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                   CODICE PENALE 

                                                          

LIBRO Primo - DEI REATI IN GENERALE

 

TITOLO I - DELLA LEGGE PENALE

 

Art. 1 - Reati e pene: disposizione espressa di legge

   Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto

come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

 

Art. 2 - Successione di leggi penali

   Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in

cui fu commesso, non costituiva reato.

   Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore

non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e

gli effetti penali.

   Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono

diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,

salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

   Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le

disposizioni dei capoversi precedenti.

   Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di

decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nei casi di un

decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

 

Art. 3 - Obbligatorietà della legge penale

   La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri,

si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal

diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

   La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o

stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla

legge medesima o dal diritto internazionale.

 

Art. 4 - Cittadino italiano. Territorio dello Stato

   Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i

cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o

per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi

residenti nel territorio dello Stato.

   Agli effetti della legge penale, è "territorio dello Stato" il territorio

"della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla

sovranità dello Stato.

   Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello

Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto

internazionale, a una legge territoriale straniera.

 

Art. 5 - Ignoranza della legge penale

   Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

 

Art. 6 - Reati commessi nel territorio dello Stato

   Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la

legge italiana.

   Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione

o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero

si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

 

Art. 7 - Reati commessi all'estero

   È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette

in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1) delitti contro la personalità dello Stato;

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo

   contraffatto;

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato,

   o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei

   poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni

   internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

 

Art.  8 - Delitto politico commesso all'estero (...omissis...)

Art.  9 - Delitto comune del cittadino all'estero (...omissis...)

Art. 10 - Delitto comune dello straniero all'estero (...omissis...)

Art. 11 - Rinnovamento del giudizio (...omissis...)

Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere (...omissis...)

Art. 13 - Estradizione (...omissis...)

 

Art. 14 - Computo e decorrenza dei termini

   Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del

tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

   Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di

un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

 

Art. 15 - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni

          della medesima legge penale

   Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale

regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale

deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia

altrimenti stabilito.

 

Art. 16 - Leggi penali speciali

   Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate

da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.                                                                   

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TITOLO II - DELLE PENE 

 

Capo I - DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE 

 

Art. 17 - Pene principali: specie   Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) [la morte;] (abrogato)

2) l'ergastolo;

3) la reclusione;

4) la multa.

   Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l'arresto;

2) l'ammenda.

 

Art. 18 - Denominazione e classificazione delle pene principali

   Sotto la denominazione di "pene detentive" o "restrittive della libertà

personale" la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

   Sotto la denominazione di "pene pecuniarie" la legge comprende: la multa e

l'ammenda.

 

Art. 19 - Pene accessorie: specie

   Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

3) l'interdizione legale;

4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

   imprese;

5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

 

   Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

   imprese.

 

   Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione

della sentenza penale di condanna.

   La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie

stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

 

Art. 20 - Pene principali e accessorie

   Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna;

quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di

essa.

                                                 

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Capo II - DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE

 

 

Art. 21 - Pena di morte (abrogato)

 

Art. 22 - Ergastolo

   La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti

a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

   Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.

 

Art. 23 - Reclusione

   La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni,

ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del

lavoro e con l'isolamento notturno.

   Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena,

può essere ammesso al lavoro all'aperto.

   Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi

due capoversi dell'articolo precedente.

 

Art. 24 - Multa

   La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non

inferiore a lire diecimila, nè superiore a dieci milioni.

   Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce

soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da

lire diecimila a quattro milioni.

 

Art. 25 - Arresto

   La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata

in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli

stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento

notturno.

   Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da

quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini

e alle sue precedenti occupazioni.

 

Art. 26 - Ammenda

   La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non

inferiore a lire quattromila nè superiore a lire due milioni.

 

Art. 27 - Pene pecuniarie fisse e proporzionali

   La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelle

in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite

massimo.

                                                                     

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Capo III - DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE

 

 

Art. 28 - Interdizione dai pubblici uffici

   L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

 

   L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia

altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale,

   e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico

   servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o

   d'incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro

   ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di

   altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello

   Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi,

   gradi, o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri

   precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio,

   servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica,

   indicati nei numeri precedenti.

 

   L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare

o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti,

uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

   Essa non può avere una durata inferiore a un anno, ne superiore a cinque.

   La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è

limitata ad alcuni di questi.

 

Art. 29 - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione

          dai pubblici uffici

   La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non

inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai

pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a

tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni

cinque.

   La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di

tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

Art. 30 - Interdizione da una professione o da un'arte

   L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della

capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte,

industria, o un commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso

o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa

la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza

anzidetta.

   L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata

inferiore a un mese, ne superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente

stabiliti dalla legge.

 

Art. 31 - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico

          ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

   Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la

violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico

servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'art. 28, ovvero

con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio, o mestiere,

o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l'interdizione

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal

commercio o mestiere.

 

Art. 32 - Interdizione legale

   Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

   La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei

genitori.

   Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è,

durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì,

durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori,

salvo che il giudice disponga altrimenti.

   Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la

disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli

atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione

giudiziale.

 

Art. 32 bis - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle

              persone giuridiche e delle imprese

   L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle

imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante

l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore

generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona

giuridica o dell'imprenditore.

   Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi

per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti

all'ufficio.

              

Art. 32 ter - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

   L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il

divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

   Essa non può avere durata inferiore ad un anno ne superiore a tre anni.

 

Art. 32 quater - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di

                 contrattare con la pubblica amministrazione

   Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318,

319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis,

640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, commessi in danno o in vantaggio di

un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Art. 33 - Condanna per delitto colposo

   Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32

non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

   Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per

delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o

se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

 

Art. 34 - Decadenza della potestà dei genitori e sospensione

          dell'esercizio di essa

   La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della

potestà dei genitori.

   La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori

importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al

doppio della pena inflitta.

   La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni

diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di

cui al titolo IX del libro I del codice civile.

   La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche

l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al

genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro

I del codice civile.

   Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la

sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono

trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni

nell'interesse dei minori.

 

Art. 35 - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

   La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il

condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una

professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è

richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione

o licenza dell'Autorità.

   La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere

una durata inferiore a quindici giorni, ne superiore a due anni.

   Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con

abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero

con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è

inferiore a un anno d'arresto.

 

Art. 35 bis - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle

              persone giuridiche e delle imprese

   La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare,

durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e

direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza

della persona giuridica o dell'imprenditore.

   Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni ne superiore a

due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse

con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

 

Art. 36 - Pubblicazione della sentenza penale di condanna

   La sentenza di condanna [alla pena di morte o]all'ergastolo è

pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello

ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima

residenza.

   La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o

più giornali designati dal giudice.

   La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la

pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

   La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve

essere pubblicata.

   In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi

precedenti.

 

Art. 37 - Pene accessorie temporanee: durata

   Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria

temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena

accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o

che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del

condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite

minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

 

Art. 38 - Condizione giuridica del condannato alla pena di morte (abrogato)

                                                                               

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TITOLO III - DEL REATO 

 

Capo I - DEL REATO CONSUMATO E TENTATO 

 

Art. 39.- Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

   I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa

specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

 

Art. 40 - Rapporto di causalità

   Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato,

se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è

conseguenza della sua azione od omissione.

   Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo.

 

Art. 41 - Concorso di cause

   Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se

indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto

di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

   Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state

da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od

omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica

la pena per questo stabilita.

   Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente

o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

 

Art. 42 - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.

          Responsabilità obiettiva

   Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla

legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

   Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto,

se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o

colposo espressamente preveduti dalla legge.

   La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico

dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

   Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione

cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

 

Art. 43 - Elemento psicologico del reato

   Il delitto:

   è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso,

che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere

l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza

della propria azione od omissione;

   è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od

omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto

dall'agente;

   è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto,

non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

   La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo

articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni

qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione

un qualsiasi effetto giuridico.

 

Art. 44 - Condizione obiettiva di punibilità

   Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di

una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui

dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

 

Art. 45 - Caso fortuito o forza maggiore

   Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza

maggiore.

 

Art. 46 - Costringimento fisico

   Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri

costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o

comunque sottrarsi.

   In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore

della violenza.

 

Art. 47 - Errore di fatto

   L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità

dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa,

la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come

delitto colposo.

   L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la

punibilità per un reato diverso.

   L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità,

quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.

 

Art. 48 - Errore determinato dall'altrui inganno

   Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore

sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno;

ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi

l'ha determinata a commetterlo.

 

Art. 49 - Reato supposto erroneamente e reato impossibile

   Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella

supposizione erronea che esso costituisca reato.

   La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o

per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o

pericoloso.

   Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto

gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita

per il reato effettivamente commesso.

   Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che

l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

 

Art. 50 - Consenso dell'avente diritto

   Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della

persona che può validamente disporne.

 

Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

   L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una

norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude

la punibilità.

   Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del

reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

   Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore

di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

   Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli

consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

 

Art. 52 - Difesa legittima

   Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo

attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata

all'offesa.

 

Art. 53 - Uso legittimo delle armi

   Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile

il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio,

fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione

fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di

 vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione

dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro

ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

   La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente

richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

   La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle

armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

 

Art. 54 - Stato di necessità

   Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla

persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile,

sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

   Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico

di esporsi al pericolo.

   La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se

lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso,

del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a

commetterlo.

 

Art. 55 - Eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e

 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine

dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni

concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come

delitto colposo.

 

Art. 56 - Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,

risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si

verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito: [con la reclusione da ventiquattro

a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte;]

con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;

e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo

a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla

pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il

delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

 

Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica (...omissis...)

Art. 57 bis - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica (...omissis...)

Art. 58 - Stampa clandestina (...omissis...)

Art. 58 bis - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa (...omissis...)

                                                                   

 

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Capo II - DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

 

 

Art. 59 - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se

da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui

conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non

sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste

sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa,

la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

 

Art. 60 - Errore sulla persona dell'offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le

circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i

rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che

concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che

riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

 

Art. 61 - Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti

speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abbietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o

   assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità

   di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare

   la pubblica o privata difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto

   volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura

   o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero

   nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un

   danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una

   pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un

    pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto

    ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato

    estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero

    con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità.

 

Art. 62 - Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti

speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o

   assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o

   contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio,

   cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero,

   nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque

   conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di

   speciale tenuità ;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole,

   il fatto doloso della persona offesa;

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso,

   e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori

   del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed

   efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

 

Art. 62 bis - Attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in

considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una

diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini della applicazione di

questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle

circostanze indicate nel predetto articolo 62.

 

Art. 63 - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena (...omissis...)

Art. 64 - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante (...omissis...)

Art. 65 - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante (...omissis...)

Art. 66 - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze

          aggravanti (...omissis...)

Art. 67 - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze

          attenuanti (...omissis...)

Art. 68 - Limiti al concorso di circostanze (...omissis...)

Art. 69 - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (...omissis...)

 

Art. 70 - Circostanze oggettive e soggettive

Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto,

   il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo,

   ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della

   colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole

   e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.

                                                                      

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Capo III - DEL CONCORSO DI REATI 

 

Art. 71 - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più

reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

Art. 72 - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene

          detentive temporanee

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica

la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti

che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si

applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a

diciotto mesi.

L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.

 

Art. 73 - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della

          stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena

unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere

per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della

reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

 

Art. 74 - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano

tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

 

Art. 75 - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte

distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli

effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

 

Art. 76 - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma

dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano

egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si

considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle

misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se una legge pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano

distinte per qualsiasi effetto giuridico.

 

Art. 77 - Determinazione delle pene accessorie

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha

riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che,

se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

 

Art. 78  - Limiti degli aumenti delle pene principali

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello

stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene

concorrenti, ne comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque

   milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della

   facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.

Nel caso di concorso di reato preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare

a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente

tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

 

Art. 79 - Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti

seguenti:

1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da

   una professione o da un'arte;

2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di

   un'arte.

 

Art. 80 - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una

sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato

commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la

stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

 

Art. 81 - Concorso formale. Reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al

triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero

commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno

criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse

disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe

applicabile a norma degli articoli precedenti.

 

Art. 82 - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è

cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole

risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere,

salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni

dell'articolo 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era

diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino

alla metà.

 

Art. 83 - Evento diverso da quello voluto dall'agente

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di

esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto,

il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è

preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso

dei reati.

 

Art. 84 - Reato complesso

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come

elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che

costituirebbero, per se stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle

pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i

limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

                                                                    

 

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TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

 

 

Capo I - DELLA IMPUTABILITÀ 

 

Art. 85 - Capacità d'intendere e di volere

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in

cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

 

Art. 86 - Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere

          un reato

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli

commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha

cagionato lo stato d'incapacità.

 

Art. 87 - Stato preordinato d'incapacità d'intendere e di volere

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato

d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una

scusa.

 

Art. 88 - Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale

stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

 

Art. 89 - Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da

scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del

reato commesso; ma la pena è diminuita.

 

Art. 90 - Stati emotivi o passionali

Gli stati emotivi o passionali non escludono ne diminuiscono l'imputabilità.

 

Art. 91 - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità

d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza

maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza

escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita.

 

Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne diminuisce

l'imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa,

la pena è aumentata.

 

Art. 93 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato

commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

 

Art. 94 - Ubriachezza abituale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è

aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di

bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche

quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso

di tali sostanze.

 

Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da

sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

 

Art. 96 - Sordomutismo

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per

causa della sua infermità la capacità d'intendere o di volere.

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è

diminuita.

 

Art. 97 - Minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i

quattordici anni.

 

Art. 98 - Minore degli anni diciotto

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici

anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è

diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria,

alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna

importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque

anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei

genitori o dell'autorità maritale.

                                                                    

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Capo II - DELLA RECIDIVA, DELLA ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE 

 

Art. 99 - Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto

a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante

il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di

pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima

parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2)

del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello

stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle

pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

 

Art. 100 - Recidiva facoltativa (abrogato)

 

Art. 101 - Reati della stessa indole

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto

quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo

preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per

la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei

casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

 

Art. 102 - Abitualità presunta dalla legge

È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in

misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa

indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un

delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi

all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il

condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

 

Art. 103 - Abitualità ritenuta dal giudice

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto

è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi,

riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie

e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del

genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo

133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

 

Art. 104 - Abitualità nelle contravvenzioni

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della

stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è

dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei

reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del

colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il

colpevole sia dedito al reato.

 

Art. 105 - Professionalità nel reato

Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta

condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale,

qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del

colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi

che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

 

Art. 106 - Effetti dell'estinzione del reato o della pena

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel

reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di

estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

 

Art. 107 - Condanna per vari reati con una sola sentenza

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si

applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

 

Art. 108 - Tendenza a delinquere

È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o

professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale,

anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per

se e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una

speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia

del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata

dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.

 

Art. 109 - Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza

           a delinquere

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da

altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o

di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni

tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di

condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la

pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza

di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere

si estinguono per effetto della riabilitazione.

                                                                         

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Capo III - DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO 

 

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per

questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

 

Art. 111 - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a

cagione di una conduzione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la

pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la

pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la

pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto

in flagranza, da un terzo a due terzi.

 

Art. 112 - Circostanze aggravanti

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la

legge disponga altrimenti;

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato

la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel

reato medesimo;

3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a

commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato

un minore di anni 18 o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica, ovvero si

è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto

l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non

punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto

per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione

del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo

comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è

aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche

se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

 

Art. 113 - Cooperazione nel delitto colposo

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone,

ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono

le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

 

Art. 114 - Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse

nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione

o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a

cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo

comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

 

Art. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di

commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto

dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una

misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la

istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto,

l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

 

Art. 116 - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche

questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle

il reato meno grave.

 

Art. 117 - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il

colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi,

anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice

può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti

predetti, diminuire la pena.

 

Art. 118 - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere,

l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del

colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

 

Art. 119 - Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi

nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono

concorsi nel reato.

                                                                  

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Capo IV - DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO 

 

Art. 120 - Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o

istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il

diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il

diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il

tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita,

del minore o dell'inabilitato.

 

Art. 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne

abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto

di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

 

Art. 122 - Querela di uno fra più offesi

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una

soltanto di esse.

 

Art. 123 - Estensione della querela

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

 

Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato,

decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da

parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti

incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

 

Art. 125 - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal

tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o

l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

 

Art. 126 - Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

 

Art. 127 - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto

punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della

Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.

 

Art. 128 - Termine per la richiesta di procedimento

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può

essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del

fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole

nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal

giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

 

Art. 129 - Irrevocabilità ed estensione della richiesta

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

 

Art. 130 - Istanza della persona offesa

Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è

regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la

capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative

alla querela.

 

Art. 131 - Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se

per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve

procedere di ufficio.

                                                                      

 

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TITOLO V - DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA 

 

Capo I - DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA 

 

Art. 132 - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve

indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti

per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

 

Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve

tenere conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra

   modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

   Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo,

   antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

 

Art. 133 bis - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto,

oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche

del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o

diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la

misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

 

Art. 133 ter - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione

alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate

mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

 

Art. 134 - Computo delle pene

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a

pena pecuniaria, delle frazioni di lira.

 

Art. 135 - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie

e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di

venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

 

Art. 136 - Modalità di conversione di pene pecuniarie

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si

convertono a norma di legge.

 

Art. 137 - Custodia cautelare

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla

durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od

arresto.

 

Art. 138 - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è

sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia

cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

Art. 139 - Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il

condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne del

tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura

di sicurezza.

 

Art. 140 - Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato)

                                                                                                      

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Capo II - DELLA ESECUZIONE DELLA PENA 

 

Art. 141 - Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)

Art. 142 - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)

Art. 143 - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)

Art. 144 - Vigilanza sull’esecuzione delle pene (abrogato)

Art. 145 - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato (...omissis...)

Art. 146 - Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena (...omissis...)

Art. 147 - Rinvio facoltativo della esecuzione della pena (...omissis...)

Art. 148 - Infermità psichica sopravvenuta al condannato (...omissis...)

Art. 149 - Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende (abrogato)

                                                                   

 

TITOLO VI - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA 

 

Capo I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO 

 

Art. 150 - Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

 

Art. 151 - Amnistia

L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della

condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il

giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né

ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga

diversamente.

 

Art. 152 - Remissione della querela

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o

tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la

volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge

disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione

può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

 

Art. 153 - Esercizio del diritto di remissione. Incapace (...omissis...)

Art. 154 - Più querelanti: remissione di uno solo (...omissis...)

Art. 155 - Accettazione della remissione (...omissis...)

Art. 156 - Estinzione del diritto di remissione (...omissis...)

 

Art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

   non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

   reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione

   non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

   reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena

   dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena

   dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena

stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo

di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le

circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano

anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva

e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo

soltanto alla pena detentiva.

 

Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della

consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;

per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la

continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il

termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione

decorre dal giorno del commesso reato.

 

Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di

questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento

penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui

al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa

richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della

sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal

giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

 

Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di

condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e

quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico

ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere

l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di

consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a

giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il

giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta

di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il

decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto

di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se

più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun

caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.

 

Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno

commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione

della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

 

Art. 162 - Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il

contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del

decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena

stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

 

Art. 162 bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o

dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del

dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del

massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese

del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla

metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo

99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, ne quando permangono conseguenze dannose o

pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto

riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento

di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

 

Art. 163 - Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non

superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e

ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà

personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che

l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per

delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere

ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre

anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a

norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per

un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore

agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata

quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e

sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata

a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per

un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

 

Art. 164 - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle

circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal

commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è

   intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché

   il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne

che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il

giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale

qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche

per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

 

Art. 165 - Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo

delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o

provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a

titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga

altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le

modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito,

deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente,

salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere

adempiuti.

 

Art. 166 - Effetti della sospensione

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per se

sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne d'impedimento all'accesso a

posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne per

il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività

lavorativa.

 

Art. 167 - Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione

della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

 

Art. 168 - Revoca della sospensione

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della

pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta

   una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a

   quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a

pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art.

163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine

di sospensione condizionale della pena.

 

Art. 169 - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto (...omissis...)

Art. 170 - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza

           aggravante di un altro reato (...omissis...)

                                                                         

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Capo II - DELLA ESTINZIONE DELLA PENA 

 

Art. 171 - Morte del reo dopo la condanna La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

 

Art. 172 - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena

inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per

l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo

stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno

in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una

condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il

termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di

essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai

capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero

se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una

condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

 

Art. 173 - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è

raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99,

ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione

dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per

l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto

capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 174 - Indulto e grazia

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in

un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il

decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene,

secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi

dell'articolo 151.

 

Art. 175 - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero

una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze

indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna

nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione

di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente

una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma

dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato

della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della

condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene

accessorie.

 

Art. 176 - Liberazione condizionale (...omissis...)

Art. 177 - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena  (...omissis...)

Art. 178 - Riabilitazione (...omissis...)

Art. 179 - Condizioni per la riabilitazione (...omissis...)

Art. 180 - Revoca della sentenza di riabilitazione (...omissis...)

Art. 181 - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero (...omissis...)

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Capo III - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art. 182 - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena (...omissis...)

Art. 183 - Concorso di cause estintive (...omissis...)

Art. 184 - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di

           concorso di reati (...omissis...)

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TITOLO VII - DELLE SANZIONI CIVILI 

 

Art. 185 - Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al

risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere

per il fatto di lui.

 

Art. 186 - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni

reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna,

qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale

cagionato dal reato.

 

Art. 187 - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto"

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è

indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno

patrimoniale o non patrimoniale.

 

Art. 188 - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo

mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi

beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli

eredi del condannato.

 

Art. 189 - Ipoteca legale; sequestro (...omissis...)

Art. 190 - Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile (...omissis...)

Art. 191 - Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro (...omissis...)

Art. 192 - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato (...omissis...)

Art. 193 - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato (...omissis...)

Art. 194 - Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima

           del reato (...omissis...)

Art. 195 - Diritti dei terzi (...omissis...)

 

Art. 196 - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona

rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di

insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o

dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era

tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni

dell'art. 136.

 

Art. 197 - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe

           e delle ammende

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i

comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o

l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che

costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero

sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di

insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda

inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni

dell'articolo 136.

 

Art. 198 - Effetti della estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili

derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli

precedenti.

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TITOLO VIII - DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA 

 

Capo I - DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI 

 

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 199 - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite

dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

 

Art. 200 - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio

           e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la

legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio

dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di

lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

 

Art. 201 - Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero (...omissis...)

 

Art. 202 - Applicabilità delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente

pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere

applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

 

Art. 203 - Pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non

imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo

precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate

nell'articolo 133.

 

Art. 204 - Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta (abrogato)

 

Art. 205 - Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di

proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il

   condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia

   presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa

   misura di sicurezza;

3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

 

Art. 206 - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (...omissis...)

Art. 207 - Revoca delle misure di sicurezza personali (...omissis...)

Art. 208 - Riesame della pericolosità (...omissis...)

Art. 209 - Persona giudicata per più fatti (...omissis...)

Art. 210 - Effetti della estinzione del reato o della pena (...omissis...)

Art. 211 - Esecuzione delle misure di sicurezza (...omissis...)

Art. 212 - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza (...omissis...)

Art. 213 - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

           Regime educativo, curativo e di lavoro (...omissis...)

Art. 214 - Inosservanza delle misure di sicurezza detentive (...omissis...)

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Sezione II - DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Art. 215 - Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3) il ricorso in un manicomio giudiziario;

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la libertà vigilata:

2) il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province;

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice

dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per

delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di

lavoro.

 

Art. 216 - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (...omissis...)

Art. 217 - Durata minima (...omissis...)

Art. 218 - Esecuzione (...omissis...)

Art. 219 - Assegnazione a una casa di cura e di custodia (...omissis...)

Art. 220 - Esecuzione dell'ordine di ricovero (...omissis...)

Art. 221 - Ubriachi abituali (...omissis...)

Art. 222 - Ricovero in un manicomio giudiziario (...omissis...)

Art. 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario (...omissis...)

Art. 224 - Minore non imputabile (...omissis...)

Art. 225 - Minore imputabile (...omissis...)

Art. 226 - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza (...omissis...)

Art. 227 - Riformatori speciali (...omissis...)

Art. 228 - Libertà vigilata (...omissis...)

Art. 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata (...omissis...)

Art. 230 - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata (...omissis...)

Art. 231 - Trasgressione degli obblighi imposti (...omissis...)

Art. 232 - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata (...omissis...)

Art. 233 - Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province (...omissis...)

Art. 234 - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande

           alcooliche (...omissis...)

Art. 235 - Espulsione dello straniero dallo Stato (...omissis...)

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Capo II - DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI 

 

Art. 236 - Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di

legge:

1) la cauzione di buona condotta;

2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199,

200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3 del capoverso, e, salvo che si

tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle

dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202,

203, 204, prima parte, e 207.

 

Art. 237 - Cauzione di buona condotta (...omissis...)

Art. 238 - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione (...omissis...)

Art. 239 - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta (...omissis...)

 

Art. 240 - Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali

   costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la

cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e

la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti

mediante autorizzazione amministrativa.

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Aggiornato il: 23 gennaio 2004