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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 3
Novembre 2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

( Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000)

 

Titolo I   Degli uffici dello stato civile

Titolo II Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile

Titolo III Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti
e agli archivi dello stato civile

Titolo IV Degli atti dello stato civile formati all'estero

Titolo V Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile

Titolo Vl Delle registrazioni relative alla cittadinanza

Titolo VII  Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di
riconoscimento dei figli naturali

Titolo VIII Della celebrazione del matrimonio

Titolo IX Delle registrazioni degli atti di morte

Titolo X Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

Titolo XI Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile
e delle correzioni

Titolo XII Delle annotazioni

Titolo XIII Delle verificazioni

Titolo XIV Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

Titolo XV Disposizioni transitorie e finali

Titolo I 

Degli uffici dello stato civile

Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile)

1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge,
è ufficiale dello stato civile.

3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai
dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso,
o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita
le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il
ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato
civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o
a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.     

                                                                                                                                               

Art. 2 (Delega di funzioni)

1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle
funzioni di ufficiale dello stato civile.                   

2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario
comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al
prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.

3. La delega di cui al comma 2 può riguardare l'esercizio totale o parziale delle
funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e
comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta
giorni se entro tale termine non viene respinta.

4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere
espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con
atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a
quello del suo ricevimento.

5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al
prefetto.

6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato può presentare, entro 10
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

Art. 3 (Uffici separati)

1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o
più separati uffici dello stato civile.

2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con
deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.

Art. 4 (Corsi di formazione)

1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con
decreto del Ministro dell’interno, adottato sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani e l’Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato
civile .

2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco può delegare le
funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di
ufficiale dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed
hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal
Ministero dell’interno.

3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune può essere
delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.

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Titolo II

Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile

Art. 5 (Compiti degli ufficiali dello stato civile)

1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul
servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e
nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti:

a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile
e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di
raccolta di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d);

b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle
norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in
esenzione da ogni spesa;

c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo
stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio
dello stato civile;

d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità
dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi
consentiti dalla legge.

Art. 6 (Incompatibilità)

1.L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il
coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea
collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Art. 7 (Rifiuto di atti)

1.Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un
atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i
motivi del rifiuto.

Art. 8 (Altri casi di esercizio delle funzioni)

1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti
dalla legge, le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i
commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro
che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonché le autorità
militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze
di pace o di guerra.

Art. 9 (Indirizzo e vigilanza)

1. L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che
vengono impartite dal Ministero dell'interno.

2.La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto

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Titolo III

Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti
e agli archivi dello stato civile

Art. 10 (Archivio informatico)

1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un
unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque
relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i
matrimoni e la morte.

2. Le modalità tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la
trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli
archivi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del
presente regolamento su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentiti l’Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:

a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati sia nel
luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di attuale residenza della
persona cui si riferiscono;

b) garanzia della sicurezza e della inalterabilità dei dati, una volta formati
e sottoscritti i relativi atti, e possibilità della loro rettificazione ed
annotazione;

c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete
unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell’effettivo trasferimento
dei dati medesimi;

d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un
centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati
registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione
in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale centro è tenuto a svolgere i
compiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, in caso di
prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli archivi comunali;
i dati sono conservati separatamente per ciascun comune, secondo modalità che
ne rendano possibile la consultazione, per le sole finalità indicate nella
presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile;

e) previsione della possibilità di redigere provvisoriamente gli atti su base
cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di inutilizzabilità
temporanea dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena possibile
negli archivi di cui al comma 1;

f) adozione, per gli atti formati all'estero dalle autorità diplomatiche o
consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto previsto nelle lettere a),
b), c), e);

g) indicazione delle modalità e fissazione del termine a partire dal quale
potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno essere resi
pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una
fase preliminare di sperimentazione;

h) definizione delle modalità e dei tempi per la graduale archiviazione
mediante supporti informatici dei registri dello stato civile utilizzati prima
della entrata in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione delle
modalità per la successiva immissione nei suddetti archivi dei dati già
contenuti nei registri.

Art. 11 (Contenuto degli atti)

1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre
particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l’anno, il
mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e
la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono
indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si
riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.

2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato
civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la
specie, la data, l’autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo
ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a
designarlo esattamente.

3.L'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è
richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o
permesse per ciascun atto.

Art. 12 (Modalità di redazione degli atti)

1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro dodici mesi
dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in
vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali
fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità
della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è
avvenuto, l’indicazione del luogo dell’evento dovrà essere comunque
specificata.

3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove
richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello
stato civile che ne dà previamente lettura.

4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa
menzione della causa dell'impedimento.

5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne
impedisce il compimento, l’ufficiale dello stato civile deve, nell'atto
medesimo, farne menzione.

6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell’ufficiale dello
stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono
subire variazioni.

7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di
procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente
previsto che esso debba risultare da atto pubblico.

8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere
comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello
stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si
riferiscono, per la trascrizione.

9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di
provenienza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile del
comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la
propria residenza, per la trascrizione.

10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui
all'articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione
dell'atto o del provvedimento. Nel verbale l'atto è riprodotto per intero
quando ciò è espressamente previsto; altrimenti è brevemente riassunto a cura
dell'ufficiale dello stato civile.

11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con
istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo
posta, o dalla pubblica autorità.

12. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione
eseguita nel modo stabilito dall’articolo 22.

Art. 13 (Casi speciali)

1. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana è
ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il
giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona
è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per
iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con l'ausilio di un interprete,
scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con
l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità
della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L'ufficiale dello
stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la
dichiarazione.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di bilinguismo e di
tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 14 (Trasmissione di atti)

1. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere
trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi
senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale
dello stato civile competente.

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Titolo IV

Degli atti dello stato civile formati all'estero

Art. 15 (Dichiarazioni rese all’estero)

1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o
deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite
dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla
legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura
del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare.

Art. 16 (Matrimonio celebrato all’estero)

1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani
o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere
celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure
innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso
una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità
diplomatica o consolare.

Art. 17 (Trasmissione di atti)

1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione
copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati
all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha
o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune
di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza,
a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero,
se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di
residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno
inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio.
Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati,
l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà
indicare un comune a sua scelta.

Art. 18 (Casi di intrascrivibilità)

1. Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari
all'ordine pubblico.

Art. 19 (Trascrizioni)

1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere
trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li
riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente
alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da
parte della competente autorità straniera.

2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra
cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in
Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese
cui detta autorità appartiene.

4.L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto
trascritto a richiesta degli interessati.

Art. 20 (Certificazione sostitutiva)

1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle
autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che
devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere
effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della
documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni
italiani.

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Titolo V

Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile

Art. 21 (Registrazione e legalizzazione di atti)

1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello
stato civile, per comprovare stati, fatti o qualità da riportare nei relativi
atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all'articolo 10 indicando di
seguito agli atti stessi la provenienza e l'amministrazione pubblica o il
pubblico ufficiale che li conserva o, qualora ciò non sia possibile,
registrandone tutti gli elementi essenziali.

2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili
presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato
civile è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti,
salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da
autocertificazioni.

3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità
straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare
competente, se non è disposto diversamente.

Art. 22 (Traduzione del contenuto di documenti)

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti
scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero
dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da
un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato
civile la conformità al testo straniero.

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Titolo Vl

Delle registrazioni relative alla cittadinanza

Art. 23 (Iscrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 sono iscritte dall'ufficiale dello
stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge.

2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli
elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, deve produrre
gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere.

Art. 24 (Atti trascrivibili)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:

a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne
dispongono la perdita;

b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità
diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del
sindaco e dell’autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla
perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;

c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;

d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza
italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;

e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della
cittadinanza italiana.

Art. 25 (Giuramento)

1. L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di
concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento
prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale è fatta
menzione nell'atto di trascrizione del decreto di concessione.

Art. 26 (Attività dell’ufficiale dello stato civile)

1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e
25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove
l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di
residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della
circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la
trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello
stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o,
in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio
ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia
dell’avvenuto giuramento.

2. L'ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della
comunicazione dell’esito dell'accertamento provvede alla loro annotazione
sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici.

Art. 27 (Acquisto della cittadinanza)

1. L'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a
quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la
trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore.

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Titolo VII

Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di
riconoscimento dei figli naturali

Art. 28 (Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato
civile;

b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile;

c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del
codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello
stato civile;

d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell’articolo 250, terzo comma, del
codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;

e) i processi verbali di cui all'articolo 38.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o
della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;

b) gli atti di nascita ricevuti all'estero;

c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un
viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni
eseguite dalle forze di pace o di guerra;

e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione in materia di nascita;

f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che
revocano o annullano i decreti medesimi;

g) i provvedimenti in materia di adozione.

3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti
iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché
in precedenza omessi.

Art. 29 (Atto di nascita)

1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui
all’articolo 30.

2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e
l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori
legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di
filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il
proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli
viene dato ai sensi dell'articolo 35.

3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando
l'ordine in cui le nascite sono seguite.

4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello
stato civile.

5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori,
l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.

6. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso
l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 30, commi 2
e 3.

7. Nell’atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.

Art. 30 (Dichiarazione di nascita)

1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere
nominata.

2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa
all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta
nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del
comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del
giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante
che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di
avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso
il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre
giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in
cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere
anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente
all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal
direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui
territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al
comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni
successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata
secondo la normativa in vigore.

5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il
bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione
stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente
all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli
uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei
centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità
di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2.

7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto
dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la
nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la
dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali
casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita,
il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro
di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di
residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il
nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

Art. 31 (Dichiarazione tardiva)

1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il
dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale
dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne
dà segnalazione al procuratore della Repubblica.

2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui
all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la
dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con
il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato
civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il
promovimento del relativo giudizio.

Art. 32 (Omessa dichiarazione)

1. L'ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la
dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce
al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di
rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non
può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l'atto di
nascita soltanto in base al relativo decreto.

Art. 33 (Disposizioni sul cognome)

1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età
alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui
ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se
diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del
genitore che lo ha legittimato.

2. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il
cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di
quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio naturale di
ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei
genitori o contemporaneamente da entrambi.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione
scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.

Art. 34 (Limiti all’attribuzione del nome)

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un
fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o
vergognosi.

2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza
italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la
estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni
diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.

3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti
nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di
importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel
luogo in cui l'atto di nascita è formato.

5.Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto
stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2,
l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante
persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di
nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al
procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di
rettificazione.

Art. 35 (Nome)

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere
composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a
tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere
riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.

Art. 36 (Indicazioni sul nome)

1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati
tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del
luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del
dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del
proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli
uffici dello stato civile e di anagrafe.

2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove
presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore. L'istanza e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.

3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell'atto di
nascita ed è comunicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228.

Art. 37 (Casi particolari)

1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il
dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto
posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal
dichiarante con certificato medico.

2. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino
è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso; egli forma anche quello di
morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.

Art. 38 (Ritrovamento di minori abbandonati)

1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad
una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà
immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove è
avvenuto il ritrovamento.

L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'articolo 10
apposito processo verbale nel quale indica l'età apparente ed il sesso del
bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone
un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il
tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva
competenza..

Art. 39 (Nascita in viaggio marittimo o aereo)

1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo atto deve
essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.

2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208, e 210 del
codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del
relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il
presente regolamento.

3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione, in quanto
compatibili con il presente regolamento.

Art. 40 (Nascita in viaggio per ferrovia)

1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione
deve essere fatta al responsabile del convoglio che redige un processo verbale
con le dichiarazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo
della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio. Il capo
della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, per la
trascrizione.

Art. 41 (Trascrizioni)

1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite
avvenute durante un viaggio marittimo o aereo è competente l'ufficiale dello
stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile . Se tale
luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15.

2. Di ogni documento trasmesso è fatta menzione negli archivi di cui
all'articolo 10.

Art. 42 (Riconoscimento di figli naturali)

1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale dello
stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di
legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla
nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile
deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo
21, comma 2.

2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi, deve essere
prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.

Art. 43 (Annotazioni)

1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a norma
dell'articolo 254 del codice civile, è annotata nell'atto di nascita.

2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto
è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile trasmette copia dell'atto di
riconoscimento, ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale
dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita.

Art.44 (Riconoscimento del nascituro)

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o
contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di
quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250,
terzo comma, del codice civile.

2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di
riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua
copia di tale dichiarazione.

Art. 45 (Altri casi di riconoscimento)

1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non
può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso
del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale
per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere
manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello
stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma
di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento
medesimo.

2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento è ricevuto
dall'ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l'assenso di
cui al secondo comma dell'articolo 250 del codice civile e di ciò si fa
menzione nell'atto di riconoscimento. Se l'assenso è manifestato
successivamente, di esso è fatta annotazione nell'atto di riconoscimento
iscritto.

3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede
l'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita.

Art. 46 (Adempimenti d’ufficio)

1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento
di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia
all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione.

2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere
trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento
olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal
fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale
degli atti fra vivi.

3. L'annotazione può essere chiesta all'ufficiale dello stato civile da
chiunque vi ha interesse.

4. Il giudice, nel caso previsto dall'articolo 268 del codice civile, può
ordinare che sia sospesa l'annotazione del riconoscimento impugnato. Può
ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell'atto di
nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento.

6.Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l’ufficiale dello stato
civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni,
dell'avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.

Art. 47 (Adempimenti particolari)

1. In caso di riconoscimento di un figlio naturale, già riconosciuto dall'altro
genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per
primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.

Art. 48 (Impugnazioni dell’atto di riconoscimento)

1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di
riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è
notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa
annotazione nell'atto di nascita.

2. Nel caso di rigetto dell’impugnazione, qualora questa sia stata annotata
nell'atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all'ufficiale
dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche
il rigetto dell'impugnazione.

3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio
in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata
dagli interessati, all’ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto
di nascita.

Art. 49 (Annotazioni)

1. Negli atti di nascita si annotano:

a) i provvedimenti di adozione e di revoca;

b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;

c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di
interdizione legale;

d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in
pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;

e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;

f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del
matrimonio;

g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio;

h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27
maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della
trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il
riacquisto della cittadinanza italiana;

j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini
dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui
era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma
effettuati;

l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata
l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;

m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di
riconoscimento;

n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e
le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;

o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;

p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del
cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il
cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario
dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se
maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome
precedentemente posseduto;

q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;

r)gli atti di morte;

s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o
trascritto nei registri.

2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede
l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o
all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo è successivo al
matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di detto
matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento.

3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede
a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.

4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche
verbalmente, dagli interessati.

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Titolo VIII

Della celebrazione del matrimonio

Capo I - Della richiesta di pubblicazione

Art. 50 (Richiesta presentata da procuratore speciale)

1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a
termini dell'articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale
incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell'articolo 12, comma 7. Quando
l'incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la
semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico.

Art. 51 (Dichiarazioni)

1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il
luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro
libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di
affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice
civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli
sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.

2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione
di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga
necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del
matrimonio.

Art. 52 (Impedimenti)

1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa
autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi
deve presentare copia del relativo provvedimento.

2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato
l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio, l’ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile.

Art. 53 (Casi particolari)

1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui è
stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello
stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo.

2. Quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l’ufficiale dello stato
civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla
competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall'articolo 11,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se
invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità
diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere,
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno
degli sposi.

3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una
volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio
all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi
eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 109 del codice civile.

4. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata
eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorità richiedente il certificato di
eseguita pubblicazione

Capo II
Della pubblicazione

Art. 54 (Attività d’ufficio)

1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile redige
processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a
lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione
acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata.
Provvede quindi, all'affissione con atto separato sul quale annota l'eventuale
riduzione dei termini della pubblicazione.

2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti negli archivi di cui
all'articolo 10 con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 55 (Spazi per le pubblicazioni)

1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno
spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve
essere scritta, in carattere ben visibile, l’indicazione "Pubblicazioni di
matrimonio".

2. L'autorità comunale provvede affinché sia evitato che gli atti di pubblicazione
esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.

3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno
per otto giorni.

Art. 56 (Registrazioni)

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di
richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito
all'atto di matrimonio negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 57 (Celebrazione del matrimonio)

1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 99 del
codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato
civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.

2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l’ufficiale dello
stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro
ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati
attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata
alcuna opposizione.

Art. 58 (Omissione della pubblicazione)

1. Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi
alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato
civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52, comma 1, e
rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 1.

Capo III

Delle opposizioni

Art. 59 (Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati)

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento
che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della
Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio.

2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del
tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la
comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i
dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto
siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del
ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai
nubendi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve
essere celebrato o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per
la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.

3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli
elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata,
indipendentemente dall'eventuale reclamo.

4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la
opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Art. 60 (Termine per l’opposizione)

1. L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo è
celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione
deve rimanere affisso.

Art. 61 (Comunicazione dell’opposizione)

1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da
quello cattolico, l’ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una
opposizione, dopo aver rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta previsti dalla
legge, ne dà immediata notizia al ministro medesimo.

2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l'opposizione, l’ufficiale dello
stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito
il procedimento di opposizione.

Art. 62 (Annotazione dell’opposizione)

1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato
l'atto di opposizione.

2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie
l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.

Capo IV

Della registrazione relativa agli atti di matrimonio

Art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l’ufficiale dello stato civile iscrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;

b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo
110 del codice civile;

c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno
degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 del codice civile;

d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del
codice civile;

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano
le formule stabilite;

g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro
riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile.

2. Nei medesimi archivi l’ufficiale dello stato civile trascrive:

a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di
culto;

b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell’articolo 109 del codice civile,
trasmessi all’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi;

c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all’autorità diplomatica o consolare
straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;

e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente
pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del
codice della navigazione;

f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;

g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo
scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si
rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli
archivi di cui all’articolo 10;

h) le sentenze della corte di appello previste dall’articolo 17 della legge 27
maggio 1929, n.847, e dall’articolo 8, comma 2, dell’accordo del 18 febbraio 1984
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985,
n.121.

3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per
intero.

Art.64 (Contenuto dell’atto di matrimonio)

1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:

a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la
residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la
residenza dei testimoni;

b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla
omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile;

c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge,
salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile;

d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del
codice civile;

e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in
moglie;

f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101
e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato
civile in detto luogo;

g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono
uniti in matrimonio.

2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano
di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di
matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei
beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 65 (Imminente pericolo di vita)

1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è
celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le
disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della
navigazione.

2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni
celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il
comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o
l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene
all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave
o dell’aereo.

Art. 66 (Casi particolari)

1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in
cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l’ufficiale dello stato civile
celebra il matrimonio o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi
idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli
comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto
dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio.

Art. 67 (Matrimonio celebrato da altro ufficiale)

1. L'ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa
dall'articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la
celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità
o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.

2. I documenti sono tenuti dall'ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli
archivi di cui all'articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 68 (Comunicazioni)

1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne
prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli
sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.

2. Se il matrimonio è stato celebrato per delegazione, l'avviso è dato
dall’ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto
di matrimonio da quello delegato.

3. Uguale avviso deve essere dato:

a) dall’ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del
matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;

b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del
matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la
esistenza, la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un
matrimonio.

4.L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per
le relative annotazioni.

Art. 69 (Annotazioni)

1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:

a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta
trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;

b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di
omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di
separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della
scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo
30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;

c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, e delle relative pronunce;

d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia
straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano
efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del
matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o
l'omologazione di quella consensuale;

e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione
dell'atto di matrimonio;

f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro
riconciliazione;

g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e
di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte;

h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome
o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;

i.dei provvedimenti di rettificazione.

Art. 70 (Fascia tricolore)

1. L'ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la
fascia tricolore di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, da portarsi a tracolla.

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Titolo IX

Delle registrazioni degli atti di morte

Art. 71 (Iscrizioni e trascrizioni)

1. Negli archivi di cui all'articolo 10, si iscrivono:

a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato
civile;

b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso,
notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da
istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia
giudiziaria;

c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le
formule predisposte;

d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.

2. Nei medesimi archivi si trascrivono:

a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;

b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio
marittimo, aereo o ferroviario;

c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni
eseguite come forze di pace o di guerra.

Art. 72 (Dichiarazione di morte)

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in
cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il
defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o
qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato
dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal
comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite
nell'articolo 73.

Art. 73 (Atto di morte)

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome
e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del
defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o
divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del
dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è
stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa
menzione nell'atto.

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o
di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la
preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta
semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono
trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti
speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un
medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un
certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la
esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il
certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione
dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del
sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a
sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se
non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato,
l’ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi
contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su
istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve
essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 76 (Denuncia di ipotesi di reato)

1. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai
fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai
fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte
dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova..

Art. 77 (Accertamenti legali)

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla
per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non
dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un
medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze
relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.

2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo
non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla
formazione dell'atto di morte.

Art. 78 (Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere)

1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o
riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale
dell'accaduto.

2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del
decreto emesso dal tribunale.

3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.

Art. 79 (Morte in viaggio marittimo o aereo)

1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni
degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi
militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto
compatibili con il presente regolamento.

2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli
articoli 835 e 838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il
presente regolamento.

3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute
durante un viaggio marittimo o aereo, è competente l'ufficiale dello stato civile
del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio
della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i
processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità
diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile
competente, ai sensi dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti.

4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità di cui
agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro
documento trasmesso, sono annotati negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 80 (Morte in viaggio per ferrovia)

1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige
un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo
consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del
convoglio; il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del
luogo, competente per la sua trascrizione.

Art. 81 (Annotazioni)

1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello
di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto
risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto.

2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e
l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli
articoli 255 e 282 del codice civile, nonché le sentenze che, ai sensi
dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui
era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Art. 82 (Comunicazione al giudice tutelare)

1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte,
entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice
tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi
dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.

Art. 83 (Morte dello straniero)

1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato
civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari
esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui
il defunto era cittadino.

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Titolo X

Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome

Art. 84 (Cambiamento del cognome)

1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'interno esponendo le ragioni della domanda..

Art. 85 (Presentazione della richiesta)

1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha
la sua residenza.

2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al
Ministero dell'interno con il parere e con tutti i documenti necessari..

Art. 86 (Affissioni)

1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il
richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita
e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare
dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.

2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il
richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda..

Art. 87 (Opposizione)

1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre
il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

2. L'opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell'interno.

Art. 88 (Decreto di concessione del Ministro)

1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso
il termine di cui all'articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione,
presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:

a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e
la sua durata;

b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali
opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere
notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Art . 89 (Modificazioni del nome o del cognome)

1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o
aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché
ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al
prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di
nascita al quale la richiesta si riferisce.

2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza
storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a
famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di
nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Art. 90 (Affissione)

1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di
essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare
affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del
medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.

Art. 91 (Opposizione)

1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di
trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto
notificato al prefetto.

Art. 92 (Decreto di concessione del prefetto)

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al
prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione
e la sua durata.

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali
opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Art. 93 (Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o
perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in
questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti
dall'interessato sono esenti da ogni tassa. 

Art. 94 (Annotazioni ed altre formalità)

1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del
cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di
nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di
nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile
del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune,
deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello
stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad
analoga annotazione.

2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità
indicate nel comma 1.

3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

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Titolo XI

Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile
e delle correzioni

Art. 95 (Ricorso)

1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la
ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o
la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un
rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una
dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale
si chiede che sia eseguito l'adempimento.

2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.

3. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al
mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Art. 96 (Procedimento)

1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire
documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.

2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica
e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.

3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile.

Art. 97 (Atti dell’autorità diplomatica e consolare)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresì, per gli atti
di competenza dell'autorità diplomatica o consolare. E' competente in tal caso il
tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato
l'atto da rettificarsi.

Art. 98 (Correzioni)

1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia
interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella
redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al
prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto
nonché agli interessati.

2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1
nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a
cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio
ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi
dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un
cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo
cognome deve essere indicato nell'annotazione.

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia
interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso,
opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con
decreto motivato che ha efficacia immediata.

Art. 99 (Correzioni dell’autorità diplomatica o consolare)

1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa
l'autorità diplomatica o consolare, provvede l'autorità medesima secondo le
modalità di cui all'articolo 98.

2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall'autorità
diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova
l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere
registrato l'atto. 

Art. 100 (Competenza)

1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le
correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile
ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la
cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli
omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in
cui non sia utilizzabile la procedura di cui all'articolo 20. La competenza spetta
al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al
tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.

Art. 101 (Trasmissione di atti)

1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato
civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su
richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.

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Titolo XII

Delle annotazioni

Art. 102 (Procedure di annotazione)

1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si
eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui
all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato
civile di ufficio o su istanza di parte.

2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è
anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10 devono
essere precedute dalla detta registrazione.

3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli
archivi di cui all'articolo 10, l’atto o il provvedimento in base al quale esse
sono eseguite.

4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile.

5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti
a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più
trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto.

Art. 103 (Forma delle annotazioni)

1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all'articolo 10, devono
risultare di seguito all'atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte
integrante.

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Titolo XIII

Delle verificazioni

Art. 104 (Verifiche ordinarie e straordinarie)

1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno
negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se
gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione.

2. Può procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.

Art. 105 (Verbale di verificazione)

1. Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono
indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti
esistenti e verificati e le osservazioni fatte.

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Titolo XIV

Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

Art. 106 (Estratti per riassunto)

1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto,
riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.
Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni
che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo
alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi
riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle
annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

Art. 107 (Estratti per copia integrale)

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati
dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta
espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo
10, compresi il numero e le firme appostevi;

b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;

c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme
all'originale.

Art. 108 (Contenuto)

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:

a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;

b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;

c) il bollo dell'ufficio.

2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge
delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi
atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.

3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432.

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Titolo XV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 109 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la disposizione di cui al
comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione
informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la
disposizione di cui all’articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà
stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli
articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136,
137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto
del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni
riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al
podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al
Ministero dell'interno ed al sindaco.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si
rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente
alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo

Art. 110 (Abrogazioni e modifiche)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238,
il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente
regolamento.

3. Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 93, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 97, l'ultimo comma dell'articolo 100,
il secondo comma dell'articolo 103, il primo comma dell'articolo 104, il secondo
comma dell'articolo 115, l’articolo 454, del codice civile.

4. All’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n.164, sono soppresse le parole "di
cui all’articolo 454 del codice civile" e "anche".

5. Sono abrogati: il secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l'articolo 24 della legge 5
febbraio 1992, n. 91.

6. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n.
572, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole "all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi
dell'articolo 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238," sono
sostituite dalle seguenti: "all'ufficiale dello stato civile competente";

b) il comma 6 è abrogato;

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le attestazioni per i minori
residenti all'estero, di cui all'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
vengono emesse dall'autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto
dall'articolo 12 del presente regolamento; l'autorità diplomatica o consolare le
trasmette all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione sull'atto
di nascita.".

7. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell'articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'articolo 10.

8. Nel terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole "e professione".

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Aggiornato il: 23 gennaio 2004