Legge 30 aprile 1962, n. 283
Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 139). -- Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 139). -- Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art.1
Art. 1. Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la
produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal
fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei
competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli
stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito,
si smercino o si consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi
di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove
dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica
salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti
dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo
autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai
requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al
medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il
certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il
prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato
dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il
prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al
medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la
ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma
che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di
revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il
termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini,
della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi
quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno,
entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.
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Articolo 2
Art. 2. L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e
confezionamento, nonchè di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è
subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è
condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto,
che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli
stabilimenti e laboratori, nonchè dei depositi all'ingrosso, di cui al primo
comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta
autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di
autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.
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Articolo 3
Art. 3. Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono
effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente
dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma
precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le
attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e
possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.
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Articolo 4
Art. 4. Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze
destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di
cui all'art. 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e
secondo le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con
l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.
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Articolo 5
Art. 5. é vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere,
detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o
comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze
di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal
regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive,
ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità
alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia
autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme
prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della
colorazione stessa.
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà
essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di
truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con
decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati,
senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di
autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione
delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per
l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per
ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza
e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la
raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e
l'immissione al consumo.
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Articolo 6
Art. 6. La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla
lettera h) dell'articolo precedente -- fitofarmaci e presidi delle derrate
alimentari immagazzinate -- sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della
sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici. Sono
parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità anche se
disciplinati da leggi speciali: a) la produzione, il commercio, la detenzione e
la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze
alimentari; b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di
sostanze alimentari. Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei
disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità
per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di
essi. I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo
precedente, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale, sono puniti con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Tale ammenda può elevarsi a lire
20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del
precedente art. 5 e a) del presente articolo.
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Articolo 7
Art. 7. Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio
superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze
alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali
trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni
ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni
che debbono essere riportate sul prodotto finito. CFR[DM 30.08.1973 n. 743800
ET]
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Articolo 8
Art. 8. I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a
caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione
sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in
ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonchè la
data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume.
Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su
un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti
sulla confezione. I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con
la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità. I
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
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Articolo 9
Art. 9. Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di
alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione
o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I
contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
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Articolo 10
Art. 10. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio
decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle
sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le
sostanze stesse, nonchè degli oggetti d'uso personale e domestico,
determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i
metodi, di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso. Il
Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici
necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio
sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad
involgere le sostanze stesse, nonchè oggetti d'uso personale e domestico,
colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 5.000.000.
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Articolo 11
Art. 11. é vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od
usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare
sostanze alimentari, nonchè qualsiasi altro oggetto destinato a venire a
contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad
eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per
cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che,
messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico,
cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10
per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti,
leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le
aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la
impenetrabilità da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre
centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori
od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano
nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto
alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai
fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti,
utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze
alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonchè ai recipienti
destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico,
che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono
puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
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Articolo 12
Art. 12. é vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi
sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti
dalla presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000
a lire 5.000.000.
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Articolo 13
Art. 13. é vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in
qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi
impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da
chiunque rilasciati, nonchè disegni illustrativi tali da sorprendere la buona
fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o
le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari
azioni medicamentose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla
stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della
stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura
atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.
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Articolo 14
Art. 14. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e
vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di
idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a
sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali
misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. é vietato assumere o
mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita
di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo
sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle
disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.
Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di
essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad
attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze
alimentari.
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Articolo 15
Art. 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei
rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare
per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei
mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva
dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono darne pubblicità
a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio
stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del
provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale
è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.
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Articolo 16
Art. 16. L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di
qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la
distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi
diversi dall'alimentazione umana.
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Articolo 17
Art. 17. I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale
di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti
con l'ammenda fino a lire 500.000.
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Articolo 18
Art. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano
quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di
altre disposizioni.
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Articolo 19
Art. 19. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo
prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle
prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il
commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non
presenti segni di alterazione.
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Articolo 20
Art. 20. Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
nonchè qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.
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Articolo 21
Art. 21. La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze
alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso
il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:
a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e
profilassi;
g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale
d'igiene e profilassi;
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
i) un direttore di istituto di chimica agraria.
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno
ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti
particolarmente competenti nelle singole materie in esame.
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Articolo 22
Art. 22. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate,
oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i
metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso
degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi
ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai
periodici necessari aggiornamenti.
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Articolo 23
Art. 23. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i
coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui
ai precedenti articoli 10 e 22. é concesso il termine massimo di diciotto mesi
dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti
alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme
prescritte.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il
regolamento per la sua esecuzione.
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