 Transito
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da
uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal ministro di
grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla
legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art. 698 comma 1 ovvero
l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non
dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta,
non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha
richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con
dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso
l'estradizione l'autorizzazione non può essere data senza la decisione
favorevole della Corte di Appello. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia
trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la
Corte di Appello. La Corte procede in Camera di consiglio in assenza della
persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'art. 704 commi 1 e
2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 706 comma 1. La
competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di Appello di Roma.
4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e
non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si
verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi
precedenti e quelle della Sezione II del presente Capo.
Art.713 Misure di sicurezza applicate all'estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato,
che successivamente venga estradato sono eseguite quando lo stesso ritorna per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della
pericolosità sociale.
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SEZIONE II Misure cautelari
Art.714 Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere
sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive
(281-286). Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del
Ministro di Grazia e Giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato (253) per il quale è domandata l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro
IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e
280, e le disposizioni del Capo III del Titolo III del Libro III.
Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare
dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata
l'estradizione non si sottragga all eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se
vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza
favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è
trascorso un anno senza che la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza
favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro
tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento
davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti
termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo
complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad
accertamenti di particolare complessità .
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla Corte
di Appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla
Corte medesima.
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Art.715 Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di Grazia e
Giustizia, la Corte di Appello può disporre, in via provvisoria, una misura
coercitiva (281-286) prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso
provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a
pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del
reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla Corte di
Appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio
ovvero alla Corte di Appello del distretto in cui risulta che la persona si
trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è
competente la Corte di Appello di Roma.
4. La Corte di Appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e
delle cose pertinenti al reato (253).
5. Il Ministro di Grazia e Giustizia dà immediata comunicazione allo Stato
estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e
dell'eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta
comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a quello di
Grazia e Giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'art.
700.
Art.716 Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della
persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto
provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'art. 715 comma 2. Essa
provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al
reato (253).
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il
Ministro di Grazia e Giustizia e al più presto, e comunque non oltre
quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della Corte di
Appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del
relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della
Corte di Appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza
disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati
informa immediatamente il Ministro di Grazia e Giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne
chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell'art. 715 commi 5 e 6.
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Art.717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715
e 716, il presidente della Corte di Appello, al più presto e comunque entro
cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista
dall'art. 716, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie
l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale (202 att.).
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente
della Corte di Appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art.
97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima,
della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
Art.718 Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure (299) previste dagli articoli
precedenti sono disposte in camera di consiglio (127) dalla Corte di Appello o,
nel corso del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, dalla Corte
medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa
richiesta.
Art.719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di Appello o dalla
Corte di Appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata,
dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la Corte di Appello,
alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso
per cassazione per violazione di legge.
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CAPO II Estradizione
dall'estero
Art. 720 Domanda di estradizione
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia è competente a domandare a uno Stato
estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba
essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal
fine il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si
procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al
ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti
necessari.
2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di
Grazia e Giustizia.
3. Il Ministro di Grazia e Giustizia può decidere di non presentare la domanda
di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione
all'autorità giudiziaria richiedente.
4. Il Ministro di Grazia e Giustizia è competente a decidere in ordine
all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per
concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al
rispetto delle condizioni accettate.
5. Il Ministro di Grazia e Giustizia può disporre, al fine di estradizione, le
ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto
provvisorio.
Art.721 Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà
personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad
altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla
consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo
che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone
avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi
quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art.722 Custodia cautelare all'estero
1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di
estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata
complessiva stabilita dall'art. 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'art. 304
comma 4.
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TITOLO III ROGATORIE
INTERNAZIONALI
CAPO I Rogatorie dall'estero
Art.723 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di
un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di
acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano
la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il ministro non dà corso ana rogatoria quando risulta evidente che gli atti
richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì
corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità,
alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali
possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla
rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di
un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il
Ministro di Grazia e Giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato
richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona
citata.
4. Il Ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art.724 Procedimento in sede giurisdizionale [199]
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, non si può dare
esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione
favorevole della Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti
richiesti.
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che
devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è
trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della
giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte
di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma
1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto
anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli
stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate.
L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore
generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli
atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della
giustizia.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di Grazia e
Giustizia, presenta la propria requisitoria alla Corte di Appello e trasmette
senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie
dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis.
3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione
al procuratore generale.
4. La Corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L'esecuzione della rogatoria è negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato
dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il
suo consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo
svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare
indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
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Art.725 Esecuzione delle rogatorie
1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la Corte delega uno dei suoi
componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli
atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo
Codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato.
Art.726 Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato,
richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore
della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la
notificazione a norma dell'art. 167.
Art.726-bis Notifica diretta all'interessato [200]
1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la
notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene
utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di
notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è
trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita,
che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art.726-ter Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera [201]
1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza
giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da
un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del
procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo
in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724,
commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
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CAPO II Rogatorie all'estero
Art.727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere [202]
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono
trasmesse al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale provvede all'inoltro per
via diplomatica.
2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della
rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere
compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di
ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto
previsto dal comma 2 (204 att.).
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro entro trenta giorni
dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2,
l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro di Grazia e
Giustizia.
5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del
comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro di Grazia e
Giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o
consolare, all'autorità straniera.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza
giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento
dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne
specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione
processuale degli atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico
ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore
nazionale antimafia.
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Art.728 Immunità temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di
un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la
persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della
libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né
assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti
anteriori alla notifica della citazione.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o
l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello
Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più
richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto
volontariamente ritorno.
Art.729 Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria [203]
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti
l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a
seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei
mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto
condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è
vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da
quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma
5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque
rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei
commi 1 e 1-bis.
2. Si applica la disposizione dell'art. 191 comma 2.
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TITOLO
IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
CAPO I Effetti
delle sentenze penali straniere
Art.730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti
previsti dal Codice Penale
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, quando riceve una sentenza penale di
condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini
italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al
procuratore generale presso la Corte di Appello, nel distretto della quale ha
sede l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione (685), una
copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli
atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso.
Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12 comma 2 c.p.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza
straniera per gli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.,
promuove il relativo procedimento con richiesta alla Corte di Appello. A tale
scopo, anche per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, può chiedere alle
autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.
2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera,
anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una
sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione
all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del
comma 2. [204]
3. La richiesta alla Corte di Appello contiene la specificazione degli effetti
per i quali il riconoscimento è domandato.
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Art.731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi
internazionali
1. Il Ministro di Grazia e Giustizia, se ritiene che a norma di un accordo
internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata
all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello
Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore
generale presso la Corte di Appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio
del casellario competente ai fini della iscrizione (685), una copia della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi
siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette
inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato
estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta
dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato
dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna
.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte
di Appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia
deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.
Art.732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una
sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o
per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla
Corte di Appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario
competente ai fini dell'iscrizione (685).
Art.733 Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è
stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale
ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti
all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere
interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un
difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza,
alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo
svolgimento o sull'esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come
reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata
nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello
Stato procedimento penale.
1-bis. Salvo quanto previsto nell'art. 735-bis, la sentenza straniera non può
essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per
oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo a legge italiana
qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato .
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Art.734 Deliberazione della Corte di Appello
1. La Corte di Appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme
previste dall'art. 127, con sentenza nella quale enuncia espressamente gli
effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del
procuratore generale presso la Corte di Appello e dell'interessato.
Art.735 Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La Corte di Appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini
dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere
eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una
delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per
quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la
sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo
eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana,
sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità
non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge
italiana. Quando la quantità della pena non e stabilita nella sentenza
straniera, la Corte la determina sulla base dei criteri indicati negli art. 133,
133 bis e 133 ter c.p.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella
stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della
pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte dispone inoltre, con la
sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma dei
Codice Penale (163 c.p.); se in detto Stato il condannato è stato liberato
sotto condizione, la Corte sostituisce alla misura straniera la liberazione
condizionale (176 c.p.) e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le
prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento
sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza
straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in
cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la Corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una
confisca (240 c.p.), questa è ordinata con la stessa sentenza di
riconoscimento.
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Art.735-bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di
denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente
nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore
del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le
disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella
concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'art. 735, comma
2.
Art.736 Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena
restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva
(281-286) nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo I del Libro IV
riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'art. 273.
3. Il presidente della Corte di Appello, al più presto e comunque entro cinque
giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione
della persona. Si applica la disposizione dell'art. 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se
dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la Corte di
Appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso
per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta
sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in Camera
di consiglio (127) dalla Corte di Appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla Corte è comunicata e notificata, dopo
la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo
difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge.
Art.737 Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la Corte di Appello competente per il
riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca
può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca (240 c.p.).
2. Se la Corte non accoglie la richiesta contro la relativa ordinanza può
essere proposto ricorso per cassazione (606) da parte del procuratore generale.
Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano
l'esecuzione del sequestro preventivo .
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Art.737-bis Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di Grazia e
Giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di
procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva
richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette la richiesta,
unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la Corte d'Appello
competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della
successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla
Corte l'Appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'art.
724.
3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, o sono vietati dalla legge ovvero se si tratta di atti che non
sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la
successiva esecuzione della confisca.
4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'art. 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'art.
737, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la Corte
d'Appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto,
se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero
non richiede l'esecuzione della confisca. n termine può essere prorogato anche
più volte per un periodo massimo di due anni, sulla richiesta decide la Corte
d'Appello che ha ordinato il sequestro.
Art.738 Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera
le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la
legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini
dell'esecuzione.
2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la Corte di
Appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale Corte è equiparata, a ogni
effetto al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento
penale ordinario.
Art.739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera,
salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca (240 c.p.), il condannato
non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello
Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per
il titolo, per il grado o per le circostanze (649).
Art.740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa
delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta,
qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al
versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua
richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta,
qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla
devoluzione allo Stato italiano.
Art.741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di
sentenze penali straniere
1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa
sentenza prevista dall'art. 734 possono essere dichiarate efficaci le
disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno.
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla Corte di
Appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale
straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli
artt. 733 e 734.
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CAPO
II Esecuzione all'estero dl sentenze penali italiane
Art.742 Poteri del Ministro di Grazia e Giustizia e presupposti
dell'esecuzione all'estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2, il
ministro di grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze
penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato,
reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e
l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento
sociale.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale è ammissibile anche se non ricorrono le condizioni
previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato
richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.
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Art.743 Deliberazione della Corte di Appello
1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena
restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione
favorevole della Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna.
A tale scopo il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette gli atti al procuratore
generale affinché promuova il procedimento davanti alla Corte di appello.
2. La Corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'art. 127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato
davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova
all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare
italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione (606) da parte del
procuratore generale presso la Corte di Appello e dell'interessato.
Art.744 Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
1. In nessun caso il Ministro di Grazia e Giustizia può domandare l'esecuzione
all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà
personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad
atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso,
di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o
sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art.745 Richiesta di misure cautelari all'estero
1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale
e il condannato si trova all'estero, il Ministro di Grazia e Giustizia ne
richiede la custodia cautelare (284-286).
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca (240 c.p.), il Ministro ha
facoltà di richiedere il sequestro.
2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi
internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e
la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di
una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.
Art.746 Effetti sull'esecuzione nello Stato
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio
l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi
dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
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