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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica
utilità. "
Titolo
I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art.
1 O g g e t t o
Art. 2 Principio di
legalità dell'azione amministrativa
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Beni non
espropriabili o espropriabili in casi particolari
Art. 5 Ambito di
applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano
Art. 6 Regole generali
sulla competenza
Art. 7 Competenze
particolari dei Comuni
Titolo
II DISPOSIZIONI GENERALI
Capo
I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Art. 8 Le fasi del
procedimento espropriativo
Capo
II DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Art. 9 Vincoli
derivanti da piani urbanistici
Art. 10
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
Art. 11 La
partecipazione degli interessati
Capo
III La fase della dichiarazione di pubblica utilità
Sezione
I Disposizioni sul procedimento
Art. 12 Gli atti che
comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 13 Contenuto ed
effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 14 Istituzione
degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
Sezione
II Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo
dell'opera
Art. 15 Disposizioni
sulla redazione del progetto
Art. 16 Le modalità
che precedono l'approvazione del progetto definitivo
Art. 17 L'approvazione
del progetto definitivo
Sezione
III Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle
previsioni urbanistiche.
Art. 18 Disposizioni
applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
Art. 19 L'approvazione
del progetto
Capo
IV La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione
I Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
Art. 20 La
determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione
Art. 21 Procedimento
di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione
Art. 22 Determinazione
urgente dell'indennità provvisoria
Sezione
II Del decreto di esproprio
Art. 23 Contenuto ed
effetti del decreto di esproprio
Art. 24 Esecuzione del
decreto di esproprio
Art. 25 Effetti
dell'espropriazione per i terzi
Capo
V Il pagamento dell'indennità di esproprio Sezione I Disposizioni generali
Art. 26 Pagamento o
deposito dell'indennità provvisoria
Art. 27 Pagamento o
deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima
Art. 28 Pagamento
definitivo della indennità
Art. 29 Pagamento
dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
Sezione
II Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni
Art. 30 Regola
generale
Art. 31 Disposizioni
sulla indennità
Capo
VI Dell'entità dell'indennità di espropriazione Sezione I Disposizioni
generali
Art. 32 Determinazione
del valore del bene
Art. 33 Espropriazione
parziale di un bene unitario
Art. 34 Soggetti
aventi titolo all'indennità
Art. 35 Regime fiscale
Sezione
II Opere private di pubblica utilità
Art. 36 Determinazione
dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che
non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.
Sezione
III Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
o legittimamente edificata.
Art. 37 Determinazione
dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
Art. 38 Determinazione
dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata
Art. 39 Indennità
dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree
comprese in zone edificabili.
Sezione
IV Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non
edificabile
Art. 40 Disposizioni
generali
Art. 41 Commissione
competente alla determinazione del valore agricolo
Art. 42 Indennità
aggiuntive
Capo
VII Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico,
in assenza del valido provvedimento ablatorio.
Art. 43 Utilizzazione
senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
Capo
VIII Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
Art. 44 Indennità per
l'imposizione di servitù
Capo
IX La cessione volontaria
Art. 45 Disposizioni
generali
Capo
X La retrocessione
Art. 46 La
retrocessione totale
Art. 47 La
retrocessione parziale
Art. 48 Disposizioni
comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
Capo
XI L'occupazione temporanea
Art. 49 L'occupazione
temporanea di aree non soggette ad esproprio
Art. 50 Indennità per
l'occupazione
Titolo
III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51
L'espropriazione per opere militari
Art. 52
L'espropriazione di beni culturali
Titolo
IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53 Disposizioni
processuali
Art. 54 Opposizioni
alla stima
Titolo
V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55 Occupazioni
senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
Art. 56 Disposizioni
sulla determinazione dell'indennità di espropriazione
Art. 57 (Ambito di
applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento
Art. 58 Abrogazione di
norme
Art. 59 Entrata in
vigore del testo unico
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Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1
O g g e t t o
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di
privati, dei beni immobili o di diritti
relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione
degli interventi necessari per
l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro
insieme, di cui non è prevista la
materiale modificazione o trasformazione.
3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo
unico costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale.
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non per
dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2
Principio di legalità dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di
cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di
economicità, di efficacia, di
efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato", si
intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del
diritto espropriato; b) per "autorità espropriante", si intende
l'autorità amministrativa titolare del potere di
espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di
un'opera pubblica, al quale sia
stato attribuito tale potere, in base ad una norma; c) per "beneficiario
dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore
dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che
chiede l'espropriazione.
Art. 4
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati
fino a quando non ne viene
pronunciata la sdemanializzazione.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri
enti pubblici possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello
soddisfatto con la precedente
destinazione.
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio
1929, n. 810, possono essere espropriati
se vi è il previo accordo con la Santa Sede.
4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni
previo accordo: a) con la competente
autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l'Unione delle
Chiese cristiane, se aperti al culto
pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se
aperti al culto pubblico delle
chiese ad esse associate; d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se
destinati all'esercizio pubblico
del culto ebraico: e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se
aperti al culto pubblico delle
chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana
in Italia e con l'organo
responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima
Chiesa; g) col rappresentante di
ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto
internazionale generalmente riconosciuto e da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce.
Art. 5
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa
concorrente, in ordine alle espropriazioni
strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione
statale nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili
dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige,
nonchè le Province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva in materia di
espropriazione per pubblica
utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e
dei principi generali
dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico.
3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e
della Valle d'Aosta esercitano la
propria potestà legislativa concorrente in materia di espropriazione per
pubblica utilità nel rispetto delle
norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei
principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni
del testo unico.
4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle
Regioni a statuto ordinario ed a
statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme
fondamentali di riforma
economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266.
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo
Stato alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche
quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale
acquisizione delle aree.
Art. 6
Regole generali sulla competenza
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di
pubblica utilità è anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda
necessario.
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri
enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi
poteri ad un ufficio già esistente.
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome
di Trento e di Bolzano emanano
tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli
interessi da esse gestiti, anche nel caso
di delega di funzioni statali.
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni
e possono costituirsi in consorzio o
in un'altra forma associativa prevista dalla legge.
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua
mancanza, il dipendente con la qualifica
più elevata.
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige,
coordina e cura tutte le operazioni e gli
atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento
conclusivo del procedimento,
anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un
concessionario, l'amministrazione concedente
può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della
delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo.
Art. 7
Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune può espropriare: a) le aree inedificate e quelle su cui vi
siano costruzioni in contrasto con la
destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito
dell'approvazione del piano regolatore
generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione; b)
l'immobile al quale va incorporata
un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo
proprietario non intenda
acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla
ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni; c) gli
immobili necessari per delimitare
le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato
accordo tra i proprietari del
comprensorio; d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo
speciali prescrizioni, quando
decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato
nell'atto determinativo della formazione
del consorzio, notificato ai proprietari interessati.
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Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Art. 8
Le fasi del procedimento espropriativo
1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a) l'opera da
realizzare sia prevista nello strumento
urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul
bene da espropriare sia stato
apposto il vincolo preordinato all'esproprio; b) vi sia stata la dichiarazione
di pubblica utilità: c) sia stata
determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.
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Capo II DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Art. 9
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa
efficace l'atto di approvazione
del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la
realizzazione di un opera pubblica o
di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro
tale termine, può essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il
vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo
unico in materia edilizia approvato
dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere
motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze
di soddisfacimento degli
standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio,
il consiglio comunale può
motivatamente disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o
di pubblica utilità diverse
da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso,
se la Regione o l'ente da questa
delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il
proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale
e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale,
che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla è innovato in ordine alla
normativa statale o regionale sulla
adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.
Art. 10
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è
prevista dal piano urbanistico generale,
il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se
ne dia atto, su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una
conferenza di servizi, un
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla
legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione
su un bene del vincolo
preordinato all'esproprio.
Art. 11
La partecipazione degli interessati
1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, che risulti dai
registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: a) nel caso
di adozione di una variante al
piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno
venti giorni prima della delibera
del consiglio comunale; b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno
venti giorni prima
dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di
celerità del procedimento; c) nei casi
previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera c), l'avviso di avvio del
procedimento è comunicato agli interessati
alle singole opere previste dal progetto, dandone altresì pubblico avviso su
uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta
giorni osservazioni che vengono
valutate dalla conferenza di servizi ai fini delle definitive determinazioni.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni
vigenti che regolano le modalità di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di
adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.
3. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio sorga dall'inserimento
dell'opera pubblica nel programma dei
lavori, al proprietario dell'area va inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento di approvazione del medesimo
programma.
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Capo III La fase della dichiarazione di pubblica utilità
Sezione I Disposizioni sul procedimento
Art. 12
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
1. Se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una
sua variante o ad uno degli atti
indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità si
intende disposta: a) quando è
approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, il
piano particolareggiato, il piano di
lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle
aree da destinare a insediamenti
produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando
in base alla normativa vigente
equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento
urbanistico, anche di settore o
attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un
atto avente effetti equivalenti;
c) a seguito dell'approvazione del progetto concernente reti ferroviarie da
parte della conferenza di servizi
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni,
relativamente alle opere previste dal progetto stesso così come risultanti
dalle prescrizioni adottate dalla
conferenza e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui
all'articolo 25, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non
comportanti variazioni di
tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753.
Art. 13
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere
emanato fino a quando non sia
decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se
non sono espressamente indicati
nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera può essere stabilito il
termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il
decreto di esproprio può essere
eseguito entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa
efficace l'atto che dichiara la
pubblica utilità dell'opera.
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può
disporre la proroga dei termini previsti dai
commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La
proroga può essere disposta, anche
d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non
supera i due anni.
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di
esproprio determina l'inefficacia
della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle
previsioni dei piani territoriali o
urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli
previsti nel comma 4.
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non
sottoporre a trasformazione fisica, la
dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un
provvedimento di destinazione ad uso
pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità
dell'intervento, i tempi previsti per eventuali
lavori di manutenzione, nonchè i relativi costi previsti.
Art. 14
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1,
ovvero esegue un decreto di
espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le
opere di competenza statale, e
al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della
Regione, rispettivamente per le
opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi
degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è
disposta l'espropriazione, distinti
in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati.
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: a) quale
sia lo stato del procedimento
d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza
degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilità; b) se sia stato eseguito entro il prescritto
termine il decreto d'esproprio
ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; c) se siano stati
impugnati gli atti di adozione e di
approvazione del piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che
dichiara la pubblica utilità
dell'opera o il decreto di esproprio.
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Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera
Art. 15
Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie
necessarie per la redazione dello
strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente
efficacia equivalente nonchè per
l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere
pubbliche e di pubblica utilità, i
tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia,
mediante atto notificato con le forme
degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
al proprietario del bene, così
come risulta dai registri catastali, nonchè al suo possessore, se risulti
conosciuto. L'autorità espropriante
tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal
possessore entro sette giorni dalla
relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se
risultano trascorsi almeno ulteriori
dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di
introdursi nella altrui proprietà.
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprietà ed è notificata o
comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette
giorni prima dell'inizio
delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle
operazioni, anche mediante persone di loro
fiducia.
5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di
cui al comma 1 è rilasciata entro
trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si
estende alle ricerche archeologiche,
alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati.
Art. 16
Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di
approvazione del progetto di un'opera
pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che
dichiara la pubblica utilità dell'opera.
A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto
dell'opera, unitamente ai documenti
ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire,
nonchè agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di
assenso, previsti dalla normativa
vigente.
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve
descrivere i terreni e gli edifici di cui
è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini,
nonchè, possibilmente, dei dati
identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti
nei registri catastali.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche
l'effettuazione delle operazioni
previste dal comma 2.
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è
inviato l'avviso dell'avvio del
procedimento ed è trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto
unitamente ad una relazione,
dalla quale risultino: a) la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o
dell'intervento da realizzare, b) la
spesa presunta; c) i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali,
nonchè quelli delle aree di cui è
prevista l'espropriazione; d) i nominativi degli altri proprietari delle aree
oggetto del medesimo procedimento,
ove essi risultino; e) l'indicazione del responsabile del procedimento.
5. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità
o assenza del proprietario
risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.
6. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale, la
comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti
giorni consecutivi nell'ufficio per
le espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
7. L'amministrazione non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non
risulti proprietario del bene.
8. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al
responsabile del procedimento,
fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto.
9. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area,
nel formulare le proprie osservazioni,
può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi
beni che non siano state prese
in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero
siano necessari considerevoli
lavori per disporne una agevole utilizzazione.
10. L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se
l'accoglimento in tutto o in parte
delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con
pregiudizio di un altro proprietario che
non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le
comunicazioni previste dal comma 4.
11. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile
dell'opera, l'amministrazione può
approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni
sulle osservazioni.
12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità
di espropriare altri terreni o altri
edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'amministrazione
integra il provvedimento con cui è
stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.
Art. 17
L'approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo: a) indica gli estremi
degli atti da cui è sorto il vincolo
preordinato all'esproprio; b) comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera, se non sono necessari
concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, mentre, se essi sono
necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dalla data in cui
l'amministrazione che ha approvato il
progetto dà atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
2. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è
approvato il progetto definitivo
dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1.
3. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente, al
proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che
ha approvato il progetto definitivo
e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al
proprietario è contestualmente
comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire all'area ai fini della
liquidazione della indennità di esproprio.
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Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle
previsioni urbanistiche.
Art. 18
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando
un soggetto pubblico o privato
intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non
conforme alle previsioni urbanistiche.
Art. 19
L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, l'approvazione del progetto
definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante
allo strumento urbanistico.
2. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del
progetto esecutivo da parte della
autorità competente è trasmesso al Consiglio comunale, che può disporre
l'adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico.
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa
efficace la delibera di approvazione
della variante al piano urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli
atti indicati all'articolo 10,
comma 1, con cui è approvato il progetto definitivo.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da questa
delegato all'approvazione del piano
urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di
novanta giorni, decorrente dalla
ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende
approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia.
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Capo IV La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I
Del modo di determinare l'indennità di espropriazione
Art. 20
La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i
successivi trenta giorni il promotore
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
descrizione sommaria, e dei relativi
proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco
va notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali
civili. Gli interessati nei
successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare
documenti.
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e
compatibile con le esigenze di celerità del
procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il
beneficiario dell'espropriazione a
precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche
in base ad una relazione
esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della
determinazione della indennità di esproprio.
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante,
anche avvalendosi degli uffici degli enti
locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che intenda
consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area
e determina in via provvisoria
la misura della indennità di espropriazione.
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione è notificato al
proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario
dell'esproprio, se diverso dall'autorità
procedente.
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può
comunicare all'autorità espropriante che
condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa
dichiarazione è irrevocabile.
6. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia,
al fine dell'applicazione
dell'articolo 21, comma 2.
7. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza
di diritti di terzi sul bene, al proprietario va corrisposta la somma entro il
termine di sessanta giorni,
decorrente dalla comunicazione prevista dal comma 5 e dal deposito, da parte del
proprietario presso
l'ufficio per le espropriazioni, della documentazione comprovante la piena e
libera proprietà del bene.
Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti anche gli interessi, nella
misura del tasso legale.
8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere
l'accordo di cessione del bene
qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di
espropriazione. Nel caso in cui il proprietario
percepisca la somma e si rifiuti di concludere l'accordo di cessione, può
essere emesso senza altre formalità
il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi
l'immissione in possesso, salve le
conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
9. L'accordo di cessione volontaria è trascritto entro quindici giorni
presso l'ufficio dei registri immobiliari,
a cura e a spese dell'acquirente.
10. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4,
si intende non concordata la
determinazione dell'indennità di espropriazione. L'autorità competente ad
emanare il decreto di esproprio
dispone il deposito della somma, ridotta del quaranta per cento se l'area è
edificabile, presso la Cassa
depositi e prestiti, entro trenta giorni.
Art. 21
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno
concordato la determinazione della
indennità di espropriazione.
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,
l'autorità espropriante invita il
proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
a comunicare entro i successivi
venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del
procedimento previsto nei seguenti
commi.
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità
espropriante nomina due tecnici, tra cui
quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro
il quale va presentata la relazione
da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a
novanta giorni, decorrente dalla data
in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive
e comprovate difficoltà.
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il
bene da stimare, nomina il terzo
tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i
professori universitari, anche associati, di
estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei
consulenti tecnici del tribunale civile
nella cui circoscrizione si trova il bene.
6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate dall'autorità
espropriante, in base alle tariffe
professionali; b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore
alla somma determinata in via
provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e
l'espropriato se la differenza con la
somma determinata in via provvisoria non supera il decimo e, negli altri casi,
sono poste a carico del
beneficiario dell'esproprio.
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle
operazioni, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette
giorni prima della data stabilita.
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di
loro fiducia, formulare
osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici
tengono conto.
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le
operazioni, salvo il diritto di
contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante,
che ne dà notizia agli interessati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che
possono prenderne visione ed
estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
11. Decorso il termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante autorizza
il pagamento dell'indennità ovvero
ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, per conto del
proprietario.
12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da
depositare sia impiegata in titoli del
debito pubblico.
13. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice
di procedura civile per quanto
riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.
14. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui
al comma 2, l'autorità
espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista
dall'articolo 41.
Art. 22
Determinazione urgente dell'indennità provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 20, il
decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione
urgente della indennità di
espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto
della determinazione urgente
dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, a comunicare
se la condivide.
2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la
documentazione comprovante la piena e
libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento
dell'indennità di espropriazione nel
termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento
di cui all'articolo 37, comma 1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del
tasso legale.
3. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di
espropriazione, entro il termine previsto
dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi
dell'articolo 21 e, se non condivide la
relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede
la determinazione dell'indennità
alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il
termine di trenta giorni, e dà
comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso
notificato con le forme degli atti
processuali civili.
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Sezione II Del decreto di esproprio
Art. 23
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio: a) è emanato entro il termine di scadenza
dell'efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo
preordinato all'esproprio e del
provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; c) indica quale sia
l'indennità determinata in via
provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o
successivamente corrisposta,
ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) dà
atto della eventuale nomina dei
tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennità di
espropriazione, precisando se essa sia stata
accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa
depositi e prestiti; e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti
previsti dall'articolo 22, comma 1, e
della determinazione urgente della indennità provvisoria; f) dispone il
passaggio del diritto di proprietà, o del
diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il
medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito; g) è notificato al proprietario nelle
forme degli atti processuali civili,
con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui
è prevista l'esecuzione del
decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) è eseguito
mediante l'immissione in possesso
del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui
all'articolo 24.
2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari.
3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla
sua esecuzione. Qualora vi sia
l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà
atto dell'opposizione e le
operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri
censuari hanno luogo senza indugio, a cura
e a spese del beneficiario dell'esproprio.
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per
la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui
territorio si trova il bene.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto. Decorso
tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta
fissata nella somma depositata.
Art. 24
Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'autorità espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine
perentorio di due anni.
2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di
immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei
luoghi.
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in
contraddittorio con l'espropriato o, nel
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non
siano dipendenti del
beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari
di diritti reali o personali sul
bene.
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la
redazione del relativo verbale, il
bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza
ne aveva la disponibilità.
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data
in cui è avvenuta l'immissione in
possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri
immobiliari, per la relativa
annotazione.
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione
all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 1.
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può
essere emanato un ulteriore atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 25
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione
automatica di tutti gli altri diritti, reali o
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini
cui l'espropriazione è preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono
sul procedimento espropriativo e
sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al
bene espropriato possono essere fatti
valere unicamente sull'indennità.
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca
tempestivamente, e comunque non
oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori
di servizi pubblici titolari del
potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione
degli spostamenti
concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il
soggetto proponente, qualora i lavori di
modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi
direttamente, attenendosi alle modalità
tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.
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Capo V
Il pagamento dell'indennità di esproprio Sezione I Disposizioni generali
Art. 26
Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto
determinativo dell'indennità provvisoria,
l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il
pagamento delle indennità che
siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti.
2. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al
proprietario, qualora questi abbia
assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può
disporre che sia prestata una idonea
garanzia entro un termine all'uopo stabilito.
3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta
l'indennità previa esibizione di una
dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che
autorizza la riscossione della
somma.
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni al pagamento della
indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il
beneficiario dell'espropriazione
deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo
pagamento ha luogo in conformità
alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia
interesse.
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in
qualunque momento percepire la somma
depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo
effettivamente spettante.
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a
titolo di indennità di
espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi,
quando il proprietario produca una
dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali
diritti dei terzi.
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo
che risulti titolare di un diritto ed
è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale
della Regione nel cui territorio si trova il bene.
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso
di trenta giorni dal compimento
delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per
l'ammontare dell'indennità o per la
garanzia.
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante
dispone il deposito delle indennità
accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità
accettata o determinata dai tecnici,
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto
che ha ordinato il pagamento,
salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione
alla stima definitiva della
indennità.
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore
dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito
deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante
emette senz'altro il decreto di
esproprio.
Art. 27
Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici presso l'ufficio per le
espropriazioni. L'autorità espropriante
dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di
ricevimento e segnala la facoltà di
prenderne visione ed estrarne copia.
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità
espropriante, in base alla relazione
peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su
proposta del responsabile del
procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il
deposito presso la Cassa depositi e
prestiti.
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione,
degli arti comprovanti l'eseguito
deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante
emette senz'altro il decreto di
esproprio.
Art. 28
Pagamento definitivo della indennità
1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al
proprietario od agli aventi diritto,
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione
dell'indennità di espropriazione, ovvero non
sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato
concluso tra tutte le parti
interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su
proposta del responsabile del
procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la
mancata notifica di opposizioni di
terzi.
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati: a) un certificato dei registri
immobiliari, da cui risulta che non vi
sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi; b) un attestato
del promotore dell'espropriazione,
da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.
Art. 29
Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano
opposizioni al pagamento, ovvero le parti non
si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli
aventi diritto è disposto dall'autorità
giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.
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Sezione II
Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e associazioni
Art. 30
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un
assente, ad un ente o ad una
associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del
procedimento non richiedono
alcuna particolare autorizzazione.
Art. 31
Disposizioni sulla indennità
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo
precedente devono chiedere
l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per
l'accettazione dell'indennità
offerta dal promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione
dell'accordo di cessione.
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le
disposizioni riguardanti la
transazione.
3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un
minore, ad un interdetto, ad un
assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di
alienare immobili, non possono
essere riscosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano
impiegate con le formalità prescritte
dalle leggi civili.
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai
tecnici ai sensi dell'articolo 21
o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.
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Capo VI
Dell'entità dell'indennità di espropriazione Sezione I Disposizioni generali
Art. 32
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di
espropriazione è determinata sulla base delle
caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data
dell'emanazione del decreto di
esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi
natura espropriativa e senza
considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi
alla realizzazione dell'eventuale
opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello
di proprietà o di imposizione
di una servitù.
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni,
delle piantagioni e delle migliorie,
qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre
circostanze, che esse siano state
realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano
realizzate allo scopo di conseguire
una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano
state intraprese sui fondi
soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento.
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto
ciò che può essere tolto senza
pregiudizio dell'opera da realizzare.
Art. 33
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte
espropriata è determinato tenendo
conto della relativa diminuzione di valore.
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale
alla parte non espropriata del bene,
dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo
corrispondente al medesimo
vantaggio.
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti
superiore ad un quarto della indennità
dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante può non
accettare l'abbandono, qualora
corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In
ogni caso l'indennità dovuta
dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli
spetterebbe ai sensi del comma 1.
Art. 34
Soggetti aventi titolo all'indennità
1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare
ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche
possessore.
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione,
tutti i diritti relativi al bene
espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il
proprietario e l'enfiteuta e non sopporta
aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o
personale sul bene non ha diritto ad
una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di
esproprio e può proporre l'opposizione
alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.
Art. 35
Regime fiscale
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle imposte sui redditi,
approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
qualora sia corrisposta a chi
non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di
esproprio, ovvero di corrispettivo di
cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un
terreno ove sia stata
realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o
una infrastruttura urbana
all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici.
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del
venti per cento, a titolo di imposta.
Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione
ordinaria, col computo della
ritenuta a titolo di acconto.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga
a seguito di un pignoramento
presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti
sono disciplinate con regolamento
del Ministro delle finanze.
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e
per le sanzioni da irrogare.
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al
comma 1 e l'indennità di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi.
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Sezione II Opere private di pubblica utilità
Art. 36
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di
opere private che non
consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.
1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di
pubblica utilità, che non rientrino
nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o
comunque denominata, l'indennità
di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del
bene e non si applicano le
disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
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Sezione III
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o
legittimamente edificata.
Art. 37
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella
misura pari all'importo, diviso per
due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore
venale del bene e del reddito
dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto
legislativo 22 dicembre 1986, n.
917, e moltiplicato per dieci.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso
l'accordo di cessione o se esso non sia
stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perchè a questi sia
stata offerta una indennità
provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella
determinata in via definitiva.
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente
sezione, si considerano le possibilità legali
ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto
di esproprio o dell'accordo di
cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate
abusivamente.
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le
possibilità legali di edificazione quando
l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla
normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano
paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore
generale, il programma di fabbricazione,
il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata
del territorio comunale per
finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base
ad un qualsiasi altro piano o
provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati,
abilitativi della realizzazione di
edifici o manufatti di natura privata.
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area
sono definiti con regolamento da
emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si
verifica se sussistano le possibilità
effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area.
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della
determinazione formale dell'indennità
nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, qualora il
valore dichiarato risulti
contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di
espropriazione come determinata in base ai
commi precedenti.
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o
dal suo dante causa un'imposta in
misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è
corrisposta dall'espropriante
all'espropriato.
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al
proprietario coltivatore diretto una
indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticato. La stessa
indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per
effetto della procedura, sia costretto
ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un
anno, col lavoro proprio e di
quello dei familiari.
Art. 38
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente
edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata,
l'indennità è determinata nella
misura pari al valore venale.
2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione
edilizia o della autorizzazione
paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della
sola area di sedime in base
all'articolo 37.
Art. 39
Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari
aree comprese in zone
edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di
reiterazione di un vincolo preordinato
all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al
proprietario una indennità, commisurata
all'entità del danno effettivamente prodotto.
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che
determinano gli effetti di cui al
comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a
liquidare l'indennità, entro il termine
di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento
ed a corrisponderla entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi
legali.
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si
trova l'area, il proprietario può
impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena
di decadenza, entro il termine
di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può
chiedere alla corte d'appello di
determinare l'indennità.
5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto
se l'area è successivamente
espropriata.
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Sezione IV
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile
Art. 40
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è
determinata in base al criterio del valore
agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al
valore agricolo medio corrispondente
al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati.
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la determinazione
dell'indennità provvisoria.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale spetta un'indennità aggiuntiva,
determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di
coltura effettivamente
praticata.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle
somme pagate dall'espropriato per
qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.
Art. 41
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: a) dal
presidente della Provincia, o da un
suo delegato, che la presiede; b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale, o da un suo delegato; c)
dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente
dell'Istituto autonomo delle case
popolari della Provincia, o da un suo delegato; e) da due esperti in materia
urbanistica ed edilizia, nominati
dalla Regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste,
nominati dalla Regione su terne
proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di
sottocommissioni, aventi la medesima
composizione della commissione prevista dal comma 1.
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente
dell'Ufficio distrettuale delle
imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione
del personale necessario.
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione
determina il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati.
Art. 42
Indennità aggiuntive
1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della
procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad
abbandonare in tutto o in parte l'area
direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la
dichiarazione di pubblica utilità.
2. L'indennità aggiuntiva è pari a quella spettante al proprietario ed è
corrisposta a seguito di una
dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei
relativi presupposti.
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Capo VII
Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in
assenza del valido
provvedimento ablatorio.
Art. 43
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene
immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità,
può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario vadano risarciti i
danni.
2. L'atto di acquisizione: a) può essere emanato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il
vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilità di un'opera o il decreto di
esproprio; b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell'area, indicando,
ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata; c) determina la misura
del risarcimento del danno e ne
dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; e)
comporta il passaggio del diritto di
proprietà; f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri
immobiliari; g) è trasmesso all'ufficio
istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2
ovvero sia esercitata una azione volta
alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico,
l'amministrazione che ne ha interesse o
chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di
fondatezza del ricorso o della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della
restituzione del bene senza
limiti di tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene
senza limiti di tempo ed abbia
disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto
l'occupazione dell'area emana
l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il
decreto è trascritto nei registri
immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, anche quando un terreno sia
stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e
convenzionata nonchè quando sia
imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene
continui ad essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei
precedenti commi il risarcimento del
danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene
utilizzato per scopi di pubblica utilità
e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle
disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui
il terreno sia stato occupato
senza titolo.
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Capo VIII
Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
Art. 44 Indennità per l'imposizione di servitù
1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione
dell'opera pubblica o di pubblica
utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di
valore per la perdita o la ridotta
possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante
dalla perdita di una utilità economica
cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia
avvenuto per effetto dell'accordo di
cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù
disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o
trasferita senza grave incomodo del
fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non
effettua direttamente le opere,
rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o
durante la realizzazione dell'opera e
delle relative misure di contenimento del danno.
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Capo IX La cessione volontaria
Art. 45
Disposizioni generali
1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla
data in cui è eseguito il decreto di
esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo
di cessione del bene o della sua quota di proprietà.
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione: a) se riguarda un'area
edificabile, è calcolato ai sensi
dell'articolo 37, senza la riduzione del quaranta per cento; b) se riguarda una
costruzione legittimamente
edificata, è calcolato nella misura venale del bene; c) se riguarda un'area non
edificabile, è calcolato
aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40,
commi 1 e 2; d) se riguarda
un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato
moltiplicando per tre l'importo
dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 1.
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non
li perde se l'acquirente non
corrisponde la somma entro il termine concordato.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.
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Capo X La retrocessione
Art. 46
La retrocessione totale
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni,
decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero
se risulta anche in epoca
anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che
sia accertata la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione
del bene espropriato e il pagamento
di una somma a titolo di indennità.
2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validità di
cinque anni dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Art. 47
La retrocessione parziale
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità,
l'espropriato può chiedere la restituzione
della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In
tal caso, il soggetto beneficiario
della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
trasmessa al proprietario ed al
Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono
all'esecuzione dell'opera pubblica o
di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo
corrispettivo.
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua
originaria istanza all'autorità che ha emesso
il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi
trenta giorni.
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere
all'autorità che ha emesso il decreto di
esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la
realizzazione dell'opera
pubblica o di pubblica utilità.
Art. 48
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è
determinato dall'ufficio tecnico
erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza
di chi vi abbia interesse, sulla
base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e
con riguardo al momento del
ritrasferimento.
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui
distretto si trova il bene
espropriato.
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le
opere oggetto della dichiarazione
di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro
il termine di centottanta giorni,
decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente
con precisione i dati
identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla notifica
dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno
parte del patrimonio indisponibile.
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Capo XI L'occupazione temporanea
Art. 49
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree
non soggette al procedimento
espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti
necessario per la corretta esecuzione
dei lavori previsti.
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti
processuali civili, un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione
dell'ordinanza che dispone
l'occupazione temporanea.
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato
di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso
di assenza o di rifiuto, con la
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto
espropriante. Possono partecipare alle
operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da
occupare.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di frane, alluvioni,
rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per
urgenti ragioni di pubblica utilità.
Art. 50
Indennità per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una
indennità per ogni anno pari ad un
dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni
mese o frazione di mese, una
indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione
provinciale prevista dall'articolo 41
determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto
notificato con le forme degli atti
processuali civili.
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione
alla stima. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.
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Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere
destinate alla difesa militare ed individua i
beni da espropriare.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da
corrispondere è trasmesso al Sindaco
nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo
II.
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.
Art. 52
L'espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse
archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e
94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
si applicano in quanto
compatibili le disposizioni del presente testo unico.
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Titolo IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53
Disposizioni processuali
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti ad esse
equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come introdotto
dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per
oggetto i provvedimenti relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione
di opere pubbliche o di
pubblica utilità.
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.
Art. 54
Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma
2, il proprietario espropriato, il
promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare
innanzi alla corte d'appello,
nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di
nomina dei periti e di determinazione
dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di
stima e comunque può chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennità.
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni,
decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima
peritale, se quest'ultima sia
successiva al decreto di esproprio.
3. L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato
all'autorità espropriante, al promotore
dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se
attore è il proprietario del bene,
ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se
attore è il promotore
dell'espropriazione.
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera
pubblica, se a questi sia stato affidato
il pagamento dell'indennità.
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima,
l'indennità è fissata definitivamente
nella somma risultante dalla perizia.
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Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilità, in assenza del valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità alla
data del 30 settembre 1996, ai
fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri
previsti dall'articolo 43, con
esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento
dell'importo nella misura del dieci per
cento.
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio
1997.
Art. 56
Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge
8 agosto 1992, n. 359, può accettare
l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento,
di cui all'articolo 37, se alla
stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di
esproprio.
Art. 57 (Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del
procedimento
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se è stato
già apposto su un bene un vincolo
preordinato all'esproprio, ovvero se già vi è stata la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera, per le fasi
procedimentali non ancora concluse.
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità
diverse dal presidente della
Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.
Art. 58
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati:
1) la legge 25 giugno 1865, n.
2359, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879,
n. 5188; 3) la legge 15
gennaio 1885, n. 2892; 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 5) il regio
decreto 12 marzo 1885, n.
3004; 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 7) il regio decreto 3
gennaio 1889, n. 5902; 8)
l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l'articolo 37 della legge 2
agosto 1897, n. 382; 10) la
legge 7 luglio 1902, n. 290; 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31
marzo 1904, n. 140; 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l'articolo
2 della legge 30 giugno 1904, n.
293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351; 16) l'articolo
31 della legge 25 giugno 1906, n.
255; 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390; 18) la legge 7 luglio
1907, n. 417; 19) gli articoli 76
e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile
1921, n. 368, e dall'articolo 1 del
regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11
luglio 1907, n. 502; 21)
l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 22) l'articolo 20 della
legge 27 febbraio 1908, n. 89; 23)
gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116; 24) la legge 5 luglio
1908, n. 351, modificata dall'articolo
8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 26) gli
articoli 18, 22, 46 e 64 della
legge 9 luglio 1908, n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909,
n. 12; 28) l'articolo 3 del
decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217; 29) l'articolo 3 del decreto-legge 6
maggio 1909, n. 264; 30) il
decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30
giugno 1909, n. 407; 32) l'articolo 2
della legge 17 luglio 1910, n. 578; 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile
1911, n. 311; 34) l'articolo 28 della
legge 4 giugno 1911, n. 487; 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n.
575; 36) l'articolo 3 della legge 30
giugno 1912, n. 798; 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783; 38) la legge 16 giugno
1912, n. 619; 39) la legge 23
giugno 1912, n. 621; 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746; 41) la legge 12 luglio
1912, n. 866; 42) la legge 21
luglio 1912, n. 902; 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 44) la legge 26 giugno
1913, n. 776; 45) la legge 26
giugno 1913, n. 807; 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 47) il regio decreto 25
febbraio 1915, n. 205; 48)
l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582; 49) gli articoli da
173 a 185 del testo unico
approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati
dall'articolo 2 del decreto-legge 3
novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n.
3146, dall'articolo 27 del
decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della
legge 24 dicembre 1928, n. 3193,
dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11
dicembre 1952, n. 2467; 50) il
decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24
agosto 1921, n. 1290; 51) gli
articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923,
n. 422; 52) il regio decreto
11 marzo 1923, n. 691; 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267; 54) la legge 3
aprile 1926, n. 686; 55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577; 56) l'articolo 4 del regio
decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981; 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932,
n. 355; 58) l'articolo 2,
secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla
legge 8 marzo 1968, n. 180; 59)
il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato col regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme
riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165; 61)
l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739,
come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426; 62) gli articoli 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1
marzo 1945, n. 154; 64)
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; 65) l'articolo 4
del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1598; 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo
1948, n. 409; 67) l'articolo 3
del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740; 68) gli articoli 1 e 7 della
legge 9 dicembre 1948, n. 1482; 69)
l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 70) l'articolo 21, secondo
comma, della legge 2 luglio 1949,
n. 408; 71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225; 72) la
legge 12 maggio 1950, n. 230; 73)
l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646; 74) la legge 21 ottobre 1950,
n. 841; 75) gli articoli 2 e 3
della legge 13 giugno 1951, n. 528; 76) l'articolo 2 della legge 4 novembre
1951, n. 1295; 77) l'articolo 3
della legge 22 marzo 1952 n. 166; 78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio
1953, n. 136; 79) l'articolo 5,
secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640; 80) l'articolo 10 della
legge 9 agosto 1954, n. 645; 81)
l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3
della legge 22 marzo 1952, n.
166; 82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463; 83) la legge 4
febbraio 1958, n. 158, come
modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739; 84) l'articolo 4 della legge 13
giugno 1961, n. 528; 85)
l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 86) la legge 1 dicembre 1961,
n. 1441; 87) l'articolo 12 della
legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n.
904; 88) l'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138; 89) l'articolo 9 del
decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge
29 marzo 1966, n. 128, come
convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311; 91) gli articoli 2, terzo comma,
e 3 della legge 23 febbraio
1967, n. 104; 92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n.
1641; 93) gli articoli 29 e 147 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; 94) gli
articoli 11 e 13 del decreto legge 27
febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 95) la
legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; 97) l'articolo 20 della
legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come
convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034; 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo
comma, della legge 1 giugno 1971, n. 291; 101) l'articolo 1 ter del decreto
legge 28 dicembre 1971, n. 1119,
come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13; 102) il decreto del
Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1036; 103) l'articolo 185 del testo unico approvato col
decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 104) l'articolo 4 del decreto legge 12
febbraio 1973, n. 8, convertito nella
legge 15 aprile 1973, n. 94; 105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2
maggio 1974, n. 115, come
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247; 106) l'articolo 21 della legge 26
aprile 1976, n. 178; 107)
l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; 108) gli articoli 1, 3, 4 e
23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni
e integrazioni; 109) gli
articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978,
n. 988: 111) il decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468; 112) l'articolo 8, ottavo
comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146; 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385; 114) l'articolo 3, quinto
comma, del decreto legge 26
novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto legge 8 gennaio
1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58; 116) l'articolo 80 del
decreto legge 18 marzo 1981, n.
75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito
nell'articolo 37 del testo unico
approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante
la determinazione
dell'indennità di esproprio; 117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396,
convertito nella legge 28 settembre
1981, n. 535; 118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella
legge 29 luglio 1982, n. 481; 119)
la legge 29 luglio 1982, n. 481; 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943; 121) il
decreto legge 29 dicembre
1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l'articolo 6,
quarto e quinto comma, del
decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n.
80; 123) l'articolo 1, comma
5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1
marzo 1985, n. 42; 124) l'articolo
5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372; 125) l'articolo 1, comma 1,
numero 3, del decreto legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119; 126)
l'articolo 14 del decreto legge 29
dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 127)
l'articolo 3, primo comma, della
legge 27 ottobre 1988, n. 458; 128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n.
223; 129) gli articoli 7 ed 8
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione
dell'indennità di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158; 131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 413; 132) la
legge 2 maggio 1991, n. 158; 133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio
1992, n. 333, come convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359; 134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504; 135)
l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 136) l'articolo 3,
comma 65, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; 137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo
unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 139) l'articolo
12 della legge 9 ottobre 2000,
n. 285; 140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59; 141) tutte
le altre norme di legge e di
regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di
pubblica utilità o di
indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonchè
quelle riguardanti la
determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.
Art. 59.
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 2002.