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                                CODICE PENALE

 

                                      LIBRO Terzo 

 

- DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE 

 

TITOLO I - DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA 

 

Capo I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA 

 

Sezione I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA

            TRANQUILLITÀ PUBBLICA

 

§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI

      DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

 

Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

   Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per

ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene,

è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a

tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

Art. 651 - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

   Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue

funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul

proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un

mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

   Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un

comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto

motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le

informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale

o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle

funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda

fino a lire seicentomila.

   Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con

l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a

un milioneduecentomila.

 

Art. 653 - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati (...omissis...)

Art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose (...omissis...)

Art. 655 - Radunata sediziosa (...omissis...)

Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o

           tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (...omissis...)

Art. 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica

           o privata (...omissis...)

 

Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità

   Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita

allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico

servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire

ventimila a un milione.

 

Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

   Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori

o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di

animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli

spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

   Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una

professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le

prescrizioni dell'Autorità.

 

Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone

   Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del

telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia

o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire

un milione.

 

Art. 661 - Abuso della credulità popolare (...omissis...)

 

§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI PUBBLICITÀ

 

Art. 662 - Esercizio abusivo dell'arte tipografica (...omissis...)

Art. 663 - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni (...omissis...)

Art. 663 bis - Divulgazione di stampa clandestina (...omissis...)

Art. 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni (...omissis...)

 

§ 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE

      E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI

 

Art. 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (...omissis...)

Art. 666 - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (...omissis...)

Art. 667 - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col

           cinematografo (...omissis...)

Art. 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (...omissis...)

 

§ 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI

      E LA PREVENZIONE DELL'ACCATTONAGGIO

 

Art. 669 - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

   Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o

senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la

sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila.

   Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri

girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la

licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.

   La pena è della sanzione amministrativa da lire ventimila a lire

cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha

   riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

 

Art. 670 - Mendicità (...omissis...)

Art. 671 - Impiego di minori nell'accattonaggio (...omissis...)

                                                                      

 

 

Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

 

§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE NEI LUOGHI

      DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI

 

Art. 672 - Omessa custodia e malgoverno di animali

   Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali

pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è

punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire

cinquecentomila.

   Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma

   o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano

   disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo

   l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità

   delle persone.

 

Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

   Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge

o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico

transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali

collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda

fino a lire un milione.

   Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da

quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio

pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica

illuminazione.

 

Art. 674 - Getto pericoloso di cose

   Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo

privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o

molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca

emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito

con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose

   Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in

un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui

uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con

l'ammenda fino a lire duecentomila.

 

Art. 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni

   Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio

o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda

non inferiore a lire duecentomila.

   Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino

a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.

 

Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano

           rovina

   Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina

ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza

dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori

necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a

lire duecentomila.

   Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il

pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

   Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per

le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non

inferiore a lire seicentomila.

 

§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI NELLE

      INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI

 

Art. 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

   Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele,

fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta

materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione

di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a

lire quattrocentottantamila.

 

Art. 679 - Omessa denuncia di materie esplodenti

   Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie

esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per

la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con

l'ammenda fino a lire settecentoventimila.

   Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo

notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette

di farne denuncia all'Autorità.

   Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di

consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è

dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila

a un milioneduecentomila.

 

Art. 680 - Circostanze aggravanti

   Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono

aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge

vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.

 

Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

   Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento

o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della

incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda

non inferiore a lire duecentomila.

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Sezione III - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI

              TALUNE SPECIE DI REATI

 

§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI

 

Art. 682 - Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse

           militare dello Stato (...omissis...)

Art. 683 - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una

           delle Camere (...omissis...)

 

Art. 684 - Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

   Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa

d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata

per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con

l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

 

Art. 685 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

   Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali

che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento

penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire

cinquantamila a duecentomila.

 

§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL'ALCOOLISMO E DEI

      DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA

 

Art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze

           destinate alla loro composizione (...omissis...)

Art. 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (...omissis...)

Art. 688 - Ubriachezza (...omissis...)

Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (...omissis...)

Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (...omissis...)

Art. 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di

           manifesta ubriachezza (...omissis...)

 

§ 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA

      FEDE PUBBLICA

 

Art. 692 - Detenzione di misure e pesi illegali

   Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio

aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla

legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è

punito con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.

   Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il

patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica,

l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole,

può essere sottoposto alla libertà vigilata.

 

Art. 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale (...omissis...)

Art. 694 - Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (...omissis...)

 

§ 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO LA VITA

      E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

 

Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi (...omissis...)

Art. 696 - Vendita ambulante di armi (...omissis...)

Art. 697 - Detenzione abusiva di armi (...omissis...)

Art. 698 - Omessa consegna di armi (...omissis...)

Art. 699 - Porto abusivo di armi (...omissis...)

Art. 700 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 701 - Misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 702 - Omessa custodia di armi (abrogato)

Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose (...omissis...)

Art. 704 - Armi (...omissis...)

 

§ 5 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

 

Art. 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose (...omissis...)

Art. 706 - Commercio clandestino di cose antiche (...omissis...)

Art. 707 - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (...omissis...)

Art. 708 - Possesso ingiustificato di valori (...omissis...)

Art. 709 - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto (...omissis...)

Art. 710 - Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta (...omissis...)

Art. 711 - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti (...omissis...)

Art. 712 - Acquisto di cose di sospetta provenienza (...omissis...)

Art. 713 - Misura di sicurezza (...omissis...)

 

§ 6 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI MINORI O DI PERSONE DETENUTE

 

Art. 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o riformatori,

           di alienati di mente o di minori (abrogato)

Art. 715 - Omessa o non autorizzata custodia provata di alienati di mente (abrogato)

Art. 716 - Omesso avviso all'Autorità della evasione o fuga di minori (...omissis...)

Art. 717 - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche

           pericolose (abrogato)

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Capo II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

 

 Sezione I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI

 

Art. 718 - Esercizio di giuochi di azzardo (...omissis...)

Art. 719 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 720 - Partecipazione a giuochi di azzardo (...omissis...)

Art. 721 - Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco (...omissis...)

Art. 722 - Pena accessoria e misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 723 - Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo (...omissis...)

Art. 724 - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti (...omissis...)

Art. 725 - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla

           pubblica decenza (...omissis...)

Art. 726 - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (...omissis...)

 

Art. 727 - Maltrattamento di animali

   Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a

eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano

adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire ventimila a

seicentomila.

   Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o

didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone animali vivi

a esperimenti tali da destare ribrezzo.

   La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli

pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

   Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è

un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell'esercizio

del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

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Sezione II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA

 

Art. 728 - Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

   Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo,

o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è

punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con

l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.

   Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico

o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

 

Art. 729 - Abuso di sostanze stupefacenti (abrogato)

 

Art. 730 - Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

   Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali,

consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti,

anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

   Soggiace all'ammenda fino lire duecentomila chi vende o somministra tabacco

a persona minore degli anni quattordici.

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TITOLO II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI  L'ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 731 - Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

   Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un

minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire

l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

 

Art. 732 - Omesso avviamento dei minori a lavoro

   Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un

minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il

proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro

è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.

 

Art. 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

   Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra

cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto

deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale,

con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire quattro

milioni.

   Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque

danneggiata.

 

Art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

   Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo,

distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale

protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici

milioni.

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Aggiornato il: 23 gennaio 2004