| indice |
| home page |
Legge 21 luglio 2000 n°205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Art.
1 Disposizioni sul processo amministrativo
Art.
2 Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione
Art.
3 Disposizioni generali sul processo cautelare
Art.
4 Disposizioni particolari sul processo in determinate materie
Art.
5 Giudice unico delle pensioni
Art.
6 Disposizioni in materia di giurisdizione
Art.
7 Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Art.
8 Giurisdizione esclusiva
Art.
9 Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali
Art.
10 Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della Corte dei
conti
Art.
11 Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale
Art.
12 Mezzi per l'effettuazione delle notifiche
Art.
13 Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali
(omissis)
Art.
14 Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo (omissis)
Art.
15 Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato
Art.
16 Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica
Art.
17 Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa (omissis)
Art.
18 Modifica della composizione del consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa (omissis)
Art.
19 Carichi di lavoro dei magistrati (omissis)
Art.
20 Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali (omissis)
Art.
21 Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo
7, comma 1, della legge 21 febbraio
1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario
Art.
22 Copertura finanziaria (omissis)
Art. 1 (Disposizioni sul processo amministrativo)
1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i commi dal primo al
quinto sono
sostituiti dai seguenti:
«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto
impugnato quanto
ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad
alcuno tra essi,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non
sia
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento,
salvo
l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che
siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti
adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso
stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.
241, può
essere proposta con istanza presentata al Presidente e depositata presso la
segreteria
della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione
ed ai
controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera
di
consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella
segreteria del
tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica.
Nel termine
stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non
depositata
con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei
documenti di cui il
ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione
a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito
del
ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i
documenti
in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l'amministrazione
ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei
documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione
alle parti
costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un
magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione
degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni».
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato,
approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è
sostituito dal
seguente:
«La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata
dal
presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio
mediante
ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva
udienza di
trattazione del ricorso».
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in
fine, i seguenti
commi:
«I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono
essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in
giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di
secondo
grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere
disposta
dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei
documenti e
degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel
caso di appello con
richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei
documenti e
degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di
riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli
eventuali
documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi,
predisposta a cura
della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di
appello avverso la
sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta
interposizione di
appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».
4. All'articolo 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, alle parole «entro due
giorni» sono
sostituite le seguenti: «entro dieci giorni».
| su | | indice |
| home page |
Art. 2 (Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)
1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il
seguente:
«Art. 21-bis.
1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera
di consiglio, con
sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
Nel caso che il
collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di
consiglio entro
trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è
appellabile
entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni
dalla
comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse
regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il
giudice
amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un
termine non
superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre
il detto
termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario
che
provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione
del
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data
dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data
successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione
prevista dal
comma 2».
| su | | indice |
| home page |
Art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare)
1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è
sostituito dai
seguenti:
«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione
dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il
tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di
misure
cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso,
il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza
emessa in
camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare
derivino
effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la
prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il
diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può
essere
subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della
persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad
altri beni di
primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a
una
ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono
sentiti in camera
di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed
urgenza,
tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio, il
ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata
alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale,
o della
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.
Il presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto
è efficace
sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella
prima camera di
consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in
caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di
sospensione della
sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo
regionale,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne
ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio
nel merito a norma
dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della
successiva
trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il
caso, le
misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può
provvedere in via
provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della
richiesta
cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del
ricorso nel
merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari
concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con
istanza
motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo
regionale le
opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita
i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo
comma,
numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto
che deve
provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al
Consiglio di
Stato».
2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo
comma è inserito il
seguente:
«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui
all'articolo 21, commi
settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di
sessanta
giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla
comunicazione
del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».
3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in
vigore della
presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data,
sempre che ciò
non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa
anteriore.
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può
essere
concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e
irreparabili derivanti
dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è
disposta
con atto motivato del ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R.
24 novembre
1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
| su | | indice |
| home page |
Art. 4 (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)
1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il
seguente:
«Art. 23-bis.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi
davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di
attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti
di esclusione dei
concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle
aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di
servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei
concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione
di imprese o
beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o
soppressione di
società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi
concernenti la
formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di
merito sono ridotti
alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale
amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi
dell'articolo 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto
impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data
di
discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni
dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte
del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la
pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di
ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale
che ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro
il termine di
quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e
possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed
urgenza, il tribunale
amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune
misure
cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole
probabilità sul buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato
entro sette
giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del
tribunale
amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta
giorni dalla
notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La
parte può, al
fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre
appello nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni
dalla
comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al
Consiglio di Stato, in
caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».
2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1
della legge
31 luglio 1997, n. 249.
3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7
agosto 1990, n.
241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del
difensore.
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente,
purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale
dell'ente.
| su | | indice |
| home page |
Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)
1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte
dei conti, in primo
grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato
alla
Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di
giudice unico.
In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420,
421, 429, 430 e 431
del codice di procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara
interrotto il giudizio e
dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, contenente i dati anagrafici del
ricorrente, il numero
del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta
giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se
nessuno degli
eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione
del
suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.
| su | | indice |
| home page |
Art. 6 (Disposizioni in materia di giurisdizione)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le
controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture
svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica
previsti
dalla normativa statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione
del giudice
amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
| su | | indice |
| home page |
Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla
vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico,
ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di
pubblici
servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di
capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme
comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura
patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del
Servizio
sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti
individuali di
utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che
riguardano il
danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità».
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
soppresse le
parole: «o di servizi».
b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed
edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti
gli aspetti dell'uso
del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione
e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di
natura
espropriativa o ablativa».
c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno
ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i
criteri in base ai
quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono
proporre a
favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se
le parti
non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma,
n. 4, del
testo unico approvato col r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la
determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può
disporre
l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché
della
consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.
L'assunzione
dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono
disciplinati,
ove occorra, nel regolamento di cui al r.d. 17 agosto 1907, n. 642, tenendo
conto della
specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità
e
concentrazione del giudizio.
4 Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 è
sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua
giurisdizione, conosce anche
di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche
attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni
altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie
sul
risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi».
| su | | indice |
| home page |
Art. 8 (Giurisdizione esclusiva)
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,
aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo
I, Titolo I del
Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il
Presidente o un
magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo,
aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale
amministrativo
Regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza
provvisoria
esecutiva, la condanna a somme di denaro quando, in ordine al credito azionato,
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di
procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo
regionale, ovvero il
presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di
parte la
discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia
possibile, entro
un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell’istanza
di parte se
separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi
al Consiglio di
Stato in sede di appello.
| su | | indice |
| home page |
Art. 9 (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi
ultradecennali)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è
sostituito dai
seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale
amministrativo
regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata.
La
motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto
di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In
ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice
di
procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza
del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero
fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma
dell'articolo
44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26
giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione
previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione
del giudizio
e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione
competente
o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che
ne dà formale
comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione
ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a
tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro
dieci giorni
dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla
opposizione in
camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza
che, in caso
di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo
ordinario.
Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono
liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche
parziale.
L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti
costituite.
Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in
appello.
Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà
tutti i termini
processuali».
2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il
decorso di dieci anni dalla
data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere
alle parti
ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione d'udienza con la firma
delle parti entro
sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non
sia stata
presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del
termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma
dell'articolo
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come sostituito dal presente articolo.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la
perenzione dei ricorsi
ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi
alla Corte
dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è
sostituito dal
seguente:
«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio
per la sommaria
delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti
i
difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta
infondatezza del
regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di
giudizio; in caso
contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di
Stato».
| su | | indice |
| home page |
Art. 10 (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della
Corte dei conti)
1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il
seguente comma:
«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il
tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato
di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di
Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi
alle sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle
sentenze emesse dalle
sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello
della
Corte dei conti; per l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime
provvedono le
stesse sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, primo comma, del
regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13
agosto 1933, n.
1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi
alle sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti. È abrogato l’articolo
105, secondo
comma, del citato regolamento approvato con r.d. n. 1038 del 1933.
| su | | indice |
| home page |
Art. 11 (Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale)
1. Il quarto comma dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
è sostituito dal
seguente:
«In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale
amministrativo regionale,
con fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica, da tenere entro trenta
giorni dalla
comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono
depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell’udienza».
| su | | indice |
| home page |
Art. 12 (Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)
1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia
effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o
telefax, ai
sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
| su | | indice |
| home page |
Art. 13 (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di
sezione del
Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
(omissis)
| su | | indice |
| home page |
Art. 14 (Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo)
(omissis)
| su | | indice |
| home page |
Art. 15 (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)
1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del
presidente del
collegio e dell'estensore.
| su | | indice |
| home page |
Art. 16 (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)
1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato,
approvato con r. d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in
fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».
| su | | indice |
| home page |
Art. 17 (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)
(omissis)
| su | | indice |
| home page |
Art. 18 (Modifica della composizione del consiglio di presidenza della
giustizia
amministrativa)
(omissis)
| su | | indice |
| home page |
Art. 19 (Carichi di lavoro dei magistrati)
(omissis)
| su | | indice |
| home page |
Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi
regionali)
(omissis)
| su | | indice |
| home page |
Art. 21 (Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista
dall'articolo 7,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine
giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21
febbraio 1990, n.
36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla
legge 27 aprile
1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.
| su | | indice |
| home page |
Art. 22 (Copertura finanziaria)
(omissis)
| su | | indice
| | home page |