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PARTE SECONDA ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la coordina

con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza

pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e

trasferite.

3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva autonoma

nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente

adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le

province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le

disposizioni di legge vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che

tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni

socio-economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse

che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni

eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo

sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione

dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i

corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per

i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo

non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di

gratuita' nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino

prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono

garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad

investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche

di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri

perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche

unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato in base

a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio

pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la

realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento,

assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di

funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste

da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi

regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per, le

funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione

dei servizi sulla base della programmazione regionale.

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Articolo 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla

legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo

unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di

programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle

attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle

attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui

sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e Bolzano.

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Articolo 151 Principi in materia di contabilita'

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per

l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed

integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo'

essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un

bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e

degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire

la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa

sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con

l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura

finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e

dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del

patrimonio.

6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime

le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno

dell'anno successivo.

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Articolo 152 Regolamento di contabilita'

1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi

contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative

corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le

disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed

uniformita' del sistema finanziario e contabile.

2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza consolidata

dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti

per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze

specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,

adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere

finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico

e delle altre leggi vigenti.

4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della

parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali

con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le

quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi

una differente disciplina:

a) articoli 177 e 178;

b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181,

commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;

c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;

d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;

e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225;

f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

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Articolo 153 Servizio economico-finanziario

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono

disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o

qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza

economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la

gestione dell'attivita' finanziaria.

2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il

servizio a mezzo di strutture comuni.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si

identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle

eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione

corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di

entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari

servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica

periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono

resi i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte di deliberazione ed

apposto il visto di regolarita' contabile sulle determinazioni dei soggetti

abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di

copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli

stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto

dal regolamento di contabilita'.

6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei

fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante

dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al

segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle

entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non

compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli

equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette

giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma

dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche

su proposta della giunta.

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato. cui

viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio

di non rilevante ammontare.

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Articolo 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e

la contabilita' degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse

finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,

l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti

applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili.

L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento

finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale

sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa

e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a

diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra

funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e

ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna

un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle

finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di

organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della

Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari

dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i

rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli

organici degli enti locali.

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Articolo 155 Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante

presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la

finanza locale, svolge i seguenti compiti:

a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica

della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti

di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente

deficitari, ai sensi dell'articolo 243;

b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione

o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi dell'articolo 256,

comma 7;

c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento

della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi

dell'articolo 256, comma 12;

d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e

prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;

e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione

o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi

dell'articolo 261;

f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il

risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di

amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i

normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai

sensi dell'articolo 268;

g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione

di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi

dell'articolo 254, comma 8;

h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica

dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.

2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono

disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Articolo 156 Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda

del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato,

le seguenti classi demografiche:

a) comuni con meno di 500 abitanti;

b) comuni da 500 a 999 abitanti;

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti

relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonche'

all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,

n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori

dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non

diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata

alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i

dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per

le comunita' montane. Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione

si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

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Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le

disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni ed integrazioni.

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Articolo 158 Rendiconto dei contributi straordinari

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche

agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione

erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo,

a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i

risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta

l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi

finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

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Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei

confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.

Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni

oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche

d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri

previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel

semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2

occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre

e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme

destinate alle suddette finalita'.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non

determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento

delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e

di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono

essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo

151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b)

e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

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Articolo 160 Approvazione di modelli e schemi contabili

1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono approvati:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri

riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di

spesa;

c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri

di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei

parametri gestionali;

f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

g) i modelli relativi al conto del patrimonio;

h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui

all'articolo 227.

2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400, e' approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e

programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome.

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Articolo 161 Certificazioni di bilancio

1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali

dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate

dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle

certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun

adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi

e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della

seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene

l'inadempienza.

4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle

certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti

locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.

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TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I Programmazione

 

Articolo 162 Principi del bilancio

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario

redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi

di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio,

finanziario e pubblicita'. La situazione corrente, come definita al comma 6 del

presente articolo, non puo' presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo

le eccezioni di legge.

3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia il 1°

gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non

possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto

dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di

riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse

connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,

senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria e'

unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di

entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di veridicita'

ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o,

in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle

previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di

ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli

dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salva le

eccezioni previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento ai

primi due titoli delle entrate.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui

all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del

bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo statuto e

dai regolamenti.

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo

regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio

provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio

gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,

spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste

nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate

dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita

esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti

stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti. La gestione

provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni e: riassunte

assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi

e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle

spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e

tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio

dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende

automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalita' di

gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio

definitivamente approvato.

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Articolo 164 Caratteristiche del bilancio

1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per la spesa

e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia

nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il capitolo, che indica

l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo

limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio

dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel

corso degli esercizi precedenti.

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Articolo 165 Struttura del bilancio

1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, relative

rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in

relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla tipologia ed alla

specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane ed unioni di

comuni sono:

Titolo 1 - Entrate tributarie;

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello

Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di

funzioni delegate dalla regione;

Titolo III - Entrate extratributarie;

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da

riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;

4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:

Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,

della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di

funzioni delegate dalla regione;

Titolo II - Entrate extratributarie;

Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da

riscossioni di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed

interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici,

alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di

attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun

servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali e', fatta

analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella

relazione previsionale e programmatica.

6. I titoli della spesa sono:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita',

anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed

indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine

prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le

indicazioni dell'articolo 151 puo' essere compreso all'interno di una sola delle

funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.

8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice o complesso

composto da persone e mezzi cui e' preposto un responsabile.

9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso di

mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, dei quale risponde il

responsabile del servizio.

10. Ciascuna risorsa dell'entratate ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto dei

penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione

aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si

prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con

le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e prima

di tutte le spese.

12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non

contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi

delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le

spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del

controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e

l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione

degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione

regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non

possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di

previsione degli enti locali.

13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi.

14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi

al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di

codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata

e di spesa, anche al fini di cui all'articolo 157.

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Articolo 166 Fondo di riserva

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di

riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle

spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare

all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei

casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni

degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

Articolo 167

Ammortamento dei beni

1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio

l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta

per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.

2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e'

effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione

di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita'

all'articolo 187.

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Articolo 168 Servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i

fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per

l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione

contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.

2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le

previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 169 Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio,

l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano

esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli

stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle

risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli

interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli

enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita'

montane.

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Articolo 170 Relazione previsionale e programmatica

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio

pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra

anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,

strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione

generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per eventuali

progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e

nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale della

previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo

ed a quella di investimento.

4. Per ciascun programma e' data specificazione della finalita' che si intende

conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente

per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e' data

specifica motivazione delle scelte adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione

delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli

obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in

termini di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle

previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare

riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e

relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui

all'articolo 201.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema di

relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime

necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

9. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di

improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono

coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

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Articolo 171 Bilancio pluriennale

1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio

pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza

e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi del bilancio di

cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualita'.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si

prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di

spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con

indicazione, per queste ultime, della capacita' di ricorso alle fonti di

finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto per programmi,

titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese

correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione

degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate,

distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno

coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere

autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati

annualmente in sede di approvazione dei bilancio di previsione.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli relativi

al bilancio pluriennale.

Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si

riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo

da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni,

aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite per

l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente

quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del

bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie -

ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto

1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di

superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di

cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio

1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,

le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di

deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

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Articolo 173 Valori monetari

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione

previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali

si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

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CAPO II Competenze in materia di bilanci

 

Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e

programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo

esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati

ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un

congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da

parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio

predisposti dall'organo esecutivo.

3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro

il termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i documenti

ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di

controllo.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di

controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.

 

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.

1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di

competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte

seconda, relativa alle spese.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre

di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate

dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da

parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro

il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto

termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione

adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei

successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio

in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti

eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni sono

vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate

iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli

interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunita'

montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati

con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti

per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi

per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli

spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo

consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,

al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di

competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre

di ciascun anno.

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Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo

e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 177 Competenze dei responsabili dei servizi

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica

della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione

degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal

regolamento di contabilita'.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve

essere motivata dall'organo esecutivo.

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TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I Entrate

 

Articolo 178 Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il

versamento.

 

Articolo 179 Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la

quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del

credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,

quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a

seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di

servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni

dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di

carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza

dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante

contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata

trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di

cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i

tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.

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Articolo 180 Riscossione

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata,

che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali

incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire

al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui

all'articolo 210.

3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio

finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita' e

contiene almeno:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita

l'entrata distintamente per residui o competenza;

f) la codifica;

g) il numero progressivo;

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la

riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente anche senza la preventiva

emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata

comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Articolo 181 Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel

trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le

somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da

eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22

e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale

dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente

con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.

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CAPO II Spese

 

Articolo 182 Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,

l'ordinazione ed il pagamento.

 

Articolo 183 Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale,

a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da

pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene

costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della

disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la

necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti

per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale

dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di

preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di

legge.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a

procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il

termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa

verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio

alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato

contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di

impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio

e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e

conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia'

adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno

assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei

seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate

in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del

relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in

corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone accertato;

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in

corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per

l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per

spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione

vincolata per legge.

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi

nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a

quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il

periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei

bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale

ed al periodo successivo.

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio

finanziario dell'ente nel termine e con le modalita' previste dal regolamento di

contabilita'.

9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i

responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire

"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la

cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via

preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.

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Articolo 184 Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa

attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il

diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare

nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento

di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare

il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita'

della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai

requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio

proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti

contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della

contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sugli atti di liquidazione.

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Articolo 185 Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di

pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato

dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e contiene

almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la

spesa e' allocata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o

residui;

d) la codifica;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto

tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il relativo codice

fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla

legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione

della spesa;

h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla sussistenza

dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede

altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme

iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge,

anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.

Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente

locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

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CAPO III Risultato di amministrazione e residui

 

 

Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del

rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato

dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Articolo 187 Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi

vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di

ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186,

puo' essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo,

ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio

un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma

dell'articolo 194;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il

finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo

dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con

delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante

dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle

lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo'

avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio

precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica

destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo

approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

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Articolo 188 Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo

186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui

all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non

disponibili nel risultato contabile di amministrazione.

 

Articolo 189 Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il

termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate

accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale

creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti

da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della

Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione

del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il

termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle

previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della

gestione.

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Articolo 190 Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il

termine dell'esercizio.

2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai

sensi dell'articolo 183.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia

di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della

gestione.

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CAPO IV Principi di gestione e controllo di gestione

 

Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile

registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e

l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il

responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa

comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,

contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la

successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta

comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato,

in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino

a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi

contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di

bilancio ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un

evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e'

regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla

regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione

dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,

ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi

dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e

l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per

le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che

hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo

di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono

stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto

divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente

previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni

gia' assunti nei precedenti esercizi.

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Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono

alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della

Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

 

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio

il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale,

e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo

consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento

negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli

eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale

disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i

dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di

amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza

ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il

pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due

successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle

provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica

destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni

patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio

previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata

approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con

applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

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Articolo 194 Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa

periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali

riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,

purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui

all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da

norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi

pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica

utilita';

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi

1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e

servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di

rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,

convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente

provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a

mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione

consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre

risorse.

Articolo 195 Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario

sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono

disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica

destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti

dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,

per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi

dell'articolo 222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della

deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui

all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di

ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del

servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le

modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente

dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di

destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono

state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi

dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti,

utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta

eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del

ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate

con il ricavato delle alienazioni.

Articolo 196 Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta

ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon

andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione

amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le

modalita' stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di

contabilita'.

2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di

attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse

acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi

offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,

l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei

predetti obiettivi.

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Articolo 197 Modalita' del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per

oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei

comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta'

metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di

contabilita' dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei

risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di

verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza

ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri

di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun

servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i

risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere

produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita' dell'azione

amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei

servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto

annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui

all'articolo 228, comma 7.

 

Articolo 198 Referto del controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo di

gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai

fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai

responsabili dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi necessari

per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

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TITOLO IV INVESTIMENTI

CAPO I Principi generali

 

Articolo 199 Fonti di finanziamento

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle

spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,

riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle

regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti,

da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;

f) mutui passivi;

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

 

Articolo 200 Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo

deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento,

da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel

bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo

consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le

ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle

quali e' redatto apposito elenco.

Articolo 201

Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui,

anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il

finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici,

soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti

"chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di

evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una

spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un

piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio

economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in

relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da una

banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai

seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale

copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli

investimenti e della qualita' del servizio.

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CAPO II Fonti di finanziamento mediante indebitamento

 

Articolo 202 Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso

esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la

realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per

il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre

destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

 

Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti

condizioni :

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno

precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di

indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le

relative previsioni.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o

variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al

bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.

Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e

programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la

copertura delle spese di gestione.

 

Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale

puo' assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a

quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie

prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali

in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative al primi

tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in

cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa

riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova

istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati

finanziari del bilancio di previsione.

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,

dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita',

essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio

dell'anno successivo a quello della stipula del contratto: a richiesta dell'ente

mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti anche in derogata ai

loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno

successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della

quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono

devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati

degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio

dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento

del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui

e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono

calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della

somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente

mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove

necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto

dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le

norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile

ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e

programmazione economica con proprio decreto.

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti

giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati

di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette

modalita' di utilizzo.

 

Articolo 205 Attivazione di prestiti obbligazionari

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle

forme consentite dalla legge.

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CAPO III Garanzie per mutui e prestiti

 

Articolo 206 Delegazione di pagamento

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei

prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere

sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le

comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da

parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Articolo 207 Fideiussione

1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di

deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui

destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di

aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita'

montane di cui fanno parte.

2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della

societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera

e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui

all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta'

metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento

da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario

successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non

superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.

3. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per

l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di

opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente

locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una

convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo

delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine

della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di

rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con

fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1

dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.

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TITOLO V TESORERIA

CAPO I Disposizioni generali

 

Articolo 208 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane,

ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di

comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale

interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la

gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti

locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice

rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che

abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo

richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge.

 

Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla

gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla

riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e

valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai

regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge

29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene

gestito dal tesoriere.

 

Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza

pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con

modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le

condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al

rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo

consiliare dell'ente.

 

Articolo 211 Responsabilita' del tesoriere

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere

risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti,

intestati all'ente.

Articolo 212

Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria

per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte e separate per

ciascuno di essi.

 

Articolo 213 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio

di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con

collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al

fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla

gestione del servizio.

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CAPO II Riscossione delle entrate

 

Articolo 214 Operazioni di riscossione

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine

cronologico per esercizio finanziario.

 

Articolo 215 Procedure per la registrazione delle entrate

1. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la

fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresi'

le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite,

nonche' la relativa prova documentale.

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CAPO III Pagamento delle spese

 

Articolo 216 Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i

limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i

servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio

di previsione approvato nonche' tutte le delibere di variazione e di

prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.

2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della

codifica.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto

residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui

sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al

tesoriere.

 

Articolo 217 Estinzione dei mandati di pagamento

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della

legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di

responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio

patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori,

in ordine alla regolarita' delle operazioni di pagamento eseguite.

 

Articolo 218 Annotazione della quietanza

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su

documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati

pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi

operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova documentale.

 

Articolo 219 Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre

sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri

mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Articolo 220

Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui

all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori

alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di

ritardato pagamento.

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CAPO IV Altre attività

 

Articolo 221 Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti

dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro

rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi

per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti,

previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria,

contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le procedure per i

prelievi e per le restituzioni.

Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della

giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo

dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,

afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di

comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai

primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo

utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui

all'articolo 210.

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CAPO V Adempimenti e verifiche contabili

 

Articolo 223 Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza

trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del

servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui

all'articolo 233.

2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche di cassa da

parte dell'amministrazione dell'ente.

Articolo 224 Verifiche straordinarie di cassa

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della

persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e

del presidente della comunita' montana. Alle operazioni di verifica intervengono

gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il

segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione

dell'ente.

 

Articolo 225 Obblighi di documentazione e conservazione

1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;

b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e

224;

c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione di cui al

comma 1 sono fissate nella convenzione.

 

Articolo 226 Conto del tesoriere

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il

tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della

propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione

giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del

rendiconto.

2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col regolamento di cui

all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni

singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di entrata e di spesa per

i servizi per conto di terzi;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di

riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici

contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

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TITOLO VI RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

 

Articolo 227 Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il

quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del

patrimonio.

2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30

giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione

dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti

dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene

esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,

stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo

regionale di controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133.

3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore

ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero

rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e' presentato

alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed

integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14

gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti

locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto e'

trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con

modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

 

Articolo 228 Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione

autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa,

nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del

bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di

quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di

quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi

l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte

dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato

contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione in termini di

avanzo pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro

della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri

gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al

certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni

uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente

locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione

dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei

servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I

parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5 sono

approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

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Articolo 229 Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita'

dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e

gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la

dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di

competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei

residui e gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.

2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le

voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati

parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i

trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti

dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del

passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso,

ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di

costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando

i seguenti elementi:

a) i risconti passivi ed i ratei attivi;

b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in

economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi

esercizi;

d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;

e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti

vincolati;

f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie

prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di

terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e

gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli

oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da

alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori

crediti e i minori residui attivi. E' espresso ai fini del pareggio, il

risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire

la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti

elementi :

a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;

b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;

c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;

d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi

capitalizzati;

e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime

d'impresa.

7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti

coefficienti :

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;

b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;

c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;

d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;

e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;

f) altri beni al 20%.

8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti

economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai

dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta

di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della

gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono

approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

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Articolo 230 Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e

riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando

le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza

iniziale.

2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei

rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,

suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed

il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta

della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con

specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione

alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi

delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :

a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari

all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso

titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al

costo;

b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale,

rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai

quali non e' possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si

effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni

acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo

25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;

c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale,

rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono

valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione

della rendita al tasso legale;

g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice

civile;

h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti

inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini

di prescrizione.

6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di un conto

consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita' interne e esterne.

Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli

amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni mobili non

inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico

valore.

9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento

di cui all'articolo 160.

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Articolo 231 Relazione al rendiconto della gestione

1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo

dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base

dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti

economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto

alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

 

Articolo 232 Contabilita' economica

1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione,

adottano il sistema di contabilita' che piu' ritengono idoneo per le proprie

esigenze.

 

Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,

l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93,

comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo

trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60

giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di

rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e

simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le

informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi

anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso

appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il

regolamento previsto dall'articolo 160.

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TITOLO VII REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA

 

Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con

voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le

funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei

comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata

ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di

comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei

membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui

e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera

di nomina.

 

Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla

data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita'

nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola

volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la

durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla

scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero

collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi

amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6

del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la

mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare

del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un

periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Articolo 236

Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma

dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i

componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai

componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale

incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di

controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve

essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti

delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita'

montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella

circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere

incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni

dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

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Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui

siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni,

verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

 

Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale

ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i

quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000

abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i

99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a

100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o

superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione,

resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche

ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui

al comma 1.

 

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni

dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e

sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di

congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di

bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle

variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di

deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono

suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare

l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo

consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare

adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di

revisione;

c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della

gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle

spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla

completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della

contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche

motivate di campionamento.

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della

gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento

di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla

trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione

contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire

efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione con

contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino

ipotesi di responsabilita';

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma,

l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e

puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del

bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare

alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto

dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione

alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi

ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei

confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza

di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari

per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e

dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria

funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i

requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a

carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di

eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni

affidate ai revisori.

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Articolo 240 Responsabilita' dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono

ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la

riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro

ufficio.

 

Articolo 241 Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro

del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi

del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il

compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese

di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale fino al

limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate

rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale quando i

revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni

dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo

non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal

collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 e'

aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al

revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa

riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al

comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed

al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai

revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla

classe demografica, al comune capoluogo.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa

delibera di nomina.

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TITOLO VIII ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

CAPO I Enti locali deficitari: disposizioni generali

 

Articolo 242 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti

locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio,

rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto

della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'

presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto

della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e

autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,

determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti

dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della

tabella di cui al comma 1.

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita'

montane.

Articolo 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati

ed altri enti

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi

dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche

e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la finanza e gli

organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in

relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli

centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli

verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale,

riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi

tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a

tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento

del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai

dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non

inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia

stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla

legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque

comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto

di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento

degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i

coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre

1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti

del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento.

Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti

locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari

dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente

della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione

agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione

delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di

gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le

disposizioni vigenti in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e

autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i

tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione di

cui al comma 2.

5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio' tenuti,

non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al

comma 2, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del

contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si e' verificata

l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali

spettanti per gli anni successivi.

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2:

a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con

l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta

presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la

deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono

soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono

tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti

per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del

livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

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CAPO II Enti locali dissestati: disposizioni generali

 

Articolo 244 Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire

l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei

confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si

possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche'

con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a

province e comuni.

Articolo 245

Soggetti della procedura di risanamento

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di

liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento

pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di

equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno

determinato il dissesto.

Articolo 246 Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto

finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui

all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La

deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata

una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che

analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla

data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso

la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione

dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno

unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo

straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne

ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141,

comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione

di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale

atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario,

intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti

dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo'

essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli

ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo

straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1°

gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo,

il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base

della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai

conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai

dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti

o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza

dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata

relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non

prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di

controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,

un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina

un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la

procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo

141.

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Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto

di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del

bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del

rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite

azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella

competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive

pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i

termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche'

proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con

inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,

accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di

dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle

somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del

rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme

dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne'

sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti

nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario

di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili,

anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei

cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono

ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore

dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,

istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le

circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e'

diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e'

stato riconosciuto responsabile.

 

Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di

cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi

mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri

a totale carico dello Stato o delle regioni.

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Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di

approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261

l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente

superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme

impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato

in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non

aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di

bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali

indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto

gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il

consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con

deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti

nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base

di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le

deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono

notificate al tesoriere.

Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque

entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera il consiglio

dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e'

tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente

dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le

aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti

reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio

di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo

dovuto.

2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono

da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione

della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a

norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione

del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi

della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per

la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base

nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni

necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le

competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni

vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per

le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore

aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie

esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio

riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti

che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che

assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del

servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare

le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i

servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con

proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista

dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro

efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme

ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'

fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero

dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata

osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi

erariali.

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CAPO III Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione

 

Articolo 252 Composizione, nomina e attribuzioni

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di

liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione

superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di

liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. Il commissario

straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i

componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra

magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del

Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo

finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o

periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre

amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e

provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel

registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori

commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione

straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a

riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di

Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente.

La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi

componenti.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del

provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le

incompatibilita' di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed

atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del

risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario,

l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla

Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al

Ministero dell'interno tramite le prefetture.

 

Articolo 253 Poteri organizzatori

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti

dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente

locale ed emanare direttive burocratiche.

2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di

liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.

3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate

esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al

termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente

locale.

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Articolo 254 Rilevazione della massa passiva

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa

passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano

di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con

popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le

province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di

liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante

affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura

di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo

straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a

presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una

sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto

organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a

dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali

cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi

entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio

riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo

248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di

liquidazione ai sensi del comma 7.

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede

all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la

prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente

locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto,

nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e'

caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili

dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali

l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la

sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e

delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di

liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento

dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di

prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da

altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione

per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato

riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro

il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero,

dell'interno si, pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo

allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale

rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze

giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di

cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel

piano di rilevazione.

8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di

ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta

la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della

liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si

prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli

interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento

di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento

il trattamento economico dei commissari sostituiti.

 

Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b),

l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa

attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da

residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati

dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da

alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di

un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto

dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente

ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario

da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla base

di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota

fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente.

La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire

13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire

15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire

18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire

20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire

22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000.

La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le

province.

5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a

favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali

disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi

erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4,

possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e

dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e

modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di

mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di

liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche'

nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con

la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo

parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita'

nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito

dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.

6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti

locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie

non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma

1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti,

di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi

mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di

cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali

procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli

pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,

nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso

la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a

disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi

derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede

alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini

dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.

Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a

societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del

decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni,

intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi

disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni

patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie

liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio

carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto

con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui

all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei

residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui

passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative

spese.

11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare quota

dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo

non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive

eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

 

Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita' con il

deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario

di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma

1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano,

corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede

l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella

misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di

rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro i

limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito, autorizza

l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della

liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale

uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel

determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad

accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente

quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale

a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma

l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della

Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili,

recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non

piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei

termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o

per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo

254, comma 6.

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della

liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel

piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le

disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico

dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero

dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di

pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato

ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con

altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui

all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A

tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di

approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita

deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione,

che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del

mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di

credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di

liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi

finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di

24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il

piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate

successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo

deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal

deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della

formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte

nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del

parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli

enti locali, la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui

l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta

giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del

piano, di cui al presente comma, e' sospeso.

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro

dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di

liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di

liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento

delle residue passivita' sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro

dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare,

entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica

del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle

prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di

pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il

rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed

all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul

riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di

estinzione e l'effettiva liquidazione.

12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente

rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro

dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli

enti locali, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale

della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti,

comunque senza oneri a carico dello Stato.

Articolo 257 Debiti non ammessi alla liquidazione

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma

8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60

giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti

ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale

comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.

3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 136.

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Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di

tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle

pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo

necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale

dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al

presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni

ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare

di cui al comma 2.

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente

locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella

misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione

all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato e' tenuto a

deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri

istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40

per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a

disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di

finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti

di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la

possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione

sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese

dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma

variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita'

dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione

obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della

transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita'

del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai

creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per

i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che

sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine

prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo

straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni

successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento

dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione. L'accantonamento

e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli

precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito

del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4,

l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di

estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura

semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa

passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto

della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco

allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei mutui,

con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita

all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso

messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo

il pagamento dei debiti.

 

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CAPO IV Bilancio stabilmente riequilibrato

 

Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il

termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui

all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente

riequilibrato.

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di

entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di

cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione

delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite

dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da

quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti

erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media

unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come

definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la

presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei

contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media

predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri

di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,

o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine

l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i

provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od

organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della

normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la

dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in

sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui

all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le

compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve

altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta

a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si

riferisce.

7. La rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta all'esame della

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.

8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia

dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del

Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte

entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno

subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi

sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.

9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono

autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria

dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale,

con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i

contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,

possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali

dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata,

ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito

della medesima regione o provincia autonoma.

11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a

seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di

indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

 

Articolo 260 Collocamento in disponibilita' del personale eccedente

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6,

sono collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni,

cosi' come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di

personale e di mobilita' collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in

disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico

con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della

disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e'

corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume

servizio.

Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita

dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula

eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta

entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla

validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione

finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita' alla

gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste

di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi

all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto,

stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro

dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo

all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro

l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di

notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a

rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata

approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei

contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.

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Articolo 262 Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio

stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle

richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo

261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte

del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,

lettera a).

2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui

all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti

necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme

vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

 

Articolo 263 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di

parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie

nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province,

delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con

proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza

delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi

dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione

di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti

spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di

maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

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CAPO V Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

 

Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente

provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui

l'ipotesi si riferisce.

2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine, non

superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di

previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione

delle relative certificazioni.

 

Articolo 265 Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate

dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni

decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio

stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei

contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di

bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente

locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito

capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed

all'organo regionale di controllo.

4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro

dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei

fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

 

Articolo 266 Prescrizioni in materia di investimenti

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata

del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati

possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di

prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

 

Articolo 267 Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione

organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo' essere variata in

aumento.

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Articolo 268 Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi

di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili

con le modalita' di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle

prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte

dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita'

giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla

Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione

che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su

proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,

stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme

vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle

forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30

a 34.

 

Articolo 269 Modalita' applicative della procedura di risanamento

1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali in

stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad

applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del

Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.

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PARTE III Associazioni degli enti locali

 

Articolo 270 Contributi associativi

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti

dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre

associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che

devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con

ruoli, formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed

affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti

anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di

pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta

dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita' stabilite nel

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31

ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio

dell'anno successivo.

 

Articolo 271 Sedi associative

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali

hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,

dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione,

da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali

sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione,

riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre

il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso

gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,

dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro

collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati

mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a

cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre

autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni

delle associazioni sopra accennate.

3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di dieci

dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le

rispettive sedi nazionali e non piu' di tre dipendenti predetti presso ciascuna

sezione regionale.

 

Articolo 272 Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare

programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione

dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987,

n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai relativi regolamenti di

esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri

e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento

globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte

dei singoli associati.

2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80

per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri

bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed

interventi di solidarieta' internazionale.

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PARTE IV Disposizioni transitorie ed abrogazioni

 

Articolo 273 Norme transitorie

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33

della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli

circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonche' quanto disposto

dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-ter e 3-

quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino all'applicazione della

contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del

comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il '31 marzo e il

I' aprile 1999 limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla

stipula di detti contratti.

3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico

relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi

successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.

4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre

forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8 giugno

1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28

agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,

n. 437.

5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai

sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto

dell'articolo 19 dei regio decreto marzo 1934, n. 3 83, per la parte compatibile

con l'ordinamento vigente.

6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si

applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste

dal presente testo unico.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia

organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio

1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti

emanati in applicazione di detti regolamenti.

 

Articolo 274 Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943 ), n. 651;

c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n.

122;

d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi

previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17

febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della

Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;

g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;

h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616;

j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i

consiglieri regionali;

m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;

n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e

35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;

p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti

degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i

consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

q) legge 8 giugno 1990, n. 142;

r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 luglio 1991, n. 221;

u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;

v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale,

sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunita' montane;

y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;

cc) legge 25 marzo 1933, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5,

6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;

dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;

ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio

1994, n. 108;

ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28

agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,

n. 437;

jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995,

n. 549;

kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione

del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva

l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere;

10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si

riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da

51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;

ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n.

191;

mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;

nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;

oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1

e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3

e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi

da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;

rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e

fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

Articolo 275 Norma finale

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di

abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, od altre

norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate

dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle

corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun

articolo.

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Aggiornato il: 23 gennaio 2004