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                                   CODICE PENALE

 

LIBRO Secondo - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

 

 

TITOLO I- DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO 

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO 

 

Art. 241 - Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato (...omissis...)

Art. 242 - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (...omissis...)

Art. 243 - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato

           italiano (...omissis...)

Art. 244 - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al

           pericolo di guerra (...omissis...)

Art. 245 - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla

           neutralità o alla guerra (...omissis...)

Art. 246 - Corruzione del cittadino da parte dello straniero (...omissis...)

Art. 247 - Favoreggiamento bellico (...omissis...)

Art. 248 - Somministrazione al nemico di provvigioni (...omissis...)

Art. 249 - Partecipazione a prestiti a favore del nemico (...omissis...)

Art. 250 - Commercio col nemico (...omissis...)

Art. 251 - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (...omissis...)

Art. 252 - Frode in forniture in tempo di guerra (...omissis...)

Art. 253 - Distruzione o sabotaggio di opere militari (...omissis...)

Art. 254 - Agevolazione colposa (...omissis...)

Art. 255 - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti

           la sicurezza dello Stato (...omissis...)

Art. 256 - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (...omissis...)

Art. 257 - Spionaggio politico o militare (...omissis...)

Art. 258 - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (...omissis...)

Art. 259 - Agevolazione colposa (...omissis...)

Art. 260 - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di

           mezzi di spionaggio (...omissis...)

Art. 261 - Rivelazione di segreti di Stato (...omissis...)

Art. 262 - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (...omissis...)

Art. 263 - Utilizzazione dei segreti di Stato (...omissis...)

Art. 264 - Infedeltà in affari di Stato (...omissis...)

Art. 265 - Disfattismo politico (...omissis...)

Art. 266 - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (...omissis...)

Art. 267 - Disfattismo economico (...omissis...)

Art. 268 - Parificazione degli Stati alleati (...omissis...)

Art. 269 - Attività antinazionale del cittadino all'estero (...omissis...)

Art. 270 - Associazioni sovversive (...omissis...)

Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine

               democratico (...omissis...)

Art. 271 - Associazioni antinazionali (...omissis...)

Art. 272 - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (...omissis...)

Art. 273 - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]

Art. 274 - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

[NOTA: art. dichiarato incostituzionale con sentenza C. Cost. 28-6-1985, n. 193]

Art. 275 - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (...omissis...)

  |su]

 

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO

 

Art. 276 - Attentato contro il Presidente della Repubblica

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente

della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

 

Art. 277 - Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del

Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

Art. 278 - Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 279 - Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la

responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con

la multa da lire duecentomila a due milioni.

 

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta

alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la

reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non

inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una

lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano

funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a

causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel

caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la

reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel

secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a

queste.

 

Art. 281 - Offesa alla libertà del Capo del Governo (abrogato)

Art. 282 - Offesa all’onore del Capo del Governo (abrogato)

 

Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del

Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito

con la reclusione non inferiore a dodici anni.

 

Art. 284 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (...omissis...)

Art. 285 - Devastazione, saccheggio e strage (...omissis...)

Art. 286 - Guerra civile (...omissis...)

Art. 287 - Usurpazione di potere politico o di comando militare (...omissis...)

Art. 288 - Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno

           Stato estero (...omissis...)

 

Art. 289 - Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più

grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte,

anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o

prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle

assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a

turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

 

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (...omissis...)

 

Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e

           delle Forze armate

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di

queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o

quelle della liberazione.

 

Art. 290 bis - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della

Repubblica chi ne fa le veci.

 

Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno

a tre anni.

 

Art. 292 - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la

reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera

ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori

nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

 

Art. 292 bis - Circostanza aggravante

La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio

del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e

292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto

è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato

di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice

penale militare di pace.

 

Art. 293 - Circostanza aggravante

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è

commesso dal cittadino in territorio estero.

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Capo III - DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

 

Art. 294 - Attentati contro i diritti politici del cittadino

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di

un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua

volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.                                                                     

 

Capo IV - DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI, I LORO CAPI

E I LORO RAPPRESENTANTI

 

Art. 295 - Attentato contro i Capi di Stati esteri (...omissis...)

Art. 296 - Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri (...omissis...)

Art. 297 - Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri (...omissis...)

Art. 298 - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri (...omissis...)

Art. 299 - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (...omissis...)

Art. 300 - Condizione di reciprocità (...omissis...)

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Capo V - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 301 - Concorso di reati (...omissis...)

Art. 302 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo

           e secondo (...omissis...)

Art. 303 - Pubblica istigazione e apologia (...omissis...)

Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo (...omissis...)

Art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione (...omissis...)

Art. 306 - Banda armata: formazione e partecipazione (...omissis...)

Art. 307 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (...omissis...)

Art. 308 - Cospirazione: casi di non punibilità (...omissis...)

Art. 309 - Banda armata: casi di non punibilità (...omissis...)

Art. 310 - Tempo di guerra (...omissis...)

Art. 311 - Circostanza diminuente: lieve entità del fatto (...omissis...)

Art. 312 - Espulsione dello straniero (...omissis...)

Art. 313 - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento (...omissis...)

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TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Capo I - DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 314 - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione

del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra

cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito

al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è

stata immediatamente restituita.

 

Art. 315 - Malversazione a danno dei privati (abrogato)

[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti

dei pubblici ufficiali contro la P.A.]

 

Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene

indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento

di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con

la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

Art. 317 - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua

qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione

da quattro a dodici anni.

 

Art. 317 bis - Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la

reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione

temporanea.

 

Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per

un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già

compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

 

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un

atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai

doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta

la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

 

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento

di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia

interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

 

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare

una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della

reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a

cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta

condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della

reclusione da sei a venti anni.

 

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona

incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche

alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico

impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

 

Art. 321 - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo

319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi

degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale

o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

 

Art. 322 - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o

ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato,

per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318,

ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di

un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare

un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una

promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità

indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

 

Art. 323 - Abuso d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare

a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno

ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato,

con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio

patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

 

Art. 323 bis - Circostanza attenuante

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323

sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

 

Art. 324 - Interesse privato in atti d’ufficio (abrogato)

[NOTA: vedi L. 26 aprile 1990, n 86, recante modifiche in tema di delitti

dei pubblici ufficiali contro la P.A.]

 

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o

altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali,

che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un

milione.

 

Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i

doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità,

rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi

modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per

procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente

di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da

due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un

ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si

applica la pena della reclusione fino a due anni.

 

Art. 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi

           o degli atti dell'Autorità

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio

delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o

dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti

contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito,

quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge,

con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un

pubblico servizio e al ministro di un culto.

 

Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta

un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine

pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la

reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla

richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde

per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la

multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed

il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

 

Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente

           della forza pubblica

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente

di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla

legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

 

Art. 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)

[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull’esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]

 

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il

servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da

turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e

con la multa non inferiore a lire un milione.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e

con la multa non inferiore a lire sei milioni.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 332 - Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico

           ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che,

in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non

abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è

addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare

continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.

 

Art. 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)

[NOTA: vedi L. 12 giugno 1990, n 146, recante norme sull’esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali]

 

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro

           disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a

sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e

affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a

lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione,

o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua

custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire

seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata

alla sua custodia.

 

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro

           disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un

procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione

o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

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Capo II - DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 336  - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico

servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un

atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere

alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per

influire, comunque, su di essa.

 

Art. 337 - Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato

di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro

che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni.

 

Art. 338 - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o

ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in

collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne

comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni

collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora

tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

 

Art. 339 - Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la

minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con

scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante

da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso

di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur

senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e

dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso

preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

 

Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di

           pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una

interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio

di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque

anni.

 

Art. 341 - Oltraggio a un pubblico ufficiale

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e

a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a

due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o

telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue

funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione

di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero

quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

 

Art. 342 - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o

giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in

collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o

con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa

delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella

attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 343 - Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la

reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione

di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

 

Art. 344 - Oltraggio a un pubblico impiegato

Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata

a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono ridotte di un

terzo.

 

Art. 345 - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende

illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per

ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a un milione di lire.

 

Art. 346 - Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico

impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se o ad

altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico

ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la

multa da lire seicentomila a quattro milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei

milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se o ad altri, denaro o altra

utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato,

o di doverlo remunerare.

 

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego

è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto

partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue

attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 

Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale

abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da

lire duecentomila a un milione.

 

Art. 349 - Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità

apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a

cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.

 

Art. 350 - Agevolazione colposa

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi

ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.

 

Art. 351 - Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti,

documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico

ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio,

è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da

uno a cinque anni.

 

Art. 352 - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti

o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a

un milione di lire.

 

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi

fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private

per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con

la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle

licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un

milione a quattro milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private

per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente

autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

 

Art. 354 - Astensione dagli incanti

Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o

promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati

nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa

fino a lire un milione.

 

Art. 355 - Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura

concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente

servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od

opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire

duecentomila.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni

per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello

Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la

multa da lire centomila a un milione.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti

dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare

la fornitura.

 

Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento

degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la

reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

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Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una

pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di

diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per

mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

 

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della

pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima,

e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione

di opera meramente materiale.

 

Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica

necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui

esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando

dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne prestando un pubblico

servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della

pubblica Amministrazione.

 

Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un

pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento

costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità,

nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo ne la

circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

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TITOLO III - DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

 

Art. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità

giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di

cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa

da lire sessantamila a un milione.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente

di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare

rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela

della persona offesa.

 

Art. 362 - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità

indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio

o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della

persona offesa ne si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-

riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione

del programma definito da un servizio pubblico..

 

Art. 363 - Omessa denuncia aggravata

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia

riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da

sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un

agente di polizia giudiziaria.

 

Art. 364 - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Il cittadino, che avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato,

per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa

immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la

reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

 

Art. 365 - Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria

assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale

si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata

nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a

procedimento penale.

 

Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose

sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione

dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino

a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all'Autorità giudiziaria per

adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità,

ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le

funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio

dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una

funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla

professione o dall'arte.

 

Art. 367 - Simulazione di reato

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso

nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo

di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di

un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito

con la reclusione da uno a tre anni.

 

Art. 368 - Calunnia

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso

nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo

di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico

di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la

pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla

reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una

condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una

condanna alla pena di morte.

 

Art. 369 - Autocalunnia

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo

precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante

confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa

non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre

anni.

 

Art. 370 - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la

calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

 

Art. 371 - Falso giuramento della parte

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il

falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se

non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

 

Art. 371 bis - False informazioni al pubblico ministero

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di

fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in

tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 372 - Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o

nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è

interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

 

Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o

interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene

stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, la interdizione dalla

professione o dall'arte.

 

Art. 374 - Frode processuale

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in

inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito

nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle

cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una

particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento

penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta

di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e

questa non è stata presentata.

 

Art. 374 bis - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati

               all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a

cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a

essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti

terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al

condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un

pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la

professione sanitaria.

 

Art. 375 - Circostanze aggravanti

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da

tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque

anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna

superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva

una condanna all'ergastolo.

 

Art. 376 - Ritrattazione

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se,

nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,

ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se

ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia

pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

 

Art. 377 - Subornazione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere

dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito,

consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli

articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia

accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la

falsità non sia commessa.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

 

Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di

morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta

taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di

questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni

caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di

contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è

imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

 

Art. 379 - Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648,

648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di

un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con

la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo

precedente.

 

Art. 380 - Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri

professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o

rappresentata dinnanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a

tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire due

milioni, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale

la legge commina la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero la reclusione superiore a

cinque anni.

 

Art. 381 - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinnanzi all'Autorità

giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio

o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non

costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

non inferire a lire duecentomila.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire centomila a un milione,

se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una

parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o

la consulenza della parte avversaria.

 

Art. 382 - Millantato credito del patrocinatore

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero

che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa

dare o promettere dal suo cliente, a se o ad altri, denaro o altra utilità, col

pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del

testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la

reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

 

Art. 383 - Interdizione dai pubblici uffici

La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa

l'interdizione dai pubblici uffici.

 

Art. 384 - Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373,

374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile

nocumento nella libertà e nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il

fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire

informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente

tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi

dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

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Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

 

Art. 385 - Evasione (...omissis...)

Art. 386 - Procurata evasione (...omissis...)

Art. 387 - Colpa del custode (...omissis...)

 

Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza

di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria,

compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo

stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione

di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire

duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice

civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero

prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà

sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la

reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a

lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua

custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un

milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario

della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o

conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito

con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

 

Art. 388 bis - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte

               a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro

giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,

ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona

offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

 

Art. 388 ter - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione

amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o

fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora

non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la

reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Art. 389 - Inosservanza di pene accessorie

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria,

trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la

reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una

pena accessoria provvisoriamente applicata.

 

Art. 390 - Procurata inosservanza di pena

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione

della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di

condannato per delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di

condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

 

Art. 391 - Procurata inosservanza di misure di sicurezza (...omissis...)

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Capo III - DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI

 

Art. 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa

arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a

querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.

Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose", allorché la cosa viene

danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato,

modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il

funzionamento di un sistema informatico o telematico.

 

Art. 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si

fa arbitrariamente ragione da se medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è

punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è

aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

 

Art. 394 - Sfida a duello (...omissis...)

Art. 395 - Portatori di sfida (...omissis...)

Art. 396 - Uso delle armi in duello (...omissis...)

Art. 397 - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la

           lesione personale (...omissis...)

Art. 399 - Duellante estraneo al fatto (...omissis...)

Art. 400 - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello (...omissis...)

Art. 401 - Provocazione al duello per fine di lucro (...omissis...)

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TITOLO IV - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI

 

Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato (...omissis...)

Art. 403 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (...omissis...)

Art. 404 - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (...omissis...)

Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (...omissis...)

Art. 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato (...omissis...)

 

 

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI

 

 

Art. 407 - Violazione di sepolcro (...omissis...)

Art. 408 - Vilipendio delle tombe (...omissis...)

Art. 409 - Turbamento di un funerale o servizio funebre (...omissis...)

Art. 410 - Vilipendio di cadavere (...omissis...)

Art. 411 - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (...omissis...)

Art. 412 - Occultamento di cadavere (...omissis...)

Art. 413 - Uso illegittimo di cadavere (...omissis...)

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TITOLO V - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

 

Art. 414 - Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto

dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere

   delitti.

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se

   trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni,

si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o

più delitti.

 

Art. 415 - Istigazione a disobbedire alle leggi

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero

all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

 

Art. 416 - Associazione per delinquere (...omissis...)

Art. 416 bis - Associazione di tipo mafioso (...omissis...)

Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso (...omissis...)

Art. 417 - Misura di sicurezza (...omissis...)

Art. 418 - Assistenza agli associati (...omissis...)

Art. 419 - Devastazione e saccheggio (...omissis...)

 

Art. 420 - Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica

utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da

uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a

danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero

dati, informazioni o progammi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei

dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del

funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto

anni.

 

Art. 421 - Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di

devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la

reclusione fino a un anno.

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TITOLO VI - DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

 

Capo I - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA

 

Art. 422 - Strage

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti

tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte

di più persone, con [la morte].

Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso

si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

 

Art. 423 - Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se

dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

 

Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa

propria o altrui è punito, se del fatto sorge pericolo di un incendio, con la

reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena

è ridotta da un terzo alla metà.

 

Art. 425 - Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è

commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro

   dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o

   cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati

   a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di

   merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili

   o combustibili;

5) su boschi, selve e foreste.

 

Art. 426 - Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito

con la reclusione da cinque a dodici anni.

 

Art. 427 - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti,

argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane,

ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è

punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della

caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

 

Art. 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio

natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la

reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso

distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero

adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la

sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un

aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

 

Art. 429 - Danneggiamento seguito da naufragio

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un'edificio natante o un aeromobile,

ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora,

ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo

di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque

anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della

reclusione da tre a dieci anni.

 

Art. 430 - Disastro ferroviario

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a

quindici anni.

 

Art. 431 - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli,

strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge

in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte

inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con

la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per "strade ferrate" la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni

altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore,

dalla elettricità o da altro mezzo di trazione meccanica.

 

Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la

sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o

proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per

acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

 

Art. 433 - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas,

           ovvero delle pubbliche comunicazioni

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di

altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di

gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi

pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni

telegrafiche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

 

Art. 434 - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto

a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro

disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la

reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

 

Art. 435 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene

dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili,

ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito

con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 436 - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa

           da infortuni

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un

naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende

inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio

o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo

impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa

o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

 

Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire

disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a

dieci anni.

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Capo II - DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE

 

Art. 438 - Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con

l'ergastolo.

Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte]

dell'ergastolo.

 

Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte

o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di

più persone, si applica la pena [di morte] dell'ergastolo.

 

Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che

siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica,

è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica,

sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

 

Art. 441 - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate

al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.

 

Art. 442 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,

detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque,

sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte

in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite

dai detti articoli.

 

Art. 443 - Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o

imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non

inferiore a lire duecentomila.

 

Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo

sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne adulterate, ma pericolose

alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

non inferiore a lire centomila.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le

acquista o le riceve.

 

Art. 445 - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le

somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche,

o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due

anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

 

Art. 446 - Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e

442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona,

la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.

 

Art. 447 - Agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stupefacenti (abrogato)

 

Art. 448 - Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione

della sentenza.

La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa

l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o

mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della

sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

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Capo III - DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO

 

Art. 449 - Delitti colposi di danno

Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di

questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di

sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile

adibito a trasporto di persone.

 

Art. 450 - Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il

pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della

sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino

a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una

particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

 

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi

o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso

contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con

la multa da lire duecentomila a un milione.

 

Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è

punito:

[1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni

stabiliscono la pena di morte;]

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono

   l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce

   la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442,

443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a

un sesto.

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TITOLO VII - DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

 

Capo I - DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO

E IN VALORI DI BOLLO

 

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo

           concerto, di monete falsificate (...omissis...)

Art. 454 - Alterazione di monete (...omissis...)

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete

           falsificate (...omissis...)

Art. 456 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (...omissis...)

Art. 458 - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (...omissis...)

Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,

           detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (...omissis...)

Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di

           pubblico credito o di valori di bollo (...omissis...)

Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

           falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (...omissis...)

Art. 462 - Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto (...omissis...)

Art. 463 - Casi di non punibilità (...omissis...)

Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (...omissis...)

Art. 465 - Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (...omissis...)

Art. 466 - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli

           oggetti così alterati (...omissis...)

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Capo II - DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,

CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO

 

Art. 467 - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto (...omissis...)

 

Art. 468 - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica

           autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non

essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito

con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a due

milioni.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica

autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa

uso di tali strumenti.

 

Art. 469 - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione

           o certificazione

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti,

contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non

essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta

contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte

di un terzo.

 

Art. 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica

           autenticazione o certificazione (...omissis...)

 

Art. 471 - Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica

autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di se o degli

altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire

seicentomila.

 

Art. 472 - Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con la impronta legale

contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei

mesi o con la multa fino a lire un milione.

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in

uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale

contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "misure" o di "pesi" è compreso

qualsiasi strumento per misurare o pesare.

 

Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno

           o di prodotti industriali (...omissis...)

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (...omissis...)

Art. 475 - Pena accessoria (...omissis...)

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Capo III - DELLA FALSITÀ IN ATTI

 

Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in

parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei

anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di

falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

 

Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o

           autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera

certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o

alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Art. 478 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di

           atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un

atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero

rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con

la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di

falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti,

pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

 

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue

funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua

presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o

altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali

l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

 

Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in

           autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in

certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a

provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

 

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un

           servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio

di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è

destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa

da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

 

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato,

ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano

rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

 

Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali

l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può

essere inferiore a tre mesi.

 

Art. 484 - Falsità in registri e notificazioni

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione

all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le

proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere

false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire

seicentomila.

 

Art. 485 - Falsità in scrittura privata (...omissis...)

Art. 486 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (...omissis...)

 

Art. 487 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il

possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà

di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era

obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli

479 e 480.

 

Art. 488 - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni

           sulle falsità materiali

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due

articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti

pubblici o in scritture private.

 

Art. 489 - Uso di atto falso

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle

pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha

agito al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

 

Art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una

scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476,

477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 491 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento

olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o

al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata

nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte

dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso,

senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per

l'uso di atto pubblico falso.

 

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico

pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento

informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni

aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

 

Art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di

"scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi,

quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

 

Art. 493 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali

si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico,

incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono

nell'esercizio delle loro attribuzioni.

 

Art. 493 bis - Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e

490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona

offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma

riguardano un testamento olografo.

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Capo IV - DELLA FALSITÀ PERSONALE

 

Art. 494 - Sostituzione di persona (...omissis...)

 

Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o

           su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,

l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con

la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad

essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie

qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto

della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene

iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se o per

altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome,

o con altre indicazioni mendaci.

 

Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla

identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa

mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico

servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino

a un anno o con la multa fino a lire un milione.

 

Art. 497 - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso

           indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro

certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da

quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la

multa fino a lire un milione.

 

Art. 498 - Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o

impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una

professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero

indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire

duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni

o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici,

impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

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TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

 

Art. 499 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di

           mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di

produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in

misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a

dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro milioni.

 

Art. 500 - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa

all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è

punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire duecentomila a

quattro milioni.

 

Art. 501 - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di

           commercio (...omissis...)

Art. 501 bis - Manovre speculative su merci (...omissis...)

 

Art. 502 -[ Serrata e sciopero per fini contrattuali

Il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai

patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o

impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in

parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non

inferiore a lire due milioni.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più,

abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la

continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi

da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di

ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con

la multa fino a lire duecentomila].

[NOTA: illegittimità costituzionale dei due commi dichiarata con sentenza C. Cost. 4

      maggio 1960, n. 29, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione]

 

Art. 503 - Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente,

alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino

a un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni, se si tratta di un datore di

lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire

duecentomila, se si tratta di lavoratori.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

 

Art. 504 - Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di

costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di

influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due

anni.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

 

Art. 505 - Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli

precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per

solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per

protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

 

Art. 506 - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla

loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno

degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi

rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

 

Art. 507 - Boicottaggio

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante

propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce

una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o

strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o

industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

[NOTA: parziale illegittimità costituzionale]

 

Art. 508 - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali.

           Sabotaggio

Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro,

invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui

macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o

industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a

lire duecentomila.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire

un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli

edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate

nella disposizione precedente.

 

Art. 509 - Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano

da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi], è punito

con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire

una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla

disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non

costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a

lire due milioni.

 

Art. 510 - Circostanze aggravanti

Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di

guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene

stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

 

Art. 511 - Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono

raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la

sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

 

Art. 512 - Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa

l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

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Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

 

Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare

l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con

la multa da lire duecentomila a due milioni.

 

Art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva,

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a

sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in

tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

 

Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati

nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi

contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

 

Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile,

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita,

è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino

a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della

multa non inferiore a lire duecentomila.

 

Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a

lire due milioni.

 

Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a

indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del

prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di

legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

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Capo III - DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 518 - Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517

importa la pubblicazione della sentenza.

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TITOLO IX - DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

 

Art. 519 - Della violenza carnale (...omissis...)

Art. 520 - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico

           ufficiale (...omissis...)

Art. 521 - Atti di libidine violenti (...omissis...)

Art. 522 - Ratto a fine di matrimonio (...omissis...)

Art. 523 - Ratto a fine di libidine (...omissis...)

Art. 524 - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine

           o di matrimonio (...omissis...)

Art. 525 - Circostanze attenuanti (...omissis...)

Art. 526 - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (...omissis...)

 

Capo II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE

 

Art. 527 - Atti osceni (...omissis...)

Art. 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni (...omissis...)

Art. 529 - Atti e oggetti osceni: nozione (...omissis...)

Art. 530 - Corruzione di minorenni (...omissis...)

 

Artt. 531 - 536 [abrogati dall’art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, recante norme

               sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione]

 

Art. 537 - Tratta di donne e di minori commessa all'estero (...omissis...)

Art. 538 - Misure di sicurezza (...omissis...)

 

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 539 - Età della persona offesa (...omissis...)

Art. 540 - Rapporto di parentela (...omissis...)

Art. 541 - Pene accessorie ed altri effetti penali (...omissis...)

Art. 542 - Querela dell'offeso (...omissis...)

Art. 543 - Diritto di querela (...omissis...)

Art. 544 - Causa speciale di estinzione del reato (abrogato)

                                                                      [inizio Titolo| |top page]

 

 

[TITOLO X - DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ E LA SANITÀ DELLA STIRPE]

 

Artt. 545 - 555

(abrogati)

 

TITOLO XI - DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

 

Art. 556 - Bigamia (...omissis...)

Art. 557 - Prescrizione del reato (...omissis...)

Art. 558 - Induzione al matrimonio mediante inganno (...omissis...)

Art. 559 - [ Adulterio ]

Art. 560 - [ Concubinato ]

Art. 561 - [ Casi di non punibilità. Circostanza attenuante ]

Art. 562 - [ Pena accessoria e sanzione civile ]

Art. 563 - [ Estinzione del reato ]

[NOTA: artt. 559 - 563 dichiarati incostituzionali]

 

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

Art. 564 - Incesto (...omissis...)

Art. 565 - Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della

           stampa periodica (...omissis...)

 

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

 

Art. 566 - Supposizione o soppressione di stato (...omissis...)

Art. 567 - Alterazione di stato (...omissis...)

Art. 568 - Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (..omissis..)

Art. 569 - Pena accessoria (...omissis...)

 

Capo IV - DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

 

Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare (...omissis...)

Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (...omissis...)

Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (...omissis...)

Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni (...omissis...)

Art. 574 - Sottrazione di persone incapaci (...omissis...)

                                                                      [inizio Titolo| |top page]

 

TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

 

Art. 575 - Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni

ventuno.

 

Art. 576 - Circostanza aggravanti. Pena [di morte] dell'ergastolo.

Si applica la pena [di morte] dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo

precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate

   nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro

   mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per

   procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla

   carcerazione;

5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate

nel n. 6 dell'articolo 61.

 

Art. 577 - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro

il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio

adottivo o contro un affine in linea retta.

 

Art. 578 - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (...omissis...)

Art. 579 - Omicidio del consenziente (...omissis...)

Art. 580 - Istigazione o aiuto al suicidio (...omissis...)

Art. 581 - Percosse (...omissis...)

 

Art. 582 - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel

corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle

circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate

nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della

persona offesa.

 

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,

   ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un

   tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del

   parto.]

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se

dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la

   perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente

   e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) [l'aborto della persona offesa.]

[NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati

dall’art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela

sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.

Tali argomenti sono ora regolamentati dall’art. 17 della stessa legge.]

 

Art. 584 - Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e

582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

 

Art. 585 - Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla

metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è

aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute

dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per "armi" s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla

persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in

modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

 

Art. 586 - Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta

dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni

dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

 

Art. 587 - Omicidio e lesione personale a causa di onore (abrogato)

Art. 588 - Rissa (...omissis...)

 

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della

reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di

una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

dodici.

 

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione

fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da

lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione

da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni

quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi

o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per

lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un

milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la

più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della

reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo

e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o  che abbiano

determinato una malattia professionale.

 

Art. 591 - Abbandono di persone minori o incapaci (...omissis...)

Art. 592 - Abbandono di un neonato a causa di onore (abrogato)

 

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o

un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo,

per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato,

ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza

occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è

aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

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Capo II - DEI DELITTI CONTRO L'ONORE

 

Art. 594 - Ingiuria (...omissis...)

Art. 595 - Diffamazione (...omissis...)

Art. 596 - Esclusione della prova liberatoria (...omissis...)

Art. 596 bis - Diffamazione col mezzo della stampa (...omissis...)

Art. 597 - Querela della persona offesa ed estinzione del reato (...omissis...)

Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie 

           o amministrative (...omissis...)

Art. 599 - Ritorsione e provocazione (...omissis...)

 

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

 

Sezione I - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

 

Art. 600 - Riduzione in schiavitù

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è

punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

Art. 601 - Tratta e commercio di schiavi

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione

analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

 

Art. 602 - Alienazione e acquisto di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona

che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne

impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione

predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

 

Art. 603 - Plagio

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di

soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

Art. 604 - Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano

Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì, quando il fatto è commesso

all'estero in danno di cittadino italiano.

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Sezione II - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE

 

Art. 605 - Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a

otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

 

Art. 606 - Arresto illegale

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue

funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Art. 607 - Indebita limitazione di libertà personale

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad

uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi

riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di

liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della

pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Art. 608 - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una

persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia

a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con

la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale,

rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona

custodita.

 

Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una

perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

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Art.609 bis      omissis

 

Sezione III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE

 

Art. 610 - Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere

qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

 

Art. 611 - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un

fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

 

Art. 612 - Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa,

con la multa fino a lire centomila.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è

della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

 

Art. 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di

sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona,

senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con

la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non

esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge

come delitto.

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Sezione IV - DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO

 

Art. 614 - Violazione di domicilio

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o

nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di

escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la

reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà

di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con

violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

 

Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce

o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione

da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità

prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

 

Art. 615 bis - Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura

indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi

indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o

diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini,

ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e

la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche

abusivamente la professione d'investigatore privato.

 

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da

misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha

il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

   servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione

   o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore

   privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,

   ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione

   totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento

   dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o

telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza

pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la

pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;

negli altri casi si procede d'ufficio.

 

Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

                  informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un

danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole

chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al

predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire

dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a

venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto

comma dell'art. 617quater.

 

Art. 615-quinquies - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un

                     sistema informatico

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da

altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema

informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso

pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire

venti milioni.

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Sezione V - DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI

 

Art. 616 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non

diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere

cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o

in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da

altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire

sessantamila a un milione.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della

corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non

costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende

quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata

con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

 

Art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o

           conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una

conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non

dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque

rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il

contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di

questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e

la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un

pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa

delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un

pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione

d'investigatore privato.

 

Art. 617 bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire

               comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di

apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o

conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione

da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un

pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617 ter - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

               comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un

danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una

conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,

il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera,

anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che

altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un

pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche

abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

                  comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o

telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è

punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più

grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di

informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui

al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della

persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il

fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro

   ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei

   poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funione o al servizio, ovvero con

   abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od

                     interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a

quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma

dell'art. 617-quater.

 

Art. 617 sexies - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

                  comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un

danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto,

anche occasionalmente intercettato, di talunadelle comunicazioni relative ad un sistema

informatico o telematico o intecorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia

uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma

dell'art. 617-quater.

 

Art. 618 - Rivelazioni del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a

cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere

segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto

deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila

a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

Art. 619 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da

           persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di

tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616,

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della

corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la

reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

 

Art. 620 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al

           servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia,

in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una

comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta

causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra

le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione

da sei mesi a tre anni.

 

Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere

segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti

corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui

profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o

con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche

qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

Art. 622 - Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria

professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a

proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la

reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

Art. 623 - Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua

professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o

invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o

altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

Art. 623 bis - Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e

conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a

qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

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TITOLO XIII - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

 

Capo I - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA

ALLE COSE O ALLE PERSONE

 

Art. 624 - Furto (...omissis...)

Art. 625 - Circostanze aggravanti (...omissis...)

Art. 626 - Furti punibili a querela dell'offeso (...omissis...)

Art. 627 - Sottrazione di cose comuni (...omissis...)

Art. 628 - Rapina (...omissis...)

Art. 629 - Estorsione (...omissis...)

Art. 629 bis -[ Altre attività estorsive] (...omissis...)

Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (...omissis...)

Art. 631 - Usurpazione (...omissis...)

Art. 632 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (...omissis...)

Art. 633 - Invasione di terreni o edifici (...omissis...)

Art. 634 - Turbativa violenta del possesso di cose immobili (...omissis...)

 

Art. 635 - Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose

mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione

fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è

commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero,

   ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre

   delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste,

   ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

 

Art. 635 bis - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi

informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è

punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a

tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se

il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della

reclusione da uno a quattro anni.

 

Art. 636 - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (...omissis..)

Art. 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui (...omissis...)

Art. 638 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (...omissis...)

Art. 639 - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (...omissis...)

Art. 639 bis - Casi di esclusione dalla perseguibilità a querela (...omissis...)

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Capo II - DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

 

Art. 640 - Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri

un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a

tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto

di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo

immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

 

Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui

all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

 

Art. 640 ter - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,

procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da ire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a

tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma

dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del

sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle

circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

 

Art. 641 - Insolvenza fraudolenta (...omissis...)

 

Art. 642 - Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della

           propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per se o per altri il prezzo di un'assicurazione contro

infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione

personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso

all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel

territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

Art. 643 - Circonvenzione di persone incapaci (...omissis...)

Art. 644 - Usura (...omissis...)

Art. 644 bis - Usura impropria (...omissis...)

Art. 645 - Frode in emigrazione (...omissis...)

Art. 646 - Appropriazione indebita (...omissis...)

Art. 647 - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore

           o caso fortuito (...omissis...)

Art. 648 - Ricettazione (...omissis...)

Art. 648 bis - Riciclaggio (...omissis...)

Art. 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (...omissis...)

 

Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 649 - Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi   a danno di congiunti (...omissis...)

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Aggiornato il: 23 gennaio 2004