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Legge 21 luglio 2000 n°205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

                                                                                                                                                           

Art. 1 Disposizioni sul processo amministrativo

Art. 2 Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione

Art. 3 Disposizioni generali sul processo cautelare

Art. 4 Disposizioni particolari sul processo in determinate materie

Art. 5 Giudice unico delle pensioni

Art. 6 Disposizioni in materia di giurisdizione

Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

Art. 8 Giurisdizione esclusiva

Art. 9 Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali

Art. 10 Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti

Art. 11 Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale

Art. 12 Mezzi per l'effettuazione delle notifiche

Art. 13 Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali (omissis)

Art. 14 Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo (omissis)

Art. 15 Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato

Art. 16 Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica

Art. 17 Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa (omissis)

Art. 18 Modifica della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (omissis)

Art. 19 Carichi di lavoro dei magistrati (omissis)

Art. 20 Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (omissis)

Art. 21 Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7,  comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario

Art. 22 Copertura finanziaria (omissis)

Art. 1 (Disposizioni sul processo amministrativo)

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i commi dal primo al quinto sono
sostituiti dai seguenti:

«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto
ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo
l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che
siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può
essere proposta con istanza presentata al Presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai
controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di
consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del
tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine
stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata
con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il
ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione
a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del
ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti
in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione
ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei
documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un
magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei
documenti nel termine e nei modi opportuni».

2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal
presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante
ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di
trattazione del ricorso».

3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

«I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono
essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in
giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo
grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta
dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e
degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con
richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e
degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli eventuali
documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura
della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la
sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di
appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado».

4. All'articolo 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, alle parole «entro due giorni» sono
sostituite le seguenti: «entro dieci giorni».

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Art. 2 (Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con
sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il
collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro
trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile
entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla
comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice
amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non
superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto
termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che
provveda in luogo della stessa.

3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data
dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data
successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal
comma 2».

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Art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare)

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dai
seguenti:

«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione
dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il
tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso,
il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in
camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino
effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere
subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della
persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di
primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera
di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza,
tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il
ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata
alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace
sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di
consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in
caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della
sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale,
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i
presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma
dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva
trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le
misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via
provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta
cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari
concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza
motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le
opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma,
numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di
Stato».

2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:

«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi
settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione
del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della
presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò
non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere
concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti
dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta
con atto motivato del ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

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Art. 4 (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)

1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di
attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle
aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o
beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di
società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la
formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti
alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se
ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la
pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di
ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale
che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di
quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e
possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale
amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure
cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole
probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette
giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale
amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla
notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al
fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre appello nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla
comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in
caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249.

3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

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Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo
grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla
Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico.
In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431
del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e
dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero
del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta
giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli
eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del
suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

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Art. 6 (Disposizioni in materia di giurisdizione)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale.

2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

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Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici
servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di
trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di
utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il
danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità».

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le
parole: «o di servizi».

b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso
del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione
e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa».

c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai
quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a
favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti
non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del
testo unico approvato col r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la
determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre
l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della
consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione
dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati,
ove occorra, nel regolamento di cui al r.d. 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della
specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e
concentrazione del giudizio.

4 Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è
sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche
di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul
risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi».

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Art. 8 (Giurisdizione esclusiva)

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I, Titolo I del
Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il Presidente o un
magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale amministrativo
Regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoria
esecutiva, la condanna a somme di denaro quando, in ordine al credito azionato,
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile.

3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il
presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la
discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro
un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell’istanza di parte se
separata.

4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di
Stato in sede di appello.

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Art. 9 (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai
seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo
regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La
motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il
giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero
fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo
44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione
previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio
e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente
o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale
comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a
tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni
dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in
camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso
di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.
Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.
L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.
Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello.
Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini
processuali».

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla
data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti
ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione d'udienza con la firma delle parti entro
sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata
presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del
termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come sostituito dal presente articolo.

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi
ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte
dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal
seguente:

«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria
delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i
difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del
regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso
contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

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Art. 10 (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti)

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato
di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle
sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della
Corte dei conti; per l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le
stesse sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, primo comma, del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n.
1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti. È abrogato l’articolo 105, secondo
comma, del citato regolamento approvato con r.d. n. 1038 del 1933.

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Art. 11 (Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale)

1. Il quarto comma dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal
seguente:

«In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale,
con fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla
comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono
depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell’udienza».

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Art. 12 (Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)

1. Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia
effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai
sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

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Art. 13 (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)

(omissis)

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Art. 14 (Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo)

(omissis)

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Art. 15 (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del
collegio e dell'estensore.

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Art. 16 (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con r. d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».

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Art. 17 (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)

(omissis)

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Art. 18 (Modifica della composizione del consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa)

(omissis)

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Art. 19 (Carichi di lavoro dei magistrati)

(omissis)

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Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali)

(omissis)

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Art. 21 (Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n.
36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile
1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.

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Art. 22 (Copertura finanziaria)

(omissis)

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Aggiornato il: 23 gennaio 2004