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CODICE PENALE
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DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE TITOLO
I - DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Capo
I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 651 - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila. Art. 653 - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati (...omissis...) Art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose (...omissis...) Art. 655 - Radunata sediziosa (...omissis...) Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (...omissis...) Art. 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata (...omissis...) Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione. Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. Art. 661 - Abuso della credulità popolare (...omissis...) § 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI PUBBLICITÀ Art. 662 - Esercizio abusivo dell'arte tipografica (...omissis...) Art. 663 - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni (...omissis...) Art. 663 bis - Divulgazione di stampa clandestina (...omissis...) Art. 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni (...omissis...) § 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI Art. 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (...omissis...) Art. 666 - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (...omissis...) Art. 667 - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (...omissis...) Art. 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (...omissis...) § 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO Art. 669 - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge. La pena è della sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata: 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita; 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo. Art. 670 - Mendicità (...omissis...) Art. 671 - Impiego di minori nell'accattonaggio (...omissis...)
Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ PUBBLICA § 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI Art. 672 - Omessa custodia e malgoverno di animali Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione. Art. 674 - Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Art. 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila. Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila. § 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI NELLE INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI Art. 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila. Art. 679 - Omessa denuncia di materie esplodenti Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila. Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità. Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila. Art. 680 - Circostanze aggravanti Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. Sezione III - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI § 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI Art. 682 - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato (...omissis...) Art. 683 - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere (...omissis...) Art. 684 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila. Art. 685 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila. § 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL'ALCOOLISMO E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA Art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione (...omissis...) Art. 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (...omissis...) Art. 688 - Ubriachezza (...omissis...) Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (...omissis...) Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (...omissis...) Art. 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (...omissis...) § 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA Art. 692 - Detenzione di misure e pesi illegali Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata. Art. 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale (...omissis...) Art. 694 - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (...omissis...) § 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi (...omissis...) Art. 696 - Vendita ambulante di armi (...omissis...) Art. 697 - Detenzione abusiva di armi (...omissis...) Art. 698 - Omessa consegna di armi (...omissis...) Art. 699 - Porto abusivo di armi (...omissis...) Art. 700 - Circostanze aggravanti (...omissis...) Art. 701 - Misura di sicurezza (...omissis...) Art. 702 - Omessa custodia di armi (abrogato) Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose (...omissis...) Art. 704 - Armi (...omissis...) § 5 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO Art. 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose (...omissis...) Art. 706 - Commercio clandestino di cose antiche (...omissis...) Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (...omissis...) Art. 708 - Possesso ingiustificato di valori (...omissis...) Art. 709 - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto (...omissis...) Art. 710 - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta (...omissis...) Art. 711 - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti (...omissis...) Art. 712 - Acquisto di cose di sospetta provenienza (...omissis...) Art. 713 - Misura di sicurezza (...omissis...) § 6 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI MINORI O DI PERSONE DETENUTE Art. 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o riformatori, di alienati di mente o di minori (abrogato) Art. 715 - Omessa o non autorizzata custodia provata di alienati di mente (abrogato) Art. 716 - Omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di minori (...omissis...) Art. 717 - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose (abrogato) Capo II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE Sezione I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI Art. 718 - Esercizio di giuochi di azzardo (...omissis...) Art. 719 - Circostanze aggravanti (...omissis...) Art. 720 - Partecipazione a giuochi di azzardo (...omissis...) Art. 721 - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco (...omissis...) Art. 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza (...omissis...) Art. 723 - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo (...omissis...) Art. 724 - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (...omissis...) Art. 725 - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza (...omissis...) Art. 726 - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (...omissis...) Art. 727 - Maltrattamento di animali Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale. Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA Art. 728 - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria. Art. 729 - Abuso di sostanze stupefacenti (abrogato) Art. 730 - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione. Soggiace all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici. TITOLO
II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ
SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 731 - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila. Art. 732 - Omesso avviamento dei minori a lavoro Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila. Art. 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro milioni. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. Art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.
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